Federalismo: la Riforma costituzionale

LEGGE COSTITUZIONALE "Modifiche al titolo V della parte seconda della

Costituzione"

Art. 1

1. L’articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 114. – La

Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,

dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le

Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi

fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello

Stato disciplina il suo ordinamento".

Art. 2

1. L’articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 116. – Il

Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di

autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di

Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,

concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie

indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente

all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad

altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata,

sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è

approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di

intesa fra lo Stato e la Regione interessata".

Art. 3

1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 117. – La

potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della

Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli

obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con

l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non

appartenenti all’Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e

le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,

munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela

della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;

perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi

elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e

organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h)

ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i)

cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali;

ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono

essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni

fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione

dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione

del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati

dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; s) tutela

dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione

concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle

Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva

l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della

formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e

sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;

alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio;

porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della

comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;

previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei

beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di

credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione

concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la

determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non

espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano

alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono

all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione

europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che

disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione

esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle

Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane

hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello

svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni

ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita

sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e

uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione

con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con

individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può

concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato,

nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".

Art. 4

1. L’articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 118. Le

funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne

l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e

Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I

Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni

amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,

secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di

coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del

secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e

coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città

metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini,

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base

del principio di sussidiarietà".

Art. 5

1. L’articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 119. – I

Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia

finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e

le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate

propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della

finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al

gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce

un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore

capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi

precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle

Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per

promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per

rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei

diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle

loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in

favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni,

le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,

attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono

ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa

ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".

Art. 6

1. L’articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 120. – La

Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le

Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera

circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l’esercizio del

diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può

sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei

Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della

normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza

pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità

economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni

concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi

locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi

siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale

collaborazione".

Art. 7

1. All’articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In

ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale

organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

Art. 8

1. L’articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 127. – Il

Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della

Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla

Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione,

quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di

un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di

legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni

dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge".

Art. 9

1. Al secondo comma dell’articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: "Si

può, con" sono inserite le seguenti: "l’approvazione della maggioranza delle

popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei

Comuni interessati espressa mediante".

2. L’articolo 115, l’articolo 124, il primo comma dell’articolo 125, l’articolo 128,

l’articolo 129 e l’articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

Art. 10

1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge

costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province

autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia

più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Art. 11

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della

Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni,

delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le

questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma

dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle

quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi

del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato

all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che

ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti

parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi

componenti.