C. Legittimazione passiva
- E' inammissibile il giudizio ex art. 28 S.L. proposto contro una società cooperativa
per fatti attinenti al rapporto tra questa e un socio lavoratore, se il sindacato
ricorrente non deduca e provi la natura simulatoria del rapporto associativo (Pret. Milano
1/4/96, est. Cecconi, in D&L 1996, 624)
D. Attualità della condotta
- È ammissibile il ricorso ex art. 28 SL quando il comportamento denunciato come
antisindacale sia permanente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo (Pret. Milano
2/9/97, est. Vitali, in D&L 1998, 355)
- E' ammissibile il ricorso alla procedura ex art. 28 S.L. non solo quando al momento
della proposizione della domanda sia attuale la condotta antisindacale o i relativi
effetti, ma anche quando il dedotto comportamento antisindacale sia espressione di un
persistente atteggiamento del datore di lavoro, tale da comportare ripercussioni negative
durevoli sull'attività e libertà sindacale (Pret. Napoli 5/4/95, est. Manna, in D&L
1996, 87)
- L'attualità del comportamento denunciato come antisindacale deve essere ritenuta
sussistente qualora ne persistano gli effetti al momento della presentazione della domanda
(Pret. Milano 13/6/95, est. Chiavassa, in D&L 1995, 876)
- L'esaurirsi della singola condotta antisindacale non preclude una pronuncia del giudice
di cessazione del comportamento illegittimo, ove questo, alla stregua di una valutazione
globale, non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora permanente e idonea a produrre
effetti durevoli nel tempo (Pret. Milano 3/4/95, est. Vitali, in D&L 1995,
5445, nota CAPURRO, Profili di legittimità dell'utilizzo di strumenti informatici
nelle relazioni sindacali aziendali)
E. Condanna in futuro
- Qualora la condotta antisindacale non sia meramente episodica, ma destinata a persistere
nel tempo, deve essere ordinato il divieto di reiterare in futuro i medesimi comportamenti
(Pret. Napoli 5/4/95, est. Manna, in D&L 1996, 87. In senso conforme, v. Pret.
Nola, sez. Pomigliano dArco, 12/1/99 (decr.), est. Perrino, in D&L 1999,
511)
- La concreta possibilità che i reiterati rifiuti di concessione dellassemblea
sindacale tornino a ripetersi giustifica linteresse del sindacato
allottenimento di un provvedimento che imponga una regola di comportamento per il
futuro (Pret. Busto Arsizio 11/9/97, est. Perfetti, in D&L 1998, 74, n.
FRANCESCHINIS, Sui poteri e i diritti di ogni singola componente della Rsa)
F. C.d. dolo antisindacale
- Laccertamento del comportamento antisindacale non richiede uno specifico intento
lesivo, essendo sufficiente lobiettiva idoneità della condotta a produrre
leffetto di ledere la libertà sindacale o il diritto di sciopero (Cass. 30/3/98 n.
3341, pres. Pontrandolfi, est. Miani Canevari, in D&L 1998, 627, n. ZEZZA, La
Corte di Cassazione riconosce alla Cub la maggiore rappresentatività: una vittoria di
Pirro)
- Il comportamento del datore di lavoro, per integrare gli estremi della condotta
antisindacale, deve essere oggettivamente idoneo a ledere l'attività sindacale, a nulla
rilevando l'indagine circa l'intenzionalità della sua condotta (Pret. Milano 21/6/94,
est. Sala, in D&L 1995, 104. In senso conforme, v. Pret. Milano 17/3/98, est.
