CASSAZIONE - SEZIONI
UNITE CIVILI - SENTENZA 14 APRILE - 3 AGOSTO 2000, N° 530
Ricorsi per regolamento di giurisdizione:
1° ricorso: Presidenza del Consiglio dei Ministri e
Ministero della Difesa contro FILT/CGIL di Trento + 4;
2° ricorso: Stati Uniti d'America contro FILT/CGIL di Trento +
4.
Svolgimento del processo
- Con atto di citazione la (
) FILT/CGIL - Trento, nonché Sergio MATTIVI, Ferruccio
DEMADONNA, Giorgio SANTONI, Fulvio FLAMMINI hanno convenuto in giudizio davanti al
tribunale di Trento, gli Stati Uniti d'America. In quell'atto, gli attori (
) hanno
chiesto al tribunale adito: a) di accertare e dichiarare che "l'attività di
addestramento svolta da velivoli da guerra appartenenti agli Stati Uniti d'America ed al
loro Governo sopra i territori della provincia autonoma di Trento reca grave pericolo alla
vita, all'incolumità fisica ed alla salute"; b) di "condannare gli Stati
Uniti d'America ed il loro Governo", in via principale, "a cessare del
tutto ed in modo assoluto l'attività pericolosa accertata, evitando tra l'altro il
sorvolo del territorio della provincia autonoma di Trento mediante velivoli da guerra";
in subordine, "a limitare il sorvolo del territorio della provincia autonoma di
Trento nei limiti che risulteranno in giudizio come necessari e sufficienti ad
escludere ogni pericolo per la vita, l'integrità fisica e la salute degli attori e dei
lavoratori addetti al settore dei trasporti in generale, ed agli impianti a fune in
particolare". Gli Stati Uniti d'America si sono costituiti in giudizio. In via
pregiudiziale, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito. Nel merito,
hanno contestato la fondatezza della domanda per plurime ragioni. Nel giudizio sono poi
intervenuti, (
), la Presidenza del consiglio dei ministri dello Stato italiano ed il
ministero della Difesa, che hanno concluso per il rigetto delle domande sia perché
inammissibili ed improponibili per motivi di giurisdizione e per carenza di interesse, e
sia perché infondate.
- Con ricorso (
), le amministrazioni dello Stato italiano intervenienti hanno
proposto regolamento di giurisdizione al fine di fare dichiarare il difetto di
giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria relativamente alle domande proposte dagli attori.
L'intimata FILT/CGIL Trento ha resistito con controricorso. (
). Con ricorso (
)
gli Stati Uniti hanno proposto anch'essi regolamento preventivo di giurisdizione.
(
).
Motivi della decisione
- [OMISSIS]
- La Presidenza del consiglio dei ministri ed il ministero della difesa fondano l'eccepito
difetto di giurisdizione (
) sul principio consuetudinario internazionale imponente
l'esenzione degli stati stranieri convenuti dalla giurisdizione civile interna di altri
stati. Inoltre (
) gli Stati Uniti d'America sono stati convenuti in giudizio
(
) in ordine ad un'attività (
) posta in essere in funzione dell'addestramento
alla guerra delle proprie forze armate (
) in attuazione di un'attività che
costituisce elemento immanente della sovranità di uno stato. Gli Stati Uniti d'America
(
) instano (
) perché sia dichiarata l'improponibilità della domanda per
difetto assoluto di giurisdizione, essendo diretta contro un'attività svolta (
)
nell'esercizio di un potere pubblicistico (
).
- Il precetto dell'immunità della giurisdizione civile dello Stato estero è sancito da
una norma consuetudinaria internazionale, attualmente in vigore nell'ordinamento italiano
in virtù della norma di adeguamento di cui all'articolo 10 comma 1 della Carta
Costituzionale. (
). Ne consegue che nell'ambito del nostro ordinamento positivo,
l'applicazione del principio determina il difetto della giurisdizione del giudice italiano
in ordine ai giudizi civili proposti nei confronti di uno stato estero (
).
- La questione sull'immunità della giurisdizione civile degli Stati Uniti d'America deve
essere risolta sulla base del criterio della cosiddetta immunità ristretta, per il quale
l'immunità può essere riconosciuta limitatamente alle attività degli stati esteri che
costituiscano estrinsecazione immediata e diretta del loro jure imperii. Su questa
conclusione le parti concordano. Il loro dissenso verte (
) sulla ricostruzione della
nozione di attività jure imperii (
). La controricorrente nega che possano
assurgere al rango di attività jure imperii tutte quelle intrinsecamente idonee ad
incidere (
) su diritti fondamentali dell'uomo, ed in particolare sul diritto alla
vita, all'incolumità personale ed alla salute. Sostiene, poi, che (
) l'immunità
rimane esclusa, quanto meno nell'ordinamento giuridico italiano, per (
)
impossibilità di qualificarla come estrinsecazione di un potere sovrano, (
) perché
l'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (
) ha introdotto
una deroga alla portata del precetto consuetudinario (
), perché l'automatico
inserimento nel nostro ordinamento giuridico di qualsiasi norma internazionale comportante
l'esclusione della giurisdizione del giudice italiano sulle attività (
) incidenti
sui diritti fondamentali dell'uomo, è precluso dall'antinomia di una siffatta regola
rispetto ai precetti fondamentali della nostra Carta costituzionale.
