FRANCIA

PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALL’IMPRESA

Aspetti generali

In Francia la partecipazione alla gestione - o meglio alle decisioni - benchè prevista nel preambolo della Costituzione, è stata finora trascurata rispetto alla partecipazione ai risultati dell’impresa. La presenza dei lavoratori negli organi delle società di capitali è esistita in forma embrionale in Francia quale presenza di rappresentanti del Comitato d’impresa alle sedute del Consiglio di Amministrazione o di Sorveglianza comunque prive di potere deliberativo.

La questione si è poi sviluppata in due tappe: dapprima attraverso la politica di nazionalizzazione (Legge 26 luglio 1983 sulla democratizzazione del settore pubblico) e  successivamente attraverso la  politica di privatizzazione (ordinanza 21 ottobre 1986, poi Legge 19 luglio 1993).

Rappresentanza dei lavoratori in azienda

In Francia la rappresentanza dei lavoratori nell’azienda è affidata a più soggetti ed organismi. La  materia è regolata da una vasta normativa, in linea con il diritto sindacale tipico dell’ordinamento francese.

Il sistema di rappresentanza funziona sostanzialmente seguendo il meccanismo del canale doppio: rappresentanza di tipo generale ed elettivo e rappresentanza di tipo sindacale.

I rappresentanti del personale, nella forma dei  comités d’entreprise,  délégués du personnel, délégués syndicaux, costituiscono le istituzioni rappresentative del personale eletti sia dalla collettività dei lavoratori (comité d’entreprise, délégué du personnel) sia attraverso la  designazione da parte di un sindacato rappresentativo (délégué syndical).

Il mandato così conferito attribuisce loro lo status particolare di lavoratori “protetti”: il datore di lavoro non può licenziare un rappresentante del personale senza l’autorizzazione espressa dell’Ispettorato del lavoro.

Non esiste una netta separazione tra gli organismi sindacali e le strutture di rappresentanza generale né sul piano dei soggetti, né sul piano delle funzioni. La qualifica di delegato sindacale è infatti compatibile con quella di delegato del personale o di membro del Comitato d’impresa.

Queste due figure costituiscono la rappresentanza di tipo generale ed elettivo e hanno le medesime caratteristiche, cioè analoghe modalità di costituzione e stesso tipo di investitura rappresentativa. Esistono invece notevoli differenze riguardanti il profilo funzionale, in quanto i due organismi hanno ruoli distinti: il comité svolge preminentemente funzioni di consultazione e informazione; il délégué agisce, invece, come portavoce del personale: presenta reclami al datore di lavoro e suggerimenti o osservazioni al Comitato d’impresa.

Il Comitato d’impresa

Compito del Comitato d’impresa è quello di assicurare la valutazione degli interessi dei lavoratori nelle decisioni relative all’andamento generale dell’impresa. La costituzione dei comités è prevista in tutte le imprese di diritto privato e in determinate imprese pubbliche, aventi carattere industriale e commerciale, che occupano almeno 50 dipendenti . Nelle imprese con un numero di dipendenti inferiore a 300, i rappresentanti sindacali nei comités coincidono con  i délégués syndicaux, che ne fanno parte di diritto per espressa previsione di legge.

Il comité è un organo a composizione mista o tripartita e ad esso partecipa necessariamente anche il datore di lavoro.

Nelle imprese composte  da più stabilimenti è possibile  istituire distinti  comité d’établissement  affiancati, a livello centrale, da un Comitato centrale d’impresa. E’ stato introdotto infine dalla legge Auroux del 1982, la figura del Comitato di gruppo, con funzioni di controllo sull’attività, sulla situazione finanziaria  e sulle condizioni occupazionali  all’interno di un gruppo e delle singole imprese che lo compongono.

Per la costituzione del comitato d’impresa è previsto un procedimento elettorale complesso le cui regole sono stabilite in larga misura dalla legge  e dalla contrattazione collettiva, consentendo così di rispettare l’esigenza di un continuo adeguamento della normativa.

Il potere-dovere di indire le elezioni e di informare i lavoratori tramite affissione è riservato dalla legge al titolare dell’impresa. Le elezioni devono aver luogo al più tardi quarantacinque giorni dopo l’affissione.

