COMPENSO PER FERIE NON GODUTE, Circolare
del Ministero del Lavoro PER LE NORME A CUI SI RIFERISCE LA CIRCOLARE VEDERE GLI ALLEGATI Testo della circolare su
«compenso per ferie non godute - obblighi contributivi». Le ferie: quadro normativo di riferimento. La normativa in materia di ferie è contenuta in primo luogo nell'articolo 36, comma 3, della Costituzione, che tutela il periodo di ferie annuali come diritto fondamentale e irrinunciabile dei lavoratori, al fine di consentire il recupero delle energie psicofisiche. L'articolo 2109, comma 2 del Codice civile detta anche i seguenti principi:
La contrattazione collettiva stabilisce sia i
criteri di calcolo dei giorni di ferie da attribuire al lavoratore, sia la durata delle
ferie stesse. Con particolare riguardo al momento di fruizione delle ferie che, in base al dettato dell'articolo 2109, è stabilito dal datore di lavoro «tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro», appare chiara la rilevanza che assumono non soltanto i Ccnl, ma anche i contratti, i regolamenti aziendali e le pattuizioni individuali che, ove finalizzati all'effettiva fruizione delle ferie, sono da considerare di miglior favore rispetto alle norme della contrattazione collettiva. Sempre in materia di individuazione dei limiti temporali del
diritto di usufruire delle ferie annuali retribuite, costituisce fonte di rilievo la
Convenzione Oil n. 132 del Il comma 2 dello stesso articolo 9 prevede, inoltre, che la parte di congedo annuale che superi il minimo prescritto (2 settimane) potrà, con il consenso del lavoratore interessato, essere rinviata, per un periodo limitato, oltre il limite fissato al comma 1 dello stesso articolo 9. Infine, per una compiuta trattazione della materia occorre ricordare la direttiva n. 93/104 Cee del Consiglio dell'Unione europea del 23 novembre 1993, la quale all'articolo 7, comma 2, dispone espressamente che il periodo minimo di ferie annuali non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.Dal quadro normativo così delineato, appare chiaro come il diritto alle ferie sia un diritto irrinunciabile, in quanto strettamente legato alla persona del lavoratore. L'attenzione del carattere inderogabile del diritto alle ferie
discende dalla contrattazione collettiva con la possibilità di prevedere, in caso di
mancato La monetizzazione delle ferie non godute, rappresenta quindi una
ipotesi residuale rispetto al diritto del lavoratore alla fruizione delle stesse.Mentre
non sussistono Strettamente legato con il momento impositivo è quello della
collocazione temporale della contribuzione.L'imponibilità dell'indennità sostitutiva per
ferie non godute. I compensi per ferie non godute rientrano nella retribuzione imponibile
ai fini Anche in campo fiscale, sin dall'entrata in vigore del Dpr 22
dicembre 1986, n. 917, il dettato dell'articolo 48 è stato disancorato dalla rigidità
del collegamento compenso-prestazione con l'introduzione di una nozione di retribuzione
più ampia, in cui costituisce reddito qualunque compenso erogato «in dipendenza del
rapporto di lavoro» a prescindere dalla circostanza, prima rilevante del «collegamento o
meno con il lavoro prestato». Il decreto legislativo n. 314/1997, nel dettare, dal 1º gennaio
1998, una nuova disciplina del reddito di lavoro dipendente al fine di consentire
l'unificazione della base imponibile fiscale con quella previdenziale, rafforza il
predetto criterio causale, Anche la Corte di cassazione, in ordine all'assoggettabilità a Irpef dell'indennità per ferie non godute, ha ormai assunto un orientamento costante nel senso dell'imponibilità in quanto elemento della retribuzione «in virtù del combinato disposto degli articoli 46 e 48 del Tuir» (si vedano, da ultimo, le sentenze del 1999 n. 4134, n. 4834 e n. 4835). Individuazione del momento impositivo per l'assolvimento degli obblighi contributivi. Qualora esista una previsione legale o contrattuale (collettiva o aziendale) che regolamenti la fruizione delle ferie prevedendo un termine per l'erogazione dell'indennità sostitutiva, la scadenza dell'obbligazione contributiva sul compenso sostitutivo per le ferie non godute e la collocazione temporale dei contributi deve essere individuata in conformità alla predetta normativa. Al fine, tuttavia, di agevolare per quanto possibile l'effettivo
godimento delle ferie da parte del lavoratore, tenuto conto delle esigenze delle imprese e
dello stesso lavoratore, è rimessa ai regolamenti aziendali ovvero alle pattuizioni
individuali la possibilità di procrastinare, entro i limiti fissati dalla sopra
menzionata Convenzione Oil n. 132/1970, la fruizione delle ferie anche oltre il termine
indicato nella previsione In tale ipotesi il momento impositivo e la collocazione
temporale dei contributi In assenza di norme contrattuali, regolamentari aziendali o
pattuizioni individuali trova LA DECORRENZAFerie non godute nell'anno 1999. I criteri di cui sopra trovano ordinaria applicazione a partire dalle ferie maturate nel corso del corrente anno 1999.Ferie non godute negli anni precedenti al 1999. L'obbligazione contributiva, come precisato con la circolare n. 134/1998, non può essere differita a tempo indeterminato e occorre individuare il momento nel quale va dichiarata sussistente l'obbligazione contributiva sul compenso spettante per ferie non godute anche per i periodi precedenti l'anno 1999. La scadenza dell'obbligazione contributiva per i periodi precedenti l'anno 1999 è, pertanto, fissata al 30 giugno 2001. Al fine, tuttavia, di agevolare per quanto possibile l'effettivo godimento delle ferie e tenendo conto, altresì, delle esigenze organizzative delle imprese, nel caso di ferie relative a periodi arretrati superiori a 30 giorni alla data di emanazione della presente circolare, è rimessa alla contrattazione collettiva, ai regolamenti aziendali ovvero alle pattuizioni individuali la possibilità di procrastinare detto termine. La mancata fruizione nei termini così fissati farà scattare l'obbligazione contributiva e la relativa collocazione temporale. Si precisa, da ultimo, che i nuovi termini fissati con la presente circolare per l'imposizione contributiva del compenso per ferie non godute assumono rilevanza ai fini della collocazione temporale dei contributi stessi, ancorché la corresponsione del compenso avvenga in epoca successiva ovvero all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso, invece, in cui le ferie siano, comunque, godute
successivamente al Allegato 1 - CostituzioneArticolo 36. Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. Allegato 2 - Codice civileArticolo 2109. Periodo di riposo. Il prestatore di lavoro ha diritto a un giorno di riposo ogni
settimana, di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto, dopo un anno
d'ininterrotto servizio a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente
continuativo, nel tempo che Allegato 3 - Legge 10 aprile 1981, n. 157 (in «Gazzetta Ufficiale» 29-4-1981 n. 116 suppl. Ord.)Ratifica ed esecuzione delle convenzioni n. 132 dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Articolo 9. La parte ininterrotta di congedo annuale pagata
menzionata al paragrafo 2 dell'articolo 8 della presente convenzione dovrà essere
accordata e usufruita entro il termine di un anno al massimo, e il resto del congedo
annuale pagato entro il termine di 18 mesi al massimo, a partire dalla fine dell'anno che
dà diritto al congedo.Ogni parte di congedo annuale che superi un minimo stabilito
potrà, con il consenso della
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