PIATTAFORMA
RSU |
Comune
di Milano |
La RSU del Comune di Milano, nel presentare
questa piattaforma, vuole evidenziare l'importanza della contrattazione aziendale
integrativa ed il suo ruolo fondamentale.
- Per costruire un'interlocuzione ed un'interazione coi processi di riforma sia del
sistema delle autonomie locali che del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti e
particolarmente con la loro concreta traduzione operativa nel Comune di Milano.
- Per collegare innovazione organizzativa, migliori servizi e maggiori diritti ai
cittadini con la valorizzazione economica e professionale del personale comunale.
- Per affermare e promuovere un diritto di partecipazione delle RSU, delle Organizzazioni
Sindacali e anche di ogni lavoratore, al cambiamento nell'ente ed agli interventi
sull'organizzazione del lavoro e dei servizi.
- Per ricomporre il mercato del lavoro all'interno del Comune di Milano, costruendo una
rete di diritti e di opportunità a tutti quanti a qualunque titolo, vi prestano la
propria attività.
Con questa piattaforma la RSU rivendica conseguentemente, di poter
discutere nel merito non solo le conseguenze sulla vita lavorativa dei dipendenti della
riorganizzazione dell'ente, ma, prioritariamente le finalità della stessa.
Il contratto integrativo aziendale potrà dunque divenire uno strumento
che recepisce i caratteri fondamentali del patto da stipulare fra l'Amministrazione
Comunale, la cittadinanza, il personale dell'ente: un patto dove sono chiare le scelte sui
servizi da garantire, da ampliare, da migliorare, le scelte d'investimento per formazione,
aggiornamento, crescita e valorizzazione economica e professionale dei dipendenti.
Il Contratto Integrativo Aziendale, ad avviso della RSU dovrà dunque
essere discusso, stipulato e gestito rifiutando ogni approccio burocratico ed assumendo
invece la logica ed il carattere di un vero e proprio investimento sociale.
In questa logica la RSU ritiene indispensabile la piena esigibilità da
parte della Polizia Municipale dell'art. 208 Codice della Strada.
Visto l'art.4 del
CCNL 1998/2001 che assegna alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, le pari
opportunità per le finalità e con le procedure indicate dall'art.28 del D.P.R. 333/90,
anche per le finalità della Legge 125/91;
visto l'art.25 del CCNL 1998/2001 che nuovamente individua, come
già fatto dall'art.9 del CCNL del 6.7.1995, i Comitati per le Pari Opportunità come i
preposti al compito di raccolta dati in relazione alle materie delle pari opportunità;
visto il D.Lgs. n. 29/93 art.7 comma 3 ed art.61 comma 1 e 2 e
successive modificazioni (D.Lgs. 80/98);
vista la circolare n. 12 del 25.3.93 della Presidenza del
Consiglio art.2 comma 3 -4 - 5 - 6;
viste le circolari dell'agosto 1991 e del marzo 1993 del
Dipartimento per la Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri;
vista la legge 125/91 art.1 comma 3, art.2 comma 6, art.9;
vista la legislazione comunitaria in vigore (Relazione speciale
n. 22/1998) da parte della Commissione, dell'attuazione delle misure volte a promuovere la
parità di opportunità tra donne e uomini;
vista "Disposizioni per il sostegno della maternità e
paternità per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
della città" in attesa della pubblicazione in G.U. - Sintesi: stessi diritti ad
entrambi i genitori per l'assistenza dei figli fino all'età di otto anni, con dieci mesi
di congedo, raddoppio in caso di gemelli, introduzione della possibilità per i lavoratori
di un periodo dedicato alla formazione personale, periodo sabbatico), identico trattamento
per genitori adottivi e naturali;
vista la proposta di legge Contro le Molestie Sessuali nei
luoghi di lavoro;
Si individua come prioritario l'applicazione delle dette normative,
anche sulla base dell'esperienza consolidata dal Comitato per le Pari Opportunità, oggi
però in una fase di stallo. Si ritiene urgente le seguenti azioni da contrattare:
- Verifica annuale, scadenzata, centrata e dibattito sul programma della Commissione Pari
Opportunità relativi ad interventi concreti su azioni positive a favore delle lavoratrici
. Rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di
aggiornamento e nuovi ingressi, come art.7 DPR 268/87 e art.7 Formazione ed informazione
Regolamento Pari Opportunità, l'art.9 del CCNL,
- Verificata la scarsità di risultati all'interno della struttura complessiva e del
disimpegno da parte dell'Ente, si richiede su problemi ed aree di particolare sofferenza
interventi mirati ed monitorati su tematiche specifiche centrato sull'ordinamento
professionale e sulla mobilità verticale - formazione - cure parentali, con ipotesi di
progetti attraverso l'uso dei Fondi Comunitari;
- Si chiede la qualificazione dei servizi territoriali denominati "Centri donna"
quali strumenti per favorire i diritti di cittadinanza delle lavoratrici e cittadine della
nostra città.
- Si chiede la partecipazione di una Rappresentanza RSU all'interno del Comitato Pari
Opportunità
- Verifica dell'attuazione della norma contro le discriminazioni religiose (art. 3 Legge
300).
La RSU con riferimento
all'art.22 del CCNL ribadisce che la riduzione dell'orario di lavoro deve essere
finalizzata all'aumento dell'occupazione. Non può quindi costituire motivo di scambio con
la flessibilità ma anzi deve prestarsi ad una riduzione delle prestazioni straordinarie.
Si avanzano le seguenti proposte:
- Riduzione generalizzata per i dipendenti del Comune di Milano, in considerazione
dell'avvenuto miglioramento dell'efficacia ed efficienza delle attività istituzionali e
dell'ampliamento generalizzato dei servizi all'utenza, ferme restando le specificità dei
nastri orari dell'Educazione;
- Le ore ridotte dovranno essere calcolate a dare luogo al corrispondente incremento delle
posizioni lavorative
- Le riduzioni d'orario non dovranno in nessun caso essere scambiate con un ulteriore
aumento della flessibilità (tempo di impegno) o con aumento delle ore di straordinario
- Per le lavoratrici e per i lavoratori impegnati sui turni, su orari plurisettimanali o
in condizioni oraria particolarmente disagiata, la riduzione di orario dovrà essere
accompagnata da una articolazione dell'orario lavorativo che consenta di ridurre tali
disagi. Ad esempio ai lavoratori impegnati sui sabati dovrà essere data la possibilità
di capitalizzare le ore risparmiate in giornate lavorative.
