SINDACATI – DIRITTI SINDACALI


A. In genere    B. Assemblee    C. Permessi sindacali    D. Art. 22 S.L.    E. Aspettativa ex art. 31 S.L.    F. Bacheca    G. Condotta antisindacale


A. In genere

  1. Il Titolo III dello Statuto dei lavoratori non si applica ai datori di lavoro che non rivestano natura di imprenditore (è stato anche ritenuto che ha natura di imprenditore quel datore di lavoro che svolga un’attività organizzata in modo che i profitti siano astrattamente idonei a coprire i costi) (Pret. Milano 11/12/98 (decr.), est. Cincotti, in D&L 1999, 62, n. Mensi, Titolo III SL e natura imprenditoriale del datore di lavoro)

B. Assemblee

  1. Il diritto di assemblea sancito dall’art. 20 SL, da inquadrarsi tra i diritti del lavoratore alla libera manifestazione del proprio pensiero, non può essere limitato dalla contrattazione collettiva se non nel disciplinarne le modalità di esercizio e, comunque, senza limitare il diritto di ciascun lavoratore a partecipare alle assemblee. (Nel caso di specie è stato ritenuto che l’art. 26 del Ccnl Terziario, nel quale è previsto che lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro debba essere tenuto con riguardo all’esigenza di garantire il servizio di vendita al pubblico, debba considerarsi nullo in quanto determina una limitazione del diritto alla partecipazione all’assemblea da parte dei lavoratori) (Cass. 5/7/97 n.6080, pres. Nuovo, est. Vidiri, in D&L 1998, 340, nota DAL LAGO, Assemblea ex art. 20 S.L. e contrattazione collettiva)
  2. Le limitazioni al diritto di assemblea possono trovare giustificazione esclusivamente in relazione a esigenze di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti quali quello alla sicurezza del personale, alla salvaguardia dell’integrità delle strutture tecniche e del patrimonio aziendale (Cass. 5/7/97 n.6080, pres. Nuovo, est. Vidiri, in D&L 1998, 340, nota DAL LAGO, Assemblea ex art. 20 S.L. e contrattazione collettiva)
  3. Il diritto di convocare le assemblee dei lavoratori, riconosciuto dall'art. 20 S.L. ed esteso alle Rsu dall'art. 4 AI 20/12/93, non spetta necessariamente a tutte le Rsu congiuntamente, potendo invece essere disgiuntamente esercitato dalle Rsu di ogni organizzazione sindacale (Pret. Nola, sez. Pomigliano d'Arco, 19/4/95, est. Perrino, in D&L 1995, 847. In senso conforme, v. Pret. Milano 19/11/98, est. Canosa, in D&L 1999, 61)