I sindacati maggiormente rappresentativi detengono  il monopolio  nella presentazione delle candidature. Tale situazione di privilegio è tuttavia temperata dal meccanismo del doppio turno elettorale: la legge prevede che nei casi in cui in prima battuta non si raggiunga il quorum necessario dei votanti, abbia luogo un secondo turno elettorale, nel quale i lavoratori possono votare liste di candidati indipendenti. Lo svolgimento del secondo turno elettorale ha infatti l’effetto di rendere meno sindacalizzati gli organismi elettivi nei quali fanno ingresso una serie di candidati non affiliati sindacalmente.

Délégués du personnel

La designazione dei delegati del personale è obbligatoria negli stabilimenti in cui si raggiunga una soglia numerica pari a 11 dipendenti, mentre nelle unità produttive di minori dimensioni i delegati possono essere nominati dietro accordo collettivo. La  nomina dei délégués è fatta con le stesse modalità previste per i comitès: l’impulso al procedimento elettorale viene dato dal datore di lavoro; i sindacati rappresentativi sono presenti sin dalla stipula dell’accordo preelettorale e ad essi è riservata la presentazione delle candidature; è previsto che i lavoratori siano suddivisi in due collegi elettorali distinti. A differenza di quanto avviene nei comitati d’impresa l’unità elettorale è rappresentata dallo stabilimento piuttosto che dall’impresa. Possono essere eletti i lavoratori con almeno 18 anni di età che abbiano maturato una anzianità lavorativa di almeno 1 anno a condizione di non essere il congiunto, l’ascendente, il discendente, il fratello, la sorella o un pari grado del titolare dell’impresa.

Il numero dei delegati varia secondo le dimensioni dell’organico dello stabilimento: negli stabilimenti con meno di 1000 dipendenti, il numero dei delegati oscilla da uno a nove; se il numero dei dipendenti è superiore, è nominato un delegato aggiuntivo per ogni gruppo di 250 dipendenti. Tra le strutture di rappresentanza esistenti in Francia non sorge di regola conflitto relativamente alle funzioni loro  tipiche, in quanto la ripartizione è ben tracciata: i diritti di contrattazione spettano, infatti, al sindacato e ai delegati sindacali; il potere di presentazione di reclami, ai delegati del personale; i diritti di informazione  e di consultazione, al comitato d’azienda.

Délégués syndicaux

La funzione di intervento della delegazione sindacale che negozia e conclude le convenzioni e gli accordi collettivi di impresa ha acquisito via via sempre più importanza anche in seguito al rafforzamento operato dalla legge Auroux con la previsione dell’obbligo, per l’azienda,  di concludere accordi annuali con i sindacati sul salario, sulla durata e sull’organizzazione del tempo di lavoro. I delegati sindacali  non vengono eletti ma nominati e  la loro designazione avviene per iniziativa delle organizzazioni sindacali rappresentative che hanno, presso l’impresa,  una sezione sindacale . Le organizzazioni sindacali devono scegliere un lavoratore che abbia almeno 18 anni di età e una anzianità lavorativa maturata all’interno dell’impresa di almeno 1 anno, meno in alcuni casi particolari. Il sindacato deve comunicare il nome del lavoratore designato al datore di lavoro, ai lavoratori dell’impresa e all’Ispettorato del lavoro.

La differenza tra i delegati del personale e i delegati sindacali consiste nel diverso tipo di investitura rappresentativa (elettiva quella dei delegati del personale, sindacale-associativo quella dei delegati sindacali), e nella diversità delle funzioni svolte. I delegati del personale “reclamano” e fanno applicare la legge, i delegati sindacali “rivendicano” e negoziano.

Anche il numero dei delegati sindacali varia secondo il numero dei dipendenti dell’impresa. Il mandato ha una durata indeterminata: cessa per le dimissioni del titolare o su decisione del sindacato, autore della designazione.

La délégation unique

La delegazione unica  è composta da delegati del personale che assicurano, in questo quadro, le attribuzioni dei membri eletti dal comitato d’impresa. Questa istituzione rappresentativa si crea quando i delegati del personale costituiscono la delegazione eletta dal comitato d’impresa esercitando le competenze sia dei delegati del personale sia del comitato d’impresa. E’ costituita su decisione del datore di lavoro, dopo aver consultato i delegati del personale e, se esiste, il comitato d’impresa.

La delegazione unica  interessa tutte le imprese  o stabilimenti con un organico compreso tra 50 e 199 dipendenti.

La creazione della delegazione unica è possibile in occasione della costituzione del comitato d’impresa o del suo rinnovo. La durata del mandato dei delegati del personale è stabilita in modo da farla coincidere con quella del comitato d’impresa. La procedura elettorale è la stessa applicata per la nomina dei delegati del personale.