La pensione di anzianità

 

La pensione di anzianità è la prestazione pensionistica che viene erogata in base al raggiungimento di un certo numero di anni di contribuzione.

Fino all’entrata in vigore della legge di riforma delle pensioni del 1995 (legge 8 agosto 1995, n. 335) la pensione di anzianità poteva essere conseguita senza prendere in considerazione l’età anagrafica dell’assicurato. Per i lavoratori dipendenti iscritti all’INPS, ad esempio, era sufficiente il versamento di almeno 35 anni di contributi.

A partire dalla riforma, quindi, sono state previste due possibilità di accesso alla pensione di anzianità:

1) con 35 anni o più di contribuzione e un’età di almeno 57 anni;
2) con 40 di contribuzione indipendentemente dall’età posseduta.

Queste due possibilità, peraltro, saranno operanti solo tra qualche anno. E' stata infatti prevista una fase transitoria , vale a dire una fase in cui i requisiti appena indicati per l’accesso alla pensione di anzianità saranno raggiunti attraverso il graduale innalzamento dei requisiti in vigore.

Con la legge recentemente approvata dalle Camere 27 dicembre 1997, n. 449, la durata della fase transitoria prevista dalla riforma del 1995 è stata ridotta, cosicché sarà raggiunta prima la situazione in cui, per conseguire la pensione di anzianità, sarà necessario rientrare in una delle due possibilità sopra indicate.

In sostanza, per ogni anno che va dal 1998 al 2008, per i lavoratori dipendenti del settore privato sarà possibile conseguire la pensione di anzianità scegliendo di far valere o il solo requisito contributivo o almeno 35 anni di contribuzione in concomitanza con una determinata età anagrafica, secondo la progressione indicata dalla seguente tabella:

Anno del pensionamento

Età richiesta unitamente al requisito contributivo di 35 anni

Solo requisito contributivo

1998

54

36

1999

55

37

2000

55

37

2001

56

37

2002

57

37

2003

57

37

2004

57

38

2005

57

38

2006

57

39

2007

57

39

dal 2008 in poi

57

40

 

Da questa "accelerazione" della fase transitoria sono peraltro escluse alcune categorie di lavoratori, per le quali continueranno ad applicarsi le disposizioni già previste dalla legge di riforma del 1995. Queste categorie sono:

  • a) i lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi come operai e i lavoratori ad essi equivalenti;
  • b) i lavoratori che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni;
  • c) i lavoratori che siano stati collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997 ovvero siano stati ammessi entro la medesima data alla prosecuzione volontaria (è necessario, tuttavia, che i lavoratori in mobilità e in cassa integrazione ottengano la pensione di anzianità al termine del periodo di mobilità o di cassa integrazione e che i prosecutori volontari abbiano i requisiti per conseguire la pensione entro il 31 dicembre 1998).
    Per le categorie anzidette, in conclusione, vale la seguente tabella di accesso alla pensione di anzianità:

Anno del pensionamento

Età richiesta unitamente al
requisito contributivo di 35 anni

Solo requisito contributivo

1998

53

36

1999

53

37

2000

54

37

2001

54

37

2002

55

37

2003

55

37

2004

56

38

2005

56

38

2006

57

39

2007

57

39

dal 2008 in poi

57

40

 

Per i lavoratori dipendenti pubblici, i quali, prima della riforma del 1995, avevano facoltà di accesso alla pensione di anzianità anche con contribuzioni inferiori a 35 anni, è stata prevista una diversa fase transitoria, che è riportata nella seguente tabella:

Anno del
pensionamento

Età richiesta unitamente al
requisito contributivo di 35 anni

Solo requisito contributivo

1998

53

36

1999

53

37

2000

54

37

2001

55

37

2002

55

37

2003

56

37

2004

57

38

2005

57

38

2006

57

39

2007

57

39

dal 2008 in poi

57

40

 

I lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) accedono alla pensione di anzianità:

- nel periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2000, se in possesso di 35 anni di contribuzione e 57 anni di età;
- dal 1 gennaio 2001, se in possesso di 35 anni di contribuzione e 58 d'età.

In ogni caso è consentito il conseguimento della pensione di anzianità, a prescindere dall'età, al momento della maturazione di 40 anni di contribuzione.