- L'analisi della portata del principio consuetudinario internazionale del quale si
tratta, nonché dei limiti della sua applicabilità nell'ordinamento italiano, esclude la
fondatezza e l'accoglibilità delle opzioni riduttive formulate dalla controricorrente; e
determina il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda proposta
davanti al tribunale di Trento nei confronti degli Stati Uniti d'America.
- (
) L'attività d'addestramento alla guerra delle proprie forze armate in funzione
difensiva realizza un fine pubblico essenziale ed indefettibile dello Stato: la difesa
della propria sovranità e della propria integrità territoriale anche con la forza.
Dunque, un'attività indefettibilmente ed ontologicamente jure imperii. (
)
Nel contempo (
) in ordine alla natura dell'attività per cui è controversia, non
può valere il dato costituito dalla potenziale incidenza negativa dell'addestramento
militare sul diritto alla vita, all'incolumità fisica e sulla salute degli individui.
(
) quel dato consente soltanto di affermare che si tratta di un'attività sovrana
potenzialmente pericolosa per l'incolumità e la salute, ed introduce il distinto e
diverso problema dei limiti e delle modalità del suo concreto esercizio; ma non consente
affatto di escludere che si tratti di un'attività sovrana. Inoltre, (
) ai fini
dell'applicazione della regola dell'immunità ristretta, rileva esclusivamente la natura
oggettiva dell'attività, del rapporto e della funzione dello Stato estero dedotta in
giudizio, ossia l'essere stata posta in essere nell'esercizio ed in attuazione di poteri
sovrani, e non assumono valore alcuno i suoi effetti ed i soggetti che ne sono
destinatari. (
).
- Diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente (
), la regola
dellimmunità dalla giurisdizione civile nei confronti dello stato estero non trova
alcuna limitazione in ordine allattività daddestramento alla guerra, neppure
in connessione ed in presenza di suoi effetti e conseguenze atti a ledere o a porre in
pericolo lincolumità degli individui. E questa una disciplina che (
)
trova puntuale conferma (
) nelle convenzioni fra gli stati aventi ad oggetto la
predisposizione di strumenti diretti alla comune difesa militare. In proposito è
emblematica la Convenzione (
) della Nato (
) che esclude la
giurisdizione dello stato ospitante in ordine a tutte indistintamente le domande
riguardanti attività di diritto pubblico (
) ed in primis lattività di
addestramento militare (
). Ebbene, dal regime così strutturato discende (
)
come la deroga al principio dellimmunità dello stato estero (
) non si estenda
alle attività di addestramento militare potenzialmente pericolose per la vita,
lincolumità personale e la salute dei cittadini dello stato ospitante. Non solo, ma
la legittimità della disciplina pattizia dettata dalle Convenzioni Nato (
) è
comunemente ricondotta proprio alla vigenza di una norma consuetudinaria internazionale di
identica portata. Né (
) può valere la previsione di cui allarticolo 8 della
Dichiarazione Universale dei diritti delluomo (
) nella parte in cui riconosce
il diritto di ognuno di ricorrere davanti al competente giudice nazionale contro gli atti
commessi in violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalle
leggi. Ciò perché (
) la stessa mira a disciplinare soltanto i rapporti tra
lindividuo e lo stato del quale quegli è cittadino (
).
- La regola consuetudinaria così ricostruita preesisteva allentrata in vigore della
Costituzione italiana ed ha assunto valore cogente nel nostro ordinamento in virtù della
clausola (
) dettata dallarticolo 10 comma 1 della Costituzione (
). Ne
deriva che quella regola è stata recepita nel nostro ordinamento nella sua interezza e
(
) non si può porre la questione di compatibilità con il nostro sistema
costituzionale.
- Ne consegue, (
), la sussistenza dei presupposti per l'immunità degli Stati Uniti
d'America dalla giurisdizione civile italiana rispetto alla domanda proposta nei suoi
confronti nel giudizio pendente davanti al tribunale di Trento; e la declaratoria del
difetto di giurisdizione del giudice italiano. (
).
- [OMISSIS]
P.Q.M.
La Corte suprema di Cassazione a Sezioni Unite:
- riunisce i ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione proposti dalla Presidenza
del consiglio dei Ministri e dal Ministero della Difesa (n° 21895/98) nonché dagli Stati
Uniti d'America (n° 11567/99);
- dichiara il difetto della giurisdizione del giudice italiano;
- condanna, in solido, la FILT/CGIL della provincia di Trento, Sergio MATTIVI, Ferruccio
DEMADONNA, Giorgio SANTONI e Fulvio FLAMMINI a rimborsare ai ricorrenti le spese
dell'intero giudizio.
[OMISSIS] |