| I DIRITTI SINDACALI per i materiali relativi alla elezione delle rsu nella scuola vedi anche ... Per le rls nella scuola vedi anche ... Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Comparto scuola anni 1998-2001 Contratto Biennio Economico 2000-2001 sottoscritto in data 15 marzo 2001I diritti e le relazioni sindacali sono gli attrezzi del mestiere che il delegato RSU usa per raggiungere uno scopo, rappresentare gli interessi dei lavoratori in una scuola autonoma, e non per il solo gusto di usarli. I diritti sindacali sono previsti da leggi (lo statuto dei lavoratori L 300/70, DLgs 29/93) e da contratti. Sono gli attrezzi di base: diritto di assemblea, di bacheca, ecc.. Anche le relazioni sindacali sono regolate da leggi (DLgs 29/93) e da contratti, ma di esse non si parlerà in questo libretto. Sono gli attrezzi più complessi, linformazione, la contrattazione. Implicano un incontro con il dirigente scolastico e un esito (un verbale o un accordo). Mentre i diritti sindacali sono esercitati a scuola dalla fine degli anni 60, le relazioni sindacali (informazione ed esame) sono state introdotte solo nel 95 con il primo contratto di lavoro privatistico (art. 9 CCNL 94-97) e sono state estese (contrattazione integrativa) con il secondo (art.6 CCNL 98-01). Alcuni diritti sindacali sono esercitati da qualunque lavoratore; altri solo dai sindacati, tutti, altri ancora solo dai sindacati rappresentativi.
E una legge storica, votata sotto la spinta delle lotte operaie della fine degli anni 60. Con essa sono stati riconosciuti e tutelati i diritti dei lavoratori nei luoghi di lavoro e i diritti dei sindacati maggiormente rappresentativi nelle aziende private con più di 15 dipendenti. Il referendum del 95 ha abrogato la definizione di sindacato maggiormente rappresentativo. Lo statuto non fu applicato allora nel settore pubblico, per cui valevano norme ad hoc (L 246/68) votate poco prima dello statuto. Allestensione dello statuto si è arrivati a tappe, attraverso lotte sindacali e iniziative legali, via via che si è sviluppato il processo di unificazione del mondo del lavoro pubblico e privato. La prima tappa è stata la legge quadro (L 93/83) che ha esteso moltissimi articoli dello statuto; lultima tappa il Dlg 29/93, che, contrattualizzando il rapporto di lavoro pubblico, ha esteso lo statuto per intero ed anche ad unità lavorative pubbliche con meno di 15 dipendenti. (art.55) Diritti del lavoratore Una prima parte dello statuto (art.1-15) è dedicata ai diritti di ogni lavoratore, sia a tempo determinato che indeterminato. Ad esempio: - manifestare liberamente il proprio pensiero nel luogo di lavoro nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme dello statuto (art.1). Questo diritto è diverso dal principio costituzionale della libertà di insegnamento, che riguarda solo i docenti e tutela la autonomia didattica e la libera espressione culturale nel rapporto con i propri alunni. (art.1 e 2 DLgs 297/94). - lamministrazione non può indagare sulle opinioni politiche, religiose, sindacali o su fatti non rilevanti ai fini della valutazione della attitudine professionale (art.8). - ogni lavoratore può costituire sindacati, aderirvi, fare attività sindacale (ad esempio distribuire volantini, raccogliere firme, ecc.) (art.14) - è nullo ogni atto diretto a licenziare o trasferire o sottoporre a procedimento disciplinare un lavoratore per la sua attività sindacale o la partecipazione ad uno sciopero(art.15), tenuto conto delle norme sullo sciopero nei settori pubblici essenziali (L 146/90). Diritti sindacali Una seconda parte dello statuto è dedicata ai diritti del sindacato sul luogo di lavoro. Questi diritti erano esercitati non dal sindacato provinciale, ma dalla RSA, articolazione del sindacato sul luogo di lavoro. Occorre sottolineare questo aspetto tipico del settore privato, mentre per tradizione nel settore pubblico i diritti sindacali erano esercitati invece dalla articolazione provinciale del sindacato, esterna al luogo di lavoro. Ve ne è traccia ancora nel diritto di assemblea (art.13 CCNL 94-97). 1. Alcuni diritti sindacali sono garantiti a tutti i sindacati. Ad esempio raccogliere contributi e fare attività di proselitismo, di propaganda per il sindacato, purché non pregiudichino la normale attività (art.26.1). Questo non vuol dire che un docente che vuole distribuire materiali del sindacato ha il diritto di abbandonare laula dove sta facendo lezione, o di interrompere la lezione di un collega. Se lo facesse, potrebbe incorrere in rilievi da parte del dirigente scolastico e non potrebbe invocare il fatto che stava esercitando un suo diritto. Vuol dire invece che se vuole distribuire volantini, non deve chiedere lautorizzazione al dirigente scolastico. 