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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AIAS 1994-1997
Oggi giovedì 9 novembre 1995, in Roma
tra
- L'Associazione Italiana Assistenza Spastici nelle persone dell'Ing.Francesco Lo Trovato,
Sig. Bruno Randazzo, Sig. Giampaolo Lavezzo., Geom. Vincenzo D'Amato, Avv. Santo Li Volsie
- CISAS E CISAS Sanità nelle persone di Enzo Leopardi e Gianni Recchia- CISNAL E CISNAL
Sanità nelle persone di Salvatore Galizia e Giuseppe Cortini e Giacoma Runza.
- FIALS Sanità nelle persone di Giuseppe Carbone e Gianni Romanosi è giunta alla stipula
del presente Contratto Collettivo Nazionale diLavoro per il personale dipendente dell'AIAS
relativo al periodo 1994 -1997
PREMESSA
Predispondendosi al rinnovo del CCNL l'AIAS
e le OO.SS. CISAS e CISAS sanità, CISNAL e CISNAL Sanità, FIALS sanità sottolineano
come lo stesso,nel disciplinare il rapporto di lavoro sul versante normativo e
complessivamente inteso, si pone anche quale strumento concorrente a qualificare il
sistema dei rapporti tra pubblico e privato in tema di gestione dei servizi in ambito
socio-sanitario-assistenziale-educativo.
Le parti contraenti il presente Ccnl, rimarcano la
necessità di una adeguata interazione tra pubblico e privato all'interno di un quadro di
programmazione generale, ai diversi livelli tale da qualificare l'insieme delle risorse
pubbliche e private disponibili, relazionandole
correttamente ai bisogni ed ai diritti dell'utenza, all'assetto dei servizi ed al
trattamento complessivo degli addetti. Anche in considerazione di ciò il presente
contratto è ritenuto dalle parti elemento base per il confronto, anche comune, con le
pubbliche Amministrazioni, ai fini dell'ammissione al rapporto convenzionato e o di
accreditamento di un adeguato e puntuale finanziamento dello stesso.
In relazione all'insieme delle questioni esposte, le parti sottolineano la necessità di
un costante rapporto tra le stesse, finalizzato a cogliere l'evoluzione del settore
determinando le scelte più opportune sul piano generale e particolare, ai fini di una sua
complessiva valorizzazione.
TITOLO I
VALIDITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE -
Il presente C.C.N.L. che fa parte del settore
socio - sanitario - assistenziale - educativo associazionistico si applica a tutto il
personale dipendente dall'AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici) in ogni sua
struttura o forma organizzativa.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina la regolamentazione del trattamento
economico e normativo che deve essere indistintamente applicato a tutto il personale
dipendente.
Le parti contraenti si impegnano a favorire la costituzione di un CCNL di settore
attraverso la definizione di una parte normativa ed economica comune ed il mantenimento
delle specificità evidenziate nei singoli contratti.
ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI -
Per quanto non previsto dal presente contratto,
o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per
i rapporti di lavoro di diritto privato, nonchè allo Statuto dei diritti dei lavoratori,
in quanto applicabili.
I prestatori d'opera debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dalla
Associazione Nazionale di cui all'art. 1 e dalle singole Sezioni purchè non siano in
contrasto con il presente contratto e/o con nome di legge.
ART. 3 - INSCINDIBILITA' DELLE NORME CONTRATTUALI -
Le norme del presente contratto devono essere
considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine correlate ed inscindibili tra loro e
non sono cumulabili con alcun trattamento previsto da altri contratti collettivi nazionali
di lavoro precedenti e/o vigenti.
Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti.
ART. 4 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE -
Per i lavoratori i forza alla data di decorrenza
del presente C.C.N.L. sono fatte salve ad esaurimento e ad personam le condizioni
economiche di miglior favore in atto.
ART. 5 - DECORRENZA E DURATA -
Il C.C.N.L. entra in vigore il 1° gennaio 1994 e scade il 31
dicembre 1997.
Gli effetti normativi decorrono dal 1° gennaio 1994 e scadono il 31 dicembre 1997.
Gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1995 e scadono il 31 dicembre 1995.
Il secondo biennio nel quale decorrono gli effetti economici è compreso nel periodo 1°
gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.
Le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 1995 al fine della verifica delle quote
economiche relative ai minimi contrattuali concernenti il periodo 1° gennaio 1996 - 3
dicembre 1997 in aderenza all'accordo stipulato tra Governo, organizzazioni sindacali
Cgil- Cisl - Uil, Confindustria in data 23 luglio 1993. Punto di riferimento saranno in
particolare la comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta
nel precedente biennio, nonchè l'andamento delle retribuzioni e le condizioni
determinatesi nei diversi ambiti in ordine al rapporto di convenzione o di accreditamento
in essere.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
ART. 6 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE
PARTI -
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e
conoscenza che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la
applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo
di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione ce confronto sono:
A) LIVELLO NAZIONALE
Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si
incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a formare la
crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonchè una sempre più adeguata
utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione a quelle rappresentate
dal volontariato.
B) LIVELLO REGIONALE E/O TERRITORIALE
Annualmente di norma entro l'anno, su richiesta di una delle
parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con
particolare attenzione all'assetto dei servizi ed alla occupazione;
- assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinchè, nel
rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione, dei
costi connessi con l'applicazione del presente CCNL;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinchè
vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e
riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente
CCNL, nonchè definite forme di valorizzazione dell'attività di volontariato.
C) LIVELLO SEZIONALE
Fermo restando le competenze proprie delle amministrazioni
queste garantiranno, ove richiesto, una tempestiva informazione riguardante il personale,
l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti
diretti e/o di convenzione o accreditamenti con gli Enti Pubblici, ai progetti e programmi
di sviluppo nonchè quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.
Le parti convengono sulla necessità di sviluppare idonee iniziative, ai diversi livelli ,
finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo di
processi di riorganizzazione che dovessero evidenziarsi come necessari ed a tal fine si
sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale e/o territoriale nonchè
aziendale.
ART. 7 - CONTRATTAZIONE -
La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due
livelli:
- nazionale;
- sezionale.
Sono titolari ella contrattazione aziendale le rappresentanze
sindacali secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo '91 e dell'accordo
23.7.93. Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti
tematiche:
- validità ad ambito di applicazione del contratto;
- relazioni sindacali;
- diritti sindacali;
- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
- norme comportamentali e disciplinari;
- ordinamento professionale;
- orario di lavoro;
- permessi, aspettative e congedi;
- formazione professionale;
- trattamento economico.
Costituisce oggetto della contrattazione aziendale quanto
espressamente attribuitovi dal CCNL nonchè quanto definito nella piattaforma aziendale in
merito a innovazioni nell'organizzazione del lavoro o nella quantità-qualità dei servizi
finalizzate al recupero di competitività ed a una maggiore capacità di risposta alle
esigenze dell'utenza.Le piattaforme aziendali potranno prevedere il riconoscimento
dell'apporto professionale alla realizzazione dei progetti ovvero al raggiungimento di
obiettivi stabiliti tra le parti.
ART. 8 - GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI
-
In attuazione di quanto previsto dalla legge 2146 del 12.6.90,
le parti individuano in ambito Socio Sanitario Assistenziale Educativo i seguenti servizi
minimi essenziali:
- prestazioni medico sanitarie anche a carattere ambulatoriale,
igiene, assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica;
- confezioni, distribuzione e somministrazione del vitto.
Tali servizi minimi essenziali verranno garantiti in tutte le
strutture a carattere residenziale e nei servizi di assistenza domiciliare o di altra
natura definiti nell'ambito del rapporto tra le parti in sede locale qualora non possano
essere garantiti in altro modo.
Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, in
sede locale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle
prestazioni indispensabili inerenti i servizi minimi essenziali sopra individuati.
ART. 9 - PARI OPPORTUNITA' -
Ai fini di una piena e puntuale applicazione della legge 125/91
è costituito a livello nazionale il Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna
composto da una componente designata da ognuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative e
da un pari numero di componenti in rappresentanza dell'Associazione, tra le quali
individuare l figura confunzioni di Presidente.
Possono inoltre essere istituiti Comitati per le Pari Opportunità tra uomo e donna presso
singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a
livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti.
L'Associazione assicura le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento, nonchè
appositi finanziamenti a sostegno della loro attività.
Le finalità del Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna sono quelle definite
dalla legge di riferimento e gli stessi opereranno sulla base delle indicazioni che
perverranno dal Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna nazionale che verrà
istituito entro sei mesi dalla data della stipula del presente CCNL.
ART. 10 - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
I lavoratori che fanno parte di organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 ai fini
dell'espletamento di attività di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai sensi
dell'art. 17 della stessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, a tutte le forme
di flessibilità di orario e/o turnazioni previste dal presente CCNL.
In sede aziendale, nell'ambito del rapporto tra le parti, saranno definite le modalità di
esercizio del diritto in questione e potranno determinarsi anche forme e criteri
particolari finalizzati a consentire agli interessati di svolgere attività di
volontariato.
TITOLO III
DIRITTI SINDACALI
ART. 11 - RAPPRESENTANZE SINDACALI -
Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU
(Rappresentanze sindacali Unitarie) costituite ai sensi dello specifico regolamento
definito, parte integrante del presente CCNL, ovvero le RSA (Rappresentanze Sindacali
Aziendali) sino alla costituzione delle sopraindicate RSU.
Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalle
RSU, ovvero dalle RSA in caso di non costituzione delle RSU e dalle OO.SS: territoriali
firmatarie del C.C.N.L.
Alla rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, per l'espletamento dei suoi compiti e
funzioni, è garantito il monte ore retribuito di cui all'art. 23 della Legge 20.5.1970,
n. 300.
Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali
convocate dall'Amministrazione.
ART. 12 - ASSEMBLEA -
I lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di
lavoro nonchè durante lo stesso nei limiti di 15 ore annue per le quali verrà
corrisposta la normale retribuzione.
L'Ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle
assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità del lavoratori o gruppo di essi e
sono dette nella misura di 10 ore annue dalle R.S.U. di cui all'art. 11 del presente CCNL
e nella misura di 5 ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Della
convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione,
con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto
sopra, dandone comunicazione, entro i termini suddetti, dirigenti esterni dei sindacali
firmatari del presente CCNL. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza
recare pregiudizi alle esigenze proprie dell'utente.
ART. 13 - PERMESSI PER CARICHE SINDACALI -
I lavoratori componenti gli Organismi Direttivi delle organizzazioni
sindacali nazionali, regionali, provinciali e/o comprensoriali o zonali di categoria e
confederali, hanno diritto per l'espletamento delle attività sindacali, a permessi
retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti dalle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto.