Per le lavoratrici ed i lavoratori impegnati le domeniche o nei festivi
infrasettimanali devono essere presenti ulteriori forme di compensazione e di rifacimento
del disagio. La programmazione dei servizi dovrà essere fornita con un congruo anticipo.
Le previsioni contrattuali
vigenti in materia di lavoro straordinario prescrivono un'ulteriore progressiva e stabile
riduzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
Alle stesse previsioni contrattuali occorre accostare la disciplina in
materia di riduzione dell'orario di lavoro che offre alle amministrazioni del comparto
Enti Locali la possibilità di ridurre l'orario di lavoro a 35 ore.
Suddetto combinato disposto evidenzia le seguenti priorità per il
Comune di Milano:
- La riorganizzazione dei servizi
- La definizione dei carichi di lavoro onde individuare le reali necessità di dotazioni
organiche anche a fronte dell'abbattimento degli straordinari (a partire dai Settori e dai
servizi maggiormente coinvolti).
In considerazione dei seguenti punti occorre, allo scopo di definire la
piattaforma contrattuale di 2 livello, la conclusione di alcune verifiche sulla situazione
dell'ente.
In questo senso la RSU ha necessità di reperire:
- Prospetto relativo all'utilizzo delle ore straordinario per l'anno 1999 suddiviso per
settore, aree professionali e Qualifiche Funzionali;
- Il prospetto sulla gestione delle economie che finanziano l'art.15 ex art.14 (risparmi
gestionali) comma 1 CCNL vigente;
- Un impegno tangibile dell'Amministrazione per l'anno 2000 ad una forte riduzione
dell'uso dello straordinario.
L'obiettivo da raggiungere è il pieno rispetto delle previsioni
contrattuali, ciò a partire dalla verifica dell' applicazione dell'accordo siglato nel
luglio 1998 sull'utilizzo delle ore straordinarie.
Occorre altresì determinare 3 sessioni annuali di verifica
sull'andamento dell'utilizzo delle prestazioni straordinarie al fine di documentare con
trasparenza le risorse finalizzate alla gestione delle prestazioni straordinarie.
Occorre quindi verificare l'opportunità di finalizzare le economie in
direzione del finanziamento del fondo di cui all' art.15.
La RSU è consapevole dell'impossibilità della piena e completa
pianificazione delle esigenze organizzative. Il ricorso a prestazioni straordinarie,
soprattutto nei casi superamento dei limiti individuali previsti dal contratto, deve
essere concepito peraltro verso la creazione di una "Banca delle ore" che
realizzi una nuova concezione delle prestazioni lavorative. Tale istituto deve vedere
l'applicazione con le seguenti modalità:
uno scambio paritario e nel rispetto delle norme in materia di durata
della "giornata lavorativa" tra amministrazione e
lavoratrici/lavoratori di tempo. "Tempo lavorato per tempo liberato"
Potranno concepirsi pianificazioni stagionali delle prestazioni
straordinarie, dovrà altresì concordarsi l'istituzione di un osservatorio paritetico
Amministrazione Comunale - OO.SS e RSU per la verifica della gestione delle prestazioni
straordinarie.
La Legge 662/96 (Finanziaria
'97) ha reso possibile l'esigibilità dell'applicazione delle normative già emesse in
precedenza (DPCM 117/89, L. 724/94, CCNL 94797), sulla possibilità di svolgere lavoro a
part-time in tutti i settori della Pubblica Amministrazione.
Successive norme hanno definito con più precisione a condizione e
modalità di utilizzo della tipologia di orario a tempo parziale (DL 79/97, L. 449/97 -
Finanziaria '98 -, Circolari del Dipartimento di Funzione Pubblica, ecc.)
Ci sembra superfluo ribadire analisi e riflessioni, che da tempo sono
patrimonio delle organizzazioni sindacali e costituiscono oggetto di attenzione e
confronto in materia di mercato del lavoro e di politiche economiche, sugli orari di
lavoro, sulla necessità di maggiore flessibilità organizzativa, sul valore dei tempi di
vita, sul riconoscimento delle necessità differenti che contraddistinguono le fasi di
vita delle persone.
Parte fondamentale e specifica di queste considerazioni, che deve
accompagnare un disegno più ampio sulle politiche degli orari e non può essere vista
come proposta isolata a sé stante, è riferita alla necessità di introdurre nel Comune
di Milano un accordo che preveda l'istituzione di diverse tipologie di part time.
REGOLAMENTO SUL
PART-TIME
Art. 1
Dipendenti destinatari
La trasformazione del rapporto di lavoro a part-time interessa il personale di qualifica
funzionale compresa tra la 3a e l' 8a q.f. (A1 - D5) e, di recente,
con la L. 448/98 anche la Dirigenza.
Art. 2
Tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale
Le tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale praticabili nell'Ente sono le
seguenti, nel limite del minimo del 30% della prestazione oraria:
- Al 30%della prestazione oraria (corrispondente a 11 ore settimanali)
- Al 50%della prestazione oraria (corrispondente a 18 ore settimanali)
- Al 75%della prestazione oraria (corrispondente a 27 ore settimanali)
- Al 83%della prestazione oraria (corrispondente a 29.8 ore settimanali)
- Il dipendente che intenda svolgere una seconda attività lavorativa può inoltrare
richiesta per la trasformazione fino al 50% dell'orario di lavoro, come da vincolo di
legge.