2. Lesercizio di altri diritti sindacali (assemblea, referendum, permessi, affissione, uso di locali) è riconosciuto alla RSU e ai sindacati rappresentativi. Sindacato rappresentativo Lo statuto riconosceva diritti ai sindacati maggiormente rappresentativi, senza però definire i criteri con cui stabilire questa rappresentatività. Erano le parti negoziali, che si davano reciprocamente riconoscimento. Il referendum nel 95 ha abrogato la nozione di sindacato maggiormente rappresentativo, riconoscendo rappresentatività e quindi esercizio di diritti sindacali ai sindacati firmatari di contratti applicati nel luogo di lavoro. Principio giusto che nasconde uninsidia: che sia il datore di lavoro a rendere rappresentativo un sindacato sol perché stipula con esso degli accordi. Da qui lesigenza di una legge per definire la rappresentatività, che però il parlamento non è riuscito ancora ad approvare. Per ora una legge in materia esiste solo per il settore pubblico, poiché lamministrazione non può discrezionalmente decidere con chi trattare (DLgs 396/97). Secondo questa legge un sindacato è rappresentativo se raggiunge almeno il 5% come media tra la percentuale di deleghe e quella dei voti alle elezioni delle RSU. Nella scuola, anche dopo le elezioni della RSU, si confermano rappresentativi Cgil Cisl Uil Snals Gilda, mentre Cobas che ha avuto poco più del 5% dei voti non è rappresentativo perché ha una percentuale di deleghe bassa, tanto che la media è inferiore al 5%. Tutela del delegato I componenti la RSU godono delle tutele che avevano i responsabili delle RSA. (art.47.6 DLgs 29/93). Quindi, alla tutela data ad ogni lavoratore dallart.15, riportato in precedenza, il delegato RSU ha una tutela rafforzata per il fatto che svolge un ruolo esposto. Può accadere infatti che il dirigente scolastico si comporti in modo da impedire o scoraggiare la sua attività: minacciando sanzioni, adottando misure di ritorsione (negargli permessi, ecc.), tentando di "fargliela pagare". Questi comportamenti "antisindacali" possono essere bloccati e sanzionati dal giudice del lavoro (art.28 statuto). I componenti la RSU non sono soggetti alla subordinazione gerarchica al dirigente scolastico durante lesercizio delle proprie funzioni. (art.18.6 contratto collettivo nazionale quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98), ad esempio durante un incontro il dirigente scolastico non può ordinare qualcosa al lavoratore presente in veste di delegato RSU. Inoltre non è possibile trasferire in una sede diversa da quella di assegnazione il delegato RSU senza il consenso della stessa RSU (art.18.4 contratto collettivo nazionale quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98 e art.22 statuto). La tutela si riferisce come nel passato (ad esempio art.29 DPR 209/87) al trasferimento dufficio per incompatibilità, ma ora può riferirsi anche al cambiamento fatto dal dirigente scolastico del plesso di assegnazione, ma non della classe posta nello stesso edificio. Non è chiaro se si applichi al trasferimento per soppressione di posti). Attività antisindacale Lattività sindacale è tutelata dallo statuto. Il dirigente scolastico compie attività antisindacale quando impedisce lesercizio di un diritto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia solo il sindacato provinciale (qualunque sindacato), ma non la RSU, può ricorrere al giudice del lavoro, il quale decide in tempi brevi. Il delegato RSU deve quindi segnalare tempestivamente al sindacato leventuale attività antisindacale per esaminare con un legale se vi sono le condizioni. Il ricorso va presentato subito per eliminare il comportamento antisindacale mentre si manifesta. Per distinguere quando il dirigente scolastico commette unattività antisindacale facciamo alcuni esempi. I principi dello statuto sono stati applicati, ed estesi, con norme contenute in contratti e accordi nazionali e locali:
Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali a scuola sono oggetto del contratto di scuola dal 1 settembre 00. Prima si applicava il contratto provinciale. Diritti della RSU La RSU subentra nei diritti sindacali e nelle relazioni sindacali che erano previsti per le RSA. La RSU è un organismo unitario, anche se composto da delegati eletti su liste diverse. Nel suo insieme rappresenta i lavoratori della scuola, non i sindacati nelle cui liste sono stati eletti i componenti. I diritti sindacali che può esercitare la RSU sono: - uso di locale (art.5 accordo collettivo quadro sulle rsu 7 agosto 98) I diritti spettano alla RSU nel suo insieme che decide che come usarli. In caso di contrasto decide a maggioranza. E la RSU che decide cosa affiggere in bacheca; non sono i singoli che affiggono il materiale del sindacato di riferimento. E la RSU che decide quando e con quale ordine del giorno convocare lassemblea, non il singolo componente a nome del sindacato di riferimento. E la RSU che decide come usare i permessi sindacali. In qualche caso potrebbe esserci tensione quando un delegato RSU eletto su liste Cobas o di un sindacato non rappresentativo vuole spartire i diritti della RSU. Diritti del sindacato I sindacati rappresentativi della scuola, partecipando alle elezioni, hanno rinunciato a costituire proprie RSA (art.10 accordo collettivo quadro sulle rsu 7 agosto 98). Ciò vale in ogni scuola a prescindere dal fatto che uno di questi sindacati abbia presentato lista o abbia eletto un rappresentante nella RSU. I sindacati rappresentativi possono trasformare le RSA in terminali associativi: in pratica è lorganismo che riunisce sul luogo di lavoro gli iscritti al sindacato. Se non cè almeno un iscritto non cè il terminale associativo. Ogni sindacato lo chiama in modo diverso: ad esempio sezione sindacale o altro. La Cgil lo chiama comitato degli iscritti. Il sindacato comunica al dirigente scolastico la trasformazione della RSA in proprio terminale entro 10 dalla costituzione della RSU, indicandone il responsabile. Il termine è ordinatorio e non perentorio; cioè il sindacato può costituire un proprio terminale anche dopo il termine e anche nelle scuole in cui non vi era una RSA al momento delle elezioni della RSU. Il sindacato (rappresentativo), direttamente o attraverso il responsabile del proprio terminale associativo, continua ad esercitare a scuola diritti sindacali (art.6 accordo collettivo quadro sulle rsu 7 agosto 98): - diritto ad un locale Il modo di esercitare questi diritti è lo stesso per RSU e per il sindacato. Quindi quello che viene scritto per il delegato RSU può valere anche per il responsabile del terminale associativo. Possono interferire i diritti degli uni con quelli degli altri? In qualche caso no, ognuno lo esercita indipendentemente dallaltro: - bacheca: ognuno ha la propria In altri casi lesercizio di uno può influire su quello di un altro: - locale: potrebbero essere unico per tutti se è lunico
disponibile a scuola. Devono quindi mettersi daccordo su come usarlo
Organismo di conciliazione In caso di conflitto con il dirigente scolastico sullapplicazione dei diritti sindacali, la RSU può anche rivolgersi, direttamente, allorganismo di conciliazione provinciale istituito ai sensi dellart.4 dellallegato sulla legge 146/90. La formazione di questo organismo è ora obbligarlo per legge (art.2 L 146/90 modificata dalla L 83/00). Lorganismo è costituita dai rappresentati delle parti che hanno stipulato il CCNL a livello provinciale: provveditore e sindacati firmatari. In caso di conflitto Cosa fare se il dirigente scolastico non risponde o risponde negativamente alla richiesta della RSU di applicazione di un diritto che riguarda, ad esempio, lassegnazione di un locale per le riunioni o della bacheca, la convocazione di assemblea, luso di un permesso? Se il dirigente scolastico non risponde occorre sollecitarlo per iscritto a dar corso alla richiesta, indicando un termine, di qualche giorno, trascorso il quale senza una risposta, la RSU si riserva di prendere le iniziative che ritiene opportuno per tutelare i propri diritti. Se il dirigente scolastico continua a non rispondere si valuta con il sindacato ed il legale se ricorrere al giudice per attività antisindacale. Se il dirigente scolastico indica per iscritto i motivi per cui non dà corso ad una richiesta la RSU deve valutarne i motivi, poi decide il da farsi: - ripresentare la richiesta correggendo eventuali errori commessi nella prima richiesta, - esperire un tentativo di conciliazione presso lorganismo provinciale, informandone il sindacato - ricorrere per attività antisindacale, tramite il sindacato territoriale e un legale, al giudice del lavoro.
