Art. 17
(Lavoro notturno).
1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 4 dicembre 1997, l'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. 1. È vietato
adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di
gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o
alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un
figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni".
2. Fino
all'approvazione della legge organica in materia di orario di lavoro, il Governo è
delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi in materia di lavoro notturno, informati ai seguenti
princípi e criteri direttivi:
a) assicurare che l'introduzione del lavoro notturno sia preceduta dalla
consultazione delle parti sociali e dei lavoratori interessati, nonchè prevedere che la
normativa si rivolga a tutti i lavoratori e le lavoratrici sia del settore privato che del
settore pubblico, sulla base di accordo tra le parti sociali;
b) rinviare alla contrattazione collettiva la previsione che la prestazione di
lavoro notturno determini una riduzionedell'orario di lavoro settimanale e mensile ed una
maggiorazione retributiva;
c) prevedere che, sia nel settore manifatturiero che negli altri settori, sia nel
settore privato che nel settore pubblico, al lavoro notturno siano adibiti con priorità
assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle
esigenze organizzative aziendali;
d) prevedere che ulteriori limitazioni al lavoro notturno, nei confronti di
lavoratori dipendenti, possano essere concordate in sede di contrattazione collettiva;
e) prevedere che l'introduzione del lavoro notturno sia accompagnata da procedure
sulla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per accertare l'idoneità dei
lavoratori interessati;
f) garantire, anche attraverso la contrattazione, il passaggio ad altre mansioni o
altri ruoli diurni in caso di sopraggiunta inidoneità alla prestazione di lavoro
notturno;
g) garantire l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonchè
la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per le lavorazioni
che comportano rischi particolari.
3. Lo schema o gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 2 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro trenta giorni.