FRANCIA
TUTELA INDIVIDUALE E COLLETTIVA CONTRO IL
LICENZIAMENTO
I
LICENZIAMENTI
La disciplina dei licenziamenti non
può prescindere dalle convenzioni e accordi collettivi e, soprattutto,
dall’elaborazione giurisprudenziale che ha notevolmente contribuito
all’evoluzione per via interpretativa del diritto di licenziamento.
Tipologie
All’interno del sistema francese
una prima essenziale distinzione di fondo viene operata tra licenziamenti per motivi
inerenti alla persona del lavoratore e licenziamenti per motivi economici. Quanto a questa
seconda categoria è opportuno evidenziare, in via preliminare, che al suo interno si
rinvengono sia dismissioni del rapporto di lavoro di tipo individuale che di tipo
collettivo.
1. LICENZIAMENTI PER MOTIVI PERSONALI
(artt. l122-4 e seguenti del Code du Travail)
Rientrano in questa categoria tutti i
licenziamenti posti in essere da datori di lavoro che prevedono di interrompere il
contratto di lavoro - dopo il periodo di prova - di
un lavoratore per motivi personali fondati su una causa reale e su fatti oggettivi, verificabili, e non su
impressioni o giudizi soggettivi. Si possono licenziare solo lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. I
lavoratori con contratto a tempo determinato, infatti, possono essere licenziati per
motivi personali soltanto in caso di forza maggiore, accordo tra datore di lavoro e
lavoratore, colpa grave.
Il datore di
lavoro, prima di prendere qualsiasi decisione, deve convocare, a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, il
lavoratore per un “colloquio preliminare di licenziamento”.
La convocazione indica:
- l’oggetto del colloquio
- la data, il luogo e l’ora del
colloquio
- la possibilità per il lavoratore di
farsi assistere durante il colloquio da una persona a
sua scelta (rappresentante del personale o, qualora non esistesse, un lavoratore
dell’impresa o un “consigliere del lavoratore”)
E’ previsto il rispetto di un
termine tra la lettera di presentazione e la data del colloquio. Questo termine è fissato
in cinque giorni se non esiste un rappresentante del personale nell’impresa.
Il colloquio deve consentire:
- al datore di lavoro di indicare i
motivi del licenziamento previsto
- al lavoratore, di esporre e di
difendere le proprie ragioni
Non trattandosi di una semplice
formalità, il colloquio deve rappresentare l’occasione di chiarire i fatti e di
trovare, se possibile, delle soluzioni alternative al licenziamento.
La lettera di licenziamento
Dopo il colloquio, il datore di lavoro
deve attendere almeno due giorni prima di inviare la lettera di licenziamento. La lettera
deve contenere i motivi precisi del licenziamento; la
natura dei fatti addebitati deve risultare molto chiara, altrimenti il licenziamento può
essere considerato come non comprovato da causa reale e seria.
Il preavviso
Il preavviso, salvo per casi
particolari, deve essere pari almeno a un
mese se l’anzianità del lavoratore è compresa tra sei mesi e due anni, due mesi per
un’anzianità di due o più anni.
Gli accordi collettivi possono
prevedere disposizioni più vantaggiose.
Durante il periodo del preavviso, il
lavoratore effettua il suo lavoro come di
consueto. La retribuzione abituale continua a essere percepita e la durata del preavviso
viene calcolata nel congedo retribuito.
I motivi
Il licenziamento è possibile solo se
esiste una “causa reale e seria”. A questo proposito, il “Code du Travail” non fornisce una
definizione di licenziamento per motivi personali ma,
stabilisce che ogni volta che si verifica un licenziamento,
questo debba essere fondato su una causa
reale, basata su fatti oggettivi, e
sufficientemente grave da rendere inevitabile il licenziamento stesso.
Il datore di lavoro che rompe un
contratto di lavoro per un motivo non reale e serio commette abuso di diritto.
Casi di licenziamento illegale
E’ illegittimo il licenziamento
fondato su un motivo discriminatorio (sesso, religione, opinioni politiche e sindacali,
appartenenza ad una razza), in violazione di un diritto del salariato (diritto di
sciopero) o su rifiuto del lavoratore di lavorare in condizioni non conformi al diritto
del lavoro.
Il datore di lavoro oltre alle sanzioni previste in caso di
licenziamento non sorretto da causa reale e seria incorre molto spesso in sanzioni
penali.
Licenziamento per colpa
La
colpa deve avere carattere di gravità sufficiente a giustificare il licenziamento.