La RSU può usare per la sua attività un locale della scuola in modo: temporaneo (cioè solo quando non è utilizzato per lattività didattica) se i dipendenti sono meno di 200 permanente (cioè anche durante lorario delle lezioni) se i dipendenti sono almeno 200 E possibile usare un locale in permanenza anche nelle scuole con meno di 200 dipendenti, ma solo se è disponibile perché non utilizzato per lattività didattica.
Per esercitare il diritto occorre richiederlo per iscritto al dirigente scolastico. Se è stato individuato il locale da utilizzare è opportuno indicarlo nella richiesta. Il dirigente scolastico deve provvedere entro breve tempo. Non deve chiedere lassenso del consiglio di circolo/istituto, perché il caso non rientra nella utilizzazione di locali prevista dallart. 96 del TU. La RSU ha diritto alluso del locale. Se il dirigente scolastico non accoglie la richiesta, deve farlo per scritto e con adeguata motivazione. Lunico motivo potrebbe essere che in una scuola con meno di 200 addetti non vi è un locale disponibile in permanenza. Il dirigente scolastico può: - proporre un locale diverso da quello indicato, purché idoneo; Nel contratto di scuola si possono definire gli aspetti organizzativi delluso del locale. Non vi sono particolari problemi se il locale è usato quando la scuola è aperta dopo il termine delle lezioni. Se invece la scuola chiude appena sono terminate le lezioni la RSU può concordare con il dirigente scolastico le condizioni per laccesso al locale. Se non vi è personale disponibile ad aprire e chiudere la scuola, la RSU si può assumere il compito (assumendosene la responsabilità) di aprire e chiudere la scuola. Il dirigente scolastico potrebbe: - chiedere alla RSU di assumersi la responsabilità e rispondere dei danni eventualmente prodotti durante luso del locale. Se la RSU lo ritiene utile i rischi possono essere coperti, stipulando unassicurazione per responsabilità civile. Ma la preoccupazione sembra eccessiva. - chiedere di essere informato dellingresso di estranei nel locale. Il dirigente scolastico non può: - limitare lattività che la RSU intende svolgere nel locale
ad essa assegnato La RSU può inoltre concordare con il dirigente scolastico: - di utilizzare sempre una certa aula per le riunioni Norme di riferimento -art.27 L 300/70
La RSU ha diritto ad una propria bacheca per affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro, distinto da quello dei terminali dei sindacati rappresentativi. La bacheca è solo uno degli strumenti con cui la RSU comunica con i lavoratori. Lalbo è previsto in ogni unità produttiva, cioè in ogni plesso, sezione staccata, succursale, sede coordinata, visto che per unità produttiva lo Statuto intende ciascuna sede delle imprese industriali o commerciali (art. 35.1). Anche in precedenza lalbo era previsto in ogni edificio scolastico (art.49 L 249/68 e art.60 DPR 417/74) e si intendeva per ogni plesso e non solo la sede centrale (Corte Cassaz. sez. Lav. 9 ott. 89 n.4014). La gestione della bacheca spetta alla RSU e non ai singoli componenti. La bacheca non è divisa in tante settori quanti sono i componenti. Anche la responsabilità di quello che viene affisso è della RSU. La richiesta per luso dellalbo deve essere presentata per iscritto. E bene indicare il luogo in cui si vuole affiggere e lalbo sindacale. Il dirigente scolastico deve entro breve tempo predisporre la bacheca. Se non lo facesse o se negasse il diritto alla bacheca la RSU può adottare le iniziative descritte in precedenza per luso del locale. Il dirigente scolastico non può - imporre una bacheca unica per la RSU e i sindacati
rappresentativi. Non dovrebbero esserci problemi di spazio. Con il contratto di scuola la RSU può concordare con il dirigente scolastico alcuni aspetti delluso della bacheca, in particolare che spetta alla RSU affiggere e togliere il materiale senza visti preventivi del dirigente scolastico, il quale, se ritiene che il materiale sia in contrasto con la legge, può invitare la RSU a staccarlo, oppure, come per ogni reato, può informarne l'autorità giudiziaria. Se invece staccasse unilateralmente il materiale commetterebbe un'attività antisindacale. (Cassazione sez. Lavoro n. 2808 23.3.94) Norme di riferimento - art.25 L 300/70