Art. 3
Distribuzione dell'orario
L'orario di lavoro può essere distribuito:
- in orizzontale (prestazione parziale tutti i giorni lavorativi della settimana)
- in verticale (prestazione ad orario intero per alcuni giorni della settimana, alcune
settimane del mese)
- in modo ciclico (prestazione ad orario intero per alcuni mesi dell'anno)
- Non sono ammesse forme di commistione fra part-time orizzontale, verticale o ciclico.
Art. 4
Percentuali massime di trasformazione in part-time
Il part-time può essere concesso, nella generalità dei casi ed ai sensi delle
disposizioni contrattuali per una quota massima non superiore al 25% della dotazione
organica per qualifica e Settore
Art. 5
Procedura per la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro
- Il dipendente a tempo indeterminato dovrà presentare specifica richiesta in qualsiasi
momento dell'anno.
- Il dipendente dovrà indicare, su apposito modulo prestampato, nel contesto della
domanda, la formula oraria prescelta, tenuto conto del presente Regolamento.
Art. 6
Precedenze
Tenuto conto dei limiti massimi individuati in precedenza, è possibile che si debba
ricorrere ad una scelta tra aspiranti alla trasformazione del rapporto. Di conseguenza si
elencano, nell'ordine, le precedenze previste dalla vigente legislazione:
- Portatori di handicap;
- Portatori di invalidità riconosciuta utile ai fini dell'assunzione obbligatoria;
- Dipendenti ammessi ai benefici di cui alla L. 104/92 in relazione a familiari portatori
di handicap non inferiore al 70%
- Dipendenti che assistano familiari nelle seguenti situazioni: malati di mente, anziani
non autosufficienti, soggetti a fenomeno di tossicodipendenza, alcolismo cronico;
- Dipendenti genitori di figli minori in relazione all'età ed al numero;
- Dipendenti che abbiano superato 60 anni di età;
- Dipendenti che abbiano compiuto 20 anni di effettivo servizio;
- Dipendenti con particolari e motivate esigenze personali
- Dipendenti con particolari e motivate esigenze di studio;
- Dipendenti che intendano effettuare un secondo lavoro.
Art. 7
Requisiti - Conflitto di interessi - Situazioni di pregiudizio per il
servizio
Nel caso la domanda sia conforme alle prescrizioni regolamentari, il Dirigente del
Settore di appartenenza dovrà motivare l'eventuale parere negativo, tenuto conto delle
esigenze familiari o personali indicate dal dipendente, secondo le seguenti modalità.
Il dipendente sarà ammesso qualora sussistano i seguenti requisiti:
- Assenza di conflitto di interessi, nel caso il dipendente chieda il part-time per poter
svolgere una ulteriore prestazione lavorativa, subordinata o autonoma;
- Assenza di gravi pregiudizi per l'Ente in relazione alla mansione od alla posizione
ricoperta o incompatibilità con le esigenze di servizio, su specifica attestazione del
Dirigente di Settore.
- Nel caso di riscontrato conflitto di interessi con la specifica attività di servizio
svolta dal dipendente ovvero nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle
mansioni svolte ed alla posizione organizzativa assegnata al dipendente, grave pregiudizio
alla funzionalità dell'Amministrazione, la trasformazione del rapporto verrà differita
di sei mesi, previa comunicazione scritta e motivata all'interessato.
- Qualora si verificasse che il conflitto di interessi non sia sanabile neanche con la
mobilità d'ufficio, l'istanza del dipendente potrà essere respinta con provvedimento
motivato.
Art. 8
Situazioni di incompatibilità
Ferma restando l'analisi del singolo caso, si deve considerare fin d'ora che, in senso
generale, esiste conflitto di interessi qualora il dipendente:
- Intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni,
ditte, enti, studi professionali, o comunque persone fisiche e giuridiche, la cui
attività consista nel procurare a terzi licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta,
ed il dipendente operi nel settore dell'Ente che rilascia i suddetti provvedimenti;
- Intenda essere libero professionista al fine di procurare a terzi provvedimenti
amministrativi di cui sopra ed operi nel settore che li rilascia;
- Intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni,
ditte, enti, studi professionali, o comunque persone fisiche e giuridiche, la cui
attività si estrinsechi anche nello stipulare o comunque gestire convenzioni od altri
rapporti contrattuali ovvero progetti, studi, consulenze con il Comune per prestazioni da
rendersi nelle materie di competenza del Settore nel quale il dipendente opera;
- Intenda essere libero professionista in campo legale o tributario ed intenda operare in
rappresentanza di terzi in via giudiziale od extragiudiziale, per curare i loro interessi
giuridici nei confronti del Comune ovvero rendere loro consulenza agli stessi fini.
- Solo in tali casi il rapporto di lavoro part-time potrà essere rifiutato o, se già in
essere, potrà essere immediatamente revocato.
Art. 9
Attività lavorative in regime di part-time
- Il dipendente a part-time può svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma che
non comporti il conflitto di interessi.
- Di conseguenza il dipendente, al momento della richiesta di part-time deve indicare se
intende dedicarsi ad una seconda attività lavorativa e, in caso positivo, esplicitarne
dettagliatamente la natura.
- Inoltre è tenuto a comunicare, entro 15 giorni dall'inizio dell'attività, al Settore
Risorse Umane tanto l'avvenuto avvio quanto ogni variazione della stessa.
- Si rammenta la possibilità di svolgere una seconda attività presso un'altra
Amministrazione Pubblica, a norma dell'art.58 bis della L. 662/96, previa autorizzazione
dell'Ente da cui si dipende.
- Ogni violazione di quanto sopra costituisce responsabilità disciplinare.
Art. 10
Procedura di trasformazione del rapporto di lavoro
I dipendenti ammessi alla trasformazione del rapporto di lavoro, con atto del Dirigente
del Settore Risorse Umane, saranno chiamati a sottoscrivere specifico contratto
individuale di lavoro che, esplicitamente, sostituirà il precedente contratto a tempo
pieno.