Vitali, in D&L 1998, 632, n. SCORBATTI, In tema di dolo antisindacale)
- La condotta antisindacale è qualificata dalla presenza di un intento antisindacale del
datore di lavoro e l'inesistenza di questo elemento rende legittimo il comportamento
datoriale (Pret. Pistoia 3/10/96, est. Calvani, in D&L 1997, 78, nota CASAGNI)
- Ai fini della configurabilità dellantisindacalità della condotta, concretatasi
nellomessa consultazione del sindacato, è sufficiente che il comportamento sia
sorretto dalla coscienza e dalla volontà del suo compimento (Pret. Napoli, sez. Barra,
16/4/96, est. Del Giudice, in D&L 1997, 277, n. Perrino, Sul riparto delle
giurisdizioni in tema di condotta antisindacale della pubblica amministrazione)
G. Questioni di procedura
- Deve escludersi che lart. 39 D. Lgs. 31/3/98 n. 80 abbia inteso imporre
lobbligo del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione per
linstaurazione della speciale procedura di cui allart. 28 SL. (Pret. Firenze
14/9/98 (decr.), est. Bronzini, in D&L 1999, 503, n. Monaco, Il procedimento
di repressione del comportamento antisindacale <<alle prese>> con l'imprecisa
dizione dell'art. 412 bis ultimo comma cpc)
- Il giudice che ha emesso l'ordine di rimozione degli effetti della condotta
antisindacale è competente a determinare le modalità di attuazione dello stesso ai sensi
dell'art. 669 duodecies cpc (nella fattispecie l'ordine inadempiuto emesso nel contesto di
un giudizio ex art. 28 SL era quello di reimmettere un lavoratore trasferito presso
l'unità produttiva di provenienza) (Pret. Milano 11/11/96, est. Cecconi, in D&L
1997, 206, nota FRANCESCHINIS, In tema di esecuzione forzata del provvedimento emesso
ai sensi dell'art. 28 SL)
- Non costituisce motivo di astensione facoltativa ex art. 51 c. 2 cpc il fatto che il
giudice adito ex art. 28 SL si sia già pronunciato sul medesimo oggetto in sede di
procedimento di urgenza ex art. 700 cpc (Pret. Milano 14/5/96, est. Canosa, in D&L
1997, 66)
- E' inammissibile la domanda giudiziaria, proposta dal datore di lavoro autonomamente e
al di fuori delle ordinarie procedure di impugnazione, finalizzata all'accertamento della
sopravvenuta inefficacia di un decreto ex art. 28 SL, che aveva riconosciuto la natura
antisindacale del disconoscimento della Rsa da parte di quello stesso datore di lavoro e
fondata sulla mera modifica della composizione della medesima Rsa (Trib. Milano 21/3/95,
pres. ed est. Siniscalchi, in D&L 1995, con nota redazionale Condanna ex
art. 28 SL per disconoscimento di Rsa e successiva modifica nella composizione
dell'organismo sindacale endoaziendale)
- Ai fini dell'individuazione del Pretore competente per territorio ai sensi dell'art. 28
SL, assume rilevanza esclusivamente il luogo in cui la condotta è stata posta in essere,
e non già quello in cui è stata deliberata (Pret. Milano 9/12/94, est. Vitali, in D&L
1995, 315. In senso conforme, v. Pret. Campobasso 8/10/98, est. Petti, in D&L
1998, 909, con nota redazionale)
- Il Pretore, pronunciandosi positivamente sul comportamento antisindacale, non può
condannare il datore di lavoro al risarcimento dei danni a favore del sindacato, in quanto
tale domanda fuoriesce dall'ambito e dalla funzione del procedimento ex art. 28 SL (Pret.
Milano 13/6/94, est. Frattin, in D&L 1995, 101)
- Nel giudizio di opposizione a decreto ex art. 28 SL è ammissibile la riproposizione,
tramite domanda riconvenzionale, di domande già azionate e respinte nella fase sommaria e
non riproposte autonomamente mediante opposizione a decreto (Pret. Milano 28/1/97, est.
Peragallo, in D&L 1997, 515)
- Non costituisce domanda nuova e inammissibile quella formulata nel corso del giudizio di
opposizione a decreto ex art. 28 SL, che estenda la richiesta di rimozione degli effetti
del comportamento antisindacale anche ai comportamenti adottati dal datore di lavoro dopo
la conclusione della fase sommaria, qualora essi siano direttamente derivanti dai
precedenti (nella fattispecie il sindacato ha chiesto nel giudizio di opposizione la
declaratoria di inefficacia dei licenziamenti che costituivano latto conclusivo
della procedura di mobilità oggetto della fase sommaria del giudizio) (Pret. Milano
28/1/97, est. Peragallo, in D&L 1997, 515)
- È inammissibile il reclamo ai sensi dellart. 669 terdecies c.p.c. contro
il decreto emesso in esito a procedimento ex art. 28 SL (Trib. Milano 20/3/97, pres. ed
est. Mannacio, in D&L 1997, 665, nota Franceschinis, In tema di
reclamabilità ex art. 669 terdecies cpc del decreto ex art. 28 SL)
- Rientrano nella cognizione del giudice ordinario i comportamenti antisindacali della
pubblica amministrazione che violino diritti propri ed esclusivi del sindacato (Pret.
Napoli, sez. Barra, 16/4/96, est. Del Giudice, in D&L 1997, 277, n. Perrino, Sul
riparto delle giurisdizioni in tema di condotta antisindacale della pubblica
amministrazione)
- Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, la cognizione delle controversie ex
art. 28 SL concernenti la condotta antisindacale dellamministrazione, che sia
inidonea a incidere direttamente sulla posizione del singolo pubblico dipendente (Pret.
