R.A. è stato assunto dalla S.p.A. Ansaldo nel gennaio
del 1980 per essere destinato, nella sua qualità di ingegnere, a dirigere un cantiere
nello Yemen del Nord, per il periodo di circa tre anni. Dopo due anni è stato richiamato
in patria e destinato a mansioni di livello inferiore, restando poi addirittura
inutilizzato per lunghi periodi. In seguito a ciò è stato colpito da depressione e da
infarto almiocardio.
Egli si è rivolto al Pretore di
Genova chiedendo, tra laltro, la condanna della datrice di lavoro al risarcimento
del danno da dequalificazione e del danno alla salute.
Il Pretore ha determinato (con
sentenza parziale successivamente confermata dal Tribunale in grado di appello), il
risarcimento del danno da dequalificazione in misura di lire 60 milioni, disponendo una
consulenza tecnica per laccertamento del danno alla salute.
In seguito al deposito della relazione
peritale, il Pretore, con altra sentenza, ha dichiarato che la malattia nervosa, da
valutarsi nella misura del 15 per cento della totale invalidità, era stata totalmente
causata dallillegittimo comportamento della società Ansaldo e che linfarto al
miocardio (subito il 2 marzo 1987), da valutarsi nella misura del 40 per cento della
totale invalidità, era stato parzialmente causato, nella misura del 30 per cento, dal
medesimo illegittimo comportamento della società: condannava quindi questultima a
risarcire al R. il conseguente danno biologico (inteso come danno alla
salute rilevante nellambito della sfera lavorativa, economica, sociale, ricreativa e
relazionale in cui si esplica lintera personalità dellindividuo)
mediante pagamento della complessiva somma di lire 135.000.000, equitativamente liquidata.
In grado di appello il Tribunale di
Genova ha determinato il risarcimento del danno in misura di lire 140 milioni, affermando,
in base alle conclusioni del consulente tecnico nominato dufficio in secondo grado,
che il danno alla salute del R. determinato dalle vicende lavorative era quantificabile
complessivamente nel 28 per cento di invalidità, di cui il 15 per cento imputabile alla
patologia psichica (sindrome ansioso depressiva), collegata interamente da nesso causale
ai problemi lavorativi, ed il residuo 13 per cento imputabile alla patologia circolatoria
(infarto miocardio). Ha escluso, sempre in adesione al parere del consulente tecnico
dappello, che nel determinismo dellinfarto avessero avuto un ruolo
significativo la pregressa abitudine al fumo, la dislipidemia ed un lontano episodio
neurologico cerebrale, ed ha invece ritenuto il ruolo concausale di una
arteriosclerosi coronarica (evidenziata nel 1987) dalle caratteristiche
imponenti in quanto determinante stenosi ed occlusioni aortiche, ed avente cause genetiche
od organiche, diverse cioè da agenti stressogeni collegati ai problemi lavorativi. Ha
quindi attribuito alla aterosclerosi coronarica, quale patologia probabilmente
preesistente allepoca dello stress occupazionale, una incidenza causale nella
determinazione dellinfarto nella misura dei due terzi, limitando quindi al un terzo
lincidenza della situazione lavorativa, ed attribuendo pertanto a tale situazione
lavorativa il 13 per cento della complessiva invalidità causata dallinfarto, pari
al 40 per cento.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n.
12339 del 5 novembre 1999, Pres. Delli Priscoli, Rel. Mercurio), ha accolto il ricorso del
lavoratore, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia errato nellescludere che il
danno provocato dalla patologia cardiaca fosse imputabile in ragione del 100% al
comportamento illegittimo della datrice di lavoro, avendo riconosciuto, quale concausa o
antecedente condizionante una aterosclerosi coronarica con efficacia causale
per due terzi. La Corte ha richiamato in proposito la sua giurisprudenza secondo cui una
comparazione del grado di incidenza di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto
fra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non già tra una causa umana
imputabile e una concausa naturale non imputabile; in questo caso essendo pacifico che la
concausa dellinfarto era naturale ha osservato la Corte il Tribunale
avrebbe dovuto porre a carico della datrice di lavoro, per il suo illegittimo
comportamento, il risarcimento integrale del danno subito dal lavoratore. |