Art. 11
Eventuali decorrenze e procedure di prima applicazione
Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal ______________________
Art. 12
Procedura per la richiesta di trasformazione da part-time a tempo pieno
o ad altro regime orario
Il rapporto a part-time avrà una durata minima di un anno, salvo eccezionali motivate
esigenze di rientro anticipato, anche relative alla cessazione delle cause che,
originariamente, determinarono la richiesta part-time.
Per una maggiore funzionalità delle procedure si assume l'intendimento di considerare
automaticamente protratto il rapporto di lavoro a part- time se non si è in presenza di
richiesta scritta di rientro a tempo pieno al termine del periodo di scadenza.
Il dipendente che voglia far valere eccezionali esigenze di rientro anticipato a tempo
pieno prima del compimento del 2° anno dovrà presentare apposita istanza, motivata e
documentata.
Esigibilità certa del rientro a tempo pieno al termine del rapporto a part-time
Art. 13
Modalità di comportamento in caso di superamento di selezione/concorso
interno di categoria
- Nel caso in cui un dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale superi una
selezione o concorso interno per una categoria superiore e non faccia richiesta di
trasformazione in orario a tempo pieno, si intende prorogato il suo rapporto a part-time
anche nella nuova collocazione professionale.
Art. 14
Aspetti di gestione del rapporto di lavoro a tempo parziale
Orario di lavoro
L'orario di lavoro del dipendente è specificato nel contratto individuale di lavoro del
medesimo.
Esso deve essere organizzato in modo da coprire la prestazione lavorativa stabilità con
esclusione di qualsiasi prestazione di lavoro straordinario, che non può essere
effettuato né eventualmente retribuito.
E' ammesso invece il recupero di eventuali ritardi in entrata o di permessi personali
non retribuiti.
Relativamente all'incompatibilità dell'effettuazione di straordinario e di suo
recupero, si procederà, prima della trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, a
riportare a zero un eventuale accumulo di ore straordinarie.
I contratti di lavoro individuali a part-time devono prevedere clausole di flessibilità
orarie tali da consentire la massima coincidenza delle esigenze del lavoratore con le
presumibili esigenze di servizio, dando la priorità alle esigenze documentate dalla/dal
lavoratrice/lavoratore.
Ferie e
festività soppresse
Le ferie sono maturate proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio. Di conseguenza
ai dipendenti (con anzianità superiore a tre anni) con rapporto di lavoro parziale
orizzontale spettano 32 giorni di ferie + 4 festività soppresse, se l'orario è
distribuito su 6 giorni lavorativi, nonché 28 giorni di ferie + 4 festività soppresse,
se l'orario è distribuito su 5 giorni lavorativi. Analogamente ci si comporta per
dipendenti con anzianità inferiore ai tre anni.
Ai dipendenti con rapporto di lavoro part-time verticale spetta un numero di giorni e
festività ridotto percentualmente in relazione alla riduzione del proprio rapporto di
lavoro. Pertanto spetta un numero di giorni di ferie strettamente proporzionale al numero
dei giorni di servizio prestato durante l'anno, indipendentemente dalla percentuale
oraria. Ad esempio con base di calcolo di 36 giorni con servizio su 6 giorni settimanali
lavorativi, il dipendente in part-time in verticale maturerà in 1/6 per ogni giorno
lavorativo.
Le ferie sono maturate e godute a giorni, in base alla normativa contrattuale.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, le ferie maturate in
rigime di tempo pieno potranno essere godute anche successivamente alla trasformazione, ed
i giorni di ferie maturati nel periodo di tempo pieno ed usufruiti a part-time
costituiscono un credito per il lavoratore.
Permessi
retribuiti
I permessi retribuiti sono i medesimi previsti per il personale a tempo pieno.
Legge 1204/71
Le lavoratrici madri ed i lavoratori padri con contratto part-time godono dei medesimi
permessi ed astensioni dal lavoro previsti per il personale a tempo pieno.
Relativamente al permesso per allattamento, il dipendente a part-time orizzontale ha
diritto ad un riposo nella giornata della durata di 1 ora.
Permessi brevi
Al dipendente che debba assentarsi dal servizio per motivi personali possono essere
concessi permessi brevi secondo le modalità stabilite per il restante personale a tempo
pieno, in quota proporzionale all'orario di lavoro.
Le ore di permesso breve per motivi personali saranno recuperate con mere prestazioni
aggiuntive in accordo con il Dirigente del Settore, ovvero, a scelta del dipendente,
mediante decurtazione degli assegni spettanti.
Assenze per
malattia, infortunio o malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio
Le assenze per malattia, infortunio o malattia riconosciuta dipendente da causa di
servizio del personale a part-time sono soggette alla stessa disciplina prevista per il
restante personale a tempo pieno, compreso il caso di assenza per visite mediche.
Trattamento
accessorio
La contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti
contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa, siano applicati in
favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente
proporzionale al regime orario adottato.
Servizio Mensa
Per tutto il personale in
rapporto di lavoro a part-time è previsto l'istituto del servizio mensa
- Dall'entrata in vigore del presente Regolamento il personale attualmente in part-time
potrà richiedere l'immediata trasformazione del proprio contratto individuale di lavoro.
- L'entrata in vigore del presente accordo annulla tutte le precedenti normative in
materia nell' Ente.
TUTELA
DELL'HANDICAP, DEI LAVORATORI INVALIDI E DISABILI |
La tutela dei lavoratori in
condizione di invalidità o disabilità o che devono assistere familiari in queste
condizioni deriva dall'applicazione di diverse normative nazionali: L. 104/92, la L.
482/68 (fino alla piena applicazione della L. 68/99), il D.L. 29/93 art. 42 c. 2 (sost.
D.Lgs 80).
Questa R.S.U rivendica come punto di particolare qualità nell'accordo
integrativo, affermare l'impegno per favorire l'integrazione delle persone in difficoltà
personale e sociale e facilitarne l'accesso nel mondo del lavoro, avendo
contemporaneamente attenzione alla salvaguardia degli stati di salute e dei diritti di
cura ed assistenza.