Milano 16/1/99, est. Vitali, in D&L 1999, 289, n. SUMMA, Questioni di
giurisdizione nei procedimenti ex art. 28 S.L. avverso la Pubblica Amministrazione)
- Nellambito del giudizio di opposizione a decreto ex art. 28 SL è ammissibile la
proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c. (Pret. Milano 25/9/98 (ord.), est. Marasco, in
D&L 1998, 913, n. Bernini)
- Nellambito del giudizio di opposizione a decreto ex art. 28 SL con contestuale
istanza ex art. 700 c.p.c. sussistono i presupposti per la concessione del provvedimento
cautelare quando gli atti datoriali successivi alla fase sommaria, ponendosi in rapporto
di continuazione con i precedenti comportamenti denunciati, determinano nuove esigenze
cautelari (nella fattispecie il Pretore ha sospeso in via cautelare la sopravvenuta
procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24, L.223/91 riconoscendo il rapporto
di continuazione rispetto ai pregressi episodi denunciati) (Pret. Milano 25/9/98 (ord.),
est. Marasco, in D&L 1998, 913, n. Bernini)
- Un decreto ministeriale, con il quale venga trasferito un dirigente sindacale, non si
inserisce in una serie procedimentale volta al trasferimento, ma si pone quale
provvedimento autonomo rispetto ai precedenti, con la conseguente insorgenza per il
sindacato del diritto di agire avanti allAgo, in forza del disposto dellart.
45 D. Lgs. 31/3/98 n. 80 (Pret. Campobasso 8/10/98, est. Petti, in D&L 1998,
909, con nota redazionale)
- Il disconoscimento della Rsa, cui venga meno il requisito della maggiore
rappresentatività in seguito alla parziale abrogazione dellart. 19 SL disposta dal
DPR 28/7/95 n. 312, non comporta la cessazione della materia del contendere oggetto del
ricorso ex art. 28 SL, qualora il comportamento lamentato si riferisca al periodo
precedente lintervenuta modifica normativa (Trib. Milano 17/4/98, pres. Mannacio,
est. Accardo, in D&L 1998, 640, n. QUADRIO, Rsu tra collegialità e
antagonismo)
H. Casistica
- E antisindacale il licenziamento inflitto a un lavoratore che, nellambito di
unagitazione sindacale, si era presentato al lavoro nel luogo da cui era stato in
precedenza trasferito e che dunque aveva esercitato una legittima astensione dalle
mansioni (Trib. Milano 22/7/99, est. Marasco, in D&L 1999, 807)
- Non costituisce comportamento antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di negoziare
con le organizzazioni sindacali, non sussistendo, nell'attuale sistema normativo, una
fonte legale che obblighi l'imprenditore a trattare (Pret. Napoli 13/12/94, est. Vitiello,
in D&L 1995, 560)
- Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che eserciti pressioni
o minacce nei confronti di un lavoratore, così da indurlo a disdire l'iscrizione al
sindacato (Pret. Napoli 5/4/95, est. Manna, in D&L 1996, 87)
- Costituisce comportamento antisindacale, per contrarietà al divieto di discriminazione
di cui agli artt. 15 e 16 S.L., nonché ai principi di correttezza e buona fede, la
decisione unilaterale del datore di lavoro di concedere all'uno e non all'altro sindacato
un trattamento di miglior favore rispetto a quello contrattualmente previsto (Pret. Milano
7/11/95, est. Mascarello, in D&L 1996, 99)
- E' antisindacale il comportamento del datore di lavoro che, in violazione dell'art. 6 c.