Inoltre hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 18 ore al mese non
cumulabili quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto almeno
48 ore prima dal responsabile territoriale delle organizzazioni sindacali sopra indicate,
salvo il verificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di servizio di cui
deve essere data comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
I nominativi dei lavoratori di cui al 1° comma e le eventuali variazioni dovranno essere
comunicati per iscritto delle OO.SS. predette alla Amministrazione in cui il lavoratore
presta servizio.
ART. 14 - ASPETTATIVA SINDACALE -
Fermo restando i distacchi sindacali eventualmente già concessi
in forza di precedenti accordi, le parti si impegnano a reincontrarsi, al fine della
compiuta definizione della materia, entro sei mesi dalla firma del presente CCNL.
ART. 15 - CONTRIBUTI SINDACALI -
Le dipendenti ed i dipendenti hanno facoltà di rilasciare
delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria
organizzazione sindacale, per al riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o
retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai
competenti organi statutari.
La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al
31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocato
dall'interessata o dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega
deve essere inoltrata, in forma scritta all'Associazione di appartenenza ed alla
organizzazione sindacale interessata.
Le trattenute mensili operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni delle
dipendenti e dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali
sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità
comunicate dalle organizzazioni sindacale con accompagnamento, ove richiesta, di distinta
normativa.
L'Associazione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla riservatezza dei nominativi del
personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle OO.SS.
TITOLO IV
ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 16 - ASSUNZIONE DEL PERSONALE
L'assunzione del personale deve essere effettuata con l'osservanza
delle norme di legge in materia di rapporto di diritto privato.
L'assunzione deve risultare da atto scritto e contenere la data della medesima, la durata
del periodo di prova, la qualifica alla quale viene assegnato il lavoratore ed il relativo
trattamento economico.
In riferimento al 2^ comma dell'art. 25 della Legge 223/91 le parti convengono di
escludere dalla riserva del 12 % tutte le figure professionali che abbisognano, per
l'espletamento dell'attività lavorativa, del possesso di specifici titoli professionali
(ad esempio Terapisti della Riabilitazione, Assistenti Sociali, Infermieri Professionali).
Le parti convengono che l'insieme di tali figure professionali concorre alla
determinazione del totale dell'organico su cui va calcolata la percentuale del 12% di cui
sopra.
ART. 17 - DOCUMENTI DI ASSUNZIONE -
All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare o
consegnare i seguenti documenti:
- il libretto di lavoro o documento equipollente;
- codice fiscale;
- carta d'identità o documento equipollente;
- certificato di sana e robusta costituzione fisica da cui risulti che il lavoratore non
è affetto da malattie contagiose, rilasciato da organi sanitari pubblici;
- libretto di idoneità sanitaria ove richiesto a norma di legge;
- titolo di studio o professionale (diploma, certificato di abilitazione, patente
ecc.) in relazione alla qualifica;
- qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa;
- certificato dei carichi pendenti;
- certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
Il lavoratore è altresì tenuto a presentare certificato di
residenza di data non anteriore a tre mesi, deve inoltre comunicare anche l'eventuale
domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza, nonchè tempestivamente tutti gli
eventuali successivi spostamenti di residenza e di domicilio.
ART. 18 - VISITE MEDICHE -
Prima dell'assunzione in servizio (e cioè prima dell'effettivo
instaurarsi del rapporto di lavoro che si perfeziona all'atto della ricezione del nulla
osta da part e dell'ufficio di collocamento e della presentazione in servizio del
lavoratore), l'Amministrazione potrà accertare la idoneità fisica del prestatore d'opera
e sottoporlo a visita medica da parte di organi sanitari pubblici.
Successivamente alla assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali accertamenti
solo ad opera degli organi sanitari pubblici; gli oneri per gli eventuali accertamenti
periodici di prevenzione ove previsti dalla legge vigente non ricadranno a carico del
dipendente.
ART. 19 - PERIODO DI PROVA -
L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con i seguenti
periodi di prova:
- 60 gg. di calendario per i lavoratori dipendenti inquadrati nelle
posizioni economiche A1, A2;
- 90 gg. di calendario per i lavoratori dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche
A3, A4;
- 120 gg. per tutti gli altri lavoratori.
Durante tale periodo di prova è reciproco il diritto alla
risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla
fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore
di lavoro computato nonchè ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il
trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non
potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica, cui
appartiene il lavoratore interessato.
Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il lavoratore sarà ammesso
a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro
novanta giorni: in caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli
effetti con la data diinizio della assenza. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza
che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà
confermato in servizio.
ART. 20 - RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME
Il rapporto di lavoro a tempo parziale sarà applicato nella
singola Associazione ha la funzione di:
- favorire la flessibilità della forza lavoro in rapporto
all'attività dell'associazione;
- consentire il soddisfacimento di esigenze individuali dei lavoratori, ferme restando le
esigenze dell'occasione.
Il rapporto a tempo parziale sarà applicato nella singola
Associazione secondo i seguenti principi:
- volontà di entrambe le parti;
- in caso di assunzione del personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di
precedenza, per le medesime mansioni o mansioni similari, nei confronti dei lavoratori con
contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano
trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
L'Associazione risponderà entro 320 ,(trenta) giorni alle richieste
dei trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
L'eventuale risposta negativa dovrà essere motivata e comunicata anche alle
rappresentanze sindacali.
I lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo
pieno o viceversa dovranno far conoscere la propria mozione entro 15 giorni dalla
richiesta ricevuta.
Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato come segue:
A) nella lettera di assunzione dovranno essere specificati:
1) l'eventuale periodo di prova;
2) l'orario settimanale;
3) la qualifica assegnata.
Il minimo settimanale dell' orario di lavoro non può essere
inferiore a 190 ore.
Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in
un'unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è
possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su ubicazioni ove
la Sezione ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano o impedimenti di
natura tecnico.-produttiva ed organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione
dei servizi.
Nel caso in cui il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti l'attività lavorativa
in due o più ubicazioni nell'ambito territoriale per il raggiungimento del minimo
settimanale per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta al lavoratore il
rimborso delle spese per tragitti superiori ai Km. 10 sulla base dei criteri definiti
dalla contrattazione aziendale.
Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi
servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, la
Sezione, in relazione alle esigenze tecnico - produttive, ricercherà, dandone
comunicazione alle rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle ore
settimanali del personale part-time.
B) E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura
massima del 50% dell'orario settimanale del lavoratore assunto con contratto part-time e
comunque secondo la legislazione vigente.
C) La violazione con carattere di continuità dell'orario
settimanale, di cui alla lettera di assunzione, dovrà essere comunicata per iscritto al
lavoratore interessato e contestualmente alle rappresentanze sindacali unitarie ed
all'Ispettorato del Lavoro.
D) Il personale assunto a tempo parziale è retribuito in base alle
ore prestate nel mese.
In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quella corrispondente
all'orario settimanale risultante dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di cui
al punto C) che precede.
E) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito all'art. 42.
F) I trattamenti economici relativi all'indennità di fine rapporto,
alla 13^ mensilità, ai compensi stabiliti dagli accordi integrativi., alle ferie e alle
festività saranno proporzionali alle ore lavorate.
Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Il trattamento di malattia ed infortunio e quello relativo alle lavoratrici madri e
qualsiasi altro trattamento contrattuale e di legge sarà garantito in proporzione alla
durata della prestazione di cui ai punti A) e C) che precedono.
I ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli altri istituti contrattuali
nell'arco di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa
saranno calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione
lavorativa nei due distinti periodi.
Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno i
trattamenti derivanti dalle norme che precedono trovano applicazione in rapporto al
periodo lavorato.
L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione
saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello aziendale in
particolare modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro
supplementare.
ART. 21 - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO -
Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro
avverranno secondo le norme della legge 19.12.1984 n. 863 e della legge 29.12.1990 n.407 e
della legge 19.7.94 n. 451 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le parti verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel
contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire
le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive delle associazioni e dei
lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei
contratti di formazione e lavoro nel settore.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali
del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l'incontro fra domanda ed
offerta di lavoro.
In attesa dell'emanazione dei decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
di cui al comma 7 dell'art. 3 del D.L. n. 32 del 17.1.94 le parti sottolineano il ruolo
della Commissione Regionale per l'Impiego relativa mente all'approvazione preventiva dei
progetti per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro.
Le parti si impegnano a definire entro tre mesi dalla data della firma del presente CCNL i
necessari accordi di merito.
Le parti in relazione alla nuova normativa concernente le assunzioni con contratto di
formazione e lavoro sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie:
a) acquisizione di professionalità intermedie e/o di
professionalità elevate;
b) inserimento professionale mediante esperienze lavorative di giovani nel contesto
produttivo ed organizzativo aziendale.
Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro soggetti di età compresa tra
i 16 ed i 32 anni;
La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi per i
contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di tipo b).
Il contratto di formazione e lavoro può prevedere una posizione economica di ingresso
inferiore a quella di destinazione. I contratti di tipo a) qualora siano riferiti
all'acquisizione di professionalità intermedie dovranno prevedere almeno 80 ore di
formazione, qualora siano riferiti all'acquisizione di professionalità elevate dovranno
prevedere almeno 130 ore di formazione.
Per quanto concerne i contratti di tipo b) la formazione minima prevista non dovrà essere
inferiore a 20 ore.
Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione aggiuntive le stesse verranno
retribuite nella misura del 50%.
Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le professionalità
per il cui espletamento è prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione ad albi, ordini e
collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione.
Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito
favorevole la procedura di verifica della conformità presso l'Ufficio provinciale del
lavoro e massima occupazione dovranno essere di norma effettuate entro 6 mesi dalla
notifica della sussistenza delle condizioni per la richiesta del nullaosta.
Nel caso di rapporti di formazione e lavoro che siano stati risolti nel corso o al termine
del periodo di prova, ovvero prima della scadenza, a iniziativa del lavoratore o per fatto
a lui imputabile, è consentita la stipulazione di contratti di formazione e lavoro in
sostituzione di quelli per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto.
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro
verranno applicate le normative del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Ai lavoratori assunti sarà corrisposto un trattamento retributivo pari a quello previsto
per i lavoratori di pari qualifica assunti a tempo indeterminato per quanto spettante ai
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
Il periodo di prova per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è
uguale a quello previsto per l'assunzione dei lavoratori della qualifica di riferimento
assunti a tempo indeterminato. In ogni caso di interruzione continuativa della
prestazione, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro per un periodo uguale a quello previsto per i lavoratori
della qualifica di riferimento assunti a tempo indeterminato.
Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido quanto
previsto delle norme di legge e dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
L'associazione corrisponderà a tutti i lavoratori per un periodo massimo pari a quello
della conservazione del posto, con esclusione dei giorni di carenza del trattamento a
carico dell'INPS, un trattamento economico corrispondente a quello previsto dal Contratto
Collettivo di Lavoro applicato, proporzionato alla retribuzione relativa al contratto di
formazione e lavoro.
Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti
alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato
nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma
di quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, ai
fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati
dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione , all'Ispettorato provinciale del lavoro
territorialmente competente.
Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare
l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone
comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.
ART. 22 - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO -
In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione (art.
1) del presente contratto, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 28.2.1987
l'apposizione di un termine ala durata del contratto di lavoro - oltre che nell'ipotesi di
cui all'art. 1 della legge 18.4.1962 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni
all'art. 8 bis del DL 29.1.1983 n. 17 convertito con modificazioni della legge 25.3.1983,
n. 79, è consentita, in relazione alle particolari esigenze delle Associazioni ed al fine
di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a) per garantire le indispensabili necessità del servizio ed
assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del
presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
b) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali delle
associazioni anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o
private;
c) per l'effettuazione di attività socio-sanitarie, psico-pedagogica o assistenziale,
anche in collaborazione con UU.SS.LL., Provincie, Regioni, Comuni, o Ministeri, ed inoltre
per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli
Enti di cui sopra;
d) per sostituzioni di lavoratori assenti per permesso straordinario concesso
dall'Amministrazione;
e) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto,
sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonchè in caso di impugnativa di licenziamento
da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
f) per sostituzione del lavoratore assente con dritto alla conservazione del posto
(malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare
ecc..).
Ulteriori casistiche dovranno essere definite nell'ambito del
confronto tra le parti di cui all'art. 7.
Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze
stabili dell'organico, previste dalle norme convenzionali.
ART. 23 - INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SOCIALMENTE
SVANTAGGIATE
L'inserimento lavorativo delle persone socialmente svantaggiate
avverrà secondo le norme di legge vigenti.
ART. 24 - PREAVVISO -
Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale
assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, nei casi in cui è
dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura appresso specificata:
A1 - A2 - A3 - A4 gg. 30 e 60 giorni per le altre posizioni
economiche.
Rimane fermo il periodo di 30 giorni per coloro che siano vincitori
di pubblici concorsi.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza
dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari
all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso. Il lavoratore
dimissionario in costanza di malattia è esonerato dal preavviso.
In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla
corrispondente indennità, è computato nell'anzianità di servizio agli effetti
dell'indennità di anzianità.
E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al
primo comma del presente articolo di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio che nel
corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di
indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non effettuato.
ART. 25 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO -
Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:
a) per licenziamento del lavoratore, ai sensi delle leggi vigenti
per i rapporti di diritto provato;
b) per dimissioni del lavoratore;
c) per morte del lavoratore;
d) per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.
ART. 26 - RILASCIO DEI DOCUMENTI E DEL CERTIFICATO DEL LAVORO
-
All'atto dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro
l'Associazione riconsegnerà al lavoratore regolarmente aggiornati i documenti dovutegli,
e di essi il lavoratore rilascerà regolare ricevuta.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro l'Associazione
dovrà rilasciare a richiesta del lavoratore un certificato con l'indicazione della durata
del rapporto di lavoro e delle mansioni dallo stesso lavoratore svolte.
ART. 27 - INDENNITA' IN CASO DI DECESSO -
In caso di decesso del lavoratore, le indennità di cui agli
artt. 24 e 62 del presente contratto (preavviso - anzianità) devono essere liquidate agli
aventi diritto, giuste le disposizioni contenute nell'art. 2122 del Codice Civile: agli
aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma pari
alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta fino al termine nel mese in cui si
verifica il decesso.
ART. 28 - MOBILITA' -
L'istituto della mobilità concerne solo la utilizzazione
temporanea del personale, in presidi, servizi, uffici di pertinenza della sezione diverse
dalla sede di assegnazione, rientrando invece nel potere organizzativo della sezione e non
soggetto ai vincoli di cui all'art. 13 della legge 300/70 l'utilizzazione del personale
nell'ambito dei servizi, uffici, presidi di pertinenza della sezione cui originariamente
è stato assegnato il dipendente.
L'istituto della mobilità che comporta la utilizzazione
anche temporanea del personale in strutture di pertinenza della sezione diverse dalla sede
di assegnazione, sarà utilizzato in ragione alle esigenze di servizio, nel rispetto della
legge 20.5.1970, n. 300 art. 13, secondo criteri concordati con le rappresentanze
sindacali.
TITOLO V
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
ART. 29 - RITARDI ED ASSENZE -
Il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro,
controfirmando il registro delle presenze e/o l'orologio marcatempo.
I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell'importo della
retribuzione corrispondente al ritardo stesso. E' fatto salvo il recupero se possibile.
Qualora il ritardo giustificato sia determinato da cause eccezionali, non comporta la
perdita della retribuzione.
Le assenze debbono essere segnalate prima dell'inizio del turno di lavoro alle persone o
all'Ufficio a tanto preposto. Esse devono essere giustificate immediatamente e comunque
non oltre le ventiquattrore, salvo legittimo e giustificato impedimento. In ogni caso
comportano la perdita della retribuzione corrispondente alla durata dell'assenza stessa:
è fatto salvo il recupero, se possibile.
L'assenza arbitraria ed ingiustificata che superi i 3 (tre) giorni consecutivi, è
considerata mancanza gravissima.
ART. 30 - DOVERI DEL PERSONALE -
I lavoratori, ed in particolare coloro ai quali è affidato lo
svolgimento di attività di recupero, di riabilitazione ed assistenza delle persone
socialmente svantaggiate di quelle di sostegno nei confronti dei loro familiari sono
tenuti ad un corretto comportamento nell'espletamento delle mansioni si in ordine alle
disposizioni ricevute dai superiori sia a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia
di responsabilità.
Sono obblighi del lavoratore:
1) usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e
nell'interesse dell'utenza;
2) osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai
superiori ivi comprese quelle di seguito elencate in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro:
- osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale collettive dell'igiene;
- usare con cura i dispositivi ai fini della sicurezza individuale collettiva e
dell'igiene;
- segnalare immediatamente ai preposti le deficienze dei dispositivi dei mezzi di
sicurezza e di protezione suddetti, nonchè le altre eventuali condizioni di pericolo,
adoperandosi direttamente, in cado di urgenza e nell'ambito delle competenze e
possibilità, ad eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
- non rimuovere o modificare i dispositivi o gli altri mezzi di sicurezza e di protezione
suddetti senza averne ottenuta l'autorizzazione;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che esulino dall'ambito delle
rispettive competenze e che possano compromettere la sicurezza del lavoratore e/o dei
soggetti assistiti;
3) astenersi dal ricevere, promettere, indurre a offrire o a ricevere alcun compenso,
sotto qualsiasi forma, data loro o ad altri dipendenti dell'ente;
4) uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute
nel presente contratto, alle altre norme di legge.
ART. 31 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI -
I provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione
debbono essere adottati in conformità all'art. 7 della legge n. 300 del 20.5.70, e nel
pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto,
obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le
proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere
assistito dal rappresentante delle OO.SS. firmatarie del presente contratto), nonchè nel
rispetto da parte del datore di lavoro dei principi generali di diritto vigenti in materia
di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. Al
riguardo si conviene che comunque la contestazione disciplinare deve essere inviata al
lavoratore non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui gli organi
direttivi delle Amministrazioni di cui all'art. 1 del presente contratto hanno avuto
effettiva conoscenza della mancata commessa. Si conviene altresì che il provvedimento
disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di 30
(trenta) giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore.
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei
seguenti provvedimenti disciplinari:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci
giorni.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e
nelrispetto del principio della proporzionalità, incorre, nei provvedimenti di cui sopra,
il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di dare comunicazione e
giustificazione ai sensi dell'art. 29 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro
senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza
giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti
assegnati;
d) non esegua le mansioni connesse alla qualifica assegnata dalla Amministrazione; non si
attenga alle disposizioni terapeutiche impartite: non si attenga alle indicazioni
assistenziali e/o educative;
e) ometta di controfirmare il registro delle presenze e/o di marcare l'orologio
marcatempo;
f) compia insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici, esegua il lavoro
affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
g) tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il rappresentante dell'Ente,
il pubblico o gli altri dipendenti, compia atti o molestie, anche di carattere sessuale,
che siano lesive della dignità della persona;
h) violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l'impostazione e la
fisionomia propria delle associazioni, non attui metodologie assistenziali, educative,
didattiche o riabilitative proposte dalla equipe direttiva;
i) compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio alla economia, all'ordine e
all'immagine della Associazione;
l) ometta di comunicare all'Amministrazione ogni mutamento di domicilio, anche di
carattere temporaneo.
Semprechè si configuri un notevole inadempimento e con il
rispetto delle norme della legge n. 604/1966, è consentito il licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo:
a) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le inflazioni
abbiano carattere di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per
tre volte in un anno in un giorno precedente o seguente alle festività ed alle ferie;
c) recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di
sospensione disciplinare nell'arco di un anno;
d) assenza per simulata malattia;
e) introduzione di persone estranee nell'azienda stessa senza permesso
dell'amministrazione;
f) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
g) alterazioni o falsificazione delle indicazioni del registro delle presenze o
dell'orologio marcatempo o compia comunque, volontariamente annotazioni su questi anche
per conto di colleghi;
h) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
i) per violazione del segreto professionale di ufficio per qualsiasi atto compiuto per
negligenza che abbia prodotto grave danno agli utenti e alla Amministrazione;
l) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
m) per svolgimento di attività continuativa privata o per conto terzi salvo che il
rapporto di lavoro con l'Associazione o a tempo parziale;
n) per i casi di concorrenza sleale posto in essere dal dipendente, secondo i principi
generali di diritto vigenti (art. 2105 C.C.).
E' in facoltà dell'Amministrazione di provvedere alla sospensione
cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento.
Al dipendente sospeso cautelativamente dall'Amministrazione è concesso un assegno
alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per
carichi di famiglia.
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed
esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo alla adozione del
provvedimento del licenziamento per mancanze.
ART. 32 - PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE PER ATTI CONNESSI
ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI UFFICIO -
L'Amministrazione nella tutela dei propri diritti ed interessi
ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei
confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all'adempimento dei
compiti di ufficio ed allorquando non sussista accertata negligenza o colpa del dipendente
che possono comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari o di risoluzione del
rapporto di lavoro, assumerà a proprio carico, ove non sussista conflitto di interessi,
ogni onere di difesa fino all'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio,
facendo assistere il dipendente da un legale.