L. 104/92
Devono essere ovunque
rispettate le norme che consentono ai dipendenti titolari di L. 104 di poter usufruire dei
permessi previsti dalla legge consistenti in:
- 3 giorni al mese, frazionabili e retribuiti, per assistenza ai familiari ed affini (fino
al 3° grado) portatori di handicap certificato dalla Commissione ASL competente;
- 3 giorni al mese e due ore giornaliere di permesso per dipendente portatore di handicap;
- estensione fino al 3° anno di vita del bambino dell'astensione facoltativa prevista
dalla L. 1204/71 in caso di handicap grave.
L. 482/68
(fino alla applicazione L. 68/99)
In ogni Ente va attentamente
verificato il rispetto della legge sul collocamento obbligatorio per quanto riguarda le
percentuali di assunzione delle categorie protette.
Questa analisi deve accompagnarsi all'impegno dichiarato in premessa di
adoperarsi per superare tutti i possibili ostacoli ad un inserimento accuratamente
predisposto.
D.L. 29/93
art. 42 c. 2 "assunzioni obbligatori e tirocinio per portatori di handicap"
Il D.L. 29 ha introdotto la
possibilità di poter assumere portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3,
previo svolgimento di tirocini prelavorativi realizzati in collaborazione con i servizi
(L. 104 art. 17) ed a seguito di progetti autorizzati dalla Commissione Regionale per
l'impiego.
Questa possibilità di assunzione nominativa e diretta, che consente di
evitare il passaggio della richiesta numerica alle liste del collocamento obbligatorio o
la modalità di selezione di un concorso pubblico, offre opportunità più concrete di
accesso al lavoro pubblico a quelle tipologie di disabili particolarmente gravi e che
difficilmente sono in grado di superare normali prove selettive.
Periodi di
assenza per malattia o per condizioni di disabilità e svantaggio psico-fisico
Ai lavoratori affetti da
patologie di particolare gravità e durata, adeguatamente documentate, è concesso un
ulteriore periodo di permesso retribuito nella misura di ulteriori 6 mesi, oltre il
periodo di comporto complessivo previsto dal CCNL.
Salvaguardia dei diritti di astensioni retribuite per disabili e loro
familiari.
Svantaggio
sociale
Si chiede l'applicazione
puntuale delle leggi vigenti sulla tutela delle persone svantaggiate all'interno del
Comune di Milano per mezzo del:
- Piano pluriennale per il graduale superamento delle barriere architettoniche
- Monitoraggio sull'inserimento lavorativo delle/dei disabili, con collocazione idonea per
sede e mansioni
- Potenziamento del Servizio Sociale d'Azienda informandone i lavoratori
- L'effettiva realizzazione del Fondo di solidarietà (v. accordo autunno 1996) a favore
delle/dei dipendenti con patologie di particolare gravità con l'impegno
dell'Amministrazione Comunale, in tale ipotesi, a non risolvere il rapporto di lavoro
anche nel caso di superamento del periodo di malattia previsto dal CCNL
- L' assolvimento dell'obbligo attraverso progetti mirati, in collaborazione con un
apposito servizio di inserimento lavorativo nell'Ente.
Al fine di un controllo dell'applicazione di quanto sopra si chiede
l'istituzione di una Commissione paritetica tra Amministrazione e rappresentati dei
lavoratori (RSU) composta da tecnici di ambo le parti e con ampio potere di accesso ad
atti, documenti e luoghi di lavoro.
ORDINAMENTO
PROFESSIONALE |
Lo sviluppo professionale,
nelle due forme della progressione verticale e di quella orizzontale, dovrà essere
strettamente correlato con gli interventi organizzativi, con lo sviluppo dei servizi
dell'Ente e con i percorsi di formazione ed aggiornamento dei dipendenti.
La RSU rivendica una gestione di questo aspetto del Contratto
Integrativo Aziendale che offra opportunità di crescita per tutto il personale, ma in
stretta relazione con la costruzione di servizi sempre più efficaci, efficienti e
qualitativamente adeguati: l'investimento formativo ed economico per i percorsi di
progressione professionale dovrà quindi avere la natura di un esplicito investimento
sociale, basato su meccanismi operativi trasparenti e su un rapporto costi/servizi chiaro
e verificabile.
Revisione
profili professionali
Occorre completare la
revisione dei profili professionali dell'Ente, riducendone il numero pur nel rispetto
delle reali differenze di contenuti professionali; necessita altresì identificare i
profili professionali che, all'interno di ogni singola categoria, hanno carattere di
equivalenza.
Progressione
verticale
Si rivendica la revisione
previa concertazione fra le parti, del Regolamento dei Concorsi alla luce delle novità
introdotte dagli artt. 36 e 36 bis del D.L. 29/93 come modificati dal D.L. 80/98 e dal
CCNL sulla Classificazione Professionale.
All'interno di tale concertazione dovranno essere individuati i profili
professionali da riservarsi in via permanente alla selezione interna; si chiede un
confronto annuale per la programmazione delle assunzioni con specifica suddivisione dei
posti disponibili per le selezioni esterne e quelle interne.
In sede di prima applicazione si chiede:
- Verificare l'esistenza di situazioni di non corrispondenza tra attività svolte e gli
inquadramenti attribuiti
- Dare attuazioni per intese previgenti alla riqualificazioni di particolari profili
professionali
Si rivendica l'adozione in modo predeterminato di:
- Percorsi selettivi che abbiano una stretta correlazione con l'organizzazione del lavoro
- Percorsi formativi attivati nell'Ente che verifichino l'effettiva crescita professionale
- Il possesso di requisiti e delle competenze relative alla posizione professionale
oggetto di selezione interna.
- La progressione verticale mediante procedura selettiva riguarda i dipendenti
appartenenti alla categoria immediatamente inferiore rispetto a quella del profilo messa a
selezione.
- Alle procedure selettive è consentita la partecipazione del personale interno anche
prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, ad
esclusione di posizioni in cui sia richiesto uno specifico titolo o abilitazione.