C. Permessi sindacali

  1. La comunicazione al datore di lavoro della volontà di fruire di permessi sindacali deve essere effettuata tramite la rappresentanza sindacale aziendale (Pret. Varese 14/2/97, est. Papa, in D&L 1997, 507, nota Capurro)
  2. È antisindacale il computo, effettuato unilateralmente dal datore di lavoro, del monte ore dei permessi retribuiti che, in violazione dell’art. 52 Ccnl, Autotrasporto e spedizione merci del 12/4/95, non tenga conto dei lavoratori a tempo determinato e che computi ciascun lavoratore a tempo parziale per solo la metà (Pret. Milano 24/6/97, est. Ianniello, in D&L 1998, 83)
  3. Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che infligga sanzioni disciplinari ai rappresentanti sindacali per avere richiesto e fruito del permesso sindacale senza preavviso 24 ore, qualora tale richiesta tardiva sia dovuta all’insorgere improvviso di una protesta spontanea dei lavoratori (Pret. Milano 24/6/97, est. Ianniello, in D&L 1998, 83)
  4. I componenti della Rsa costituita da un sindacato maggiormente rappresentativo ai sensi dell'art. 19 SL hanno diritto a fruire dei permessi ex artt. 23 e 30 della legge citata, ed è antisindacale la pretesa del datore di lavoro di interferire sulle concrete modalità di esercizio di tali diritti sindacali (Pret. Milano 6/12/94, est. Mascarello, in D&L 1995, 313)
  5. L’art. 30 SL fa nascere immediatamente in capo ai dirigenti delle associazioni di cui all’art. 19 SL un vero e proprio diritto soggettivo, mentre la contrattazione inerisce solo a modalità di fruizione e limiti di esercizio del diritto e non alla sua esistenza, tanto che, ove manchi la fonte contrattuale, spetterà al Giudice la determinazione di tali limiti e modalità in base al principio di integrazione del contratto ex art. 1374 c.c. (Pret. Milano 4/5/99, est. Martello, in D&L 1999, 508)
  6. Il diritto a permessi retribuiti ex art. 30 SL è attribuito, nei limiti fissati dalla contrattazione collettiva, a tutte le associazioni che abbiano legittimamente costituito rappresentanze aziendali, indipendentemente dall'avere le stesse sottoscritto o meno il relativo CCNL di settore, cui la legge rinvia unicamente per le modalità di fruizione del diritto (Pret. Napoli 13/12/94, est. Vitiello, in D&L 1995, 560)
  7. All'atto della comunicazione, il richiedente dei permessi ex art. 30 SL ha l'onere di specificare la riunione cui debba partecipare e la data fissata per la stessa (Pret. Napoli 13/12/94, est. Vitiello, in D&L 1995, 560)
  8. Costituisce comportamento antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di concedere i permessi di cui all’art. 30 SL con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale (fattispecie relativa al Ccnl 6/12/94, relativo ai rapporti tra le imprese di assicurazione – aderenti all’Ania Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici – e il personale amministrativo e quello addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione) (Pret. Milano 4/5/99, est. Martello, in D&L 1999, 508)
  9. La disposizione dell'art. 23 dello Statuto dei Lavoratori, che prevede il diritto dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato, non contiene alcuna indicazione circa le modalità della concreta utilizzazione dei permessi stessi ed in particolare non impone né prescrive che essa debba essere realizzata esclusivamente con brevi, molteplici ed intermittenti astensioni dal lavoro (nell'arco del complessivo monte ore prefissato) e tanto meno stabilisce criteri per determinare la durata di ogni singola astensione dal lavoro; sicché non può ritenersi esclusa la possibilità di una fruizione di permessi aventi ciascuno una durata non limitata soltanto ad ore od anche a pochi giorni, ma altresì corrispondente ad un periodo di giorni alquanto prolungato (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che - in un'ipotesi in cui l'art. 48 c.c.n.l. 1/10/91 per i dipendenti delle aziende municipalizzate di igiene urbana prevedeva, con disposizione più favorevole, un monte ore massimo di permessi retribuiti, comprensivi di quelli di cui il successivo art 24 S.L. - pari a otto ore e mezzo per dipendente in organico - aveva ritenuta legittima la fruizione, da parte di un dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale, di un permesso retribuito della durata di 33 giorni continuativi (Cass 15/12/99 n. 14128, in Mass. Giur. lav. 2000, pag. 194)

D. Art. 22 S.L.

  1. Ai fini dell'applicabilità della tutela di cui all'art. 22 S.L., devono considerarsi dirigenti di Rsa tutti i lavoratori indicati come tali dalle OO. SS. di appartenenza e il cui nominativo sia stato comunicato al datore di lavoro, non essendo rintracciabile alcun limite numerico, oltre a quello implicito della ragionevolezza, nell'art. 22 S.L., e neppure essendo analogicamente applicabili i limiti numerici di cui all'art. 23 S.L. (Pret. Milano 20/9/95, est. Chiavassa, in D&L 1996, 102)

E. Aspettativa ex art. 31 SL

  1. L’aspettativa non retribuita di cui all’art. 31, 2° comma, SL spetta anche al lavoratore appartenente a sindacato che sia privo del requisito della maggiore rappresentatività (Pret. Milano 19/3/99 (ord.), est. Porcelli, in D&L 1999, 506)