L'Amministrazione potrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza
passata in giudicato per fatti a lui imputabili per averli commessi per dolo o colpa
grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
ART. 33 - RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI NEI RAPPORTI
CON L'UTENZA
La responsabilità civile dei dipendenti nei loro rapporti con
l'utenza di cui all'art. 5 della legge 13.5.1985 verrà coperta da apposita polizza di
responsabilità civile stipulata dalle singole amministrazioni.
ART. 34 - RITIRO PATENTE -
Il lavoratore assunto come autista al quale, per motivi che non
comportano il licenziamento in tronco., sia dall'autorità ritirata la patente per
condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi
senza percepire retribuzione alcuna ne maturare altra indennità. L'autista in questo
periodo, potrà essere adibito, previo accordo tra le parti in sede locale, ove ve nel sia
la possibilità, ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello
nel quale verrà a prestare servizio. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre
i termini suddetti,oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui
l'impresa lo destinasse, si darà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal
caso verrà corrisposta all'autista l'indennità di anzianità e le altre indennità
eventualmente sospettanti secondo il salario percepito al tempo del ritiro della patente
stessa.
ART. 35 - COPERTURA ASSICURATIVA UTILIZZO MEZZI PROPRI DI
TRASPORTO -
Qualora il dipendente per ragioni di servizio venga
espressamente autorizzato all'utilizzo dei mezzi propri di trasporto, le Amministrazioni
dovranno stipulare a loro carico idonea polizza di copertura assicurativa (Kasko). Qualora
ciò non fosse possibile, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede locale, saranno
definite idonee modalità sostitutive.
TITOLO VI
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
ART. 36 - DECLARATORIA DELLE POSIZIONI ECONOMICHE E
CONSEGUENTI
INQUADRAMENTI -
POSIZIONE ECONOMICA A1
Comprende posizioni di lavoro relative all'esecuzione di
attività semplici ed elementari di tipo manuale. L'autonomia operativa si limita
all'esecuzione dei compiti assegnati nell'ambito di istruzioni ricevute. L'attività si
svolge nell'ambito dell'area dei servizi con particolare riferimento alle pulizie ed
all'effettuazione di lavori semplici.
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo.
POSIZIONE ECONOMICA A2
Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di
mansioni relative ad attività di tipo manuale, tecnico.-manuale, lo svolgimento delle
quali presuppone l'uso , la manutenzione, la conduzione di strumenti e macchinari, la
conoscenza adeguata di procedure tecniche non specializzate.
I compiti attribuiti comportano:
- attività manuali di carattere ripetitivo o semiripetitivo, di
pulizia degli ambienti di tutta la struttura anche con l'uso di apparecchiature e mezzi
meccanici, di piccola manutenzione;
- utilizzo di strumenti, telefoni o consolle fino a quattro linee telefoniche,
apparecchiature e macchinari semplici anche collegati ad aperture automatiche, nonchè
l'esecuzione delle elementari norme connesse con il loro impiego;
- prestazioni di sorveglianza e custodia dei locali compresa la relativa piccola pulizia,
di assolvimento di piccole ammissioni, di espletamento di anticamera e disciplina
dell'accesso del pubblici;
- collaborazione con il personale di cucina anche per la pulizia dei locali, utensili,
ecc.;
- lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale dea inviare alla sterilizzazione,
stiratura e conservazione.
Il dipendente opera in base a istruzioni dettagliate ed in
esecuzione di prassi e metodologie definite, dispone di autonomia operativa nei limiti
dell'esecuzione delle prestazioni proprie che sono soggette al controllo diretto.
La responsabilità è limitata alla corretta esecuzione delle prestazioni nell'ambito
delle istituzioni ricevute e dell'autonomia riconosciutagli.
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo.
POSIZIONE ECONOMICA A3
Comprende posizioni di lavoro che comportano attività esecutive di
natura tecnica, tecnica manuale, assistenziali richiedenti una specifica preparazione
tecnica e professionale anche approfondibile con esperienze di lavoro, possesso, se del
caso, di particolari abilitazioni, qualificazione o patente.
Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da:
- pulizia degli ambienti in relazione allo svolgimento della
terapia, ivi comprese le apparecchiature, strumentazioni ed attrezzi, compreso il loro
riordino anche a fine lavoro;
- conduzione e piccola manutenzione e pulizia di autoveicoli;
- trasporto di materiale economale, sanitario e biologico;
- trasporto dei disabili in barella o in carrozzella;
- accompagnamento, dalle/alle abitazioni, accompagnamento nei locali di terapia ed a tutte
le attività riabilitative ed educative, comprese le aule scolastiche pubbliche, ecc.;
- collaborazione con il personale di cucina per la preparazione del cibo;
- aiuto al personale infermieristico;
- trasporto, distribuzione ed ausilio nell'assunzione del cibo;
- preparazione e rigoverno del refettorio;
- assistenza alla persona e preparazioni di supporto anche a livello domiciliare o in
strutture residenziali e/o tutelari per favorire l'autosufficienza giornaliera;
- aiuto nelle attività personali quali: alzarsi dal letto, pulizia personali, vestizione
o svestizione, assunzione dei pasti, corretta deambulazione, uso di protesi, manovre di
posizionamento di aiuto nelle attività riabilitative interne ed esterne, ecc..
L'attività lavorativa comporta responsabilità della corretta
esecuzione dei compiti che sono stati affidati, contributo del lavoratore alla
programmazione e gestione dei servizi.
Lo svolgimento delle suddette mansioni presuppone conoscenze specifiche nel rispettivo
ramo di attività acquisiti anche attraverso corsi teorico-pratici di formazione e
qualificazione.
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo.
POSIZIONE ECONOMICA A4
Comprende posizioni di lavoro che comportano attività di natura
amministrativa d'ordine, di vigilanza e controllo, e/o di carattere assistenziale, tecnico
e/o di specializzazione tecnologica di sostegno.
Le funzioni di lavoro sono caratterizzaste da:
- assistenza diretta alla persona anche tendente a ridurre i rischi
di isolamento e di emarginazione ed a favorire l'autonomia nel proprio ambiente di vita e
di relazione con l'esterno e di tramite con servizi e
risorse sociali;
- apporto individuale finalizzato al miglioramento ed alla semplificazione delle procedure
anche con l'utilizzo di apparecchiature elettroniche;
- conduzioni, uso e manutenzione di macchinari, strumenti ed impianti anche complessi, per
cui occorre una formazione tecnica e professionale, che comporta anche abilitazione,
qualificazione o patente;
- funzioni di sostegno alla persona, assistenza socio-sanitaria, profilassi, prevenzione,
igiene della persona;
- conduzione e manutenzione di strumenti elettronici, elettromedicali connessi con le
attività riabilitative ed elettromeccanici;
- conduzione delle cucine, preparazione dei cibi anche secondo prestabilite tabelle
dietetiche;
- inserimento ed elaborazione dati, archiviazione ed esecuzione di semplici procedure,
trasmissione in dattilografia;
- conduzione piccola manutenzione e pulizia di pulmini ed automezzi che richiedono la
patente D/K.
Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da
prescrizioni tecniche di carattere generale, ovvero da prestazioni particolareggiate
nell'ambito di procedure o prassi definite; la posizione conferisce piena responsabilità
dei propri compiti e delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche
complete, periodiche oppure immediate.
Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola media secondaria di
primo grado e/o corso di qualificazione professionale: patente.
POSIZIONE ECONOMICA B1
Comprende posizioni di lavoro che comportano la esecuzione di
funzioni tecniche, amministrative, contabili, di vigilanza, educative e di supplenza al
disabile che richiedono, pertanto, conoscenze indispensabili per l'espletamento dei propri
compiti.
Le posizioni lavorative comportano:
- conoscenze specifiche proprie della qualificazione professionale
di base richiesta;
- apporto individuale e nel lavoro di gruppo in funzione dei compiti assegnati;
- coordinamento nei confronti di unità operative cui si è preposti;
- vigilanza, con attuazione di interventi educativi e riabilitativi complementari, in sale
di rotazione, come attività integrative scolastiche, preescolastiche e ludiche, volte a
promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale e di
inserimento e partecipazione sociale integrativi e/o sostitutivi degli interventi
familiari, anche con la conduzione di esperienza di vita quotidiana, di stimolo ad operare
scelte autonomie, di ricreazione e di impiego del tempo libero;
- attività motorie in acqua con funzioni di insegnamento di nozioni notatorie e di
attività riabilitative idromotorie nei riguardi di disabili, tendenti anche alla
valorizzazione funzionale e motoria;
- funzioni di istruttore per l'avviamento delle attività dei disabili, anche in
laboratori;
- attività finalizzate alla gestione del tempo libero, mediante tecniche specifiche di
animazione, attività ludiche, motorie, espressive, nell'ambito del programma di
intervento riabilitativo;
- mansioni esecutive senza valutazione di merito, anche impiegando metodi di lavoro
prestabiliti;
- disimpegno mansioni di collaborazione alla segreteria secondo le istruzioni dei
superiori, disimpegno compiti di collaborazione di natura contabile.
Il lavoratore inquadrato in questa posizione economica collabora
alla redazione della programmazione delle attività e risponde del proprio operato ai
tecnici responsabili del servizio e/o dell'area.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore o
qualifica professionale triennale di Stato.
POSIZIONE ECONOMICA B2
Comprende posizioni di lavoro che comportano la esecuzione di
funzioni tecniche, educative, di insegnamento, funzioni di natura amministrativa con
svolgimento di mansioni tecniche, amministrative e contabili, che presuppongono una
applicazione concettuale ed una valutazione di merito dei casi concreti, ed inoltre di
programmazione, di studio.
La funzione comporta attività di informazione e ricezione di documenti, disimpegno di
mansioni di segreteria e di collaborazione con figure professionali più elevate.
Le posizioni lavorative si concretizzano per:
- particolare e personale competenza per operazioni su attrezzature
o apparati complessi che suppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e
del funzionamento degli apparati stessi;
- apporto individuale e nel lavoro di gruppo, in funzione di compiti assegnati,
finalizzato al miglioramento del servizio;
- uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative impegnative;
- collaborazione, composizione di lavoro a più elevato contenuto professionale;
- uso di apparecchiature elettroniche anche complesse, mediante programmazione
strutturata, produzione di software, ecc..;
- predisposizione di interventi socio-riabilitativi di tipo educativo volti
all'integrazione sociale dei portatori di handicap, sulla base di una programmazione a
medio e lungo termine che deve sviluppare, verificare e valutare, con la collaborazione di
colleghi e della supervisione dei tecnici coinvolti nelle diverse esperienze.
