SPAGNA
CONTRATTI ATIPICI
E FLESSIBILITA'
La nuova riforma
del lavoro in Spagna
Nota introduttiva
Al fine di
fornire una panoramica generale sulla normativa relativa ai contratti di lavoro in Spagna,
ciò che segue rappresenta una nota informativa sulle ultime misure adottate dal Governo
del Regno di Spagna in materia di mercato del Lavoro.
Contratto
incentivato per lavoro a tempo indeterminato
Si estende questa
modalità di contrattazione incentivata per determinate categorie sociali, creata
originariamente dalla riforma del 1997 (contratto a tempo indeterminato con indennità di
licenziamento pari a 33 giorni per ogni anno lavorato) ai seguenti gruppi di persone:
· giovani in età
compresa trai 16 e i 30 anni (finora, dai 18 ai 29).
· maggiori di 45
anni.
· donne
disoccupate, per quelle professioni con minor
indice di occupazione femminile.
· disoccupati
iscritti da più di sei mesi alle liste di collocamento (finora, solo disoccupati di lungo
periodo).
· portatori di
handicap
La nuova
legislazione aggiorna il programma di agevolazioni per l'assunzione a tempo indeterminato,
ampliando i gruppi delle persone beneficiarie e incrementandone il numero.
Contratti a tempo
Per quanto
riguarda i contratti a tempo, la riforma introduce alcune misure volte a frenarne
l'utilizzazione (attualmente interessa il 31,6% dei salariati, contro il 13,8% della media
UE).
· Viene introdotta
un'indennità di fine rapporto pari a 8
giorni per ogni anno lavorato, salvo diverse disposizioni eventualmente stabilite a
livello contrattuale. Finora questo tipo di contratto non dava luogo ad alcuna indennità.
· E' ridotta la
durata massima del contratto a termine per esigenze della produzione a 12 mesi (dai 13,5
attuali).
· Viene modificato
lo Statuto dei Lavoratori per equiparare i diritti dei lavoratori con contratto a tempo
determinato ai lavoratori a tempo
indeterminato.
Part-time
· È eliminato il
limite massimo del 77% della giornata lavorativa, permettendone il pieno adeguamento alle
necessità personali dei lavoratori e delle aziende.
· La distribuzione
dell'orario durante la giornata diviene flessibile: il computo della stessa si effettua
sul totale delle ore effettivamente lavorate, indipendentemente dalla loro distribuzione.
· La nuova
normativa rende flessibile anche il "contratto fisso discontinuo" (analogo al
part-time ciclico). Al fine di adeguarlo alla specificità di ogni settore, la
regolamentazione è demandata alla contrattazione collettiva.
ASPETTI SALIENTI DELLA RIFORMA
Con la
riforma del mercato del lavoro del 1994 è stata eliminata dallo Statuto dei Lavoratori (Real Decreto legislativo 1/1995) la preferenza
generale per i contratti a tempo indeterminato, e sono stati posti sullo stesso piano i
rapporti a tempo indefinito e quelli di durata determinata.
L'art. 15 dello
Statuto, a seguito delle recenti modifiche apportate dalla Ley 12/2001, si muove nella direzione già
indicata dai precedenti interventi legislativi del settore
(L. 63/1997 e D.L. 15/1998), finalizzati al sostegno della contrattazione a tempo
determinato ed a favorire la diffusione del part time. La combinazione di questi due
elementi rappresenta il fulcro della strategia delle politiche del lavoro del governo
Spagnolo, in materia di lotta alla disoccupazione, con l'intento di conciliare le
richieste di flessibilità provenienti dal mondo imprenditoriale con le esigenze sociali
di minore precarietà dell'impiego.
Le misure adottate concernono: l'estensione a
nuovi soggetti del contratto speciale a tempo indeterminato (con indennità di
licenziamento equivalente a 33 giorni di salario per ogni anno lavorato, stabilita
nell'accordo del 97); il disincentivo dei contratti temporali, mediante l'applicazione di
un'indennità di fine rapporto (finora inesistente) equivalente a 8 giorni di salario per
ogni anno lavorato; flessibilizzazione del part time.
