I DIRITTI SINDACALI DELLE RSU

  

I diritti e le relazioni sindacali sono gli attrezzi del mestiere che il delegato RSU usa per raggiungere uno scopo e per  rappresentare gli interessi dei lavoratori.

I diritti sindacali sono previsti da leggi (lo statuto dei lavoratori L 300/70, DLgs 29/93) e da contratti.

Sono gli attrezzi di base: diritto di assemblea, di bacheca, ecc..

Alcuni diritti sindacali sono esercitati da qualunque lavoratore; altri solo dai sindacati,tutti, altri ancora solo dai sindacati rappresentativi.

 

Statuto dei lavoratori

E’ una legge storica, votata sotto la spinta delle lotte operaie della fine degli anni 60. Con essa sono stati riconosciuti e tutelati i diritti dei lavoratori nei luoghi di lavoro e i diritti dei sindacati maggiormente rappresentativi nelle aziende private con più di 15 dipendenti. Il referendum del 95 ha abrogato la definizione di sindacato maggiormente rappresentativo.

Lo statuto non fu applicato allora nel settore pubblico, per cui valevano norme ad hoc votate poco prima dello statuto. All’estensione dello statuto si è arrivati a tappe, attraverso lotte sindacali e iniziative legali, via via che si è sviluppato il processo di unificazione del mondo del lavoro pubblico e privato.

La prima tappa è stata la legge quadro (L 93/83) che ha esteso moltissimi articoli dello statuto; l’ultima tappa il Dlg 29/93, che, contrattualizzando il rapporto di lavoro pubblico, ha esteso lo statuto per intero ed anche ad unità lavorative pubbliche con meno di 15 dipendenti. (art.55)




Diritti del lavoratore


Una prima parte dello statuto (art.1-15) è dedicata ai diritti di ogni lavoratore, sia a tempo determinato che indeterminato. Ad esempio:

-         manifestare liberamente il proprio pensiero nel luogo di lavoro nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme dello statuto (art.1).

-         l’amministrazione non può indagare sulle opinioni politiche, religiose, sindacali o su fatti non rilevanti ai fini della valutazione della attitudine professionale (art.8).

-         ogni lavoratore può costituire sindacati, aderirvi, fare attività sindacale (ad esempio distribuire volantini, raccogliere firme, ecc.) (art.14)

-         è nullo ogni atto diretto a licenziare o trasferire o sottoporre a procedimento disciplinare un lavoratore per la sua attività sindacale o la partecipazione ad uno sciopero(art.15), tenuto conto delle norme sullo sciopero nei settori pubblici essenziali (L 146/90).

 


Diritti sindacali


Una seconda parte dello statuto è dedicata ai diritti del sindacato sul luogo di lavoro. Questi diritti erano esercitati non dal sindacato provinciale, ma dalla RSA, articolazione del sindacato sul luogo di lavoro. Occorre sottolineare questo aspetto tipico del settore privato, mentre per tradizione nel settore pubblico i diritti sindacali erano esercitati invece dalla articolazione provinciale del sindacato, esterna al luogo di lavoro.

Alcuni diritti sindacali sono garantiti a tutti i sindacati.


Ad esempio raccogliere contributi e fare attività di proselitismo, di propaganda per il sindacato, purché non pregiudichino la normale attività.

Questo non vuol dire che un delgato che vuole distribuire materiali del sindacato ha il diritto di abbandonare il posto di lavoro, o di interrompere quello degli altri . Se lo facesse, potrebbe incorrere in rilievi da parte del dirigente e non potrebbe invocare il fatto che stava esercitando un suo diritto. Vuol dire invece che se vuole distribuire volantini, non deve chiedere l’autorizzazione al dirigente.

L’esercizio di altri diritti sindacali (assemblea, referendum, permessi, affissione, uso di locali) è riconosciuto alla RSU e ai sindacati rappresentativi.




Sindacato rappresentativo

Lo statuto riconosceva diritti ai sindacati maggiormente rappresentativi, senza però definire i criteri con cui stabilire questa rappresentatività. Erano le parti negoziali, che si davano reciprocamente riconoscimento.

Il referendum nel 95 ha abrogato la nozione di sindacato maggiormente rappresentativo, riconoscendo rappresentatività e quindi esercizio di diritti sindacali ai sindacati firmatari di contratti applicati nel luogo di lavoro.

Principio giusto che nasconde un’insidia: che sia il datore di lavoro a rendere rappresentativo un sindacato sol perché stipula con esso degli accordi.