- Il personale riqualificato nella categoria superiore non è soggetto a periodo di prova.
- Le risorse relative al finanziamento delle progressioni verticali tra categorie o per il
passaggio a B3 e D3 sono recuperate dal bilancio dell'Ente, in quanto con la progressione
verticale si coprono carenze della dotazione organica definite dall'Ente stesso
Criteri di
valutazione
I criteri di valutazione
vengono individuati in:
- Anzianità di servizio diversificata tra profili omogenei in campo di attività e
profili non omogenei
- Formazione concernente nella partecipazione e superamento della verifica finale di
apposito corso di formazione
- Riconoscimento di un punteggio per chi tale posizione superiore ha ricoperto o ricopre
con determina precedente alla firma del vigente Contratto. Tale riconoscimento non dovrà
essere superiore a 1/20 del punteggio massimo conseguibile nella verifica finale del corso
di formazione.
Progressione
orizzontale
I percorsi relativi alla
crescita professionale all'interno della categoria di inquadramento dovranno avere una
correlazione stringente con gli interventi organizzativi e riorganizzativi e,
segnatamente, con la promozione e la crescita della qualità negli uffici e nei servizi
del Comune di Milano.
La progressione orizzontale dovrà dunque rappresentare una seria e
significativa opportunità per le lavoratrici ed i lavoratori dell'Ente, e per tale
finalità dovranno essere stanziate risorse significative.
In fase di prima applicazione di questo istituto contrattuale, la RSU
ritiene equo prendere in considerazione i dipendenti che non sono rientrati
nell'applicazione del livello economico differenziato al fine di collocare in uguali
condizioni di partenza tutti i dipendenti che svolgono uguale attività.
Mutuando tale istituto all'interno dell'ordinamento professionale si
fissa in anni 3 l'indicatore di esperienza in servizio per il passaggio:
A1 ---> A2 ---> B1 ---> B2
---->B3 ---> B4 ---> C1 ---> C2 ---> D1---> D2
Criteri di
valutazione
L'applicazione per le
categorie B - C - D dovrà basarsi sui seguenti indicatori:
- Esperienza in servizio, da valutare in maniera progressivamente decrescente sia
all'interno della categoria che man mano che si sale nella scala professionale
- Formazione di tipo generale
- Formazione specifica di Settore
- Crescita professionale legata ad interventi di riorganizzazione dei servizi, ai connessi
percorsi formativi ed all'eventuale ricomposizione di mansioni.
- Valutazione dell'impegno individuale limitatamente alle posizioni orizzontali finali
delle categorie B e C e all'interno della categoria D da D3 a D5
Per la categoria A si indica esclusivamente l'esperienza di servizio
La RSU ritiene utile gestire tale istituto contrattuale anche
attraverso sperimentazioni contrattate e monitorate dalle parti.
L'Amministrazione si impegna
a fornire le risorse economiche nella misura di almeno l' 1% della spesa complessiva del
personale (art.23 CCNL).
L' Amministrazione ha l'obbligo di estendere l'opportunità della
formazione a tutte/i le/i dipendenti.
In riferimento all'art.23 CCNL si propone la costituzione di :
Scuola di formazione permanente per il dipendente comunale utilizzando
risorse umane (in qualità di formatori) interne e strutturali per corsi di formazione in
orario di lavoro anche allo scopo di abbattere spese fin qui destinate al riconoscimento
economico di esperti esterni.
Commissione bilaterale permanente sulla formazione che avrà come
compiti:
- L'individuazione di tematiche formative comune a tutti i dipendenti
- L'approfondimento di esigenze formative di Settore
- La certificazione pregressa e futura del percorso formativo individuale effettivamente
svolto
- Il monitoraggio ed il controllo dell'avvenuta formazione e del suo livello qualitativo
- La promozione e la verifica dell'applicazione dei contenuti formativi alle procedure
interne di avanzamento di carriera legato al vigente nuovo ordinamento professionale
- La promozione di indagini tra dipendenti per evidenziare, raccogliere e dare risposte
alle effettive e concrete esigenze formative
- L'individuazione degli strumenti contrattuali che consentano il riconoscimento di nuovi
profili professionali integrati legati alle effettive professionalità esistenti.
L' Amministrazione deve impegnarsi a creare linee strategiche di
sviluppo per permettere alle lavoratrici ed ai lavoratori di utilizzare al meglio le
professionalità acquisite nei diversi e differenti servizi dell' Ente.
Verificato che nel 1998 il
fondo per il salario accessorio era di circa 94 Mldi di cui 32 per gli straordinari e 62
per gli altri fondi, rispetto allo schema di costituzione del fondo art.15 CCNL presentato
dall'Amministrazione si è rilevato quanto segue:
- 1,2% indicato dall' Amministrazione come pari a 6,8 Mldi è invece di 9,1 Mldi
- vanno aggiunte le risorse derivanti dal comma 5 art. 15
- dal 1.6.99 vanno previste le somme indicate dall'art. 16, comma 1
- il punto "f" di tale schema deve essere oggetto di verifica
- al punto "k" vanno aggiunte identiche voci al momento non previste
(condono, ecc.) e va chiesto la base su cui è stato calcolato
- il punto "i" va applicato anche al comune
- alla voce "a" , fondo per particolari responsabilità mancano 7 milioni
- alla voce "a" , fondo per la qualità prestazioni individuali mancano
61 milioni
- per verificare quanto stanziato al punto "m" occorre verifica a
consuntivo per il 1999
- vanno aggiunte inoltre, dopo individuazione delle posizioni organizzative, la quota
parte degli straordinari della 7 e 8 qualifica individuate come posizioni organizzative
- al punto "c" vanno individuati i risparmi di gestione destinati alla
produttività 98 ai sensi dell'art.32 CCNL del 6.7.95
Va inoltre verificato che nel consolidato siano state inserite le somme
previste da accordi aziendali, compreso l'accordo sulla sperimentazione art. 42 e da
disposizioni contrattuali.