Un secondo
pacchetto di misure stabilisce agevolazioni previdenziali per le imprese, al
fine di incoraggiare l'assunzione di donne e frenare l'espulsione dal mercato del lavoro
delle persone con più di 55 anni di età.
Per quanto
riguarda l'indennità di licenziamento, la situazione resta la seguente:
- L'indennità
equivalente a 45 giorni di salario per ogni anno lavorato e un massimo di 42 mensilità,
viene mantenuta per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con la modalità ordinaria
(che era quella vigente prima dell'Accordo '97).
- Per i lavoratori
assunti a tempo indeterminato con il contratto incentivato di cui all'Accordo del '97,
viene applicata un'indennità di licenziamento di 33 giorni di salario per ogni anno
lavorato, con un massimo di 24 mensilità.
- I cambiamenti non
interessano il licenziamento giustificato, per il quale si deve, in ogni caso,
un'indennità di 20 giorni di salario per ogni anno lavorato, con un massimo di 12
mensilità.
Sono modificati
il contratto di formazione e quello d'inserimento. Il primo, rivolto ora ai
giovani, si estende a lavoratori immigrati, per il primo biennio del permesso di lavoro, e
persegue la loro integrazione. Si applica anche a: disoccupati di lunghissimo periodo
(più di 3 anni); disoccupati appartenenti alle fasce disagiate (in situazione di
esclusione sociale); a lavoratori dei vari tipi di "cantieri-scuola" ("Escuelas Taller", "Casas de Oficios" e
"Talleres de empleo").
E' regolato
inoltre un contratto d'inserimento finanziato da fondi pubblici, per favorire
l'integrazione lavorativa dei disoccupati.
CONTRATTI ATIPICI E FLESSIBILITA'
Part-time
Il
contratto di lavoro si intenderà a tempo
parziale quando la prestazione si distribuisce su un numero di ore al giorno, alla
settimana, al mese o all'anno ed è inferiore alla giornata di lavoro di un impiegato a
tempo pieno, della stessa impresa, il quale svolga un lavoro comparabile.
Qualsiasi
lavoratore può sottoscrivere un contratto part-time a tempo indeterminato o a tempo
determinato; in genere, sono a tempo indeterminato i contratti part time stipulati per le seguenti finalità:
a) realizzazione
di un'opera o di un servizio predeterminato.
b) esigenze
particolari di mercato o della produzione.
c) sostituzione
di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
d) tirocinio
e) contratto staffetta o de relevo
Il contratto di
lavoro a tempo parziale non è ammesso nei contratti di formazione né è compatibile con
la pensione di vecchiaia parziale. La forma richiesta è quella dell'atto scritto, la cui
inosservanza comporta automaticamente e salvo prova contraria, la sua trasformazione sin
dall'origine in contratto a tempo indeterminato e con orario full-time. Il contratto deve
essere registrato all'Ufficio di collocamento e una copia sarà consegnata ai
rappresentanti sindacali.
La distribuzione
dell'orario di lavoro nella giornata lavorativa potrà realizzarsi in forma
continuata o ripartita. Non è possibile effettuare ore di straordinario, salvo per
prevenire o riparare a inefficienze o altre evenienze straordinarie e urgenti.
Altre
caratteristiche del contratto part time sono :
- i lavoratori
part-time i quali non percepiscono sussidio di disoccupazione (la discriminante per il
percepimento del sussidio è il numero di ore lavorate) potranno sottoscrivere
volontariamente con l'autorità competente una contribuzione volontaria ("Conveñio Especial").
-
I lavoratori a
tempo parziale hanno gli stessi diritti dei lavoratori a tempo pieno.
Il lavoratore con
part time a tempo indeterminato potrà stabilire con il datore di lavoro un numero di ore
complementari da svolgere, in aggiunta alle ore ordinarie di lavoro. Affinché il
datore di lavoro possa pretendere l'effettuazione delle ore complementari, è necessario
che l'accordo (il quale costituisce un patto specifico rispetto al contratto) sia scritto. Il numero massimo di ore
complementari non può eccedere il 15% delle ore ordinarie di lavoro oggetto del
contratto, anche se la contrattazione collettiva può stabilire altre percentuali massime
comunque non eccedenti il limite del 60%. In ogni caso, la somma delle ore ordinarie e
delle ore complementari non può essere superiore alla
giornata di lavoro di un dipendente a tempo pieno che svolga un lavoro comparabile.
