SINDACATI DIRITTI SINDACALI
A. In genere B. Assemblee C.
Permessi sindacali D. Art. 22 S.L. E.
Aspettativa ex art. 31 S.L. F. Bacheca G. Condotta antisindacale
A. In genere
- Il Titolo III dello Statuto dei lavoratori non si applica ai datori di lavoro che non
rivestano natura di imprenditore (è stato anche ritenuto che ha natura di imprenditore
quel datore di lavoro che svolga unattività organizzata in modo che i profitti
siano astrattamente idonei a coprire i costi) (Pret. Milano 11/12/98 (decr.), est.
Cincotti, in D&L 1999, 62, n. Mensi, Titolo III SL e natura imprenditoriale
del datore di lavoro)
B. Assemblee
- Il diritto di assemblea sancito dallart. 20 SL, da inquadrarsi tra i diritti del
lavoratore alla libera manifestazione del proprio pensiero, non può essere limitato dalla
contrattazione collettiva se non nel disciplinarne le modalità di esercizio e, comunque,
senza limitare il diritto di ciascun lavoratore a partecipare alle assemblee. (Nel caso di
specie è stato ritenuto che lart. 26 del Ccnl Terziario, nel quale è previsto che
lo svolgimento delle riunioni durante lorario di lavoro debba essere tenuto con
riguardo allesigenza di garantire il servizio di vendita al pubblico, debba
considerarsi nullo in quanto determina una limitazione del diritto alla partecipazione
allassemblea da parte dei lavoratori) (Cass. 5/7/97 n.6080, pres. Nuovo, est.
Vidiri, in D&L 1998, 340, nota DAL LAGO, Assemblea ex art. 20 S.L. e
contrattazione collettiva)
- Le limitazioni al diritto di assemblea possono trovare giustificazione esclusivamente in
relazione a esigenze di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti quali quello alla
sicurezza del personale, alla salvaguardia dellintegrità delle strutture tecniche e
del patrimonio aziendale (Cass. 5/7/97 n.6080, pres. Nuovo, est. Vidiri, in D&L
1998, 340, nota DAL LAGO, Assemblea ex art. 20 S.L. e contrattazione collettiva)
- Il diritto di convocare le assemblee dei lavoratori, riconosciuto dall'art. 20 S.L. ed
esteso alle Rsu dall'art. 4 AI 20/12/93, non spetta necessariamente a tutte le Rsu
congiuntamente, potendo invece essere disgiuntamente esercitato dalle Rsu di ogni
organizzazione sindacale (Pret. Nola, sez. Pomigliano d'Arco, 19/4/95, est. Perrino, in D&L
1995, 847. In senso conforme, v. Pret. Milano 19/11/98, est. Canosa, in D&L
1999, 61)
C. Permessi sindacali
- La comunicazione al datore di lavoro della volontà di fruire di permessi sindacali deve
essere effettuata tramite la rappresentanza sindacale aziendale (Pret. Varese 14/2/97,
est. Papa, in D&L 1997, 507, nota Capurro)
- È antisindacale il computo, effettuato unilateralmente dal datore di lavoro, del monte
ore dei permessi retribuiti che, in violazione dellart. 52 Ccnl, Autotrasporto e
spedizione merci del 12/4/95, non tenga conto dei lavoratori a tempo determinato e che
computi ciascun lavoratore a tempo parziale per solo la metà (Pret. Milano 24/6/97, est.