- Il lavoratore inquadrato in questa posizione economica ha responsabilità
nell'attuazione dei programmi di lavoro e delle attività direttamente svolte.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
POSIZIONE ECONOMICA C1
Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di
funzioni riabilitative, educative e sociali, prestazioni che richiedono preparazione e
capacità professionali per la disposizione di provvedimenti o di interventi diretti
all'attuazione di piani di lavoro cui è richiesta la collaborazione nell'ambito di un
lavoro in equipe, nonchè funzioni educative mirate al recupero e reinserimento di
soggetti portatori di menomazioni psicologiche.
Le posizioni lavorative si concretizzano per:
- la conoscenza di tecniche rieducative - funzionali particolari;
- l'impiego di apparecchiature, anche delicate e complesse, nell'esercizio delle
attività;
- la partecipazione in equipe al piano di trattamento e di riabilitazione, esteso
all'integrazione scolastica;
- lo svolgimento di attività didattica, nonchè attività finalizzata alla propria
formazione ed interventi di servizio sociale previsti dai piani di lavoro cui si partecipa
con autonomia operativa;
- la responsabilità diretta delle attività cui si è preposti delle quali si relaziona,
se richiesto.
Tutte le posizioni di lavoro possono comportare compiti di
indirizzo, guida, coordinamento e controllo nei confronti di unità operative a minor
contenuto professionale o dell'unità operativa cui si è preposti. Le funzioni implicano
responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro, delle attività direttamente
svolte, delle istituzioni emanate, nell'attività di indirizzo dell'eventuale unità
operativa.
Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore e diploma
abilitante all'esercizio della professione.
POSIZIONE ECONOMICA C2
Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di
funzioni amministrative direttive, didattiche e di coordinamento il cui svolgimento
presuppone competenza, capacità e responsabilità professionale da esplicarsi nel settore
in cui operano, nonchè in equipes interdisciplinari ed in generale nell'organizzazione
del lavoro, attuazione di programmi e collaborazione alla loro formulazione, coordinamento
dei servizi, con particolare riferimento alla attuazione dei programmi riabilitativi, al
raggiungimento della ottimizzazione dei servizi nonchè al mantenimento dei rapporti
esterni ed interni conformemente al ruolo ricoperto, secondo le direttive ricevute.
Può comportare, altresì, responsabilità organizzative, indirizzo e coordinamento di una
unità non complessa o gruppo di lavoro.
Le attività esercitate sono sottoposte a controlli periodici.
Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il diploma di laurea o
diploma di scuola media superiore e diploma abilitante all'esercizio della professione.
POSIZIONE ECONOMICA D1
Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di
funzioni amministrative direttive, tecniche, di coordinamento, di indirizzo
delleattività, di programmazione e verifica dei programmi educativi, di formazione
permanente del personale, di facilitazioni del lavoro di equipes, il cui svolgimento
presuppone una elevata, qualificata ed approfondita competenza e capacità professionale,
nonchè un costante aggiornamento nella propria disciplina.
L'attività comporta autonomia decisionale, in relazione alla specificità e complessità
dei servizi di cui è responsabile, nell'osservanza delle direttive impartite
dall'amministrazione.
La posizione di lavoro può altresì, comportare la supervisione e il controllo di una
serie di funzioni operative, di unità operative complesse.
Tale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento
dell'organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità.
L'attività esercitata è soggetta a controlli periodici: per
l'accesso è richiesto il diploma di laurea.
POSIZIONE ECONOMICA D2
Comprende posizioni di lavoro relative all'attuazione dei programmi
in conformità agli indirizzi generali formulati dall'amministrazione comportanti:
- specifica ed approfondita competenza e capacità professionale,
nonchè costante aggiornamento nella propria disciplina;
- svolgimento di compiti amministrativi, tecnici e sociali complessi, studio ed
elaborazione di programmi operativi e di ricerca caratterizzati da rilevante apporto al
miglioramento dell'organizzazione
del lavoro anche mediante il coordinamento interdisciplinare.
L'attività si svolge in tutti gli ambiti di interesse dell'amministrazione.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.
POSIZIONE ECONOMICA D3 E D4
Comprende posizioni di lavoro, anche in relazione al numero degli
assistiti, relative a funzioni comportanti indiscussa capacità professionale, competenza
progettuale e gestionale, nonchè pianificazione e previsione nell'ambito di sole
direttive generali in applicazione degli indirizzi formulati dall'amministrazione al fine
di conseguire gli obiettivi prefissati.
Composta il coordinamento o la direzione di figure professionali di elevata
professionalità.
Titolo di studio: diploma di laurea.
Nota
I profili professionali non specificatamente collocati nelle diverse
posizioni economiche su indicate saranno inquadrati, previa verifica tra le parti in
ambito aziendale, sulla base dell'insieme di capacità
professionale, autonomia, responsabilità ed eventuali titoli di studio o professionali
richiesti, individuate dai profili professionali già previsti per ogni singola posizione
economica di inquadramento.
ART. 37 - MANSIONI E VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE STESSE -
Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della
categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art. 13 della
legge n. 300 del 20/5/70.
Il lavoratore, purchè in possesso di necessari titoli professionali previsti dalla legge,
in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le
attribuzioni del responsabile del servizio,
può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua
categoria o qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della
posizione economica e professionale del dipendente medesimo. Tale assegnazione dovrà
risultare da atto scritto qualora superi i 3 giorni.
Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o
qualifica superiore alla sua, deve essere corrisposta in ogni caso e per la durata della
sua esplicazione una retribuzione non inferiore a quella percepita maggiorata della
differenza di posizioni economica fra la qualifica superiore medesima e quella di
inquadramento, nonchè delle differenza afferenti i restanti istituti contrattuali
salariali.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, che debbono risultare da atto scritto, il
lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assunzione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi
consecutivi, semprechè il lavoratore sia in possesso del titolo professionale ove
richiesto.
ART. 38 - CUMULO DELLE MANSIONI -
Ai lavoratori che sono assegnati alla espletazione di più
mansioni di diverse categorie e qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell'articolo
precedente, il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la qualifica
corrispondente alla mansione superiore, semprechè questa ultima abbia carattere di
prevalenza nel tempo.
In caso di non prevalenza di tempo della mansione superiore, per le ore di lavoro in dette
mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione percepita, dovrà essere
corrisposta al lavoratore la differenza tra la posizione economica pertinente alla
mansione superiore e quella di inquadramento.
ART. 39 - PASSAGGIO AD ALTRA FUNZIONE PER INIDONEITA'
FISICA -
Le amministrazioni nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto fisicamente inidoneo
in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica
dall'ufficio sanitario competente, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul
lavoro, esperiranno nel
rispetto del potere organizzattorio delle aziende, ogni utile tentativo per il recupero
del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della
qualifica rivestita, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione
alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali del
lavoratore, garantendo il trattamento previsto dalla legislazione vigente.
TITOLO VII
ORARIO DI LAVORO
ART. 40 - ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro ordinario settimanale, per tutti i dipendenti è
fissato in 36 ore, da articolarsi di norma su 6 giorni, e laddove l'organizzazione
aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.
Per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche D2, D3, D4 l'orario settimanale
ordinario è di 38 ore.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'amministrazione con
l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni
giornalieri, sentite le rappresentanze sindacali.
I criteri per la formulazione dei turni di servizio e l'organizzazione del lavoro sono
stabiliti, entro il primo trimestre di attività di ciascun anno, dalle amministrazioni di
intesa con le rappresentanze sindacali fermo restando la salvaguardia dell'assistenza
dell'utente e la necessità di considerare la problematicità del rapporto diretto con lo
stesso.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei
turni di servizio, fermo restando, quanto previsto dal successivo articolo 41 del presente
contratto.
ART. 41 - RIPOSO SETTIMANALE -
Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo
settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica; comunque nel
caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà
considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà
alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione della indennità festiva.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.
ART. 42 - PAGA GIORNALIERA E ORARIA -
La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di
1/26 delle sotto elencate componenti della retribuzione:
- retribuzione come da quote economiche;
- retribuzione individuale di anzianità;
- indennità per mansioni superiori.
L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga
giornaliera come sopra calcolato per 6 o, per i dipendenti inquadrati nelle posizioni D2,
D3, D4 per 6,34.
In assenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, permesso a proprio carico,
assenze ingiustificate ecc.) la retribuzione mensile sarà decurtata in rapporto e nella
misura della durata della prestazione lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai
parametri retributivi e orari giornalieri come innanzi determinati.
ART. 43 - PRONTA DISPONIBILITA' -
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale ed è
caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso
di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile
dalla chiamata.
La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto
nonchè le modalità dello stesso sono demandate al rapporto tra le parti in sede
aziendale.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo,
o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 44 del presente CCNL, spetta un riposo
compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta
disponibilità va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato,
ha durata massimo ai 12 ore e minima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di lit. 40.000
lorde per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolata in orari
di minima durata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata
stesa, maggiorata del 10%.
In caso di chiamata all'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o
compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta
dell'interessato. Non possono essere previste per ciascun dipendente più di 8 turni di
pronta disponibilità al mese.
TITOLO VIII
FESTIVITA' E FERIE
ART. 44 - FESTIVITA' -
Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione
di ciascuna delle seguenti festività:
1) Capodanno (1° gennaio)
2) Epifania (6 gennaio)
3) Anniversario della Liberazione (25 aprile)
4) Lunedì di Pasqua (mobile)
5) Festa del Lavoro (1° maggio)
6) Assunzione della Madonna (15 agosto)
7) Ognissanti (1^novembre)
8) Immacolata Concezione (8 dicembre)
9) S. Natale (25 dicembre)
10) S. Stefano (26 dicembre)
11) Santo Patrono (mobile)
In occasione delle suddette festività decorre a favore del
lavoratore la normale retribuzione di cui al precedente art. 42.
I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare la propria
opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da
fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della
festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione sentito
l'interessato.
In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo
settimanale, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro
giorno feriale stabilito dalla Amministrazione in accordo con l'interessato.
ART. 45 - FERIE -
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta
giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia
distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve
essere sempre effettuato con riferimento a sei giornate lavorative settimanali.
In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale
retribuzione di cui al precedente art. 42.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo
di ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio spetterà, per ogni mese di
servizio prestato, 1/12 dei giorni spettanti a norma del 1° comma del presente articolo.
Le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.
Il dipendente ha diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a
cinque giornate da aggiungere alle ferie da fruirsi entro l'anno solare.
L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione e delle
rappresentanze sindacali sulla base dei criteri fissati entro il primo trimestre di ogni
anno di attività, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, non inferiore a
giorni 15, sentito l'interessato.