Da qui l’esigenza di una legge per definire la rappresentatività, che però il parlamento non è riuscito ancora ad approvare.

Per ora una legge in materia esiste solo per il settore pubblico, poiché l’amministrazione non può discrezionalmente decidere con chi trattare (DLgs 396/97). Secondo questa legge un sindacato è rappresentativo se raggiunge almeno il 5% come media tra la percentuale di deleghe e quella dei voti alle elezioni delle RSU.



Tutela del delegato 

I componenti la RSU godono delle tutele che avevano i responsabili delle RSA.

Quindi, alla tutela data ad ogni lavoratore, il delegato RSU ha una tutela rafforzata per il fatto che svolge un ruolo esposto. Può accadere infatti che il dirigente si comporti in modo da impedire o scoraggiare la sua attività: minacciando sanzioni, adottando misure di ritorsione (negargli permessi, ecc.), tentando di "fargliela pagare". Questi comportamenti "antisindacali" possono essere bloccati e sanzionati dal giudice del lavoro (art.28 statuto).

I componenti la RSU non sono soggetti alla subordinazione gerarchica al dirigente scolastico durante l’esercizio delle proprie funzioni. (art.18.6 contratto collettivo nazionale quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98), ad esempio durante un incontro il dirigente non può ordinare qualcosa al lavoratore presente in veste di delegato RSU.

Inoltre non è possibile trasferire in una sede diversa da quella di assegnazione il delegato RSU senza il consenso della stessa RSU (art.18.4 contratto collettivo nazionale quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98 e art.22 statuto).




Attività antisindacale

L’attività sindacale è tutelata dallo statuto. Il dirigente compie attività antisindacale quando impedisce l’esercizio di un diritto previsto dalla legge o dal contratto.

Tuttavia solo il sindacato provinciale (qualunque sindacato), ma non la RSU, può ricorrere al giudice del lavoro, il quale decide in tempi brevi.

Il delegato RSU deve quindi segnalare tempestivamente al sindacato l’eventuale attività antisindacale per esaminare con un legale se vi sono le condizioni.

Il ricorso va presentato subito per eliminare il comportamento antisindacale mentre si manifesta. Per distinguere quando il dirigente scolastico commette un’attività antisindacale facciamo alcuni esempi.

 

Diritti della RSU

La RSU subentra nei diritti sindacali e nelle relazioni sindacali che erano previsti per le RSA.

La RSU è un organismo unitario, anche se composto da delegati eletti su liste diverse. Nel suo insieme rappresenta i lavoratori della scuola, non i sindacati nelle cui liste sono stati eletti i componenti.

I diritti sindacali che può esercitare la RSU sono:

- uso di locale
- uso di bacheca
- convocazione di assemblea
- uso di permessi retribuiti.

I diritti spettano alla RSU nel suo insieme che decide che come usarli. In caso di contrasto decide a maggioranza.

E’ la RSU che decide cosa affiggere in bacheca; non sono i singoli che affiggono il materiale del sindacato di riferimento.

E’ la RSU che decide quando e con quale ordine del giorno convocare l’assemblea, non il singolo componente a nome del sindacato di riferimento.

E’ la RSU che decide come usare i permessi sindacali.

 

Diritti del sindacato

I sindacati rappresentativi, partecipando alle elezioni, hanno rinunciato a costituire proprie RSA (art.10 accordo collettivo quadro sulle rsu 7 agosto 98). Ciò vale in ogni amministrazione  a prescindere dal fatto che uno di questi sindacati abbia presentato lista o abbia eletto un rappresentante nella RSU.

I sindacati rappresentativi possono trasformare le RSA in terminali associativi: in pratica è l’organismo che riunisce sul luogo di lavoro gli iscritti al sindacato. Se non c’è almeno un iscritto non c’è il terminale associativo. Ogni sindacato lo chiama in modo diverso: ad esempio sezione sindacale o altro. La Cgil lo chiama comitato degli iscritti.

Il sindacato comunica al dirigente la trasformazione della RSA in proprio terminale entro 10 dalla costituzione della RSU, indicandone il responsabile. Il termine è ordinatorio e non perentorio; cioè il sindacato può costituire un proprio terminale anche dopo il termine e anche nelle scuole in cui non vi era una RSA al momento delle elezioni della RSU.

