Cermis

Una sentenza indegna

CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI - SENTENZA 14 APRILE - 3 AGOSTO 2000, N° 530

Ricorsi per regolamento di giurisdizione:

1° ricorso: Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Difesa contro FILT/CGIL di Trento + 4;

2° ricorso: Stati Uniti d'America contro FILT/CGIL di Trento + 4.

Svolgimento del processo

  1. Con atto di citazione la (…) FILT/CGIL - Trento, nonché Sergio MATTIVI, Ferruccio DEMADONNA, Giorgio SANTONI, Fulvio FLAMMINI hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Trento, gli Stati Uniti d'America. In quell'atto, gli attori (…) hanno chiesto al tribunale adito: a) di accertare e dichiarare che "l'attività di addestramento svolta da velivoli da guerra appartenenti agli Stati Uniti d'America ed al loro Governo sopra i territori della provincia autonoma di Trento reca grave pericolo alla vita, all'incolumità fisica ed alla salute"; b) di "condannare gli Stati Uniti d'America ed il loro Governo", in via principale, "a cessare del tutto ed in modo assoluto l'attività pericolosa accertata, evitando tra l'altro il sorvolo del territorio della provincia autonoma di Trento mediante velivoli da guerra"; in subordine, "a limitare il sorvolo del territorio della provincia autonoma di Trento nei limiti che risulteranno in giudizio come necessari e sufficienti ad escludere ogni pericolo per la vita, l'integrità fisica e la salute degli attori e dei lavoratori addetti al settore dei trasporti in generale, ed agli impianti a fune in particolare". Gli Stati Uniti d'America si sono costituiti in giudizio. In via pregiudiziale, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito. Nel merito, hanno contestato la fondatezza della domanda per plurime ragioni. Nel giudizio sono poi intervenuti, (…), la Presidenza del consiglio dei ministri dello Stato italiano ed il ministero della Difesa, che hanno concluso per il rigetto delle domande sia perché inammissibili ed improponibili per motivi di giurisdizione e per carenza di interesse, e sia perché infondate.
  2. Con ricorso (…), le amministrazioni dello Stato italiano intervenienti hanno proposto regolamento di giurisdizione al fine di fare dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria relativamente alle domande proposte dagli attori. L'intimata FILT/CGIL Trento ha resistito con controricorso. (…). Con ricorso (…) gli Stati Uniti hanno proposto anch'essi regolamento preventivo di giurisdizione. (…).