Il diritto francese distingue tra
colpa grave (grave) e gravissima (lourde) Alcuni fatti colpevoli possono essere
qualificati come fatti gravi o rilevanti:
- fatto grave è quello che causa dei seri turbamenti o perdite per l’impresa e che
rende il contegno del lavoratore intollerabile. In questi casi, non sono dovuti né il
preavviso né l’indennità di licenziamento;
- la colpa gravissima ha tutte le
caratteristiche della colpa grave, aggravata dall’intenzione del lavoratore di
nuocere al datore di lavoro o all’impresa.
Licenziamento senza colpa
Si può avere
licenziamento per causa reale e seria anche qualora si verifichino casi di scarsa
professionalità, inattitudine fisica certificata dal medico del lavoro, malattia
prolungata, rifiuto di una modifica del contratto di lavoro.
Il licenziamento
conseguente al rifiuto del lavoratore di una
trasformazione del suo contratto di lavoro,
in applicazione di un accordo collettivo di riduzione del tempo del lavoro, rientra tra i licenziamenti per motivo personale
(e non per motivo economico).
Sanzioni in assenza di causa reale e
seria
Il licenziamento può essere
contestato davanti al Consiglio dei Probiviri (“conseil
des prud’hommes”), giurisdizione paritaria composta di un numero legale di
consiglieri esterni e impiegati eletti, organizzata in diverse sezioni.
Se Il Consiglio ritiene che la causa
reale e seria non sussiste, può:
- proporre la reintegrazione del
lavoratore nell’impresa
- condannare il datore di lavoro a
versare al lavoratore un’indennità pari a sei mesi di retribuzione. Tuttavia se il
lavoratore ha meno di dieci anni d’anzianità o lavora in una impresa con meno di 11 lavoratori, l’ammontare dell’indennità
è fissata secondo il pregiudizio subito. Tali somme si aggiungono all’indennità di
licenziamento e di preavviso.
2. LICENZIAMENTI PER MOTIVI ECONOMICI
Questo tipo di licenziamento può
essere posto in essere dal datore di lavoro
che prevede di far cessare uno o più contratti di lavoro a tempo indeterminato per un
motivo che non concerne la persona del lavoratore.
Il licenziamento per motivi economici
non può essere applicato al contratto a tempo determinato.
Affinché tale
licenziamento abbai luogo, è necessario che non possa avere applicazione lo spostamento
di categoria dell’interessato.
La procedura di licenziamento per
motivo economico varia in funzione del numero di salariati destinatari di un licenziamento
Caratteristiche
Si ha licenziamento economico quando:
- il motivo del licenziamento non è
inerente alla persona del lavoratore e quindi non si fonda su un motivo personale. Allo
stesso modo non è determinato da un motivo economico il licenziamento basato
sull’età del lavoratore o su una sua inettitudine a occupare un nuovo lavoro
- consegue ad una soppressione o ad una
trasformazione d’impiego, ad una modificazione sostanziale del contratto di lavoro
conseguente a difficoltà dell’impresa dovute a ragioni economiche o a cambiamenti
tecnologici.
Soppressione di impiego
Si può avere licenziamento economico
anche se le competenze svolte dal lavoratore licenziato sono ripartite tra gli altri
lavoratori dell’impresa. Questo genere di licenziamento non comporta necessariamente
una riduzione effettiva dei posti di lavoro: la riorganizzazione dell’impresa può
comportare la creazione di nuovi posti e, allo stesso tempo, la soppressione di alcune
funzioni. Per contro, non è fondato su una causa economica il licenziamento di un
lavoratore le cui competenze vengono
assegnate al suo sostituto.
Il datore di lavoro non può
licenziare il lavoratore il cui posto è soppresso quando è possibile il reinserimento
dell’interessato nell’impresa.
Trasformazione dell’impiego
La trasformazione dell’impiego,
che può comportare modifica sostanziale del contratto di lavoro, costituisce modifica
della natura dell’impiego. Il datore di lavoro non può licenziare improvvisamente i lavoratori coinvolti nella trasformazione del
loro impiego: egli ha il dovere di assicurare loro il reinserimento anche con la
formazione professionale.
Difficoltà economiche o trasformazioni tecnologiche
La soppressione o la trasformazione
d’impiego, deve essere causata da difficoltà economiche o da trasformazioni
tecnologiche o ancora dalla riorganizzazione
dell’impresa necessaria alla salvaguardia della sua competitività (da distinguere
dalla semplice ricerca di benefici).
Le difficoltà economiche possono
sussistere quando, ad esempio, si verifica il
caso della perdita di mercato, forte indebitamento o deficit importante, ma non
allorquando sopravviene un incidente passeggero e poco rilevante (ad es., un leggero
ribasso delle vendite). Parimenti, il solo intento risparmiatore, quando la situazione
economica e finanziaria dell’impresa è
buona, non può giustificare il licenziamento.