Il sindacato (rappresentativo), direttamente o attraverso il responsabile del proprio terminale associativo, continua ad esercitare a scuola diritti sindacali (art.6 accordo collettivo quadro sulle rsu 7 agosto 98):

- diritto ad un locale
- diritto di bacheca
- diritto di assemblea

Il modo di esercitare questi diritti è lo stesso per RSU e per il sindacato. Quindi quello che viene scritto per il delegato RSU può valere anche per il responsabile del terminale associativo.

Possono interferire i diritti degli uni con quelli degli altri? In qualche caso no, ognuno lo esercita indipendentemente dall’altro:

- bacheca: ognuno ha la propria
- permessi: ognuno ha un proprio monte ore.

 

In altri casi l’esercizio di uno può influire su quello di un altro:

-         locale: potrebbero essere unico per tutti se è l’unico disponibile. Devono quindi mettersi d’accordo su come usarlo;
- assemblea: possono convocarla entrambi, ma entro limiti che valgono per entrambi.

 

Conciliazione e conflitto

 

In caso di conflitto con il dirigente sull’applicazione dei diritti sindacali, la RSU può anche rivolgersi, direttamente, all’organismo di conciliazione provinciale istituito ai sensi dell’art.4 dell’allegato sulla legge 146/90.

La formazione di questo organismo è ora obbligarlo per legge (art.2 L 146/90 modificata dalla L 83/00).

L’organismo è costituita dai rappresentati delle parti che hanno stipulato il CCNL a livello provinciale: provveditore e sindacati firmatari.

 

In caso di conflitto

Cosa fare se il dirigente non risponde o risponde negativamente alla richiesta della RSU di applicazione di un diritto che riguarda, ad esempio, l’assegnazione di un locale per le riunioni o della bacheca, la convocazione di assemblea, l’uso di un permesso?

Se il dirigente non risponde occorre sollecitarlo per iscritto a dar corso alla richiesta, indicando un termine, di qualche giorno, trascorso il quale senza una risposta, la RSU si riserva di prendere le iniziative che ritiene opportuno per tutelare i propri diritti.

Se il dirigente continua a non rispondere si valuta con il sindacato ed il legale se ricorrere al giudice per attività antisindacale.

Se il dirigente indica per iscritto i motivi per cui non dà corso ad una richiesta la RSU deve valutarne i motivi, poi decide il da farsi:

- ripresentare la richiesta correggendo eventuali errori commessi nella prima richiesta,

- esperire un tentativo di conciliazione presso l’organismo provinciale, informandone il sindacato

- ricorrere per attività antisindacale, tramite il sindacato territoriale e un legale, al giudice del lavoro.

 

Usare un locale

Ogni amministrazione con più di 200 dipendenti, deve concedere permanentemente locali comuni alle RSU e ai terminali organizzativi delle OO.SS (RSA, Comitati degli iscritti).

Nelle amministrazioni con meno di 200 dipendenti, le RSU e i terminali organizzativi delle OO.SS, hanno diritto, se ne fanno richiesta, di un locale idoneo per lo svolgimento dell’attività sindacale.

Se il dirigente non accoglie la richiesta, deve farlo per scritto e con adeguata motivazione. L’unico motivo potrebbe essere che in un luogo di lavoro con meno di 200 addetti non vi è un locale disponibile in permanenza.

In tal caso il dirigente  può:

- proporre un locale diverso da quello indicato, purché idoneo;
- se vi sono richieste anche di terminali di sindacati rappresentativi, assegnare un solo locale per tutti coloro che lo chiedono, i quali concordano tra loro le modalità d’uso.

Il dirigente non può:

- limitare l’attività che la RSU intende svolgere nel locale ad essa assegnato
- chiedere di autorizzare preventivamente l’ingresso di persone estranee che accedono al locale.

La RSU può inoltre concordare con il dirigente:

-    di utilizzare sempre una certa aula per le riunioni

-    di utilizzare un armadio per raccogliere i documenti sindacali o anche di acquistarne uno e collocarlo nel locale;

-    l’utilizzo di una linea telefonica esterna;

-    l’utilizzo dei mezzi informatici dell’amministrazione secondo tempi e modalità da concordare;

-     di dotare i locali dei mezzi idonei allo svolgimento dell’attività sindacale (macchina da scrivere, cancelleria, pulizia dei locali, ecc).

 

Usare la bacheca

 

La RSU ha diritto ad una propria bacheca per affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro, distinto da quello dei terminali dei sindacati rappresentativi. La bacheca è solo uno degli strumenti con cui la RSU comunica con i lavoratori.

