AUSTRIA CONTRATTI ATIPICI E FLESSIBILITA' 1. Aspetti
generali I concetti
"lavoro atipico" od "occupazione atipica" non sono concetti giuridici.
La teoria giuridica e la letteratura si occupano tuttavia già da molto tempo delle nuove
forme di lavoro e degli aspetti dell'occupazione atipica La teoria giuridica e la letteratura includono tra
le forme atipiche di occupazione quelle forme di occupazione che non corrispondono alla
figura di un "rapporto di lavoro normale" quale forma di occupazione full-time
duratura con orario di lavoro regolare. Tra questi sono comprese, tra l'altro, le forme di
occupazione come il lavoro part-time, lavoro in prestito, rapporti di lavoro a tempo
determinato o esigui, lavoro stagionale, telelavoro, lavoro a domicilio, lavoro su
richiesta, nonché contratti di libere prestazioni. Lavoro
part-time: Ai sensi del §
19d della Legge sull'Orario di Lavoro ("Arbeitszeitgesetz",
"AZG") siamo in presenza di lavoro part-time, quando l'orario di lavoro
settimanale concordato è al di sotto del normale orario di lavoro previsto dalla legge o
dal contratto collettivo. Organizzazione e durata dell'orario di lavoro ridotto, nonché
variazioni delle predette, devono essere concordate. L'obbligo di
lavorare oltre le ore lavorative stabilite può prevedersi unicamente qualora sussistano
determinati presupposti. Il lavoro extra svolto regolarmente, deve essere considerato tra
i diritti conformi alla durata dell'orario di lavoro. I lavoratori part-time non devono
essere svantaggiati rispetto ai lavoratori full-time. I lavoratori part time hanno
garantiti gli stessi diritti dei lavoratori full time (principio di non discriminazione). Lavoro
interinale: I rapporti di
lavoro interinale o, secondo la traduzione letterale, " in prestito", sono
regolati dalla Legge sulla Cessione della Forza Lavoro ("Arbeitskräfteüberlassungsgesetz",
"AÜG"), che contiene proprie
norme di diritto del lavoro e sulla tutela del salario. Rapporti di
lavoro a tempo determinato: Si parla di un
rapporto a tempo determinato se, al momento della sottoscrizione di un contratto di
lavoro, si fissa un termine di tempo. La durata del termine può essere fissata da
calendario o essere legata ad un particolare evento. Se in seguito alla scadenza del
termine il rapporto di lavoro non cessa senza che si sia concordato un'ulteriore termine
di tempo, il rapporto di lavoro deve essere inteso come continuativo e a tempo
indeterminato (Corte Superiore del 3.4.1984, INFAS A 31/85). Anche qualora si verifichi il
ripetersi più volte di rapporti di lavoro a tempo determinato ("rapporti di lavoro a
catena") senza poter giustificare il motivo per cui si sia fissato tante volte un
termine, ciò porta alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel caso di "un contratto di lavoro a
catena" la risoluzione è possibile unicamente ai sensi delle stesse regole valide
per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. A tale
proposito si rimanda alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999
sull'Accordo quadro "EBG-UNICE-CEEP" sui rapporti di lavoro a tempo determinato.