Laccordo quadro 7 agosto 98 sui diritti sindacali (art.3) prevede una estensione del diritto di affissione alla bacheca elettronica. Questo diritto deve essere regolato con il contratto di scuola. La RSU può esercitare il diritto in vari modi: - scaricare i file inviati dai sindacati rappresentativi
attraverso la intranet del ministero della p.i. Il dirigente scolastico può - impedire, per motivi di riservatezza o per non intralciare il
lavoro di segreteria, laccesso alla intranet del ministero, ma allora deve
consegnare alla RSU il materiale ad essa inviato per questa via In breve la RSU deve poter accedere ad internet in orari e per durate che possono essere concordati nel contratto scuola. Il dirigente scolastico non può impedire laccesso ad internet sol perché ad esempio il modem si trova in segreteria o in presidenza. Il diritto di accesso alla rete non è solo un diritto sindacale, ma anche, e soprattutto, un diritto di ogni docente e studente, e più in generale di ogni lavoratore della scuola, analogo al diritto ad accedere alla biblioteca. Il ministero ha investito miliardi per sviluppare nelle scuole luso di queste tecnologie. Norme di riferimento - art.3 contratto collettivo nazionale quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98
Attraverso lassemblea la RSU si confronta e prende decisioni con i lavoratori. Il diritto di assemblea è regolato dal Ccnl 94-97 (art. 13). La RSU può convocare lassemblea di scuola, non quella territoriale. La RSU convoca lassemblea, non chiede lautorizzazione al dirigente scolastico. Questi deve solo controllare che sia stata indetta regolarmente ed avvisare le famiglie della riduzione del servizio. Lassemblea può: - svolgersi in orario di lavoro (sia durante lorario di
lezione, sia durante le attività funzionali allinsegnamento, riunioni o corsi di
aggiornamento) ma anche fuori orario di lavoro. Vi sono due limitazioni quando la assemblea coinvolge i docenti:
Occorre distinguere il diritto di convocare lassemblea dal diritto a partecipare. 1. Il diritto di convocare è esercitato da: - dalla RSU, non dai singoli componenti (art.13 CCNL biennio
2000-2001). Non possono convocarla invece gruppi informali di lavoratori o sindacati non rappresentativi. 2. Il diritto a partecipare è individuale. Ogni lavoratore ha diritto di partecipare, conservando la retribuzione, ad assemblee sindacali durante l'orario di lavoro fino a 10 ore pro-capite per anno scolastico. Il lavoratore può partecipare a qualunque assemblea, sia iscritto o no al sindacato che la indice. Anche i supplenti temporanei hanno (ovviamente) questo diritto, indipendentemente dalla durata della nomina e dall'orario, proprio perché si tratta di un diritto individuale. Come si convoca La convocazione dellassemblea deve essere presentata al dirigente scolastico: - con almeno 6 giorni di anticipo se durante lorario di
lezione o fuori orario di lavoro Lordine del giorno va unito alla convocazione. Deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro (art. 20, Statuto). Il dirigente scolastico non può entrare nel merito dellordine del giorno, né gli spetta controllare se sia di interesse sindacale e del lavoro. La convocazione è consegnata al dirigente scolastico che deve affiggerla il giorno stesso. Se il dirigente scolastico si rifiutasse di accoglierla, la convocazione può essere presentata per fax o fonogramma, cosicché risulti la data di presentazione. Linvio con raccomandata (con avviso di ricevimento) è rischioso: non è certo, infatti, che arrivi 6 giorni prima della convocazione. Il dirigente scolastico deve motivare per scritto leventuale diniego dellassemblea. In questo caso occorre discutere con il segretario provinciale e lufficio legale del sindacato se il comportamento del dirigente scolastico è antisindacale. Lo stesso se il dirigente scolastico ricevuta la convocazione non raccoglie le adesioni. Prima di convocare lassemblea è bene controllare: - se siano già state convocate nello stesso mese 2 assemblee in orario di lavoro per i docenti; - se debba parteciparvi un responsabile del sindacato, che sia