Le rimanenti ferie devono essere godute anche su richiesta del lavoratore e sono assegnate
dall'Amministrazione in qualunque momento dell'anno in relazione alle esigenze di
servizio. Le chiusure annuali dei presidi, stabilite dalla sezione, sono computate nelle
ferie, fatte salve le cinque giornate di cui al comma precedente, che potranno essere
fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di
servizio e dall'azienda.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.
TITOLO IX
PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI
ART. 46 - PERMESSI E RECUPERI -
Al lavoratore possono essere concessi dall'azienda, per particolari
esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà
dell'orario giornaliero per un massimo di 36 ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver
utilizzato i permessi retribuiti, pari a 5 (cinque) giornate di cui all'art. 45 (ferie)
del presente CCNL.
Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, il lavoratore è tenuto
a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione dalle esigenze di
servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'azienda provveda a
trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al lavoratore per il numero di ore
non recuperate.
ART. 47 - CONGEDO MATRIMONIALE -
Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova, in occasione
del matrimonio, ha diritto ad un periodo di permesso retribuito, della durata di 15 giorni
consecutivi di calendario, decorrenti dal primo giorno lavorativo immediatamente
successivo al matrimonio stesso, se la cerimonia avviene in giornata non lavorativa,
ovvero dal giorno stesso del matrimonio se questo avviene in giorno feriale.
ART. 48 - TUTELA DELLA MATERNITA' -
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa
riferimento alle norme di legge.
ART. 49 - DONAZIONE SANGUE -
Il lavoratore donatore di sangue ha diritto al permesso retribuito
secondo la normativa di legge vigente.
ART. 50 - CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI, OBIETTORI DI
COSCIENZA IN
SERVIZIO CIVILE -
Il lavoratore chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di
leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza della anzianità di servizio
(ai soli fini del TFR e degli scatti di anzianità) semprechè si sia messo a disposizione
dell'azienda nel termine di 30 gg. di cui all'art. 3 del d.l.c.p.s. 13.09.46, N. 303.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 370/55.
Gli obiettori di coscienza in servizio civile secondo le norme
vigenti hanno diritto, conformemente alle leggi in vigore, alla conservazione del posto
secondo le disposizioni del citato d.l.c.p.s. n. 303/46.
ART. 51 - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA -
Al lavoratore che ne faccia richiesta è concessa, fermo
restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione
per un periodo massimo di 6 (sei) mesi rinnovabile per una sola volta nell'arco della
vigenza contrattuale e nella misura massima del 5% del totale dei dipendenti in organico.
Il lavoratore in aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto
potrà essere sostituito. Il lavoratore che entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del
periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è considerato
dimissionario.
ART. 52 - PERMESSI PER GRAVI MOTIVI -
Per gravi e documentati ragioni al lavoratore possono essere
concessi permessi straordinari retribuiti per un massimo di 5 giorni nell'arco dell'anno.
ART. 53 - PERMESSI PER LUTTO DI FAMIGLIA -
In caso di decesso del coniuge o convivente risultante dallo
stato di famiglia, dei figli, dei genitori, dei fratelli, dei suoceri, spetta al
lavoratore un permesso retribuito limitatamente a cinque giorni.
ART. 54 - TRATTAMENTO SPETTANTE AI LAVORATORE IN OCCASIONE
DELLE LEZIONI
E/O REFERENDUM -
Il trattamento del lavoratore impegnato nei seggi elettorali in
qualità di presidente, scrutatore o segretario di seggio è regolato dalla normativa
vigente in materia.
Per l'esercizio del diritto di voto ai lavoratori con residenza extraregionale sarà
concesso un permesso non retribuito di giorni 1 (uno).
TITOLO X
DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
ART. 55 - DIRITTO ALLO STUDIO -
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di
studio in scuole di istituzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su richiesta, ad essere ammessi in
turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre
su loro richiesta saranno esonerati dal presentare lavoro straordinario e durante i riposi
settimanali.
I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame
usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove
d'esame.
Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma il lavoratore dovrà esibire la
documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo
mezzo di prova).
I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti con
esito non favorevole per più di due volte nello stesso anno accademico.
Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali
retribuite. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate
annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di
almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di
abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
Nel rispetto delle quote e percentuali suddette il diritto in questione è riferito anche
alla partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative ai
soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con il concorso delle OO.SS.
ART. 56 - QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE -
Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali
da favorire la partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione
o aggiornamento necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni. A tale
scopo i lavoratori, nella misura massima annua del 10% del personale in servizio, potranno
usufruire di permessi retribuiti individuali fino ad un massimo di 150 ore annue. Ove
l'amministrazione, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra
descritti, gli stessi saranno integralmente retribuiti.
In sede di confronto aziendale verranno individuate le priorità in base alle quali
programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, tenuto
conto delle esigenze di servizio. Verranno, inoltre individuati i criteri obiettivi per
l'identificazione delle priorità per l'accesso ai corsi indicando i criteri di riparto
all'interno delle singole qualifiche. In tale ambito le parti potranno altresì definire
idonei processi formativi prevedendo anche la possibilità del superamento dei tetti
indicati.
I lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno fornire alla
direzione aziendale il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni, e,
successivamente, i certificati di regolare frequenza.
Le parti firmatarie si fanno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi
istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi.
TITOLO XI
TRATTAMENTO DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE, AMBIENTE DI
LAVORO
ART. 57 - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
-
In caso di assenza per malattia ed infortunio il lavoratore deve
informare immediatamente, di norma, prima dell'inizio del turno di servizio,
l'Amministrazione secondo le rispettive competenze e trasmettere l'attestazione di
malattia entro due giorni dalla data di rilascio.
Il datore di lavoro, è tenuto ad anticipare per conto dell'INPS le indennità previste
dalla legge a partire dal primo giorno di malattia, inoltre, se la malattia è
riconosciuta ed assistita dall'INPS, e l'infortunio dall'INAIL, il datore di lavoro è
tenuto ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere:
a) il 100 % della retribuzione globale fino al 365^ giorno di
assenza per malattia nell'arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia,
computando altresì la malattia in corso. Si fa salva ogni eventuale modifica che potrà
avvenire a livello legislativo o di accordi interconfederali in materia. Il trattamento
stesso non compete in caso di accertata trasformazione della malattia in invalidità
pensionabile. Detto trattamento non deve comunque essere superiore a quello che il
lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato, a titolo di emonumenti,
stipendiali fissi e non variabili.
La corresponsione della integrazione va corrisposta in base alle norme di legge.
Il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre
il limite di diciotto mesi complessivi nell'arco di un triennio.
b) il 100 % della retribuzione globale fino al 365° giorno di
assenza per infortunio. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il 40% della
retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL con conseguente obbligo del
lavoratore di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto trattamento non
deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto se
avesse lavorato a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili.
Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.
Nel caso in cui l'infortunio o malattia sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta
salva la facoltà dell'amministrazione a recuperare dal terso responsabile le somme da
essa corrisposte a titolo di retribuzione e contributi subentrando nella titolarità delle
corrispondenti azioni legali nei limiti del danno subito.
Per i lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le disposizioni legislative
che regolano la materia.
ART. 58 - ASSICURAZIONI ED INFORTUNI SUL LAVORO -
L'Amministrazione è tenuta ad assicurare i lavoratori contro gli
infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di leggi vigenti.
ART. 59 - TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO -
In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo 626/94 è
istituito a livello di singola Sezione la figura di rappresentante per la sicurezza per
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Per l'espletamento delle funzioni del rappresentante per la sicurezza è riconosciuto uno
specifico monte ore annuo retribuito di un'ora per addetto.
Le parti, entro tre mesi dalla fine del presente CCNL, si incontreranno per definire, in
coerenza con i contenuti del citato Decreto Legislativo, le modalità di designazione o di
elezione del rappresentante per la sicurezza nonchè quant'altro riferito a questa figura.
ART. 60 - SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE -
In attuazione dell'art. 24 della legge 104/92 i singoli Enti
illustreranno alle rappresentanze sindacali, entro 1 anno dalla firma del presente CCNL, i
progetti conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere
architettoniche, comprensivi della previsione dei tempi di attuazione che dovranno essere
realizzati entro un ulteriore anno.
TITOLO XII
RETRIBUZIONE
ART. 61 - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE -
Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione globale del
lavoratore sono i seguenti:
- minimo contrattuale del livello di inquadramento;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- eventuali assegni ad personam;
- ogni altro elemento retributivo corrisposto al dipendente.
ART. 62 - INQUADRAMENTO E CONSEGUENTI RETRIBUZIONI
AREA AMMINISTRATIVA
| Attuali
posizioni economiche |
Attuali profili |
Retr. Tabell.+
E.D.R. (1) |
Conting. annua
(x 12 mesi) |
Indennità prof. |
| A2 |
Commesso |
7.371.000 |
12.020.604 |
|
| A4 |
Imp. d' ordine |
9.421.000 |
12.156.504 |
780.000 |
| B1 |
Imp. tec. amm. |
10.761.000 |
12.255.264 |
936.000 |
| B2 |
Imp. concetto |
11.871.000 |
12.337.920 |
1.560.000 |
| C2 |
Collab. dir.vo |
13.871.000 |
12.483.516 |
1.560.000 |
| D1 |
Coad. amm.vo
(ad esaurim.) |
15.771.000 |
12.659.808 |
1.560.000 |
| D2 |
Resp. di area amm.va - Dirett.
amm.vo (fino a 250 posti in convenz.ne) |
18.311.000 |
12.840.552 |
4.650.000 |
| D3 |
Dirett. amm.vo (251 - 1.000 posti
in convenz.ne) |
25.451.000 |
13.229.508 |
8.450.000 |
| D4 |
Dirett. amm.vo (oltre 1.000 posti
in convenz.ne) |
33.833.000 |
13.722.432 |
13.000.000 |
| Attuali posizioni
economiche |
Attuali profili |
Valori tabellari
conglobati |
Nuovi valori
rivalutati |
Incr. annuo (2) |
| A2 |
Commesso |
19.391.604 |
20.572.069 |
1.180.465 |
| A4 |
Imp. d' ordine |
22.357.704 |
23.718.518 |
1.361.014 |
| B1 |
Imp. tec. amm. |
23.952.264 |
25.410.359 |
1.458.095 |
| B2 |
Imp. concetto |
25.768.920 |
27.337.604 |
1.568.684 |
| C2 |
Collab. dir.vo |
27.914.516 |
29.613.812 |
1.699.296 |
| D1 |
Coad. amm.vo
(ad esaurim.) |
29.990.808 |
31.816.498 |
1.825.690 |
| D2 |
Resp. di area amm.va - Dirett. amm.vo (fino a
250 in convenz.ne) |
35.801.552 |
37.980.971 |
2.179.419 |
| D3 |
Dirett. amm.vo (251 - 1.000 posti in
convenz.ne) |
47.130.508 |
49.999.578 |
2.869.070 |
| D4 |
Dirett. amm.vo (oltre 1.000 posti in
convenz.ne) |
60.655.432 |
64.347.948 |
3.692.406 |
Note
1) EDR (elemento distinto retributivo) di cui all'accordo
interconfederale 31 luglio 1992 (20.000 mensili x 12 mensilità)
2) L'incremento è riferito ai valori conglobati e rivalutati; la indennità di
contingenza, l'E.D.R. e le indennità professionali sono pertanto soppresse.