Si richiede la chiusura del contenzioso sulla produttività del 1996/97
riguardante i ricorsi sulle indennità di posizioni particolari.
Per quanto riguarda il 1998 - quota del 40%, va conclusa la verifica
nei Settori dove non vi è stata contrattazione.
Va richiesto chiarimento sull'utilizzo di stanziamenti effettuati negli
anni precedenti per eventuali contenziosi.
Si chiede di adeguare le varie indennità art. 17, comma 2 lett. D,
anche alla luce della trattativa ancora aperta a livello nazionale.
Si chiede di utilizzare il fondo art. 15 del 1999 nel seguente modo:
circa il 50% per la produttività collettiva con una quota pro-capite
di £. 2.100.000 per tutti i dipendenti riconoscendo un livello ormai acquisito di
produttività dell'Ente (garanzia della puntuale erogazione dei servizi a fronte di forti
riduzioni di organico, apertura di nuovi servizi ed aree di intervento, prima
implementazione dei cambiamenti normativi ed organizzativi). Si considera presenza anche
gli infortuni, maternità per legge, permessi sindacali. I restanti miliardi, più
eventuali risparmi, per produttività da definire e indennità lettera f art. 17 CCN
- circa il 30% per le varie indennità compreso disagio
- circa il 20%, comprensivo delle quote per le posizioni organizzative e di quelle per la
soluzione delle criticità non risolvibili con il passaggio verticale, per l' ordinamento
professionale onde permettere l'avanzamento di una posizione per tutti.
Per quanto concerne le posizioni organizzative, si dovrà concordare
criteri anche per individuarne il numero.
TUTELA
DEI LAVORATORI - L.626/94 |
La RSU chiede
all'Amministrazione immediata applicazione del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n.
626 "Attuazione delle sette direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e successive modificazioni D.Lgs. n.
242/96 e 510/97, che sono la specificazione puntuale e concreta dell'obbligo di sicurezza,
prevista dall'art. 2087 Codice Civile - Libro 5° "Tutela delle condizioni di
lavoro", la Costituzione - art. 32 "La repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto" e art. 9 "Tutela della salute e dell'integrità
fisica" Statuto dei diritti dei lavoratori L. 300/70.
Dalla norma codicistica italiana, alla filosofia della 626, si
individua un disegno di prevenzione, per l'eliminazione dei rischi alla fonte; al continuo
aggiornamento delle misure di prevenzione in conseguenza dell'evoluzione tecnologica; alla
tutela della personalità fisica e morale del prestatore di lavoro; all'attenzione della
condizione soggettiva dei singoli lavoratori.
Per questo nella negoziazione di secondo livello con l' Ente, occorre
definire:
- il numero dei rappresentanti, la definizione e consultazione e partecipazione dei
lavoratori, per la "designazione od elezione da parte dei lavoratori (art. 18
Rappresentante per la Sicurezza)", nonché il tempo retribuito e gli strumenti per
l'espletamento.
Per arrivare alla scelta del numero, si propone:
- di identificare i soggetti all'interno delle relative aree (Direzioni Centrali), tenendo
conto del numero dei dipendenti, dei datori di lavoro, le criticità dei settori più
esposti e alle dislocazioni territoriali. Nel contempo di richiedere i dati complessivi
all'Amministrazione (con richiesta formale della RSU) e di continuare il lavoro come
commissione per studiare i problemi, fino all'elezione della 626/94. Per i rappresentanti
per la sicurezza, essendo un atto di grande responsabilità e di impegno all'interno di un
grande Ente, si propone l'elezione diretta tramite votazione da parte dei lavoratori.
STOP AMIANTO NEGLI
EDIFICI PUBBLICI COMUNALI
La R.S.U. denuncia questa
tematica trascurata dall'Amministrazione, come esempio emblematico, della assoluta
mancanza di impegni anche finanziari per affrontare i problemi della tutela della salute
all'interno dell' Ente. In tema di sicurezza e prevenzione, la fuoriuscita dell'amianto,
deve trovare un ambito prioritario di discussione contrattuale per interventi mirati ed
immediati all'interno della struttura pubblica. E' urgente intervenire per la difesa della
salute dei lavoratori e la difesa complessiva dei cittadini.
La gravità del rischio amianto, si pensava nel recente passato fosse
una prerogativa degli addetti ad attività estrattive ed edili, cemento amianto, cantieri,
navali, ferroviari, addetti alle manutenzioni contenenti amianto, es. tubature gas ed
acqua, per i quali esiste un rapporto diretto con patologie gravissime: mesotelioma
plerurico e problemi respiratori gravi. Tant'è che la produzione di amianto è cessata in
Italia con la legge 257/92.
Secondo le organizzazioni mondiali della sanità, sono in costante
aumento tali patologie - fino al 2010/2015 - nel mondo occidentale per la lentezza del suo
manifestarsi, ma deve essere chiaro: "che per nessun tipo di amianto è determinabile
una concentrazione soglia al di sotto della quale non vi è rischio cancro". Anche
l'esposizione ambientale non professionale ad amianto può comportare rischi di patologie
da asbesto. Si tratta di esposizione domestica, scolastica, uffici o sedi pubbliche
inquinate da amianto. Infatti in Italia e nella nostra città, è in netta crescita questo
tipo di tumore, con elevata mortalità ed incidenza, rispetto ai paesi europei e nel
mondo. Motivo: l'inadempienza della legge 257/92 (escluso l' Emilia e il Veneto ndr), che
prevedeva mappatura, bonifiche, registri degli addetti e monitoraggi, ecc.
Le segnalazioni della presenza di amianto crescono; sono state oltre
500 in stabili della città tra pubblici e privati, nelle scuole, tubature gas, acqua,
Centrale del Latte, nei soffitti del grattacielo Pirelli, nelle carrozze ferroviarie dello
scalo Farini, nonché nei 5 milioni di aree dismesse.