L’albo è previsto in ogni unità produttiva,  che lo Statuto intende per ciascuna sede delle imprese industriali o commerciali (art. 35.1).  Ciò significa che la bacheca non deve essere solo nella sede centrale dell’amministrazione (quando questa è articolata in più plessi. (Corte Cassaz. sez. Lav. 9 ott. 89 n.4014).

La gestione della bacheca spetta alla RSU e non ai singoli componenti. La bacheca non è divisa in tante settori quanti sono i componenti. Anche la responsabilità di quello che viene affisso è della RSU.

Il dirigente deve entro breve tempo predisporre la bacheca. Se non lo facesse o se negasse il diritto alla bacheca la RSU può adottare le iniziative descritte in precedenza per l’uso del locale.

 

Il dirigente non può

-         imporre una bacheca unica per la RSU e i sindacati rappresentativi.

-         assegnare una bacheca in un luogo non frequentato dai lavoratori

La RSU può concordare con il dirigente alcuni aspetti dell’uso della bacheca, in particolare che spetta alla RSU affiggere e togliere il materiale senza visti preventivi del dirigente, il quale, se ritiene che il materiale sia in contrasto con la legge, può invitare la RSU a staccarlo, oppure, come per ogni reato, può informarne l'autorità giudiziaria. Se invece staccasse unilateralmente il materiale commetterebbe un'attività antisindacale. (Cassazione sez. Lavoro n. 2808 23.3.94)

 

Usare la Bacheca elettronica

L’accordo quadro 7 agosto 98 sui diritti sindacali (art.3) prevede una estensione del diritto di affissione alla bacheca elettronica.

La RSU può esercitare il diritto in vari modi:

- scaricare i file inviati dai sindacati rappresentativi attraverso la intranet del ministero della p.i.
- collegarsi ai siti sindacali
- scaricare testi e file inviati attraverso la posta elettronica.

Il dirigente può

- assegnare alla RSU un monte ore di accesso alla rete e concordare i periodi di utilizzo nella giornata nel caso l’accesso alla rete sia unico
- chiedere che la RSU paghi i costi della connessione che peraltro sono bassi, tenuto conto delle tariffe particolari dei vari gestori.

In breve la RSU deve poter accedere ad internet in orari e per durate che possono essere concordati.

 

Convocare l'assemblea

 

Attraverso l’assemblea la RSU si confronta e prende decisioni con i lavoratori.

La RSU convoca l’assemblea, non chiede l’autorizzazione al dirigente. Questi deve solo controllare che sia stata indetta regolarmente ed avvisare l’utenza della riduzione del servizio.

L’assemblea può:

- svolgersi in orario di lavoro (sia durante l’orario di lezione, sia durante le attività funzionali all’insegnamento, riunioni o corsi di aggiornamento) ma anche fuori orario di lavoro;
- interessare solo una parte di lavoratori, (ad esempio, i lavoratori di un servizio o di un reparto, ecc.)

Occorre distinguere il diritto di convocare l’assemblea dal diritto a partecipare.

1. Il diritto di convocare è esercitato da:

-         dalla RSU, non dai singoli componenti

-         dai sindacati rappresentativi.

Non possono convocarla invece gruppi informali di lavoratori o sindacati non rappresentativi.

2. Il diritto a partecipare è individuale. Ogni lavoratore ha diritto di partecipare, conservando la retribuzione, ad assemblee sindacali durante l'orario di lavoro fino a 10 ore pro-capite per anno , salvo un maggior numero di ore fissato dal CCNL.

Il lavoratore può partecipare a qualunque assemblea, sia iscritto o no al sindacato che la indice.

Anche i  lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con altre forme di rapporto di lavoro hanno (ovviamente) questo diritto, indipendentemente dalla durata  dell'orario, proprio perché si tratta di un diritto individuale.

 

Come si convoca

La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'ufficio gestione del personale con preavviso scritto almeno tre giorni prima.

Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.

La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all'ufficio per la gestione del personale.

Se un lavoratore, superate le 10 ore, partecipasse nonostante la comunicazione del dirigente che ha superato il suo monte ore, potrebbe anche essere sottoposto a procedimento disciplinare per assenza ingiustificata, senza incorrere in attività antisindacale.

Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.

 

L’ordine del giorno va unito alla convocazione. Deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro (art. 20, Statuto). Il dirigente non può entrare nel merito dell’ordine del giorno, né gli spetta controllare se sia di interesse sindacale e del lavoro.

 

Se il dirigente rifiutasse di accogliere la richiesta , la convocazione può essere presentata per fax o fonogramma, cosicché risulti la data di presentazione. L’invio con raccomandata (con avviso di ricevimento) è rischioso: non è certo, infatti, che nei tempi previsti.