Il patto sulle ore complementari potrà cessare per rinuncia del lavoratore, mediante un
preavviso di 15 giorni, una volta compiuto un anno dalla sua celebrazione, qualora si
verifichi una delle seguenti circostanze:
-
responsabilità
familiari per ragioni di tutela legale (guardia
legal)
-
necessità
formative, in caso di incompatibilità oraria
-
incompatibilità
con un altro contratto a tempo parziale
Trasformazione di
un lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale e viceversa
I casi che
possono portare alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno in lavoro a
tempo parziale e viceversa, sono sostanzialmente 4:
1. Volontà
del lavoratore: Il cambio deve avere sempre carattere volontario, non essendo
possibile imporlo unilateralmente o come esigenza dettata da modifiche sostanziali delle
condizioni di lavoro; il lavoratore, per effetto della rinuncia alla trasformazione del
contratto non può subire alcun tipo di sanzione né essere licenziato.
2. Informazione
ai lavoratori: allo scopo di favorire la mobilità volontaria verso il lavoro a tempo
parziale e viceversa, il datore di lavoro ha l'obbligo di informare prontamente i
lavoratori dell'impresa sull'esistenza dei posti di lavoro vacanti.
3. Preferenze
di accesso: I lavoratori che abbiano optato per la conversione volontaria del
contratto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale o viceversa e che, in virtù delle informazioni di cui al
punto precedente, sollecitino il ritorno alla situazione preesistente, avranno un diritto
di precedenza per l'accesso a un posto di lavoro vacante, d'accordo con i requisiti e le
procedure stabilite dai contratti collettivi di lavoro. La stessa precedenza è garantita
ai lavoratori che abbiano svolto il servizio a tempo parziale per almeno tre o più anni,
per la copertura dei posti di lavoro full time corrispondenti alla stessa posizione
professionale o categoria equivalente.
Contratto d'opera
o servizio determinato
Questa
tipologia contrattuale si applica allo scopo
di realizzare un'opera o prestare un determinato servizio, in autonomia ma all'interno
delle attività dell'impresa la cui esecuzione, anche se limitata nel tempo, sia in
origine di durata incerta.
La
durata
del contratto è pari al tempo necessario per la realizzazione dell'opera o del servizio.
La giornata lavorativa può svolgersi full time o part time. Qualora il contratto fissi
una durata determinata, questa dovrà intendersi a carattere orientativo. Nel caso di
cessazione del contratto, è dovuto un preavviso di 15 giorni per contratti di durata
superiore all'anno. Se il recesso è ad opera del datore di lavoro, è previsto l'obbligo
di corrispondere un indennizzo pari al salario che sarebbe stato corrisposto fino alla
scadenza del contratto. Il contratto d'opera o servizio determinato si trasforma in
contratto a tempo indeterminato nei casi prescritti dalla legge, e in particolare qualora
manchi della forma scritta o se la prestazione lavorativa prosegue oltre la scadenza,
senza recesso delle parti.
Il
datore di lavoro ha l'obbligo di informare previamente i collaboratori relativamente
all'esistenza di posti di lavoro vacanti, al fine di garantire l'opportunità di accesso a
posti di lavoro fissi.
Contratto di
lavoro di gruppo (job sharing)
E'
il contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato stipulato tra un datore di
lavoro e un gruppo di lavoratori considerato nella sua totalità. Il datore di lavoro ha
come referente un Capogruppo ("Jefe de
Grupo"), il quale ha la rappresentanza dei lavoratori e verso il quale i
lavoratori sono solidali circa le scelte da lui prese. Il datore di lavoro può esercitare
diritti e obblighi esclusivamente con il "Jefe de Grupo". La forma del contratto
può essere verbale o scritta, ma il contratto deve essere comunque comunicato entro 10
giorni dalla stipulazione all'ufficio dell'Impiego.
