La mobilità
L'indice
:
- Liter burocratico
- Lindennità di mobilità
- La mobilità senza indennità
Le
diverse disposizioni in materia di mobilità (leggi 223/91, 236/93), sono state aggiornate
attraverso lemanazione del decreto legge 40/94
La procedura in materia di mobilità si attua in due ipotesi ben disciplinate.
La prima circostanza riguarda limpresa che, ammessa al trattamento di cassa
integrazione straordinaria, nel corso di attuazione del programma dintervento,
ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di
non poter ricorrere alle misure alternative previste dalla legge (art. 4 legge 223/91).
La seconda, invece, si realizza quando limpresa, con più di quindici* dipendenti, intende
effettuare, in conseguenza di una riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro,
almeno cinque licenziamenti nellarco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva o
in più unità produttive nellambito del territorio di una stessa provincia. La
stessa disposizione trova applicazione anche nei confronti di quelle imprese che cessano
lattività (art. 24 Legge 223/91).
(*) Il limite
numerico è riferito alla media dei dipendenti occupati nel semestre precedente la
richiesta di intervento.
Liter
burocratico
Lazienda
che intende procedere alla collocazione in mobilità del proprio personale dipendente
(operai, impiegati, quadri) deve darne comunicazione scritta ai rappresentanti sindacali
aziendali ed alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione a queste
organizzazioni può essere effettuata per il tramite dellassociazione dei datori di
lavoro alla quale limpresa aderisce.
Tale comunicazione deve necessariamente contenere (art. 4 comma 3 L. 223/91):
- motivi che determinano la situazione di eccedenza;
- motivi tecnici, organizzativi, produttivi ai quali lazienda ritiene di non dover
ricorrere, per evitare in tutto o in parte la dichiarazione di eccedenza di personale;
- numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale eccedente;
- tempi di attuazione del programma di mobilità (o dei licenziamenti);
- misure individuate per far fronte sul piano sociale alle conseguenze derivanti dal
licenziamento (o dalla messa in mobilità).
Alla comunicazione, sia alle Rsu (rappresentanze sindacali unitarie aziendali), sia alle
organizzazioni sindacali, va allegata fotocopia della ricevuta del versamento
allInps di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale
moltiplicato per il numero dei lavoratori eccedenti. Naturalmente il versamento va
effettuato solo per i lavoratori che hanno diritto allindennità di mobilità.
Lindennità é riservata esclusivamente a quei lavoratori che dipendono da imprese
che rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria. Tuttavia
larticolo 8, ultimo comma, della legge 236/93 precisa che il mancato inoltro della
copia della ricevuta di versamento allInps non comporta la sospensione della
procedura.
Durata
della procedura
(art. 4 comma 6
L. 223/91)
I termini per la richiesta di incontro da parte del sindacato e delle rappresentanze
aziendali sono fissati in sette giorni dal ricevimento della comunicazione.
Nellincontro si dovranno approfondire le cause che hanno determinato
leccedenza di personale e verificare, in via preliminare, la possibilità di
utilizzare diversamente il personale eccedente anche mediante il ricorso a contratti di
solidarietà e lavoro a tempo parziale.
Lintera procedura dovrà esaurirsi entro quarantacinque giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione dellimpresa.
Il
ricorso allUfficio provinciale del Lavoro
(art. 4 comma 7
L. 223/91)
In caso di mancato accordo sindacale limpresa dovrà darne comunicazione
allUfficio provinciale del Lavoro (allUfficio regionale del Lavoro se la
procedura interessa più province di una stessa regione, al Ministero del Lavoro se
interessa più regioni), il quale convocherà le parti per un ulteriore esame della
materia, formulando a riguardo proposte per lattuazione di un accordo.
Tale riesame deve comunque esaurirsi entro il termine di trenta giorni.
Riduzione
della durata della procedura
(art. 4 comma 8
L. 223/91)
Nel caso in cui i licenziamenti o la collocazione in mobilità riguardino un numero di
lavoratori inferiori a dieci, la durata dellintera procedura (45 giorni più 30) è
ridotta della metà (23 più 15).
Fine
della procedura e licenziamento
(art. 4 comma 9
L. 223/91)
Raggiunto laccordo sindacale, oppure esaurita lintera procedura,
lazienda può procedere al licenziamento (Nota bene: la messa in mobilità è
licenziamento!).
La comunicazione della cessazione del rapporto deve essere effettuata in forma scritta ad
ogni singolo lavoratore. Il licenziamento effettuato non in forma scritta è inefficace;
in altre parole non avrà alcun valore, con tutte le conseguenze retributive e normative,
finché non sarà di nuovo comunicato il licenziamento alla persona, questa volta per
iscritto.
I lavoratori licenziati entrano a far parte delle liste di mobilità costituite presso
lUfficio regionale del Lavoro, il quale assumerà le opportune iniziative per la
ricollocazione nel mercato del lavoro.
