CONDOTTA ANTISINDACALE


A. In genere    B. Legittimazione attiva    C. Legittimazione passiva    D. Attualità della condotta    E. Condanna in futuro    F. C.D. Dolo antisindacale    G. Questioni di procedura    H. Casistica   


A. In genere

  1. Con l’art. 28, l. n. 300/70 il legislatore ha inteso fornire al sindacato dei lavoratori un particolare strumento giudiziario a tutela dei loro diritti, sanzionando la condotta illegittima lesiva di questi, lasciando peraltro volutamente imprecisata la descrizione dei comportamenti non consentiti, ricorrendo ad una definizione “teleologica”, che consente di ritenere vietate tutte quelle condotte che si rivelino idonee ad arrecare offesa ai beni protetti, ferma l’irrilevanza dell’elemento intenzionale. Occorre peraltro che il comportamento, per poter essere definito antisindacale, abbia prodotto o sia oggettivamente idoneo a produrre la lesione della libertà sindacale o del diritto di sciopero; ove il risultato dovesse risultare conforme a quello che la legge intende proteggere, la condotta non potrebbe qualificarsi come antisindacale anche se, apparentemente, abbia limitato la libertà sindacale o il diritto di sciopero, essendo dovuta all’esercizio del non contestabile diritto del datore di lavoro e al quale non si contrapponga un opposto diritto dei lavoratori che sia valido a constatare il primo, o dall’adempimento di un dovere (Cass. 1/12/99, n. 13383, pres. Sommella, in Mass. giur. lav. 2000, pag. 340, con nota di Papaleoni, Prassi e condotta antisindacale)

B. Legittimazione attiva

  1. Sussiste la legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 28 S.L. in capo a un'associazione sindacale che si proponga di operare sull'intero territorio nazionale e, di fatto, svolga la propria attività a diversi livelli territoriali (Trib. Milano 24/2/96, pres. Siniscalchi, est. Ruiz, in D&L 1996, 632; in senso conf. v. anche Pret. Milano 17/1/96, est. Vitali, in D&L 1996, 626; Pret. Nola, sez. Pomigliano d'Arco, 19/4/95, est. Perrino, in D&L 1995, 847; Pret. Milano 10/1/95, est. Porcelli, in D&L 1995, 549; Pret. Milano 9/12/94, est. Vitali, in D&L 1995, 315; Pret. Taranto 23/9/94, est. Vozza, in D&L 1995, 95; Pret. Milano 28/1/97, est. Peragallo, in D&L 1997, 515)
  2. Al fine di riconoscere la sussistenza del requisito della nazionalità, è necessario che il sindacato abbia una significativa e omogenea presenza nelle varie parti del territorio nazionale (nella fattispecie, è stato riconosciuto il carattere della nazionalità in capo alla Flmu, in quanto ha raccolto deleghe in gran parte delle regioni italiane, ha costituito sedi in mole province, ha partecipato ad incontri per la stipulazione di accordi nazionali, è stata convocata da organi di autorità pubbliche) (Pret. Legnano 3/11/94, est. Ravazzoni, in D&L 1995, 98)
  3. Ai fini della legittimazione ad agire ai sensi dell’art. 28 SL, l’espressione del legislatore "organismi locali delle associazioni sindacali nazionali" allude a un qualsiasi collegamento, determinato in via esclusiva dalle norme interne all’ordinamento sindacale, non occasionale fra la struttura locale e quella nazionale (nella fattispecie è stato ritenuto esistente il requisito per effetto del collegamento tra la struttura locale di una federazione sindacale – la Fltu – e la confederazione – la Cub – alla quale la stessa aderisce per il tramite della sua struttura nazionale (Pretura Genova 22/12/97, est. Gelonesi, in D&L 1998, 327, n. FRANCESCHINIS)
  4. La speciale azione prevista dall’art. 28 SL non può essere esperita dalle Rsu, che difettano delle connotazioni di organismi locali di associazioni sindacali nazionali (Pret. Pisa 30/3/99 (decr.), est. Nisticò, in D&L 1999, 519)
  5. L’interesse ad agire ex art. 28 SL spetta non alla struttura sindacale, ma alla Rsu, qualora la controversia riguardi la lesione di un diritto di quest’ultima (nel caso di specie, il datore di lavoro, mentre aveva disconosciuto l’assemblea indetta dalla Rsu, aveva acconsentito a che si svolgesse l’assemblea indetta, conformemente a quanto previsto dall’art. 43, 1° comma, Ccnl 9/9/96 per i lavoratori Telecom, dalle organizzazioni sindacali stipulanti il citato contratto) (Pret. Brescia 9/5/97, est. Cassia, in D&L 1997, 762, n. Chiusolo, Rsu e legittimazione attiva ex art. 28 SL)
  6. La legittimazione ad agire ex art. 28 SL sussiste in capo all’organismo locale dell’organizzazione sindacale confederale che, priva di articolazioni categoriali, possegga carattere nazionale (Pret. Milano 31/10/98, est. Curcio, in D&L 1999, 59)