AREA TECNICA
| Attuali
posizioni economiche |
Attuali profili |
Retr. tab. +
E.D.R. (1) |
Contig. annua
(x 12 mesi) |
Indennità prof. |
| A1 |
Addetto puliz. |
6.321.000 |
11.535.199 |
|
| A2 |
Op. generico
Portiere
Addetto lav. Addetto
guard. Addetto cucine Telefonista |
7.371.000 |
12.020.604 |
|
| A3 |
Operaio qualif. Aut. pat. B/C
Aiuto cuoco |
8.421.000 |
12.079.152 |
540.000 |
| A4 |
Operaio spec. Aut. pat. D/K
Centralinista Cuoco |
9.421.000 |
12.156.504 |
780.000 |
| B1 |
Capo serv. oper. |
10.761.000 |
12.255.264 |
936.000 |
| Attuali posizioni
economiche |
Attuali profili |
Valori tabellari conglobati |
Nuovi valori rivalutati |
Incr. annuo (2) |
| A1 |
Addetto puliz. |
17.856.199 |
18.943.196 |
1.086.997 |
| A2 |
Op. generico
Portiere
Addetto lav. Addetto
guard. Addetto cucine Telefonista |
19.391.604 |
20.572.069 |
1.180.465 |
| A3 |
Operaio qualif. Aut.
pat. B/C Aiuto cuoco |
21.040.152 |
22.320.971 |
1.280.919 |
| A4 |
Operaio spec. Aut.
pat. D/K Centralinista Cuoco |
22.357.504 |
23.718.518 |
1.361.014 |
| B1 |
Capo serv. oper. |
23.952.264 |
25.410.359 |
1.458.095 |
Note
1) EDR (elemento distinto retributivo) di cui all'accordo
interconfederale 31 luglio 1992 (20.000 mensili x 12 mensilità)
2) L'incremento è riferito ai valori conglobati e rivalutati; la indennità di
contingenza, l'E.D.R. e le indennità professionali sono pertanto soppresse.
AREA SOCIO-SANITARIA - ASSISTENZIALE - EDUCATIVA
| Attuali
posizioni economiche |
Attuali profili |
Retr. tabell. +
E.D.R. (1) |
Contig. annua
(x 12 mesi) |
Indennità prof. |
| A2 |
Ausil. socio
san. bagnino |
7.371.000 |
12.020.604 |
|
| A3 |
Aus. socio-san. spec.
Addetto ass.
persona Ass. domic. e
serv. tutelare |
8.421.000 |
12.079.152 |
540.000 |
| A4 |
Massaggiatore Ass. dom. e
serv. tutelare formato |
9.421.000 |
12.156.504 |
780.000 |
| B1 |
-
Educatore senza titolo
(esaurimento) - Insegnante
senza titolo (esaurimento) -
Animatore senza titolo
(esaurimento) - Istruttore laboratorio
- Istruttore
nuoto
- Ass. vigil. ore/ice infanzia |
10.761.000 |
12.255.264 |
936.000 |
| B2 |
Insegnante
titolo superiore Educatore Massaggiatore
non vedente Animatore con titolo |
11.871.000 |
12.337.920 |
1.560.000 |
| C1 |
Infermiere profess.le
T.D.R.
Assistente sociale Educatore prof. tit. abilit.
Tecnico riabilitazione Massofisiot.
non vedente Responsabile didattica |
12.421.000 |
12.337.920 |
1.560.000 |
| C2 |
Coord. responsabile
unità operativa semplice Coord. T.D.R.,
ass. educatore Dirett. corsi formaz. prof. |
13.871.000 |
12.483.516 |
1.560.000 |
| D1 |
coord. resp.
unità operativa complessa |
15.771.000 |
15.659.808 |
1.560.000 |
| D2 |
Resp. area
tecn. soc., Coll.
psicol. pedagog. |
18.311.000 |
12.840.552 |
4.650.000 |
| D3 |
Coord. psicol. sociol.
pedagog. |
25.451.000 |
13.229.508 |
8.450.000 |
| D4 |
Dir. psicol.
sociol. pedagog. |
33.833.000 |
13.722.430 |
13.100.000 |
| Attuali
posizioni economiche |
Attuali
profili |
Valori
tabellari conglobati |
Nuovi
valori rivalutati |
Incr.
annuo (2) |
| A2 |
Ausil. socio
san. bagnino |
19.391.604 |
20.572.069 |
1.180.465 |
| A3 |
Aus. socio-san. spec.
Addetto ass.
persona Ass. domic. e
serv. tutelare |
21.040.152 |
22.320.971 |
1.280.819 |
| A4 |
Massaggiatore Ass.
dom. e serv. tutelare formato |
22.357.504 |
23.718.518 |
1.361.014 |
| B1 |
- Educatore
senza titolo (esaurimento)
- Insegnante senza titolo
(esaurimento) - Animatore
senza titolo (esaurimento) - Istruttore
laboratorio -
Istruttore nuoto
- Ass. vigil. ore/ice infanzia |
23.952.264 |
25.410.359 |
1.458.095 |
| B2 |
Insegnante
titolo superiore Educatore Massaggiatore non vedente Animatore
con titolo |
25.768.920 |
27.337.604 |
1.568.684 |
| C1 |
Infermiere profess.le
T.D.R.
Assistente sociale Educatore prof. tit. abilit.
Tecnico riabilitazione Massofisiot.
non vedente Responsabile didattica |
26.318.920 |
27.921.084 |
1.602.164 |
| C2 |
Coord.
responsabile unità operativa semplice
Coord. T.D.R., ass. educatore Dirett. corsi formaz. prof. |
27.914.516 |
29.613.812 |
1.699.296 |
| D1 |
coord.
resp. unità operativa complessa |
29.990.808 |
31.816.498 |
1.825.690 |
| D2 |
Resp.
area tecn. soc., Coll.
psicol. pedagog. |
35.801.552 |
37.980.971 |
2.179.419 |
| D3 |
Coord. psicol.
sociol. pedagog. |
47.130.508 |
49.999.578 |
2.869.070 |
| D4 |
Dir.
psicol. sociol.
pedagog. |
60.655.43 |
64.347.94 |
3.692.406 |
Note
1) EDR (elemento distinto retributivo) di cui
all'accordo interconfederale 31 luglio 1992 (20.000 mensili x 12 mensilità)
2) L'incremento è riferito ai valori conglobati e rivalutati; la indennità di
contingenza, l'E.D.R. e le indennità professionali sono pertanto soppresse.
Con riferimento alle posizioni economiche C2 e D1 la
definizione della natura semplice o complessa delle unità operative è demandata al
rapporto tra le parti in sede decentrata.
I dipendenti che già godono delle indennità previste per le posizioni economiche D2, D3,
D4, dell'area socio-sanitaria - assistenziale - educativa (pedagogia, sociologia,
psicologo) conservano le seguenti somme annue a titolo di assegno personale non
rimborsabile, nell'arco della vigenza contrattuale e senza accordo tra le parti firmatarie
del presente CCNL.
D2: 3.900.000
D3: 1.310.000
D4: 2.760.000
I valori economici indicati nelle colonne denominate
"nuovi valori rivalutati" decorrono dal 1.1.1995. Le quote economicamente
maturate dall'1.1.95 saranno corrisposte in 2 (due) rate uguali con le mensilità di
febbraio e marzo 1996.
Sono assorbite le quote corrisposte a titolo di
I.V.C. (indennità vacanza contrattuale) che saranno conguagliate col pagamento delle
mensilità relativa alla 2° rata.
Ai lavoratori in servizio alla data della firma del
presente CCNL spettano le sottoelencate somme a titolo di arretrati per l'intero anno 1994
o tanti dodicesimi delle stesse quali sono i mesi di servizio prestato nel 1004. Tali
quote saranno erogate entro la mensilità di gennaio 1996.
A1 £. 270.000
A2 £. 290.000
A3 £. 310.000
A4 £. 340.000
B1 £. 380.000
B2 £. 450.000
C1 £. 450.000
C2 £. 490.000
D1 £. 540.000
D2 £. 618.000
D3 £. 672.000
D4 £. 840.000
ART. 63 - RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' -
Rimangono congelati gli importi eventualmente in
godimento da ciascun dipendente maturati a tale titolo alla data di stipula del presente
CCNL.
Tali quote saranno corrisposte agli aventi diritto a titolo di assegno alla persona non
riassorbibile sotto la voce "retribuzione individuale di anzianità".
ART. 64 - LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO,
FESTIVO, NOTTURNO -
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non
può superare le 50 ore annue per dipendente.
Il lavoro supplementare e straordinario non può essere utilizzato come fattore di
programmazione del lavoro.
Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e
devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie è utilizzabile secondo criteri
definiti nell'ambito del confronto tra le parti in sede aziendale.
E' considerato lavoro supplementare quello
effettuato oltre le 36 ore settimanali. Viene invece considerato lavoro straordinario
quello effettuato oltre le 48 ore settimanali.
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere compensato con un riposo sostitutivo
da fruirsi entro 30 giorni compatibilmente con le esigenze di servizio. Il lavoro
supplementare e quello straordinario se non compensati con il riposo sostitutivo saranno
retribuiti da una quota oraria ella retribuzione in atto maggiorata del 20%. Per il lavoro
supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi
per legge la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro
supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi
per legge la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello
eseguito tra le ore 22 e le ore 6. Si considera lavoro in orario festivo quello eseguito
nelle festività di cui all'art. 44 o nelle giornate programmate come riposo settimanale.
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato preventivamente per
iscritto, espressamente dall'Amministrazione.
ART. 65 - TRATTAMENTO ECONOMICO CONSEGUENTE A
PASSAGGIO ALLA POSIZIONE
ECONOMICA SUPERIORE
Nel caso di passaggio a posizione economica superiore il
nuovo inquadramento retributivo verrà effettuato con la attribuzione dellan retribuzione
in godimento maggiorata della differenza tra il valore iniziale delle nuove posizioni
economiche ed il valore iniziale di quella di provenienza.