Obiettivo di tale direttiva è il miglioramento della qualità dei rapporti di lavoro a
tempo determinato attraverso l'applicazione dei principi della non discriminazione e della
creazione di un quadro che impedisca l'abuso di rapporti di lavoro a tempo determinato in
successione. Rapporti di lavoro esigui: Si considera
lavoratore impiegato in misura esigua colui il cui guadagno non supera la soglia di
esiguità (attualmente 301,54 Euro mensili - §5 capoverso 2 Legge Generale sulla
Previdenza Sociale "Allgemeines
Sozialversicherungsgesetz"). Anche in questo caso si applica il principio di non discriminazione. Rapporti di lavoro stagionali: Attraverso la
flessibilizzazione dell'orario di lavoro il legislatore in Austria ha creato i presupposti
giuridici per realizzare, anche nei settori dove è più intenso il fenomeno dei rapporti
di lavoro a tempo determinato (in particolare nel settore del turismo), rapporti di lavoro
duraturi ovvero a lungo termine; Anche nell'articolo IX della Legge sulle Vacanze ("Urlaubsgesetz") è stata introdotta
un'autorizzazione del contratto collettivo che permette al settore alberghiero e
gastronomico di prolungare i rapporti di lavoro stagionali degli impiegati nel settore
alberghiero (v. Gazzetta della Repubblica d'Austria I No. 7/2001). Telelavoro: Il diritto
austriaco del lavoro non conosce il concetto di "telelavoro" e non contiene
alcuna regola specifica. Il telelavoro
quale "svolgimento di lavoro da lontano con il supporto di sistemi di
comunicazione" è in linea di massima possibile in tutte le forme occupazionali
conosciute. Il telelavoro rappresenta quindi solo una forma dellsa prestazione lavorativa
che può essere resa nell'ambito di un rapporto di lavoro, di un rapporto di libere
prestazioni o di una attività lavorativa autonoma. Lavoro a
domicilio: I rapporti di
lavoro dei lavoratori che operano dal proprio domicilio, sono regolati da una legge
specifica, la Legge sul Lavoro a Domicilio ("Heimarbeitsgesetz")
del 1960. secondo questa legge, lavoratore a domicilio colui che, senza essere
prestatore d'opera secondo le disposizioni dell'ordinamento sulle attività lucrative, è
impegnato in casa propria o in un luogo a propria scelta nella produzione, lavorazione o
imballaggio di merci su commissione o per conto terzi. Nell'ambito di applicazione di tale
legge ricadono unicamente le persone impegnate in attività manuali; per contro, non vi rientrano attività qualificate come il
telelavoro o altre attività di stampo impiegatizio (ad es. contabilità, traduzioni). Lavoro su
richiesta: E' un tipo di
contratto in base al quale il lavoratore, pur dovendo assicurare la propria disponibilità
in determinati orari, riceve la retribuzione solo per il periodo di effettivo svolgimento
del lavoro. In Austria tali
contratti vengono de facto sottoscritti, anche se la teoria giuridica li giudica comunque
immorali. Decisioni giuridiche della corte superiore su tale tematica sono ancora in
sospeso. Con l'emendamento
della Legge sul Lavoro, Gazzetta Ufficiale I No. 46/1997, il requisito che
l'organizzazione e l'entità dell'orario di lavoro debbano essere concordati (v. § 19c
Legge sull'Orario di Lavoro), è stato allargato anche ai lavoratori full-time. Contratto di libere prestazioni: Il cosiddetto
"contratto di libere prestazioni" impegna il lavoratore senza configurare un
rapporto di lavoro subordinato e dando origine a un rapporto di obbligazione duraturo. La possibilità
di regolare autonomamente lo svolgimento del lavoro e di modificarlo in ogni momento,
quindi l'assenza della dipendenza personale distinguono il contratto di libere prestazioni
dal contratto di lavoro tipico, cioè il contratto di lavoro subordinato. In linea di
massima ogni prestazione che può essere svolta sulla base di un contratto di lavoro può
essere anche oggetto di un contratto di libere prestazioni. I liberi
professionisti hanno una limitata tutela del diritto del lavoro. Secondo le decisioni dei tribunali, al contratto
di libere prestazioni devono essere applicate in modo analogo le norme di diritto del
lavoro che non derivano dal rapporto di dipendenza personale del lavoratore, ma che devono
tuttavia tutelare i soggetti più deboli socialmente. Ne consegue che
mentre alcune norme (ad esempio relative alla remunerazione delle ore di straordinario) non sono
applicabili in mancanza di un espresso accordo tra le parti, altre disposizioni, in
particolare quelle sulla risoluzione del rapporto di lavoro, devono essere applicate anche
ai contratti di libere prestazioni. |