C. Legittimazione passiva

  1. E' inammissibile il giudizio ex art. 28 S.L. proposto contro una società cooperativa per fatti attinenti al rapporto tra questa e un socio lavoratore, se il sindacato ricorrente non deduca e provi la natura simulatoria del rapporto associativo (Pret. Milano 1/4/96, est. Cecconi, in D&L 1996, 624)

D. Attualità della condotta

  1. È ammissibile il ricorso ex art. 28 SL quando il comportamento denunciato come antisindacale sia permanente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo (Pret. Milano 2/9/97, est. Vitali, in D&L 1998, 355)
  2. E' ammissibile il ricorso alla procedura ex art. 28 S.L. non solo quando al momento della proposizione della domanda sia attuale la condotta antisindacale o i relativi effetti, ma anche quando il dedotto comportamento antisindacale sia espressione di un persistente atteggiamento del datore di lavoro, tale da comportare ripercussioni negative durevoli sull'attività e libertà sindacale (Pret. Napoli 5/4/95, est. Manna, in D&L 1996, 87)
  3. L'attualità del comportamento denunciato come antisindacale deve essere ritenuta sussistente qualora ne persistano gli effetti al momento della presentazione della domanda (Pret. Milano 13/6/95, est. Chiavassa, in D&L 1995, 876)
  4. L'esaurirsi della singola condotta antisindacale non preclude una pronuncia del giudice di cessazione del comportamento illegittimo, ove questo, alla stregua di una valutazione globale, non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora permanente e idonea a produrre effetti durevoli nel tempo (Pret. Milano 3/4/95, est. Vitali, in D&L 1995, 5445, nota CAPURRO, Profili di legittimità dell'utilizzo di strumenti informatici nelle relazioni sindacali aziendali)

E. Condanna in futuro

  1. Qualora la condotta antisindacale non sia meramente episodica, ma destinata a persistere nel tempo, deve essere ordinato il divieto di reiterare in futuro i medesimi comportamenti (Pret. Napoli 5/4/95, est. Manna, in D&L 1996, 87. In senso conforme, v. Pret. Nola, sez. Pomigliano d’Arco, 12/1/99 (decr.), est. Perrino, in D&L 1999, 511)
  2. La concreta possibilità che i reiterati rifiuti di concessione dell’assemblea sindacale tornino a ripetersi giustifica l’interesse del sindacato all’ottenimento di un provvedimento che imponga una regola di comportamento per il futuro (Pret. Busto Arsizio 11/9/97, est. Perfetti, in D&L 1998, 74, n. FRANCESCHINIS, Sui poteri e i diritti di ogni singola componente della Rsa)

F. C.d. dolo antisindacale

  1. L’accertamento del comportamento antisindacale non richiede uno specifico intento lesivo, essendo sufficiente l’obiettiva idoneità della condotta a produrre l’effetto di ledere la libertà sindacale o il diritto di sciopero (Cass. 30/3/98 n. 3341, pres. Pontrandolfi, est. Miani Canevari, in D&L 1998, 627, n. ZEZZA, La Corte di Cassazione riconosce alla Cub la maggiore rappresentatività: una vittoria di Pirro)
  2. Il comportamento del datore di lavoro, per integrare gli estremi della condotta antisindacale, deve essere oggettivamente idoneo a ledere l'attività sindacale, a nulla rilevando l'indagine circa l'intenzionalità della sua condotta (Pret. Milano 21/6/94, est. Sala, in D&L 1995, 104. In senso conforme, v. Pret. Milano 17/3/98, est. Vitali, in D&L 1998, 632, n. SCORBATTI, In tema di dolo antisindacale)
  3. La condotta antisindacale è qualificata dalla presenza di un intento antisindacale del datore di lavoro e l'inesistenza di questo elemento rende legittimo il comportamento datoriale (Pret. Pistoia 3/10/96, est. Calvani, in D&L 1997, 78, nota CASAGNI)
  4. Ai fini della configurabilità dell’antisindacalità della condotta, concretatasi nell’omessa consultazione del sindacato, è sufficiente che il comportamento sia sorretto dalla coscienza e dalla volontà del suo compimento (Pret. Napoli, sez. Barra, 16/4/96, est. Del Giudice, in D&L 1997, 277, n. Perrino, Sul riparto delle giurisdizioni in tema di condotta antisindacale della pubblica amministrazione)