ART. 66 - ASSEGNI FAMILIARI O AGGIUNTA DI
FAMIGLIA -
Gli assegni familiari o le quote aggiunte di famiglia sono
erogate secondo le norme di legge vigenti.
ART. 67 - INDENNITA' -
Al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spetta la
seguente indennità lorda:
a) indennità per servizio notturno e festivo. Dal 1°
gennaio 1994 al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore
notturne spetta una "indennità notturna" nella misura univa uguale per tutti di
£. 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato fra le ore 22.00 e le ore 06.00.
Dalla stessa data per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una
indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla
metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un
minimo di due ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere
corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dipendente.
ART. 68 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E RECLAMI
SULLA BUSTA PAGA -
La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore
in una data stabilita, comunque non oltre il 7° giorno successivo alla fine di ciascun
mese, il pagamento della retribuzione deve essere effettuato al mezzo busta paga in cui
devono essere distintamente specificati il nome dell'Ente, il nome e la qualifica del
lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli
elementi che concorrono a formarla e la elencazione delle trattenute di legge e di
contratto.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta
paga deve essere fatta all'atto del pagamento.
In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione l'amministrazione è tenuta a
corrispondere anche gli interessi legali maturati.
Resta comunque la possibilità da parte del lavoratore di avanzare eventuali reclami in
qualsiasi momento per irregolarità riscontrate.
ART. 69 - TREDICESIMA MENSILITA' -
A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima
mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta di uno
stipendio base annuo come da inquadramento diviso dodici e dalla retribuzione individuale
di anzianità, di cui all'art. 63.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa,
senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la
sospensione dello stipendio o salario.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il
lavoratore ha diritto a tenti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità
quanti sono i mesi dia anzianità di servizio.
La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese
intero.
Dalle quote spettanti a titolo di tredicesima mensilità devono essere detratte le
sottoriportate cifre suddivise per porzioni economiche relative ad un dodicesimo dell'ex
indennità professionale conglobata.
A1
A2
A3 45.000
A4 65.000
B1 78.000
B2 130.000
C1 130.000
C2 130.000
D1 130.000
D2 387.500
D3 704.166
D4 1.091.666
ART. 70 - MENSA E VITTO
E' fatto obbligo alle unità operative con più di 60
dipendenti di istituire il servizio di mensa.
Gli operatori che accompagnano e/o assistono i soggetti a mensa sono considerati a tutti
gli effetti in servizio e qualora consumino contestualmente loro stessi il pasto non sono
tenuti ad alcun rimborso.
I dipendenti che durante l'intervallo usufriscono della mensa sono tenuti al rimborso
nella ,misura di £. 4.000 a pasto.
ART. 71 - ABITI DI SERVIZIO -
Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo
di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo
delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e
spese dell'amministrazione.
La spesa relativa compresa quella della manutenzione ordinaria, è a carico
dell'amministrazione.
Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli
indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni
di legge in materia antinfortunistica di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
ART. 72 - MISSIONI E TRASFERTE -
Alle lavoratrici ed ai lavoratori comandate o comandati
in servizio fuori sede in località distante oltre 20 Km. spetta, oltre al riconoscimento
del tempo di percorrenza con orario di servizio il rimborso delle spese così
riconosciute:
- vitto: fino ad un massimo di £. 30.000 per ogni
pasto e £. 4.000 per colazione;
- alloggio: albergo di categoria massima "tre stelle" fino ad un massimo di £.
140.000;
- mezzi di locomozione: treno - 1^ classe ed eventuale supplemento rapido ed in caso di
vagone letto il singolo o T"; mezzo proprio, se autorizzato, rimborso di 1/5 del
costo della benzina più eventuale pedaggio autostradale.
Le trasferte e le modalità del viaggio dovranno essere preventivamente autorizzate e
concordate.
ART. 73 - ATTIVITA' DI SOGGIORNO -
Ai lavoratori impiegati in attività di soggiorno
spetta il trattamento definito nell'ambito del rapporto tra le parti in sede aziendale.
ART. 74 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro
dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta una indennità di
anzianità sin al 31 maggio 1982 nella misura pari ad un mensilità di retribuzione per
ogni anno intero di servizio.
Per il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della anzianità
precedente sulla base di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio
prestato, verrà raggiunto con la seguentegradualità:
1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di
servizio dal 31.12.71 al 30.12.72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.72 al 29.11.73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30.11.73 al 30.12.73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.73
Per il personale impiegatizio l'indennità di
anzianità dovuta e commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal
31.12.73 al 31 maggio 1982.
Le frazioni di anno, anche nello corso del primo anno di servizio, si computano per
dodicesimi.
Le razioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
Per tutto il personale per il periodo successivo l 431 maggio 1982 si applicano la legge
n. 297/82 - 29/5(1982).
Le voci che rientrano nel T.F.R. sono le seguenti:
- retribuzione come da inquadramento;
- retribuzione individuale di anzianità;
- indennità per mansioni superiori;
- superminimi;
- assegni ad personam;
- premio di incentivazione;
- tredicesima mensilità;
- indennità sostitutiva del preavviso.
ART. 75 - PREMIO DI INCENTIVAZIONE -
Il premio è articolato come segue:
a tutto il personale a partire dal 1° luglio , 1995
(erogazione luglio 1996) compete un premio di £. 750.000 annue lorde. Tale premio compete
per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1° luglio al 30 giugno, il personale
effettua almeno 258 giorni di presenza. Per ogni giorno di mancata presenza, detto premio
è ridotto in ragione di £. 25.000 giornaliere.
Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le
giornate: permessi straordinari retribuiti, permessi sindacali retribuiti, periodi di
astensione obbligatoria per maternità, il ricovero ospedaliero documentato, l'infortunio
sul lavoro riconosciuto ed assistito dall'INAIL.
Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le festività, ancorchè non
usufruite nel periodo 1^ luglio 30 giugno debbono essere considerate come godute.
Il premio sarà erogato in un'unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di
luglio di ogni anno.
Ai fini del computo delle presenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei
giornate lavorative. Per i lavoratori assunti successivamente al 1° luglio il numero di
giornate di presenza ed il corrispondente premio verrà erogato in proporzione.
Per ogni giorno di presenza oltre le 258 giornate annue e fino a 267 giornate viene
corrisposto un premio di incentivazione pari a £. 25.000 giornaliere.
TITOLO XIII
PROCEDURE PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE
ART. 76 - TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE
SINDACALE -
Per le controversie individuali che dovessero sorgere
in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore, stabilito dalla legge,da
accordi o dal presente contratto, l'Organizzazioni sindacale regionale o provinciale a cui
il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini
dell'esperimento del tentativo di conciliazione.
Entro 15 giorni dall'inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede
stabilita in comune accordo.
Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto
dalle parti interessate e dai rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di
lavoro cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato, per la procedura di
conciliazione.
Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione delle
disposizioni di cui all'art. 411 ultimo comma del Codice di proceduta Civile (legge n. 533
del 1973).
Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che
riterranno più opportune.
ART. 77 - TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE
PRESSO LA COMMISSIONE DI
CONCILIAZIONE DELL'UFFICIO DEL LAVORO -
In caso di mancato accordo nel tentativo di
conciliazione in sede sindacale, l'Organizzazione sindacale regionale e provinciale a cui
il lavoratore aderisce o a cui abbia conferito mandato potrà assistere il lavoratore
interessato. Ove questo intenda promuovere un tentativo facoltativo di conciliazione
presso l'Ufficio del Lavoro competente, ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 del Codice di
procedura Civile (legge n. 533 del 1973).
ART. 78 - CLAUSOLE COMPROMISSORIE ED ARBITRATO
IRRITUALE -
1) Tutte le controversie che dovessero sorgere in
ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge, dagli
accordi e dal presente contratto, potranno essere decise dal arbitrati rituali o da
arbitrati irrituali, ferma restando in un caso come nell'altro la facoltà del lavoratore
e del datore di lavoro di adire l'Autorità Giudiziaria.
2) Per l'arbitrato rituale è esclusa la pronuncia degli arbitri secondo equità.
Sempre per l'arbitrato rituale in numero di tre saranno nominati come segue:
a) un arbitro nominato dall'Organizzazione Sindacale
territoriale a cui è iscritto il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato;
b) un arbitro nominato dall'Amministrazione;
c) un arbitro nominato consensualmente dagli arbitri nominati. In caso di mancato accordo
si svolgerà la procedura di cui al seguente n. 3.
3) Per l'arbitrato irrituale, gli arbitri saranno
nominati come segue:
a) un arbitro nominato dall'Organizzazione Sindacale
territoriale a cui è iscritto il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato;
b) un arbitro nominato dall'Amministrazione;
c) un terzo arbitro, eventualmente, che potrà essere nominato dai due arbitri come sopra,
soltanto in caso di disaccordo sulla decisione.
Ove gli stessi due arbitri non raggiungessero un accordo sulla nomina del terzo arbitro,
le parti richiederanno la nomina del terzo arbitro ad un ordine professionale o al
Presidente del tribunale;
d) la decisione dovrà essere emessa nel termine di 30 giorni dall'accettazione
dell'incarico da parte degli arbitri;
e) le spese dell'arbitrato e di compenso degli arbitri saranno regolati dalle
Amministrazioni e dalle OO.SS. che hanno nominato gli arbitri.
ART. 79 - FACOLTA' DELLE PARTI DI ADIRE L'AUTORITA'
GIUDIZIARIA -
E' sempre fatta salva la facoltà delle parti di adire
l'Autorità giudiziaria senza esperire le procedure di cui ai precedenti punti 1-2-3
dell'art. 78.
DICHIARAZIONE AIAS
L'AIAS prende atto che la CISNAL ha stipulato con la
Confindustria ed il Governo l'accordo sul costo del lavoro in data 22 dicembre 1994.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti dichiarano che in base all'art. 7 del presente
contratto, sono titolari della contrattazione Aziendale anche le R.S.A. delle OO.SS.
firmatarie del presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le Parti dichiarano che in base all'art. 11 del
presente contratto, le rappresentanze Sindacali sono costituite, sui posti di lavoro,
anche dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Dichiarano, altresì, che alla contrattazione Sindacale la rappresentanza Sindacale è
composta anche dalle R.S.A. delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Dichiarano, in ultimo, che per l'espletamento dei propri compiti, alle R.S.U., R.S.A. e
alle OO.SS. viene garantito l'unico monte ore retributivo previsto dall'art. 23 della
legge 300/70 che costituisce il limite massimo di permessi retribuiti concedibili.
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