Ianniello, in D&L 1998, 83)
- Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che infligga sanzioni
disciplinari ai rappresentanti sindacali per avere richiesto e fruito del permesso
sindacale senza preavviso 24 ore, qualora tale richiesta tardiva sia dovuta
allinsorgere improvviso di una protesta spontanea dei lavoratori (Pret. Milano
24/6/97, est. Ianniello, in D&L 1998, 83)
- I componenti della Rsa costituita da un sindacato maggiormente rappresentativo ai sensi
dell'art. 19 SL hanno diritto a fruire dei permessi ex artt. 23 e 30 della legge citata,
ed è antisindacale la pretesa del datore di lavoro di interferire sulle concrete
modalità di esercizio di tali diritti sindacali (Pret. Milano 6/12/94, est. Mascarello,
in D&L 1995, 313)
- Lart. 30 SL fa nascere immediatamente in capo ai dirigenti delle associazioni di
cui allart. 19 SL un vero e proprio diritto soggettivo, mentre la contrattazione
inerisce solo a modalità di fruizione e limiti di esercizio del diritto e non alla sua
esistenza, tanto che, ove manchi la fonte contrattuale, spetterà al Giudice la
determinazione di tali limiti e modalità in base al principio di integrazione del
contratto ex art. 1374 c.c. (Pret. Milano 4/5/99, est. Martello, in D&L 1999,
508)
- Il diritto a permessi retribuiti ex art. 30 SL è attribuito, nei limiti fissati dalla
contrattazione collettiva, a tutte le associazioni che abbiano legittimamente costituito
rappresentanze aziendali, indipendentemente dall'avere le stesse sottoscritto o meno il
relativo CCNL di settore, cui la legge rinvia unicamente per le modalità di fruizione del
diritto (Pret. Napoli 13/12/94, est. Vitiello, in D&L 1995, 560)
- All'atto della comunicazione, il richiedente dei permessi ex art. 30 SL ha l'onere di
specificare la riunione cui debba partecipare e la data fissata per la stessa (Pret.
Napoli 13/12/94, est. Vitiello, in D&L 1995, 560)
- Costituisce comportamento antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di concedere i
permessi di cui allart. 30 SL con le modalità previste dal contratto collettivo
nazionale (fattispecie relativa al Ccnl 6/12/94, relativo ai rapporti tra le imprese di
assicurazione aderenti allAnia Associazione Nazionale fra le Imprese
Assicuratrici e il personale amministrativo e quello addetto
allorganizzazione produttiva e alla produzione) (Pret. Milano 4/5/99, est. Martello,
in D&L 1999, 508)
- La disposizione dell'art. 23 dello Statuto dei Lavoratori, che prevede il diritto dei
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali a permessi retribuiti per
l'espletamento del loro mandato, non contiene alcuna indicazione circa le modalità della
concreta utilizzazione dei permessi stessi ed in particolare non impone né prescrive che
essa debba essere realizzata esclusivamente con brevi, molteplici ed intermittenti
astensioni dal lavoro (nell'arco del complessivo monte ore prefissato) e tanto meno
stabilisce criteri per determinare la durata di ogni singola astensione dal lavoro;
sicché non può ritenersi esclusa la possibilità di una fruizione di permessi aventi
ciascuno una durata non limitata soltanto ad ore od anche a pochi giorni, ma altresì
corrispondente ad un periodo di giorni alquanto prolungato (Nella specie la S.C. ha
confermato la pronuncia del giudice di merito che - in un'ipotesi in cui l'art. 48
c.c.n.l. 1/10/91 per i dipendenti delle aziende municipalizzate di igiene urbana
prevedeva, con disposizione più favorevole, un monte ore massimo di permessi retribuiti,
comprensivi di quelli di cui il successivo art 24 S.L. - pari a otto ore e mezzo per
dipendente in organico - aveva ritenuta legittima la fruizione, da parte di un dirigente
di una rappresentanza sindacale aziendale, di un permesso retribuito della durata di 33
giorni continuativi (Cass 15/12/99 n. 14128, in Mass. Giur. lav. 2000, pag. 194)
D. Art. 22 S.L.
- Ai fini dell'applicabilità della tutela di cui all'art. 22 S.L., devono considerarsi
dirigenti di Rsa tutti i lavoratori indicati come tali dalle OO. SS. di appartenenza e il
cui nominativo sia stato comunicato al datore di lavoro, non essendo rintracciabile alcun
limite numerico, oltre a quello implicito della ragionevolezza, nell'art. 22 S.L., e
neppure essendo analogicamente applicabili i limiti numerici di cui all'art. 23 S.L.
(Pret. Milano 20/9/95, est. Chiavassa, in D&L 1996, 102)
E. Aspettativa ex art. 31 SL
- Laspettativa non retribuita di cui allart. 31, 2° comma, SL spetta anche al
lavoratore appartenente a sindacato che sia privo del requisito della maggiore
rappresentatività (Pret. Milano 19/3/99 (ord.), est. Porcelli, in D&L 1999,
506)
F. Bacheca
- In
materia di diritto di affissione delle rappresentanze sindacali aziendali, dallart.