Contratto per
esigenze di produzione (lavoro stagionale)
Questo
contratto ha come scopo quello di andare incontro a esigenze circostanziali del mercato.
La contrattazione collettiva determina le
attività dove può applicarsi questo contratto e il tetto massimo del ricorso secondo
l'organico dell'impresa.
La
durata
massima è pari ai 6 mesi nell'arco di 1 anno, salvo disposizioni diverse dei contratti
collettivi, con la giornata lavorativa a tempo pieno o parziale. Il contratto eventuale per esigenze di produzione
si trasforma in contratto a tempo indefinito qualora:
-
manchi
la forma scritta
-
per
mancanza di iscrizione di tipo "alta"
alla Previdenza Sociale, quando sia trascorso un termine uguale o superiore al
periodo di prova
-
alla
scadenza, il lavoratore continui a prestare la sua opera
-
sia
stipulato in frode alla legge
Il
datore di lavoro ha l'obbligo di informare previamente i collaboratori relativamente
all'esistenza di posti di lavoro vacanti.
Contratto
staffetta (contrato de relevo)
Questo
contratto si applica ai lavoratori disoccupati o con contratto a tempo determinato presso
la stessa impresa, per sostituire parzialmente un lavoratore dell'impresa che usufruisce
della pensione de vecchiaia in forma parziale (questo significa che percepisce la pensione
parziale simultaneamente allo svolgimento del lavoro a tempo parziale) .
La
durata
del contratto sarà indefinita o pari al tempo che manca al lavoratore prossimo alla
pensione per raggiungere l'età di pensionamento. Se al raggiungimento dell'età
pensionabile, il lavoratore pensionato parzialmente continuasse a prestare servizio, il
contratto del relevo a durata determinata potrà prorogarsi di anno in anno, con scadenza
alla fine dell'anno in cui il lavoratore andrà in pensione. La giornata
lavorativa
potrà essere a tempo pieno o a tempo parziale: in ogni caso, la durata deve essere
uguale, come minimo, alla riduzione (dal 25% all'85%) di giornata accordata al lavoratore
sostituito. L'orario del "sostituto lavoratore" potrà essere simultaneo o
successivo a quello del lavoratore sostituito.
Se
durante il periodo di validità del contratto de relevo
il lavoratore dovesse recedere, o qualora a cessare fosse invece il rapporto di
lavoro con il lavoratore prossimo alla pensione (per esempio a causa di un licenziamento),
l'impresa dovrà sostituire il lavoratore con altro lavoratore disoccupato. Nel secondo
caso si potrà eventualmente ovviare alla nuova assunzione ampliando la giornata di lavoro
del contrattista a relevo.
La
forma
richiesta
è quella scritta utilizzando i modelli standard ufficiali.
Contratto
di formazione
Il
contratto di formazione ha per oggetto e come finalità
l'acquisizione della formazione teorica e pratica necessaria per la qualifica che
il lavoratore riveste. Il contratto può essere applicato a una tipologia definita di
persone:
-
lavoratori
la cui età è compresa tra 16 e 21 anni
-
lavoratori
non idonei al contratto di tirocinio per lo stesso posto di lavoro
-
lavoratori
che non abbiano occupato lo stesso posto di lavoro presso la stessa società nei 12 mesi
precedenti
-
lavoratori
che non abbiano raggiunto la durata massima
stabilita per il contratto di apprendistato o per la formazione in un previo rapporto di
lavoro, presso la stessa impresa o una diversa.
Qualora
il lavoratore abbia avuto precedentemente un contratto di apprendistato di durata
inferiore ai 2 anni, il contratto di formazione potrà essere stipulato solo per il tempo
che resta al raggiungimento della durata massima stabilita.
Il
limite
massimo del ricorso
ai contratti di formazione è stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, è
calcolato sulla base del numero dei dipendenti dell'impresa.
La durata del contratto deve essere compresa tra i 6 e i 12 mesi, salvo casi
particolari stabiliti dalla contrattazione collettiva, fermo restando il limite di tempo
minimo. La contrattazione collettiva stabilisce anche le modalità di conversione dei
contratti di formazione in contratti a tempo indeterminato. Si presumeranno a tempo
indeterminato quei contratti che non abbiano osservato la forma scritta o che siano stati
stipulati in frode alla legge.