 

Permessi retribuiti

 

Alla RSU spetta dal 1 gennaio 2001 un monte ore annuale (per anno scolastico) pari a 30 minuti per dipendente in servizio a tempo indeterminato. Nel calcolo si prendono in considerazione anche coloro che sono utilizzati nella scuola, ma ne sono esclusi i supplenti annuali e i docenti di religione. (art.8 contratto quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98).

Se i dipendenti a tempo indeterminato fossero 100, alla RSU spetterebbero 3000 minuti per un anno scolastico, cioè 50 ore.

Il monte ore di quest'anno scolastico decorre dal 1 gennaio, quindi nel periodo 1 gennaio-31 agosto sono utilizzabili solo i 2/3, nel nostro esempio solo 33 ore.

Il dirigente scolastico deve comunicare alla RSU il monte ore che le spetta. La RSU può far presente eventuali errori nel calcolo.

I permessi possono essere utilizzati per

- espletare il mandato sindacale (art.23 L300/70), cioè per riunioni ed altre attività connesse al ruolo di delegato RSU, diverse da quelle previste nei punti successivi

- partecipare alle relazioni sindacali con il dirigente scolastico. Gli incontri avvengono normalmente, ma non obbligatoriamente, al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile si possono usare i permessi.

- presenziare a convegni o congressi sindacali, in genere e senza limitazioni a quelli rappresentativi (art.10 contratto quadro diritti sindacali 7 agosto 98).

Il monte ore è una risorsa della RSU che decide come usarli per le varie attività che si prevede svolgere nell’anno. Non viene quindi diviso per 3 o 6, quanti sono i componenti la RSU, ed ognuno fa quello che crede.

un supplente. I periodi in cui cumulare possono essere fino a 3 nel corso dell'anno

 

Procedura

Il delegato comunica (non chiede l’autorizzazione) per scritto al dirigente la volontà di usare un permesso sindacale.

Spetta alla stessa RSU verificare come è utilizzato il permesso. Il dirigente non può chiedere quindi di presentare al rientro una certificazione, ma si limita a conteggiare le ore utilizzate.

Il dirigente non può:

- autorizzare l’uso del permesso, ma si limita a controllare il rispetto dei vincoli, previsti nei contratti, per l’utilizzo dei permessi

- richiedere una documentazione al rientro.

 

Se il dirigente impedisse in modo unilaterale a qualche lavoratore di fruire del permesso commetterebbe attività antisindacale. La RSU deve immediatamente prendere contatto con il sindacato per valutare se ricorrere al Giudice del lavoro.

Altri permessi retribuiti

Un delegato RSU può usufruire, oltre i permessi che spettano alla RSU, anche di questi tipi di permessi sindacali:

  1. se è anche dirigente di un sindacato rappresentativo, permessi per l’attività sindacale richiesti dal sindacato (art.10 contratto collettivo nazionale quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98)
  2. se fa parte di organismi sindacali, permessi per le riunioni, anch'essi richiesti dal sindacato rappresentativo (art.11 contratto collettivo nazionale quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98)
  3. se è rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), 40 ore di permesso all'anno.

Un delegato RSU che è anche in semi-distacco sindacale non può usufruire dei permessi che spettano alla RSU, né quelli del punto 1.

Permessi non retribuiti

I componenti la RSU possono utilizzare anche permessi non retribuiti. Si tratta di una eventualità remota: l’onere sarebbe a carico del delegato, dal momento che la RSU non ha fondi propri per rimborsargli la retribuzione.

Non si possono comunque prendere permessi per un solo giorno. Devono essere almeno 8 giorni l'anno, anche consecutivi.

 

DIRITTO DI ACCESSO

Il diritto di accesso non è previsto dallo statuto, ma deriva dalla legge sulla trasparenza (art.22 e seg. L 241/90) e dal regolamento applicativo (art.9 DPR 352/92).

La RSU, ma anche il sindacato, qualunque sindacato, hanno diritto all’accesso ad atti e documenti della scuola in quanto associazione portatrice di interessi diffusi. Per esercitarlo occorre dimostrare l’interesse a conoscere quell’atto. In genere l’accesso è per atti che riguardano il rapporto di lavoro, che è l’oggetto dell’interesse del sindacato.

Il diritto di accesso è diverso dal diritto di informazione previsto dal CCNL tra le relazioni sindacali nei vari Comparti.