G. Questioni di procedura

  1. Deve escludersi che l’art. 39 D. Lgs. 31/3/98 n. 80 abbia inteso imporre l’obbligo del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione per l’instaurazione della speciale procedura di cui all’art. 28 SL. (Pret. Firenze 14/9/98 (decr.), est. Bronzini, in D&L 1999, 503, n. Monaco, Il procedimento di repressione del comportamento antisindacale <<alle prese>> con l'imprecisa dizione dell'art. 412 bis ultimo comma cpc)
  2. Il giudice che ha emesso l'ordine di rimozione degli effetti della condotta antisindacale è competente a determinare le modalità di attuazione dello stesso ai sensi dell'art. 669 duodecies cpc (nella fattispecie l'ordine inadempiuto emesso nel contesto di un giudizio ex art. 28 SL era quello di reimmettere un lavoratore trasferito presso l'unità produttiva di provenienza) (Pret. Milano 11/11/96, est. Cecconi, in D&L 1997, 206, nota FRANCESCHINIS, In tema di esecuzione forzata del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 28 SL)
  3. Non costituisce motivo di astensione facoltativa ex art. 51 c. 2 cpc il fatto che il giudice adito ex art. 28 SL si sia già pronunciato sul medesimo oggetto in sede di procedimento di urgenza ex art. 700 cpc (Pret. Milano 14/5/96, est. Canosa, in D&L 1997, 66)
  4. E' inammissibile la domanda giudiziaria, proposta dal datore di lavoro autonomamente e al di fuori delle ordinarie procedure di impugnazione, finalizzata all'accertamento della sopravvenuta inefficacia di un decreto ex art. 28 SL, che aveva riconosciuto la natura antisindacale del disconoscimento della Rsa da parte di quello stesso datore di lavoro e fondata sulla mera modifica della composizione della medesima Rsa (Trib. Milano 21/3/95, pres. ed est. Siniscalchi, in D&L 1995, con nota redazionale Condanna ex art. 28 SL per disconoscimento di Rsa e successiva modifica nella composizione dell'organismo sindacale endoaziendale)
  5. Ai fini dell'individuazione del Pretore competente per territorio ai sensi dell'art. 28 SL, assume rilevanza esclusivamente il luogo in cui la condotta è stata posta in essere, e non già quello in cui è stata deliberata (Pret. Milano 9/12/94, est. Vitali, in D&L 1995, 315. In senso conforme, v. Pret. Campobasso 8/10/98, est. Petti, in D&L 1998, 909, con nota redazionale)
  6. Il Pretore, pronunciandosi positivamente sul comportamento antisindacale, non può condannare il datore di lavoro al risarcimento dei danni a favore del sindacato, in quanto tale domanda fuoriesce dall'ambito e dalla funzione del procedimento ex art. 28 SL (Pret. Milano 13/6/94, est. Frattin, in D&L 1995, 101)
  7. Nel giudizio di opposizione a decreto ex art. 28 SL è ammissibile la riproposizione, tramite domanda riconvenzionale, di domande già azionate e respinte nella fase sommaria e non riproposte autonomamente mediante opposizione a decreto (Pret. Milano 28/1/97, est. Peragallo, in D&L 1997, 515)
  8. Non costituisce domanda nuova e inammissibile quella formulata nel corso del giudizio di opposizione a decreto ex art. 28 SL, che estenda la richiesta di rimozione degli effetti del comportamento antisindacale anche ai comportamenti adottati dal datore di lavoro dopo la conclusione della fase sommaria, qualora essi siano direttamente derivanti dai precedenti (nella fattispecie il sindacato ha chiesto nel giudizio di opposizione la declaratoria di inefficacia dei licenziamenti che costituivano l’atto conclusivo della procedura di mobilità oggetto della fase sommaria del giudizio) (Pret. Milano 28/1/97, est. Peragallo, in D&L 1997, 515)