La
giornata
lavorativa
è stabilita a tempo pieno, sommando il tempo dedicato alla formazione più il tempo
lavorato.
La
formazione
pratica
svolta contemporaneamente al lavoro effettivo deve essere impartita da un lavoratore con
la qualifica e la competenza adeguata, o direttamente dal datore di lavoro.
La
retribuzione
viene fissata dai contratti collettivi; non può essere inferiore al salario minimo
interprofessionale proporzionato al tempo di lavoro effettivo.
La
formazione
teorica
è definita dai moduli formativi dei certificati di
professionalità dell'occupazione in relazione all'ufficio
o al posto di lavoro previsto dal contratto. Il tempo dedicato alla formazione teorica,
impartita fuori dal luogo di lavoro e all'interno della giornata lavorativa, sarà fissato
secondo le caratteristiche dell'ufficio o posto di lavoro da ricoprire e del numero delle ore stabilite dal
corrispondente modulo formativo; la formazione teorica in nessun caso può essere
inferiore al 15% della giornata massima prevista dal contratto collettivo o, in mancanza,
della giornata massima legale. Qualora il lavoratore non abbia concluso la scuola
dell'obbligo, la formazione avrà come primo scopo quello di colmare detto deficit.
La
formazione teorica si intenderà acquisita quando
il lavoratore avrà conseguito il relativo certificato da parte dell'amministrazione
pubblica competente. La formazione teorica può essere impartita dai centri pubblici o
privati accreditati, anche a distanza, in particolari casi.
Contratto
di sostituzione causa pensionamento parziale anticipato
Questa
tipologia contrattuale ha come finalità l'impiego di lavoratori disoccupati in
sostituzione di quei lavoratori che anticipano l'età di pensionamento dai 65 ai 64 anni.
Detto contratto non può applicarsi ai lavoratori che usufruiscono del part time né ai
lavoratori assunti per esigenze particolari della produzione. La durata minima è di 1
anno.
Contratto
di sostituzione (de interinidad)
Questa
tipologia contrattuale ha come obiettivo la sostituzione di un lavoratore con diritto alla
riserva del posto di lavoro, ovvero la
copertura temporanea di un posto di lavoro durante il processo di selezione o promozione
interna, per la sua assegnazione definitiva. La durata coincide con quella della riserva o
col tempo necessario per la selezione del personale (in questo caso, massimo tre mesi). Il
contratto terminerà con il rientro del lavoratore sostituito temporaneamente, con la
copertura del posto di lavoro, con l'estinzione della causa che ha motivato il diritto
alla riserva del posto o col termine dei tre mesi nel caso specifico. Non è previsto un
dovere di preavviso. Il contratto si trasforma a
tempo indeterminato qualora:
-
nonostante
si sia verificata la causa di estinzione del contratto non vi sia stata denuncia espressa
da nessuna delle parti e la prestazione lavorativa continui,
-
manchi
la forma scritta
-
per
mancanza di iscrizione di tipo "alta"
alla Previdenza Sociale, quando sia trascorso un termine uguale o superiore al
periodo di prova
-
il
contratto sia stipulato in frode alla legge
Normalmente
la giornata
lavorativa
è da intendersi a tempo pieno, esclusi casi particolari. La forma richiesta è quella
scritta, con indicazione del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione. La
legge prevede inoltre particolari incentivi
nei casi di sostituzione per sospensione del contratto durante i periodi di congedi per
maternità, adozione, affidamento preadottivo o definitivo e per rischi durante la
gravidanza.
Lavoro Interinale
La cessione
temporanea dei lavoratori alle imprese cosiddette "affittuarie", può
compiersi solo tramite le Imprese di lavoro temporaneo, debitamente autorizzate sulla base
di una serie di requisiti. Le Imprese di lavoro temporaneo sono quelle la cui attività
consiste nel mettere a disposizione di
un'altra Impresa utilizzatrice i propri lavoratori per un determinato periodo di tempo.