Criteri
di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità
oppure da licenziare
(art. 5 L.
223/91)
La legge affida ad accordi sindacali la possibilità di individuare i criteri di
scelta dei lavoratori da licenziare. Tali criteri tuttavia non potranno violare le norme
inderogabili di legge.
In assenza di accordi i lavoratori verranno scelti in base ai seguenti criteri, in
concorso tra di loro:
a) carichi familiari
b) anzianità
c) esigenze tecniche, produttive e organizzative.
I lavoratori invalidi o comunque quelli per cui esiste lobbligo di legge
allassunzione (L. 68/99) non potranno essere licenziati in misura superiore,
rispetto alla totalità dei lavoratori licenziati, alla percentuale di invalidi presenti
in azienda.
Nel caso di licenziamenti collettivi devono essere garantiti i principi di non
discriminazione diretta o indiretta a favore delle donne. Tutto ciò in osservanza della
legge 125/91.
Una volta esperita la procedura prevista, le aziende hanno la facoltà di collocare in
mobilità i lavoratori, entro 120 giorni, salvo che accordi sindacali non stabiliscano
diversamente.
Per ciascun lavoratore posto in mobilità limpresa è tenuta a versare allInps
una somma pari:
- a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore,
qualora sia una mobilità successiva ad una cigs;
- a nove volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore,
qualora si tratti di licenziamento collettivo.
In caso di accordo sindacale le mensilità da versare saranno ridotte a tre per ogni
lavoratore posto in mobilità.
Lindennità
di mobilità
Lindennità
di mobilità é una prestazione previdenziale, che fra laltro sostituisce
lindennità di disoccupazione speciale, introdotta dalla legge 223/91, a favore dei
lavoratori licenziati da imprese rientranti nellambito di applicazione della cassa
integrazione straordinaria (Cigs), a seguito di una procedura di mobilità avvita ai sensi
degli articoli 4 e 24 della sopraccitata legge.
Comunque lindennità potrà essere liquidata soltanto ai lavoratori operai,
impiegati, quadri (esclusi quindi apprendisti, contratti di formazione lavoro, contratti a
tempo determinato, dirigenti) in possesso dei seguenti requisiti:
a) inserimento dellinteressato nelle liste dei lavoratori collocati in mobilità
presso lUfficio regionale del Lavoro (Url);
b) possesso di unanzianità aziendale di almeno dodici mesi, derivante da un
rapporto di lavoro a carattere continuativo, comunque non a termine, di cui almeno sei
mesi di lavoro effettivamente prestato anche se in modo non continuativo.
Inoltre i lavoratori per poter beneficiare dellindennità non devono essere titolari
di pensione di anzianità o anticipata e non dovranno aver maturato il diritto alla
pensione di vecchiaia.
I titolari di pensione o assegno di invalidità (a norma del D.L. 40/94) dovranno invece
optare, allatto delliscrizione nelle liste di mobilità, tra tali trattamenti
e lindennità di mobilità. In caso di opzione a favore di questultima,
lerogazione dellassegno o della pensione di invalidità resterà sospesa per
il periodo di fruizione del predetto trattamento.
La
domanda:
Il diritto
allindennità di mobilità è subordinato alla presentazione da parte degli
interessati di apposita domanda, da redigere sul modello DS21. La domanda deve essere
presentata secondo le istruzioni vigenti, tramite le sezioni circoscrizionali per
limpiego, e pena decadenza, entro il termine di 67 giorni dalla data di
licenziamento.
Alla domanda di indennità di mobilità va allegato il modello DS22, contenente tutte le
dichiarazioni del datore di lavoro necessarie per la conseguente istruttoria e quindi la
liquidazione, da parte dellInps, dellindennità richiesta.
E opportuno presentare anche la domanda di disoccupazione ordinaria, per
precauzione, nel caso in cui lindennità di mobilità venga negata.
Decorrenza
e preavviso
Lindennità
decorre dallottavo giorno dopo la cessazione del lavoro, se la domanda viene
presentata entro i primi 7 giorni, oppure dal quinto giorno successivo alla domanda, se
presentata dopo. Se al lavoratore è pagata lindennità sostitutiva del preavviso,
lindennità di mobilità decorre dallottavo giorno successivo alla scadenza
del periodo corrispondente al mancato preavviso.
Importo
La misura
dellindennità di mobilità va determinata con riferimento al trattamento Cigs che
il lavoratore interessato ha percepito o avrebbe avuto il diritto di percepire nel periodo
di paga settimanale immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro. É
pari al 100% di tale trattamento Cigs per i primi 12 mesi e all80% per i mesi
successivi.
Il limite fissato
per il 2001, è pari a:
- 1.471.235 di lire, per i lavoratori che hanno una retribuzioni annuale di riferimento
di 38.194.896 di lire
- 1.768.283 di lire per lavoratori che hanno una retribuzione annuale di riferimento
superiore.