La trasformazione tecnologica (come
l’acquisizione di nuovi attrezzi comportanti nuovi metodi di lavoro,
l’informatizzazione) può ugualmente essere la causa di un licenziamento economico.
Tuttavia il datore di lavoro è tenuto- quando le trasformazioni tecnologiche sono
importanti e rapide – a stabilire un
piano di adattamento a beneficio dei lavoratori.
La procedura :
a) Licenziamento individuale per
motivo economico e licenziamento per motivo economico di meno di 10 salariati
nell’arco temporale di 30 giorni
Il licenziamento individuale per
motivo economico e quello concernente meno di 10 salariati per un periodo di 30 giorni
seguono la stessa procedura anche se con periodi diversi e con la consultazione dei rappresentanti del personale, se
esistono, sul progetto di licenziamento collettivo.
In caso di licenziamento collettivo
che riguardi meno di 10 salariati nell’arco di 30 giorni, il datore di lavoro convoca
i rappresentanti del personale per la lettura di un documento scritto che precisa molto
dettagliatamente il provvedimento di licenziamento. Successivamente i rappresentanti del
personale formulano una comunicazione sul progetto di licenziamento, sulla convenzione di
conversione e, se richiesto, su ogni altra misura che accompagni il licenziamento.
Ogni lavoratore interessato, previa
convocazione, deve essere ascoltato in occasione di un incontro preliminare con il datore
di lavoro prima della lettera di licenziamento. Il colloquio si svolge alle stesse
condizioni del caso di licenziamento per motivi personali.
Il datore di lavoro invia la lettera
di licenziamento tramite lettera raccomandata entro
un arco di tempo che non può essere inferiore a 7 giorni a partire dalla data del
colloquio preliminare (4 giorni se l’impresa non ha rappresentanti del personale e se
l’anzianità del lavoratore è inferiore ad 1 anno), 15 giorni se si tratta di un
licenziamento individuale di un quadro (12 giorni se l’impresa non ha rappresentanti
del personale). Il datore di lavoro deve informare per iscritto la Direzione
dipartimentale del Lavoro, dell’Impiego e della Formazione Professionale (DDTEFP) in
merito ai licenziamenti pronunciati negli 8 giorni seguenti l’invio della lettera di
licenziamento ai lavoratori interessati.
La lettera di licenziamento indica:
-
i motivi economici o di trasformazione tecnologica invocati a sostegno della
decisione
-
le tappe di adesione alla “convention de convertion”
-
l’esistenza di una priorità di riassunzione.
b) Licenziamento per motivo economico
di 10 salariati e oltre, nell’arco temporale di 30 giorni.
In caso di licenziamento collettivo il
datore di lavoro convoca i rappresentanti del personale e consegna loro un documento
scritto che precisa l’effettivo totale dell’impresa, i motivi del licenziamento,
il numero, i criteri di scelta dei salariati suscettibili di essere licenziati e la data
dei licenziamenti.
Il datore di lavoro riunisce quindi i
rappresentanti del personale i quali esprimono un giudizio sul progetto di licenziamento
e, all’occorrenza, su altre misure adottabili insieme al licenziamento.
Il datore di lavoro deve seguire una
procedura che implichi la consultazione di rappresentanti del personale,
l’informazione dell’amministrazione e l’elaborazione delle misure da
affiancare.
La DDTEFP segue, a partire
dall’annuncio dell’intenzione di licenziare, lo svolgimento della procedura. Se
l’Impresa dispone di rappresentanti del personale, invierà simultaneamente
all’Amministrazione una copia delle informazioni destinate ad essi.
Nelle Imprese di meno di 50 salariati:
Il datore di lavoro informa i delegati
del personale sul progetto di licenziamento (motivo economico; numero degli interessati;
categorie professionali interessate; calendario delle previsioni dei licenziamenti).
Questa informazione precede le due riunioni che il datore di lavoro deve organizzare con i
delegati del personale con un intervallo di un max. di 14 giorni. I delegati del personale
emettono un avviso sul progetto di licenziamento collettivo, sulla convenzione di
conversione e sulle altre misure contemplate.
Nelle imprese con oltre 50 salariati:
- E’ obbligatoria
l’elaborazione di un piano.
- Il Comitato di Impresa o i Delegati
del personale sono informati sul progetto (motivo, numero,categorie).
La
contestazione della decisione di licenziamento economico
Il
Collegio decisionale dei probiviri, è competente solo per dirimere le controversie
relative al licenziamento per motivi economici. In caso di irregolarità nella procedura
di consultazione dei rappresentanti del personale e di informazione
dell’Amministrazione il datore di lavoro è passibile di sanzioni civili e/o penali.
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