disponibile per la data prevista. In quale orario Di norma, ma non è un obbligo, lassemblea che riguarda anche i docenti deve svolgersi alle ultime ore di lezione (art.13.4). Ma se farla allinizio o fine delle lezioni lo decide la RSU. Il dirigente scolastico non può spostare lorario, anche se tutte le assemblee dellanno fossero state convocate alle prime ore. La durata massima è di 2 ore che possono coincidere con le ore di lezione, è opportuno che coincidano, ma non è obbligatorio. Se lassemblea è convocata dalle 8.10 alle 10.10 mentre la 2^ ora termina alle 10, gli alunni entreranno a scuola al termine dellassemblea e non della 2^ ora di lezione. In questo caso ovviamente lassemblea vale 2 h. ai fini del monte ore. Di questo il dirigente scolastico deve dare notizia alle famiglie. Procedure Vi sono 3 tipi di assemblea:
Tutti e tre tipi possono coinvolgere solo parte o tutti i lavoratori. La procedura inizia quando la RSU (o un sindacato rappresentativo) presenta la convocazione al dirigente scolastico. Il dirigente scolastico la affigge ed attende 48 ore perché altri sindacati (o la RSU) possano convocare lassemblea nelle stesse ore. Quindi il dirigente scolastico:
Dichiarazione di adesione Il dirigente raccoglie le adesioni preventive allassemblea per due motivi: - avvisare le famiglie della classe interessata della riduzione del
servizio; I lavoratori che vogliono partecipare devono dichiararlo. Non vi è alcuna analogia con la adesione allo sciopero che è volontaria e non influisce sulla decisione effettiva di scioperare. Il dirigente scolastico raccoglie le adesioni con una circolare, quando la convocazione è definitiva, cioè dopo 48 ore dallaver affisso la prima convocazione allalbo della scuola. Nella circolare stabilisce il termine entro il quale dare ladesione. La scadenza per il personale Ata può essere diversa perché non occorre avvisare le famiglie, né dimettere le classi, neanche se allassemblea aderisce tutto il personale ausiliario. Chi non lavora nelle ore di assemblea non deve dare ladesione, anche se partecipa allassemblea, perché - lo fa al di fuori del suo orario di lavoro e quindi non intacca il
suo monte ore La dichiarazione è irrevocabile perché la sospensione del servizio è comunicata alle famiglie. Il dirigente scolastico potrebbe accogliere adesioni date oltre il tempo solo se può ancora avvisare le famiglie. Calcolo del monte ore La dichiarazione di adesione vale come partecipazione allassemblea per il calcolo delle 10 ore. Il dirigente scolastico non deve rilevare la presenza dei partecipanti o chiedere attestati di partecipazione. Il delegato non deve rilasciare alcuna dichiarazione su chi è presente in assemblea. Il monte ore individuale di 10 ore annuali e la durata massima di 2 ore si riferiscono al tempo effettivo di 60 minuti e non alla unità oraria delle lezioni, che può anche essere inferiore. Se lassemblea è convocata, ad esempio, alle prime due ore di lezione dalle 8.10 alle 10, ai fini del monte ore individuale conta 1h 50 e non 2 h. Il dirigente scolastico può rifiutare la partecipazione solo a chi ha superato le 10 ore. Chi partecipa ad assemblee in orario di lavoro per oltre 10 ore subisce la riduzione di stipendio per le ore eccedenti le 10. Se un lavoratore, superate le 10 ore, partecipasse nonostante la comunicazione del dirigente scolastico che ha superato il suo monte ore, potrebbe anche essere sottoposto a procedimento disciplinare per assenza ingiustificata, senza incorrere in attività antisindacale. Sospensione del servizio Il dirigente scolastico sospende il servizio solo nelle classi i cui docenti partecipano allassemblea. Può sospendere le lezioni solo se partecipano tutti i docenti in servizio durante lassemblea. Comunica la sospensione alle famiglie. Può farlo anche il giorno prima dellassemblea. Non è infatti previsto, a differenza del caso dello sciopero, un termine per la comunicazione alle famiglie. Il dirigente scolastico può fare adattamenti di orario. Ad esempio, se ad una assemblea alle ultime ore di lezione partecipa chi ha lezione alla penultima ora, ma non chi ha lultima, il dirigente scolastico può invertire le ore di lezione oppure può sostituire il docente che va in assemblea con uno che non vi partecipa, che è a disposizione o deve recuperare ore di permesso o è disponibile a fare ore eccedenti. Lo stesso vale quando lassemblea si svolge nelle prime due ore. Nuovamente, non vi è alcuna analogia con la sostituzione di personale in sciopero che invece si configura come attività antisindacale. norme di riferimento - art.2 contratto collettivo nazionale quadro sui diritti sindacali