  9. È inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. contro il decreto emesso in esito a procedimento ex art. 28 SL (Trib. Milano 20/3/97, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1997, 665, nota Franceschinis, In tema di reclamabilità ex art. 669 terdecies cpc del decreto ex art. 28 SL)
  10. Rientrano nella cognizione del giudice ordinario i comportamenti antisindacali della pubblica amministrazione che violino diritti propri ed esclusivi del sindacato (Pret. Napoli, sez. Barra, 16/4/96, est. Del Giudice, in D&L 1997, 277, n. Perrino, Sul riparto delle giurisdizioni in tema di condotta antisindacale della pubblica amministrazione)
  11. Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, la cognizione delle controversie ex art. 28 SL concernenti la condotta antisindacale dell’amministrazione, che sia inidonea a incidere direttamente sulla posizione del singolo pubblico dipendente (Pret. Milano 16/1/99, est. Vitali, in D&L 1999, 289, n. SUMMA, Questioni di giurisdizione nei procedimenti ex art. 28 S.L. avverso la Pubblica Amministrazione)
  12. Nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ex art. 28 SL è ammissibile la proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c. (Pret. Milano 25/9/98 (ord.), est. Marasco, in D&L 1998, 913, n. Bernini)
  13. Nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ex art. 28 SL con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. sussistono i presupposti per la concessione del provvedimento cautelare quando gli atti datoriali successivi alla fase sommaria, ponendosi in rapporto di continuazione con i precedenti comportamenti denunciati, determinano nuove esigenze cautelari (nella fattispecie il Pretore ha sospeso in via cautelare la sopravvenuta procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24, L.223/91 riconoscendo il rapporto di continuazione rispetto ai pregressi episodi denunciati) (Pret. Milano 25/9/98 (ord.), est. Marasco, in D&L 1998, 913, n. Bernini)
  14. Un decreto ministeriale, con il quale venga trasferito un dirigente sindacale, non si inserisce in una serie procedimentale volta al trasferimento, ma si pone quale provvedimento autonomo rispetto ai precedenti, con la conseguente insorgenza per il sindacato del diritto di agire avanti all’Ago, in forza del disposto dell’art. 45 D. Lgs. 31/3/98 n. 80 (Pret. Campobasso 8/10/98, est. Petti, in D&L 1998, 909, con nota redazionale)
  15. Il disconoscimento della Rsa, cui venga meno il requisito della maggiore rappresentatività in seguito alla parziale abrogazione dell’art. 19 SL disposta dal DPR 28/7/95 n. 312, non comporta la cessazione della materia del contendere oggetto del ricorso ex art. 28 SL, qualora il comportamento lamentato si riferisca al periodo precedente l’intervenuta modifica normativa (Trib. Milano 17/4/98, pres. Mannacio, est. Accardo, in D&L 1998, 640, n. QUADRIO, Rsu tra collegialità e antagonismo)

