Salvaguardare il diritto di sciopero
Il Governo ha predisposto un disegno di legge di modifica della legge 146/90 in materia di Esercizio del diritto di sciopero nei sevizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Le motivazioni che il Governo avanza per questo nuovo intervento combinano insieme problemi reali e il tentativo di risolvere con un inasprimento restrittivo gli effetti della frammentazione del conflitto e della rappresentanza nei trasporti che sono anche conseguenza delle scelte politiche di privatizzazione e ristrutturazione del settore.
Infatti, ad esempio, mentre è condivisibile che " la legge è priva di un apparato sanzionatorio equilibrato ed efficace, perché non sanziona eventuali comportamenti sleali delle amministrazioni o imprese…; e perché ne affida l'applicazione allo stesso datore di lavoro" non è accettabile che "la legge non impedisce prassi sleali e altamente vulneranti come la proclamazione degli scioperi poi revocati……..per sfruttare l'effetto annuncio".
Gli assi dell'intervento correttivo del Disegno di legge del Governo sono i seguenti:
Sviluppo delle forme volontarie, negoziali di prevenzione, raffreddamento e moderazione dei conflitti
Riequilibrio del sistema sanzionatorio e miglioramento delle procedure di irrogazione ed applicazione delle sanzioni
Estensione della 146/90, con adattamenti, alle forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori che incidono sulla funzionalità di servizi essenziali
Rafforzamento del ruolo degli utenti, attraverso le loro associazioni, e introduzione di strumenti di tutela degli interessi diffusi nel caso di danni causati da comportamenti sleali delle parti
Rivisitazione del potere di ordinanza del Governo nei casi di pericolo di pregiudizio ai diritti costituzionali delle persone
ampliamento dei poteri di intervento attivo della Commissione di Garanzia nella prevenzione dei conflitti e nella promozione di accordi più avanzati sulle prestazioni indispensabili
La 146/90 era un provvedimento che regolamentava, in modo anche discutibile, l'esercizio del diritto di sciopero; dunque una legge sulle procedure relative per l'esercizio dello sciopero che lasciava intatto il diritto di sciopero che costituzionalmente è "un diritto individuale esercitato collettivamente".
Il Disegno di Legge correttivo presentato dal Governo, oltre a contenere aspetti non condivisibili, è pericoloso perché, così come è formulato, apre la strada alla possibilità di intervento a limitare il diritto di sciopero in quanto tale principalmente attraverso l'accresciuto ruolo della Commissione di Garanzia.
I provvedimenti principali di modifica previsti sono i seguenti:
Si prevede che oltre alle prestazioni minime indispensabili in caso di sciopero che gli accordi tra le parti sociali dovranno prevedere procedure di raffreddamento obbligatorie da esperire prima della proclamazione dello sciopero.
La indicazione di intervalli minimi tra la proclamazione di uno sciopero e la successiva anche per soggetti sindacali diversi (rerefazione oggettiva)
La indicazione delle motivazioni e delle finalità nella proclamazione di uno sciopero
La revoca di uno sciopero, senza accordo o richiesta dell’autorità, dopo aver informato l’utenza viene sanzionata come sciopero illegittimo
La podestà di emissione dell’ordinanza di precettazione o di differimento dello sciopero viene estesa al prefetto per gli scioperi locali e può contenere un tentativo obbligatorio di conciliazione al quale può partecipare, su sua richiesta, la Commissione di Garanzia.
La possibilità delle associazioni degli utenti di agire in giudizio nei casi di comportamenti illegittimi in occasione di astensioni dal lavoro specialmente lesive degli interessi degli utenti
Le prerogative della Commissione di Garanzia vengono ampliate, in particolare:
Di deliberare, in caso di assenza o di disaccordo tra le parti, una regolamentazione provvisoria sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione
La podestà, in caso di proclamazione di scioperi concomitanti indetti da più soggetti sullo stesso bacino di utenza, di differimento sulla base dell’ordine di tempo
Come si vede dall'elenco dei principali provvedimenti correttivi la frammentazione del conflitto e della rappresentanza viene assunta come un dato di fatto da regolare e non come un problema da affrontare introducendo, come è stato fatto nel Pubblico Impiego, regole certe di rappresentanza e rappresentatività.
Non che questo risolva di per sé il problema dell'esercizio dello sciopero nei servizi ma certamente definirebbe un quadro certo della titolarità del conflitto che permetterebbe di depotenziare alcuni problemi.
In ogni caso, in questo Disegno di Legge vanno assolutamente operate le seguenti modifiche:
- Modificare il meccanismo di differimento degli scioperi concomitanti per evitare che tramite la prenotazione dello sciopero sia impedito da alcune organizzazioni sindacali verso altre di indire scioperi (si potrebbe pensare a meccanismi di accorpamento invece che di differimento)
- Eliminare la possibilità per la Commissione di Garanzia sia di partecipare ai tentativi di conciliazione come di emettere regolamentazioni provvisorie di raffreddamento e conciliazione, in quanto entrambi debbono essere riservati alle parti sociali
- Definire che le prestazioni minime indispensabili in caso di sciopero debbono intendersi anche come prestazioni minime garantite nel normale esercizio
- Eliminare il ruolo delle Associazioni degli Utenti
Alternativa sindacale CGIL