7 agosto 98
Per svolgere la sua attività i componenti la RSU possono usare permessi sindacali orari retribuiti e non retribuiti. Permessi retribuiti Alla RSU spetta dal 1 gennaio 2001 un monte ore annuale (per anno scolastico) pari a 30 minuti per dipendente in servizio a tempo indeterminato. Nel calcolo si prendono in considerazione anche coloro che sono utilizzati nella scuola, ma ne sono esclusi i supplenti annuali e i docenti di religione. (art.8 contratto quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98). Se i dipendenti a tempo indeterminato fossero 100, alla RSU spetterebbero 3000 minuti per un anno scolastico, cioè 50 ore. Il monte ore di quest'anno scolastico decorre dal 1 gennaio, quindi nel periodo 1 gennaio-31 agosto sono utilizzabili solo i 2/3, nel nostro esempio solo 33 ore. Il dirigente scolastico deve comunicare alla RSU il monte ore che le spetta. La RSU può far presente eventuali errori nel calcolo. I permessi possono essere utilizzati per - espletare il mandato sindacale (art.23 L300/70), cioè per riunioni ed altre attività connesse al ruolo di delegato RSU, diverse da quelle previste nei punti successivi - partecipare alle relazioni sindacali con il dirigente scolastico. Gli incontri avvengono normalmente, ma non obbligatoriamente, al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile si possono usare i permessi. - presenziare a convegni o congressi sindacali, in genere e senza limitazioni a quelli rappresentativi (art.10 contratto quadro diritti sindacali 7 agosto 98). Il monte ore è una risorsa della RSU che decide come usarli per le varie attività che si prevede svolgere nellanno. Non viene quindi diviso per 3 o 6, quanti sono i componenti la RSU, ed ognuno fa quello che crede. Limiti Sono previsti dei limiti alla possibilità di cumulare i permessi: 1. docente Per assicurare la continuità didattica, un delegato docente può utilizzare permessi: - per 12 giorni al massimo nellintero anno scolastico (art.16 contratto collettivo nazionale quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98) Non è quindi opportuno prendere un permesso per una sola ora se non effettivamente necessario, perché viene comunque conteggiata una giornata di permesso. Esempio: un delegato RSU docente vuol prendere il permesso il 17 novembre. Lo può fare se nei due mesi 16 settembre-17 novembre i giorni in cui di permesso sono non più di 5 giorni. Potrebbe anche prendere 5 giorni continuativi di permesso dal 13 al 17 novembre se nei due mesi precedenti non ne ha preso alcuno. Il docente è sostituito come nel caso degli altri permessi, con le regole valide per quel grado di scuola. Laccordo non dice nulla sul fatto se sia possibile frazionare lora, ad esempio usando un permesso per unora e mezzo. In ogni caso lora di permesso di un docente è di 60 minuti e non coincide con lunità oraria di lezione che può anche essere inferiore. Se fosse di 50, un permesso per 6 unità di lezione (pari a 300 minuti) equivale a 5 ore di permesso e non 6. personale ATA Un delegato collaboratore scolastico o assistente può invece cumulare fino a 20 giorni di permesso senza oneri aggiuntivi, anche indiretti; quindi non è possibile sostituirlo con un supplente. I periodi in cui cumulare possono essere fino a 3 nel corso dell'anno scolastico ma devono essere separati da periodi di lavoro. (art. 6 del contratto integrativo del 27 gennaio 1999) Procedura Il delegato comunica (non chiede lautorizzazione) per scritto al dirigente scolastico la volontà di usare un permesso sindacale. Spetta alla stessa RSU verificare come è utilizzato il permesso. Il dirigente scolastico non può chiedere quindi di presentare al rientro una certificazione, ma si limita a conteggiare le ore