AUSTRIA

TUTELA INDIVIDUALE E COLLETTIVA CONTRO IL LICENZIAMENTO

La Cessazione del rapporto di lavoro: 

1.      Dichiarazione unilaterale, risoluzione concordata e revoca

 Il rapporto di lavoro inteso nel suo modello standard, cioè a tempo indeterminato, trova la sua risoluzione qualora sussista un particolare motivo di cessazione. Questa caratteristica distingue il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal rapporto di lavoro a tempo determinato, il quale cessa in  linea di massima con lo scadere del termine. il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dura invece finché non viene a cessare attraverso la dichiarazione di una delle parti contraenti o con la risoluzione concordata di entrambe le parti contraenti.

La dichiarazione di revoca  non è vincolata ad alcuna forma particolare. Per essere valicata. Però, deve rispettare i termini previsti dalla legge o dai contratti collettivi, che possono individuare termini diversi da quelli legali. A seconda delle categorie di lavoratori interessati il termine varia dall’assenza di preavviso per le mansioni più basse, fino a 5 mesi per gli impiegati con una certa anzianità di servizio.

Una revoca non necessita né di particolari motivazioni né dell’autorizzazione dell’altra parte contrattuale. Con l’avvio conforme alla legge della revoca ha inizio sia il termine di revoca, sia il termine per l’impugnazione di una revoca.

Il procedimento di impugnazione di una revoca in una azienda  (con obbligo di una commissione interna) è ben regolato dalla Legge Costituzionale sul Lavoro (“Arbeitsverfassungsgesetz”) del 1974 (v. §§ 105 segg. della Legge Costituzionale sul Lavoro (“ArbVG”)). Una revoca può tuttavia essere impugnata dal lavoratore se la predetta è socialmente ingiustificata o se esiste un motivo ricusabile previsto dalla Legge Costituzionale sul Lavoro.

Una revoca è socialmente ingiustificata se danneggia gli interessi fondamentali del lavoratore, ad eccezione del caso in cui il proprietario dell’azienda produca la prova che la revoca è motivata da:

- circostanze attribuite alla persona del lavoratore che ledono gli interessi aziendali;

- necessità aziendali che contrastano con il proseguimento dell’occupazione del lavoratore.

Nel caso in cui la commissione interna dia espressamente la propria approvazione alla revoca, questa non può più essere impugnata adducendo il motivo che è “socialmente ingiustificata (§ 105 capov. 6 Legge Costituzionale sul Lavoro).

Qualora l’azienda non preveda la commissione interna, il lavoratore può impugnare la revoca entro una settimana dalla comunicazione della stessa (§ 107 Legge Costituzionale sul Lavoro).

Una particolare tutela è stata prevista nell’ambito della riforma volta alla eliminazione del prepensionamento a causa della ridotta capacità lavorativa grazie alla Legge di Modifica sulla Previdenza Sociale (Sozialversicherungs-Änderungsgesetz” del 2000 - “SVÄG”). E’ stata di fatto ampliata la tutela generale dalla revoca del contratto per lavoratori vicini al periodo di pensionamento. Nella fattispecie, i lavoratori nati negli anni dal 1935 al 1942 e le lavoratrici nate negli anni dal 1940 al 1947 impiegati presso aziende senza obbligo di commissione interna, hanno la possibilità di impugnare in tribunale la revoca entro una settimana dall’avvio della predetta, se la stessa è socialmente ingiustificata e se i lavoratori lavorano già da 6 mesi presso l’azienda.

Come ogni atto giuridico una revoca può essere impugnata davanti al Tribunale Sociale e del Lavoro per immoralità ai sensi del § 879 del Codice Civile; l’onere della prova spetta tuttavia al lavoratore che ha impugnato la revoca.

Nel caso di una revoca contraria ai termini, ossia se il termine legale (o contrattuale) della revoca non viene rispettato, è previsto un risarcimento (applicazione analoga dei §§ 1162b Codice Civile; 29 Legge sugli Impiegati); il termine di prescrizione per l’azione legale è di 6 mesi (§§ 1162b, 34 Legge sugli Impiegati).

2. Il termine anticipato del rapporto di lavoro (licenziamento/dimissioni “Entlassung/Austritt”):

Le dimissioni o il licenziamento significano una risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con effetto immediato per motivo grave attraverso dichiarazione indirizzata di una delle parti. Se il datore di lavoro ricorre alla risoluzione anticipata per un motivo grave, si parla di licenziamento, se è il lavoratore a sciogliere anticipatamente il rapporto di lavoro, si tratta di dimissioni.

I motivi che giustificano una risoluzione immediata e senza termini del rapporto di lavoro vengono elencati o in modo dimostrativo (v. § 26 e § 27 Legge sugli Impiegati – per i dipendenti) o in modo tassativo (v. § 82 e § 82a Ordinamento sulle attività lucrative – per gli operai). Per i lavoratori, per i quali bisogna applicare il Codice Civile, il § 1162 stabilisce che l’adduzione di un motivo grave permette a ognuna delle parti contrattuali del rapporto di lavoro di avvalersi del diritto di risoluzione anticipata (clausola generale).

Una risoluzione anticipata motivata, pone fine al rapporto di lavoro con effetto in linea di massima immediato.

Se la colpa del licenziamento anticipato ricade sul lavoratore, ovvero se il predetto si dimette anticipatamente senza una ragione valida, il datore di lavoro ha diritto al risarcimento dei danni a lui arrecati (v. § 1162 Codice Civile, § 29 Legge sugli Impiegati). Il datore di lavoro deve tuttavia dimostrare la colpa del lavoratore e il danno concretamente subito, ovvero il mancato guadagno. D’altra parte, anche il licenziamento ingiustificato obbliga il datore di lavoro a corrispondere un risarcimento (v. §1162b Codice Civile, §29 Legge sugli Impiegati). L’indennità di licenziamento è invece il diritto, previsto dal contratto, ad un risarcimento per il periodo di tempo che avrebbe dovuto trascorrere fino al termine del rapporto di lavoro, conseguentemente allo scadere della durata contrattuale fissata o alla risoluzione prevista dall’ordinamento da parte del datore di lavoro. Se il periodo per il quale è dovuto il riconoscimento del diritto di risarcimento non supera i tre mesi, il lavoratore può richiedere l’intera somma dovuta, immediatamente e senza obbligo di conteggio, al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui il periodo superi invece i tre mesi, la cifra restante può essere richiesta il giorno previsto dalla legge o quello concordato

Se la responsabilità delle dimissioni anticipate ricade unicamente sul datore di lavoro, il lavoratore ha senz’altro diritto all’indennità di licenziamento (v. § 1162b Codice Civile, §29 Legge sugli Impiegati). Se la responsabilità  della  risoluzione anticipata del rapporto di lavoro ricade su entrambe le parti, il giudice deve decidere secondo libera valutazione se deve essere riconosciuto un risarcimento e di quale entità (§ 1162c Codice Civile, § 32 Legge sugli Impiegati).