12 CCNL per i lavoratori delle aziende municipalizzate di igiene urbana dell'1/10/91, ha
provveduto ad avanzamenti di qualifica di personale dipendente senza l'adozione preventiva
di criteri oggettivi e senza la predisposizione di procedura, conseguentemente impedendo
all'organizzazione sindacale di esercitare un confronto sulle procedure stesse (nella
fattispecie, il Pretore ha disposto, in sede di rimozione degli effetti, la revoca dei
provvedimento relativi agli avanzamenti) (Pret. Prato 18/7/95, in D&L 1995,
868)
- Si ha condotta antisindacale qualora il licenziamento, non adeguatamente motivato, del
lavoratore impegnato in attività sindacale costituisca il mezzo per impedire lo
svolgimento dell'attività stessa (Pret. Milano 14/5/96, est. Canosa, in D&L
1997, 66)
- Costituisce comportamento antisindacale lesercizio del potere disciplinare
utilizzato come strumento intimidatorio per ostacolare lo svolgimento dellazione
collettiva e sindacale (Pret. Milano 7/11/96, est. Muntoni, in D&L 1997, 272,
n. Scorbatti, Rifiuto di svolgere mansioni dequalificanti e sanzione antisindacale)
- È antisindacale il comportamento dei datore di lavoro che infligga sanzioni
disciplinari ai rappresentati sindacali introdottisi in uno stabilimento diverso da quello
di appartenenza, qualora lingresso sia motivato dallassenza nella filiale di
una rappresentanza sindacale (Pret. Milano 24/6/97, est. Ianniello, in D&L
1998, 83)
- Integrano gli estremi della condotta antisindacale la pretesa, da parte della direzione
di un istituto scolastico, di sottoporre ad autorizzazione la distribuzione
dellorgano dellassociazione sindacale, leventuale ulteriore
comportamento volto a ostacolare la diffusione del giornale, nonché lirrogazione di
una sanzione disciplinare nei confronti del lavoratore (docente) che abbia proceduto
alleffettiva diffusione (Pret. Pistoia 22/5/97, est. Amato, in D&L 1998,
88, n. PANCINI, Un caso di condotta antisindacale nella Pubblica Amministrazione)
- Lesclusione del Sdb dalladesione a un Protocollo dintesa e alle
riunioni di un Tavolo tecnico di trattative successive, ponendo come condizione la
"più completa e incondizionata adesione a tutti i contenuti dellintesa"
nonché il "necessario e indispensabile consenso" delle altre organizzazioni
sindacali, da un lato lede limmagine del sindacato, per il disconoscimento della
pregressa attività di trattativa e, dallaltro, altera le regole della dialettica
sindacale imponendo condizioni, oltretutto non richieste agli altri sindacati e come tale
realizza un comportamento antisindacale (Pret. Milano 25/3/99 (decr.), est. Marasco, in D&L
1999, 526)
- Nel corso di una trattativa sindacale relativa al numero e alle condizioni di assunzione
presso un nuovo appaltatore dei dipendenti dellappaltatore precedente, il pagamento
diretto da parte del nuovo appaltatore di un premio economico ai soli lavoratori
disponibili allimmediata assunzione, alle condizioni dal medesimo volute,
costituisce comportamento antisindacale, per la cui rimozione degli effetti è misura
idonea la condanna a corrispondere un premio di pari importo anche ai lavoratori
successivamente assunti a seguito di accordo sindacale (Pret. Siracusa, sez. Lentini,
22/4/98 (decr.), est. Rizzi, in D&L 1998, 926, nota Franceschinis)
- La defissione di comunicati aziendali, pur potendo rispondere alla definizione
dellattività di autotutela, è illegittima e conseguentemente bisogna escludere che
le sanzioni irrogate dal datore di lavoro possano configurarsi come antisindacali (Pret.
Nola, sez. Pomigliano dArco, 12/1/99 (decr.), est. Perrino, in D&L 1999,
511)
- Ai sensi dellart. 8 SL vige il divieto di accertare opinioni e fatti che non
servano a valutare le attitudini professionali del lavoratore e, nel quadro
dellattuale evoluzione sociologica della figura del lavoratore, i c.d. test
attitudinali, coinvolgenti aspetti della personalità e, nella specie, ingannevoli, per
essere sconosciuta la griglia di lettura degli stessi, eludono il citato divieto con
conseguente possibilità di infliggere la sanzione di cui allart. 38 SL. Nel caso di
specie, è stato peraltro escluso che il denunciato comportamento ledesse specifiche
prerogative del sindacato e che, quindi, costituisse condotta antisindacale (Pret. Pisa
30/3/99 (decr.), est. Nisticò, in D&L 1999, 519)
- L'espressione "attività sindacali" deve essere intesa in senso ampio e cioè
comprensivo non solo delle attività esercitate da lavoratori sindacalisti o comunque su
mandato formale di un sindacato e da parte dei suoi esponenti, ma anche di quei
comportamenti che, sebbene non costituiscano iniziative assunte formalmente in sede
sindacale, siano comunque diretti a far valere posizioni e relative rivendicazioni dei
lavoratori dipendenti con il consenso espresso, o anche tacito di costoro, a sostegno
dunque di tutti i lavoratori medesimi e in contrapposizione al datore di lavoro (Cass.
5/11/98 n.11147, in Dir. Lav. 2000, pag. 81, con nota di De Paola)