H. Casistica

  1. E’ antisindacale il licenziamento inflitto a un lavoratore che, nell’ambito di un’agitazione sindacale, si era presentato al lavoro nel luogo da cui era stato in precedenza trasferito e che dunque aveva esercitato una legittima astensione dalle mansioni (Trib. Milano 22/7/99, est. Marasco, in D&L 1999, 807)
  2. Non costituisce comportamento antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di negoziare con le organizzazioni sindacali, non sussistendo, nell'attuale sistema normativo, una fonte legale che obblighi l'imprenditore a trattare (Pret. Napoli 13/12/94, est. Vitiello, in D&L 1995, 560)
  3. Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che eserciti pressioni o minacce nei confronti di un lavoratore, così da indurlo a disdire l'iscrizione al sindacato (Pret. Napoli 5/4/95, est. Manna, in D&L 1996, 87)
  4. Costituisce comportamento antisindacale, per contrarietà al divieto di discriminazione di cui agli artt. 15 e 16 S.L., nonché ai principi di correttezza e buona fede, la decisione unilaterale del datore di lavoro di concedere all'uno e non all'altro sindacato un trattamento di miglior favore rispetto a quello contrattualmente previsto (Pret. Milano 7/11/95, est. Mascarello, in D&L 1996, 99)
  5. E' antisindacale il comportamento del datore di lavoro che, in violazione dell'art. 6 c. 12 CCNL per i lavoratori delle aziende municipalizzate di igiene urbana dell'1/10/91, ha provveduto ad avanzamenti di qualifica di personale dipendente senza l'adozione preventiva di criteri oggettivi e senza la predisposizione di procedura, conseguentemente impedendo all'organizzazione sindacale di esercitare un confronto sulle procedure stesse (nella fattispecie, il Pretore ha disposto, in sede di rimozione degli effetti, la revoca dei provvedimento relativi agli avanzamenti) (Pret. Prato 18/7/95, in D&L 1995, 868)
  6. Si ha condotta antisindacale qualora il licenziamento, non adeguatamente motivato, del lavoratore impegnato in attività sindacale costituisca il mezzo per impedire lo svolgimento dell'attività stessa (Pret. Milano 14/5/96, est. Canosa, in D&L 1997, 66)
  7. Costituisce comportamento antisindacale l’esercizio del potere disciplinare utilizzato come strumento intimidatorio per ostacolare lo svolgimento dell’azione collettiva e sindacale (Pret. Milano 7/11/96, est. Muntoni, in D&L 1997, 272, n. Scorbatti, Rifiuto di svolgere mansioni dequalificanti e sanzione antisindacale)
  8. È antisindacale il comportamento dei datore di lavoro che infligga sanzioni disciplinari ai rappresentati sindacali introdottisi in uno stabilimento diverso da quello di appartenenza, qualora l’ingresso sia motivato dall’assenza nella filiale di una rappresentanza sindacale (Pret. Milano 24/6/97, est. Ianniello, in D&L 1998, 83)
  9. Integrano gli estremi della condotta antisindacale la pretesa, da parte della direzione di un istituto scolastico, di sottoporre ad autorizzazione la distribuzione dell’organo dell’associazione sindacale, l’eventuale ulteriore comportamento volto a ostacolare la diffusione del giornale, nonché l’irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del lavoratore (docente) che abbia proceduto all’effettiva diffusione (Pret. Pistoia 22/5/97, est. Amato, in D&L 1998, 88, n. PANCINI, Un caso di condotta antisindacale nella Pubblica Amministrazione)
  10. L’esclusione del Sdb dall’adesione a un Protocollo d’intesa e alle riunioni di un Tavolo tecnico di trattative successive, ponendo come condizione la "più completa e incondizionata adesione a tutti i contenuti dell’intesa" nonché il "necessario e indispensabile consenso" delle altre organizzazioni sindacali, da un lato lede l’immagine del sindacato, per il disconoscimento della pregressa attività di trattativa e, dall’altro, altera le regole della dialettica sindacale imponendo condizioni, oltretutto non richieste agli altri sindacati e come tale realizza un comportamento antisindacale (Pret. Milano 25/3/99 (decr.), est. Marasco, in D&L 1999, 526)
  11. Nel corso di una trattativa sindacale relativa al numero e alle condizioni di assunzione presso un nuovo appaltatore dei dipendenti dell’appaltatore precedente, il pagamento diretto da parte del nuovo appaltatore di un premio economico ai soli lavoratori disponibili all’immediata assunzione, alle condizioni dal medesimo volute, costituisce comportamento antisindacale, per la cui rimozione degli effetti è misura idonea la condanna a corrispondere un premio di pari importo anche ai lavoratori successivamente assunti a seguito di accordo sindacale (Pret. Siracusa, sez. Lentini, 22/4/98 (decr.), est. Rizzi, in D&L 1998, 926, nota Franceschinis)
  12. La defissione di comunicati aziendali, pur potendo rispondere alla definizione dell’attività di autotutela, è illegittima e conseguentemente bisogna escludere che le sanzioni irrogate dal datore di lavoro possano configurarsi come antisindacali (Pret. Nola, sez. Pomigliano d’Arco, 12/1/99 (decr.), est. Perrino, in D&L 1999, 511)
  13. Ai sensi dell’art. 8 SL vige il divieto di accertare opinioni e fatti che non servano a valutare le attitudini professionali del lavoratore e, nel quadro dell’attuale evoluzione sociologica della figura del lavoratore, i c.d. test attitudinali, coinvolgenti aspetti della personalità e, nella specie, ingannevoli, per essere sconosciuta la griglia di lettura degli stessi, eludono il citato divieto con conseguente possibilità di infliggere la sanzione di cui all’art. 38 SL. Nel caso di specie, è stato peraltro escluso che il denunciato comportamento ledesse specifiche prerogative del sindacato e che, quindi, costituisse condotta antisindacale (Pret. Pisa 30/3/99 (decr.), est. Nisticò, in D&L 1999, 519)
  14. L'espressione "attività sindacali" deve essere intesa in senso ampio e cioè comprensivo non solo delle attività esercitate da lavoratori sindacalisti o comunque su mandato formale di un sindacato e da parte dei suoi esponenti, ma anche di quei comportamenti che, sebbene non costituiscano iniziative assunte formalmente in sede sindacale, siano comunque diretti a far valere posizioni e relative rivendicazioni dei lavoratori dipendenti con il consenso espresso, o anche tacito di costoro, a sostegno dunque di tutti i lavoratori medesimi e in contrapposizione al datore di lavoro (Cass. 5/11/98 n.11147, in Dir. Lav. 2000, pag. 81, con nota di De Paola)