25 S.L. si evince, in base alla sua lettera e alla sua ratio, che lobbligo del
datore di lavoro è soddisfatto quando lo stesso metta a disposizione di ognuna delle
rappresentanze sindacali aziendali un determinato idoneo spazio allinterno
dellunità produttiva, sicché non può ritenersi antisindacale il comportamento del
datore di lavoro che, senza manomettere il materiale affisso sulle bacheche già
installate, si limiti a spostare queste ultime in luoghi ugualmente idonei; né può
ritenersi acquisito da parte delle rappresentanze sindacali il diritto allaffissione
in un determinato luogo neanche nel caso in cui loriginaria collocazione fosse stata
preventivamente concordata, e non può fondatamente parlarsi di detenzione qualificata
delle rappresentanze sindacali riguardo alle bacheche, con riferimento al particolare
luogo sul quale si è concretizzata la scelta (concordata o meno) operata dal datore di
lavoro (Cass. 3/2/00, n. 1199, pres. Prestipino, in Mass.
giur. lav. 2000, pag. 333)
G. Condotta antisindacale
- Costituisce condotta antisindacale il divieto opposto dal datore di lavoro ai dipendenti
di tenere assemblee non retribuite all'interno dei locali aziendali nel corso di uno
sciopero (Cass. 30/10/95 n. 11352, pres. Nuovo, est. Miani, in D&L 1996, 384)
- È da considerarsi antisindacale il comportamento del datore che minacci la trattenuta
della retribuzione nel caso di partecipazione a unassemblea da tenersi ai sensi
dellart. 20 SL, ovvero effettui la trattenuta a seguito della partecipazione
allassemblea stessa (Cass. 5/7/97 n.6080, pres. Nuovo, est. Vidiri, in D&L
1998, 340, nota DAL LAGO, Assemblea ex art. 20 S.L. e contrattazione collettiva)
- È antisindacale il comportamento della PA consistente nella messa a disposizione delle
organizzazioni sindacali di locali inidonei allo svolgimento delle assemblee sindacali
(Pret. Milano 2/9/97, est. Vitali, in D&L 1998, 355)
- E' antisindacale il comportamento del datore di lavoro che faccia ricorso al lavoro
straordinario infrasettimanale e nelle giornate di sabato, in assenza di circostanze
eccezionali e imprevedibili, in violazione degli obblighi di informazione preventiva e di
accordo con le Rsa previsti dall'art. 8 D.S., parte I, CCNL industria metalmeccanica
privata 5/7/94 (nel caso di specie, il Pretore ha precisato che la preventiva informazione
di cui alla norma contrattuale indicata deve essere specificata e deve riguardare le
posizioni dei singoli lavoratori) (Pret. Milano4/4/95, est. Peragallo, in D&L
1995, 563)
- All'interno di una realtà aziendale ove la circolazione delle
informazioni su qualsiasi argomento avvenga attraverso i personal computers e i terminali
di cui sono dotato i dipendenti, il diritto di affissione ex art. 25 SL deve essere
interpretato tenendo conto della realtà informatica; costituisce pertanto condotta
antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di mettere a disposizione delle Rsa uno
spazio "virtuale" all'interno delle applicazioni del sistema informatico di
comunicazione (Pret. Milano 3/4/95, est. Vitali, in D&L 1995, 5445, nota
CAPURRO, Profili di legittimità dell'utilizzo di strumenti informatici nelle relazioni
sindacali aziendali. In senso conforme, v. Pret. Milano 2/7/97, est. Negri Della
Torre, in D&L 1998, 69, n. FRANCESCHINIS, L'elezione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza)
- Ha
natura antisindacale il comportamento del datore di lavoro che non adempie correttamente
l'obbligo, scaturente dal contratto collettivo, di comunicare al sindacato i dati relativi
alla distribuzione dei carichi di lavoro e delle ore di lavoro straordinario. Non
costituisce condotta antisindacale il rifiuto del datore di comunicare al sindacato i
nominativi dei lavoratori che avrebbero espletato le ore di lavoro straordinario, in
quanto una soluzione differente contrasterebbe con il diritto alla riservatezza
riconosciuto individualmente ad ogni lavoratore (Trib. Salerno 17/5/00, in Dir. Informazione e informatica 2000, pag. 480, con
nota di Bellavista, Trattamento dei dati
personali e diritti di informazione del sindacato)