Si chiede pertanto:
- La definizione ed attuazione di piani regionali per la Mappatura, Bonifica e Dismissione
a partire dall'ambiente inquinato da amianto, dove va attuato il risanamento e conoscenza
della fornitura dei siti (compreso lo stoccaggio e la sorveglianza sanitaria)
Per la mappatura sono previsti finanziamenti nella Finanziaria 2000
- Di cominciare immediatamente gli interventi della mappatura e dei registri, prima della
bonifica (onde evitare che si ripetano i casi come quelli registrati nelle scuole materne
nei mesi scorsi)
DIRITTI INDIVIDUALI E
COLLETTIVI |
Partendo da una premessa
indispensabile che la garanzia dei diritti generali ed universali, non devono essere in
alcun modo materia di scambio con il salario, e che la contrattazione centrale nazionale
(CCNL) è il primo passaggio della negoziazione verso quelle che sono la tutela dei
diritti individuali e collettivi; si dovrà confermare che, tutte le materie non riservate
alla legge, prevedendo espressamente il divieto di regolamentare per legge materie oggetto
di contrattazione.
Restano fermi i diritti normati nel contratto collettivo di lavoro
1998/2001 del comparto e della legislazione di riferimento, da cui la Costituzione fa
discendere la giurisprudenza in materia di regolazione dei diritti individuali e
collettivi (legge 300/70).
Diritti di cui per alcuni si intende istituire Commissioni di verifica
stabile e altre da attivarsi nelle emergenze sono principalmente:
Accertamenti
sanitari |
diritto
all'imparzialità dei controlli |
Comunicazione |
diritto alla
affissione, anche elettronica ed informatica, di pubblicazioni, testi e comunicati
inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro ed ai diritti del cittadino |
Ambiente di
lavoro |
Diritto a
spazi idonei in relazione al clima, alle dimensioni, all'illuminazione, al rumore, alla
temperatura
Diritto ad un ambiente di lavoro sereno (Mobbing) |
Appalti |
Diritto ai
salari contrattuali per i lavoratori di imprese o cooperative appaltatrici (DPCM n.
117/99). Obbligo dei controlli in capo all'Ente appaltante |
Arbitrato |
Diritto a
giudizio imparziale (collegio arbitrale, conciliazione obbligatoria) in materie di
controversie di lavoro |
Conservazione
del posto di lavoro |
Diritto alla
conservazione in caso di aspettativa, funzioni pubbliche elettive - obbligo del datore di
lavoro di avvertire il dipendente dell'approsimarsi della scadenza del periodo - diritto
alla riassunzione in caso di dimissioni volontarie |
Assemblea |
Diritto
indisponibile anche per il sindacato: Scelta dei locali (di norma nei luoghi di lavoro).
Esclusi i luoghi che possano disincentivare la partecipazione |
Assunzioni
obbligatorie |
Per invalidi
(militari e civili) ciechi, sordomuti, orfani ed altre categorie protette |
Assicurazione
obbligatoria |
Ridefinire le
tipologie di rischio |
Diritto allo
studio |
|
Assunzione |
Rispetto norme
di legge e contrattuali per l'assunzione (richiesta numerica, concorsi, ecc.) |
Contratti
prestatori d'opera |
Regole certe |
Collaborazione
coordinata e continuativa |
Limiti
percentuali definiti e congruità dei compensi. Assumere i lavoratori "atipici"
addetti a servizi divenuti stabili |
Contratto |
Gli accordi
contenuti nei contratti aziendali, negli accordi o patti d'area, e le norme del contratto
individuale non possono essre peggiorativi del CCNL |
Controlli |
Tutela della
libertà e dignità. Divieto controllo occulto |
Sicurezza |
Diritto alla
sicurezza, alla prevenzione degli infortuni, alla tutela della salute e della integrità
fisica. L'art.9 attribuisce al singolo lavoratore il diritto di controllo e non solo alle
organizzazioni sindacali |
Divieto di
discriminazione |
.distinzione
o preferenza fondata su sesso, razza, colore, preferenza sessuale, religione, politica,
discendenza nazionale, origine sociale, appartenenza sindacale.
Nullità dei licenziamenti o provvedimenti dovuti a motivi sindacali,
politici e religiosi |
Divieto di
indagine sulle opinioni |
|
Emigrazione |
Art. 35 Cost.:
la repubblica riconosce la libertà di emigrazione, introdurre la libera circolazione in
ambito CEE anche per i dipendenti della P.A.
Piena eguaglianza con i lavoratori italiani in materia di salario,
previdenza sociale e fiscale. Parità di trattamento in materia di diritti sindacali,
diritto allo studio ed alla formazione, possibilità di concorrere all'assegnazione di
alloggi |
Mensa |
Estensione di
diritto, oltre che di fatto, a tutti i dipendenti del Comune, anche turnisti. Miniticket
per i part-time |
Traferimenti |
Tra Enti:
norme Decreto 2
Tra Settori: trattativa sindacale
Tra unità operative: motivazioni scritte fondate su cause oggettive.
Si esclude lo ius variandi da parte del dirigente. Connotazione anche logistica
dell'unità operativa. |
Permessi |
Mantenimento
delle condizioni di miglior favore (Rivisitazione artt. 19 e 24) |
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La RSU intende contrastare la sempre
maggiore destrutturazione del mercato del lavoro pubblico che ha assunto anche al Comune
di Milano caratteristiche ormai inquietanti: 3.358 contratti di collaborazione coordinata
e continuativa attivati nel 1997 a fronte dei 200 stipulati nel 1990, una quota rilevante
di precariato, configurano una anomalia rispetto ad una gestione ordinata ed efficiente
del mercato del lavoro pubblico, che non si ponga puramente e semplicemente l'obiettivo
della riduzione del costo del lavoro.
Un impegno serio a costruire la qualità degli interventi e dei servizi
può giovarsi anche di forme di utilizzo flessibile della forza lavoro, ma non di una
gestione casuale e deregolata.
Si rivendica perciò da subito, l'assunzione dei lavoratori
"atipici" e precari che prestano opera sostitutiva in servizi con pianta
organica carente.
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