F. Bacheca

  1. In materia di diritto di affissione delle rappresentanze sindacali aziendali, dall’art. 25 S.L. si evince, in base alla sua lettera e alla sua ratio, che l’obbligo del datore di lavoro è soddisfatto quando lo stesso metta a disposizione di ognuna delle rappresentanze sindacali aziendali un determinato idoneo spazio all’interno dell’unità produttiva, sicché non può ritenersi antisindacale il comportamento del datore di lavoro che, senza manomettere il materiale affisso sulle bacheche già installate, si limiti a spostare queste ultime in luoghi ugualmente idonei; né può ritenersi acquisito da parte delle rappresentanze sindacali il diritto all’affissione in un determinato luogo neanche nel caso in cui l’originaria collocazione fosse stata preventivamente concordata, e non può fondatamente parlarsi di detenzione qualificata delle rappresentanze sindacali riguardo alle bacheche, con riferimento al particolare luogo sul quale si è concretizzata la scelta (concordata o meno) operata dal datore di lavoro (Cass. 3/2/00, n. 1199, pres. Prestipino, in Mass. giur. lav. 2000, pag. 333)

G. Condotta antisindacale

  1. Costituisce condotta antisindacale il divieto opposto dal datore di lavoro ai dipendenti di tenere assemblee non retribuite all'interno dei locali aziendali nel corso di uno sciopero (Cass. 30/10/95 n. 11352, pres. Nuovo, est. Miani, in D&L 1996, 384)
  2. È da considerarsi antisindacale il comportamento del datore che minacci la trattenuta della retribuzione nel caso di partecipazione a un’assemblea da tenersi ai sensi dell’art. 20 SL, ovvero effettui la trattenuta a seguito della partecipazione all’assemblea stessa (Cass. 5/7/97 n.6080, pres. Nuovo, est. Vidiri, in D&L 1998, 340, nota DAL LAGO, Assemblea ex art. 20 S.L. e contrattazione collettiva)
  3. È antisindacale il comportamento della PA consistente nella messa a disposizione delle organizzazioni sindacali di locali inidonei allo svolgimento delle assemblee sindacali (Pret. Milano 2/9/97, est. Vitali, in D&L 1998, 355)
  4. E' antisindacale il comportamento del datore di lavoro che faccia ricorso al lavoro straordinario infrasettimanale e nelle giornate di sabato, in assenza di circostanze eccezionali e imprevedibili, in violazione degli obblighi di informazione preventiva e di accordo con le Rsa previsti dall'art. 8 D.S., parte I, CCNL industria metalmeccanica privata 5/7/94 (nel caso di specie, il Pretore ha precisato che la preventiva informazione di cui alla norma contrattuale indicata deve essere specificata e deve riguardare le posizioni dei singoli lavoratori) (Pret. Milano4/4/95, est. Peragallo, in D&L 1995, 563)
  5. All'interno di una realtà aziendale ove la circolazione delle informazioni su qualsiasi argomento avvenga attraverso i personal computers e i terminali di cui sono dotato i dipendenti, il diritto di affissione ex art. 25 SL deve essere interpretato tenendo conto della realtà informatica; costituisce pertanto condotta antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di mettere a disposizione delle Rsa uno spazio "virtuale" all'interno delle applicazioni del sistema informatico di comunicazione (Pret. Milano 3/4/95, est. Vitali, in D&L 1995, 5445, nota CAPURRO, Profili di legittimità dell'utilizzo di strumenti informatici nelle relazioni sindacali aziendali. In senso conforme, v. Pret. Milano 2/7/97, est. Negri Della Torre, in D&L 1998, 69, n. FRANCESCHINIS, L'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
  6. Ha natura antisindacale il comportamento del datore di lavoro che non adempie correttamente l'obbligo, scaturente dal contratto collettivo, di comunicare al sindacato i dati relativi alla distribuzione dei carichi di lavoro e delle ore di lavoro straordinario. Non costituisce condotta antisindacale il rifiuto del datore di comunicare al sindacato i nominativi dei lavoratori che avrebbero espletato le ore di lavoro straordinario, in quanto una soluzione differente contrasterebbe con il diritto alla riservatezza riconosciuto individualmente ad ogni lavoratore (Trib. Salerno 17/5/00, in Dir. Informazione e informatica 2000, pag. 480, con nota di Bellavista, Trattamento dei dati personali e diritti di informazione del sindacato)