Motivi della decisione

  1. [OMISSIS]
  2. La Presidenza del consiglio dei ministri ed il ministero della difesa fondano l'eccepito difetto di giurisdizione (…) sul principio consuetudinario internazionale imponente l'esenzione degli stati stranieri convenuti dalla giurisdizione civile interna di altri stati. Inoltre (…) gli Stati Uniti d'America sono stati convenuti in giudizio (…) in ordine ad un'attività (…) posta in essere in funzione dell'addestramento alla guerra delle proprie forze armate (…) in attuazione di un'attività che costituisce elemento immanente della sovranità di uno stato. Gli Stati Uniti d'America (…) instano (…) perché sia dichiarata l'improponibilità della domanda per difetto assoluto di giurisdizione, essendo diretta contro un'attività svolta (…) nell'esercizio di un potere pubblicistico (…).
  3. Il precetto dell'immunità della giurisdizione civile dello Stato estero è sancito da una norma consuetudinaria internazionale, attualmente in vigore nell'ordinamento italiano in virtù della norma di adeguamento di cui all'articolo 10 comma 1 della Carta Costituzionale. (…). Ne consegue che nell'ambito del nostro ordinamento positivo, l'applicazione del principio determina il difetto della giurisdizione del giudice italiano in ordine ai giudizi civili proposti nei confronti di uno stato estero (…).
  4. La questione sull'immunità della giurisdizione civile degli Stati Uniti d'America deve essere risolta sulla base del criterio della cosiddetta immunità ristretta, per il quale l'immunità può essere riconosciuta limitatamente alle attività degli stati esteri che costituiscano estrinsecazione immediata e diretta del loro jure imperii. Su questa conclusione le parti concordano. Il loro dissenso verte (…) sulla ricostruzione della nozione di attività jure imperii (…). La controricorrente nega che possano assurgere al rango di attività jure imperii tutte quelle intrinsecamente idonee ad incidere (…) su diritti fondamentali dell'uomo, ed in particolare sul diritto alla vita, all'incolumità personale ed alla salute. Sostiene, poi, che (…) l'immunità rimane esclusa, quanto meno nell'ordinamento giuridico italiano, per (…) impossibilità di qualificarla come estrinsecazione di un potere sovrano, (…) perché l'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (…) ha introdotto una deroga alla portata del precetto consuetudinario (…), perché l'automatico inserimento nel nostro ordinamento giuridico di qualsiasi norma internazionale comportante l'esclusione della giurisdizione del giudice italiano sulle attività (…) incidenti sui diritti fondamentali dell'uomo, è precluso dall'antinomia di una siffatta regola rispetto ai precetti fondamentali della nostra Carta costituzionale.
  5. L'analisi della portata del principio consuetudinario internazionale del quale si tratta, nonché dei limiti della sua applicabilità nell'ordinamento italiano, esclude la fondatezza e l'accoglibilità delle opzioni riduttive formulate dalla controricorrente; e determina il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda proposta davanti al tribunale di Trento nei confronti degli Stati Uniti d'America.
  6. (…) L'attività d'addestramento alla guerra delle proprie forze armate in funzione difensiva realizza un fine pubblico essenziale ed indefettibile dello Stato: la difesa della propria sovranità e della propria integrità territoriale anche con la forza. Dunque, un'attività indefettibilmente ed ontologicamente jure imperii. (…) Nel contempo (…) in ordine alla natura dell'attività per cui è controversia, non può valere il dato costituito dalla potenziale incidenza negativa dell'addestramento militare sul diritto alla vita, all'incolumità fisica e sulla salute degli individui. (…) quel dato consente soltanto di affermare che si tratta di un'attività sovrana potenzialmente pericolosa per l'incolumità e la salute, ed introduce il distinto e diverso problema dei limiti e delle modalità del suo concreto esercizio; ma non consente affatto di escludere che si tratti di un'attività sovrana. Inoltre, (…) ai fini dell'applicazione della regola dell'immunità ristretta, rileva esclusivamente la natura oggettiva dell'attività, del rapporto e della funzione dello Stato estero dedotta in giudizio, ossia l'essere stata posta in essere nell'esercizio ed in attuazione di poteri sovrani, e non assumono valore alcuno i suoi effetti ed i soggetti che ne sono destinatari. (…).
  7. Diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente (…), la regola dell’immunità dalla giurisdizione civile nei confronti dello stato estero non trova alcuna limitazione in ordine all’attività d’addestramento alla guerra, neppure in connessione ed in presenza di suoi effetti e conseguenze atti a ledere o a porre in pericolo l’incolumità degli individui. E’ questa una disciplina che (…) trova puntuale conferma (…) nelle convenzioni fra gli stati aventi ad oggetto la predisposizione di strumenti diretti alla comune difesa militare. In proposito è emblematica la Convenzione (…) della Nato (…) che esclude la giurisdizione dello stato ospitante in ordine a tutte indistintamente le domande riguardanti attività di diritto pubblico (…) ed in primis l’attività di addestramento militare (…). Ebbene, dal regime così strutturato discende (…) come la deroga al principio dell’immunità dello stato estero (…) non si estenda alle attività di addestramento militare potenzialmente pericolose per la vita, l’incolumità personale e la salute dei cittadini dello stato ospitante. Non solo, ma la legittimità della disciplina pattizia dettata dalle Convenzioni Nato (…) è comunemente ricondotta proprio alla vigenza di una norma consuetudinaria internazionale di identica portata. Né (…) può valere la previsione di cui all’articolo 8 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (…) nella parte in cui riconosce il diritto di ognuno di ricorrere davanti al competente giudice nazionale contro gli atti commessi in violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi. Ciò perché (…) la stessa mira a disciplinare soltanto i rapporti tra l’individuo e lo stato del quale quegli è cittadino (…).
  8. La regola consuetudinaria così ricostruita preesisteva all’entrata in vigore della Costituzione italiana ed ha assunto valore cogente nel nostro ordinamento in virtù della clausola (…) dettata dall’articolo 10 comma 1 della Costituzione (…). Ne deriva che quella regola è stata recepita nel nostro ordinamento nella sua interezza e (…) non si può porre la questione di compatibilità con il nostro sistema costituzionale.
  9. Ne consegue, (…), la sussistenza dei presupposti per l'immunità degli Stati Uniti d'America dalla giurisdizione civile italiana rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti nel giudizio pendente davanti al tribunale di Trento; e la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano. (…).
  10. [OMISSIS]

P.Q.M.

La Corte suprema di Cassazione a Sezioni Unite:

  • riunisce i ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione proposti dalla Presidenza del consiglio dei Ministri e dal Ministero della Difesa (n° 21895/98) nonché dagli Stati Uniti d'America (n° 11567/99);
  • dichiara il difetto della giurisdizione del giudice italiano;
  • condanna, in solido, la FILT/CGIL della provincia di Trento, Sergio MATTIVI, Ferruccio DEMADONNA, Giorgio SANTONI e Fulvio FLAMMINI a rimborsare ai ricorrenti le spese dell'intero giudizio.

[OMISSIS]