Per quanto tempo
spetta
La durata varia in relazione alletà del lavoratore al momento del licenziamento
e allubicazione dellazienda:
Età
del lavoratore |
Azienda
del Centro-Nord |
Azienda
del Mezzogiorno |
fino
ai 40 anni |
12
mesi |
24
mesi |
dai
40 ai 50 |
24
mesi |
36
mesi |
dai
50 anni in avanti |
36
mesi |
48
mesi |
Generalmente
lindennità non può essere corrisposta per un periodo superiore allanzianità
aziendale del lavoratore.
Maternità
e astensione obbligatoria
Qualora la
lavoratrice si trovi, allinizio dellastensione obbligatoria o durante il
periodo di interdizione dal lavoro disposto dallIspettorato del Lavoro, in godimento
dellindennità di mobilità, questultima sarà sostituita dallindennità
di maternità. Tuttavia non si darà luogo a un prolungamento del trattamento economico di
mobilità al termine dei periodi stabiliti dalla legge.
Non sarà computato il periodo di astensione obbligatoria ai fini della permanenza nelle
liste di mobilità, cioè la sola iscrizione slitterà dei mesi relativi
allastensione obbligatoria.
Infine la lavoratrice durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità può
rifiutare senza perdere alcun diritto, eventuali offerte di lavoro, in opere o servizi di
pubblica utilità o lavviamento a corsi di formazione professionale.
I
contributi per la pensione
Durante
tutto il periodo in cui il lavoratore percepisce lindennità di mobilità, matura la
contribuzione figurativa, sia ai fini della pensione di anzianità che ai fini della
pensione di vecchiaia. La contribuzione sarà calcolata sulla retribuzione che il
lavoratore ha (o avrebbe in caso di Cigs) percepito nel mese immediatamente precedente la
risoluzione del rapporto di lavoro.
Assegno
per il nucleo familiare
Per il
periodo di percezione dellindennità spetta lassegno per il nucleo familiare
secondo le vigenti disposizioni.
Modalità
di pagamento
Lindennità
sarà corrisposta dallInps, direttamente al lavoratore. La legge inoltre prevede che
qualora il lavoratore intenda intraprendere una attività autonoma o associarsi in
cooperativa possa chiedere lanticipazione del pagamento in ununica soluzione
allInps.
Ritenute
Solo per i primi 12 mesi di fruizione, sullimporto dellindennità di
mobilità, sarà calcolata, direttamente dallInps, la ritenuta previdenziale del
5,84%. Nulla sugli eventuali periodi successivi.
Per quanto riguarda le ritenute fiscali il lavoratore dovrà fare il conguaglio con la
dichiarazione dei redditi.
Quando
viene sospesa
Lindennità
viene sospesa quando il lavoratore viene assunto con contratto a tempo determinato per un
periodo non superiore al periodo di diritto alla fruizione dellindennità. In questo
caso il lavoratore al termine del contratto di lavoro a tempo determinato avrà il diritto
di recuperare lintero periodo mancante.
Identico trattamento è stabilito per quei lavoratori che, assunti a tempo indeterminato,
non dovessero superare il periodo di prova.
Quando
cessa
Il
lavoratore viene cancellato dalle liste di mobilità, con la conseguente perdita della
relativa indennità, nei seguenti casi:
a) sia stato assunto a contratto a tempo pieno e indeterminato;
b) abbia percepito in una unica soluzione lindennità di mobilità;
c) abbia presentato domanda di pensione di anzianità o abbia maturato il diritto alla
pensione di vecchiaia;
d) in caso abbia superato i periodi previsti dalla legge (12, 24 e 36 mesi);
e) in caso rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato
dalla Regione;
f) in caso non accetti lofferta di un lavoro che sia professionalmente equivalente,
ovvero in mancanza di questo, di un lavoro in cui sia inquadrato in un livello retributivo
non inferiore del 10% rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
g) in caso non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui al punto
precedente, di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità (lavori
socialmente utili);
h) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede
dellInps di svolgere lavoro subordinato a tempo parziale o determinato.
La mobilità
senza indennità
La legge
236/93 prevede la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità, senza erogazione
dellindennità di mobilità, dei lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane,
che occupano anche meno di 15 dipendenti, per riduzione di personale o cessazione di
attività.
E molto importante ricordare a tutti i lavoratori licenziati che liscrizione
alla lista deve essere richiesta direttamente alla competente sezione circoscrizionale
(ufficio di collocamento) entro e non oltre 60 giorni dal licenziamento.
Nel caso la lettera di licenziamento non contenga la motivazione sopra indicata essa può
essere comunicata anche successivamente.
In tal caso i 60 giorni decorrono dalla data di questultima comunicazione.
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