Il contratto di fornitura ("contrato de puesta a disposiciòn"), è
concluso tra l'Impresa di lavoro temporaneo e
l'Impresa utilizzatrice avendo per oggetto la cessione del lavoratore. La cessione del
lavoratore può essere fatta anche a favore di imprese le quali esercitano la propria
attività in altri stati membri dell'Unione Europea o in stati appartenenti allo Spazio
Economico Europeo.
Affinché possa
essere stipulato il contratto di lavoro interinale, è necessario che il ricorso sia
motivato da una delle seguenti ipotesi:
-
realizzazione di
un opera o di un servizio determinato la cui durata sia,
all'origine, incerta
-
esigenze
circostanziali di mercato, accumulo di incarichi o aumento della domanda, durante la
normale attività d'impresa (durata massima del contratto: 6 mesi)
-
sostituzione di
lavoratori con diritto alla riserva del posto di lavoro
-
copertura
temporanea di un posto di lavoro durante il processo di selezione o promozione del
personale (durata massima del contratto: 3 mesi)
Il contratto di
fornitura, tranne i casi per i quali la durata è predefinita, avrà una durata pari
al tempo per il quale sussiste la causa che ha motivato il contratto. Se alla scadenza del
contratto il lavoratore continuerà a prestare servizio presso l'azienda utilizzatrice, si
intenderà vincolato con contratto a tempo indeterminato.
E' fatto divieto
di utilizzo di personale con contratto di lavoro interinale, qualora sia richiesto al
fine di:
-
sostituire
lavoratori in sciopero
-
svolgere
attività dichiarate di speciale pericolosità
-
coprire posti o
funzioni che, nei 12 mesi precedenti, siano stati soppressi in seguito a licenziamento
senza giusta causa (amortizacion por despido
improcedente), licenziamento collettivo o cause oggettive, o quando nei 18 mesi
precedenti gli stessi posti di lavoro siano stati coperti per un periodo superiore ai 12
mesi, in forma continua o discontinua, da lavoratori interinali.
-
cedere i
lavoratori ad altre imprese di lavoro interinale.
Al fine della
stipulazione del contratto di lavoro interinale, l'Impresa utilizzatrice dovrà informare
l'azienda di lavoro interinale circa le
caratteristiche del lavoro, i rischi professionali, le capacità e le qualifiche
professionali richieste e tutto ciò che
attiene alla protezione della salute e sicurezza del lavoratore. Dei rischi derivanti dal
posto di lavoro dovrà essere debitamente informato lo stesso lavoratore, così come delle
misure di protezione e prevenzione contro gli stessi. L'Impresa utilizzatrice risponderà
in maniera sussidiaria delle obbligazioni salariali e di Previdenza Sociale durante il
periodo di validità del contratto; detta responsabilità diviene però solidale qualora
il lavoratore venga adibito a mansioni diverse da quelle previste nel contratto.
Della
stipulazione dei contratti di lavoro interinale devono essere informati, entro 10 giorni
dalla stipulazione degli stessi, i rappresentanti dei lavoratori.
Il lavoratore
interinale stipula con l'Impresa di lavoro temporaneo un contratto di lavoro che può
avere una durata determinata o indeterminata; il contratto ha forma scritta e deve essere
comunicato all'Ufficio Pubblico dell'Impiego entro 10 giorni dalla stipula. Qualora sia a
tempo determinato, il contratto conterrà tutte le informazione relative al lavoro da
svolgere più l'indicazione dell'Impresa
utilizzatrice; al termine del contratto, il lavoratore riceverà un indennizzo equivalente
a 12 giorni lavorativi per ogni anno di servizio. Se il contratto è invece a durata
indeterminata, dovrà essere formulato, ogni
volta che il lavoratore presta servizio presso un'Impresa utilizzatrice, il corrispondente
ordine di servizio.
Con riferimento alla
formazione teorico-pratica necessaria per la copertura del posto di lavoro presso
l'Impresa utilizzatrice, l'Impresa di lavoro temporaneo dovrà accertare che il lavoratore
abbia i requisiti necessari, o provvedere altrimenti alla sua formazione. Tale formazione
potrà essere impartita anche presso l'Azienda utilizzatrice con carico all'Impresa di
lavoro temporaneo, secondo gli accordi presi.
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