Articoli
da 1 a 9: modifiche del testo costituzionale |
Costituzione
vigente |
Progetto di
modifica |
Art.
114. La Repubblica si
riparte in Regioni, Provincie e Comuni. |
Art. 114.
La Repubblica è
costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo
Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi
fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato
disciplina il suo ordinamento. |
Art. 115.
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri
poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione. |
Art.
115. ABROGATO
|
Art.
116. Alla Sicilia, alla
Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle dAosta sono
attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati
con leggi costituzionali. |
Art. 116.
Il Friuli Venezia
Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
dAosta/Vallée dAoste dispongono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dellarticolo 117 e le materie indicate
dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente
allorganizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere
attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione
interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui allarticolo
119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base
di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. |
Art.
117. La
Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in
contrasto con linteresse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti
dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla
Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione. |
Art. 117.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti
dallordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e
rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con lUnione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
allUnione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la
Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze
armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del
risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e
relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo;
g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e
sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato
civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali
sullistruzione;
o) previdenza
sociale;
p) legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
q) dogane, protezione
dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dellamministrazione statale, regionale e locale; opere dellingegno;
s) tutela
dellambiente, dellecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione
concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con lUnione europea delle
Regioni; commercio con lestero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
lautonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
allinnovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dellenergia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà
legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione
dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono allattuazione e
allesecuzione degli accordi internazionali e degli atti dellUnione europea,
nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le
modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare
spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dellorganizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione
di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. |
Art.
118.
Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le
materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale,
che possono essere attribuite dalla leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad
altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione
lesercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi
dei loro uffici. |
Art. 118.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo
che, per assicurarne lesercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dellarticolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia
della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono lautonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà. |
Art.
119.
Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e
nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello
Stato, delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di
tributi erariali in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad
adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente
per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni
contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo
le modalità stabilite con legge della Repubblica.
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Art. 119.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per
abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni
di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
leffettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati
dalla legge dello Stato. Possono ricorrere allindebitamento solo per finanziare
spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti. |
Art.
120.
La Regione non può istituire dazi dimportazione
o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di
esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o
lavoro.
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Art. 120.
La Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè
limitare lesercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di
norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
lincolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dellunità giuridica o dellunità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo
dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a
garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di
sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. |
Art. 121.
Sono organi della
Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è lorgano esecutivo delle
Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione;
dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. |
Art.
121. NON MODIFICATO
|
Art. 122.
Il sistema di
elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con
legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della
Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un
Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro
Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente
e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nellesercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo
statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il
Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. |
Art.
122. NON MODIFICATO
|
Art.
123.
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la
Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola lesercizio del diritto di
iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio
regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non
è richiesta lapposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo
della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro
pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora
entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a
referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. |
Art. 123.
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la
Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola lesercizio del diritto di
iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio
regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non
è richiesta lapposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo
della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro
pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora
entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a
referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio
delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. |
Art. 124.
Un commissario del
Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative
esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione. |
Art.
124. ABROGATO
|
Art. 125.
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi
della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei
limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il
controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame
della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo lordinamento stabilito da legge della
Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. |
Art.
125.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo
grado, secondo lordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi
sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. |
Art.
127.
Ogni legge approvata dal
Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da
parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla
apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua
pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo
della Repubblica lo consente, la promulgazione e lentrata in vigore non sono
subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una
legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con
gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale
nel termine fissato per lapposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici
giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte
costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso
di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza. |
Art.
127.
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale
ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto
avente valore di legge dello Stato o di unaltra Regione leda la sua sfera di
competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dellatto
avente valore di legge. |
Art. 128.
Le Provincie e i
Comuni sono enti autonomi nellambito dei principi fissati da leggi generali della
Repubblica, che ne determinano le funzioni. |
Art.
128. ABROGATO
|
Art. 129.
Le Provincie e i
Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise
in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore
decentramento. |
Art.
129. ABROGATO
|
Art. 130.
Un organo della
Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma
decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli
altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato
il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di
riesaminare la loro deliberazione. |
Art.
130. ABROGATO
|
Art.
132.
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli
regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un
minimo di un milione dabitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali
che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con referendum e con legge della Repubblica,
sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad unaltra. |
Art. 132.
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli
regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un
minimo di un milione dabitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali
che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con lapprovazione della maggioranza
delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni
interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da
una Regione ed aggregati ad unaltra. |
Art. 131.
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle dAosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna. |
Art.
131. NON MODIFICATO
|
Segue articoli disegno di legge costituzionale che non prevedono
modifiche: norme transitorie
Art. 10.
1. Sino
alladeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più
ampie rispetto a quelle già attribuite.
Art. 11.
1. Sino alla
revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la
partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti
locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di
legge riguardante le materie di cui al terzo comma dellarticolo 117 e
allarticolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione
parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso
parere contrario o parere favorevole condizionato allintroduzione di modificazioni
specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto lesame in sede referente
non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge lAssemblea
delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. |