utilizzate. Il dirigente non può: - autorizzare luso del permesso, ma si limita a controllare il rispetto dei vincoli, previsti nei contratti, per lutilizzo dei permessi - richiedere una documentazione al rientro. (art.10.6 contratto collettivo nazionale quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98) Se il dirigente scolastico impedisse in modo unilaterale a qualche lavoratore di fruire del permesso commetterebbe attività antisindacale. La RSU deve immediatamente prendere contatto con il sindacato per valutare se ricorrere al Giudice del lavoro. Il contratto di scuola può regolare gli aspetti organizzativi: - con quanto preavviso si comunica lintenzione di usare il permesso, tenendo conto che lo statuto (art. 23 L. 300/70) prevede un preavviso di almeno 24 ore - come garantire la funzionalità dellattività lavorativa (art.10.6 contratto collettivo nazionale quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98); ad esempio potrebbe escludere luso del permesso ad un docente nelle ore in cui è impegnato in scrutini o esami - il calcolo delle unità di lezione in ore di permesso Altri permessi retribuiti Un delegato RSU può usufruire, oltre i permessi che spettano alla RSU, anche di questi tipi di permessi sindacali:
I permessi del punto 1 hanno la stessa origine dei permessi RSU (art.10 ccnq) e si possono usare entro i limiti descritti in precedenza per docenti e personale ATA. I permessi dei punti 2 e 3, hanno origine in norme diverse e si possono usare anche superando quei limiti. Un delegato RSU che è anche in semi-distacco sindacale non può usufruire dei permessi che spettano alla RSU, né quelli del punto 1. Permessi non retribuiti I componenti la RSU possono utilizzare anche permessi non retribuiti. Si tratta di una eventualità remota: lonere sarebbe a carico del delegato, dal momento che la RSU non ha fondi propri per rimborsargli la retribuzione. Non si possono comunque prendere permessi per un solo giorno. Devono essere almeno 8 giorni l'anno, anche consecutivi. norme di riferimento - art.23 e 24 L 300/70
Il diritto di accesso non è previsto dallo statuto, ma deriva dalla legge sulla trasparenza (art.22 e seg. L 241/90) e dal regolamento applicativo (art.9 DPR 352/92). La RSU, ma anche il sindacato, qualunque sindacato, hanno diritto allaccesso ad atti e documenti della scuola in quanto associazione portatrice di interessi diffusi. Per esercitarlo occorre dimostrare linteresse a conoscere quellatto. In genere laccesso è per atti che riguardano il rapporto di lavoro, che è loggetto dellinteresse del sindacato. Il diritto di accesso è diverso dal diritto di informazione previsto dal CCNL tra le relazioni sindacali a scuola. Nel primo caso la RSU può chiedere un qualunque atto o documento che sia stato prodotto o conservato a scuola per la attività amministrativa. Nel secondo è il dirigente scolastico che attiva una procedura, che prevede uno specifico incontro e la consegna di documentazione, e non singoli atti, su materie previste dal CCNL. Ad esempio: con il diritto di accesso la RSU può chiedere la lettera di incarico del dirigente scolastico ad un certo lavoratore per attività retribuite con il fondo. Con il diritto di informazione la RSU riceve un prospetto riassuntivo dellutilizzo del fondo per un esame congiunto con il dirigente scolastico. Il diritto di accesso non limita le altre norme sulla pubblicità del consiglio di circolo/istituto (art.43 DLgs 297/94). Il contratto di scuola può prevedere norme di attuazione del diritto di accesso. La RSU può utilizzarlo per estendere il diritto di informazione oltre i confini previsti dal contratto. Ad esempio può chiedere di conoscere documenti riguardanti: - le graduatorie di istituto (usate per individuare i
soprannumerari) Non può invece accedere ai documenti che riguardano ad esempio la valutazione di un alunno, a meno che non dimostri che vi è un interesse del sindacato. Per esercitarlo occorre seguire lo stesso iter previsto per chi esercita laccesso per un interesse personale.
I DIRITTI NEL contratto di scuola I modi concreti in cui esercitare i diritti sindacali devono essere definiti attraverso il contratto di scuola. (art.6.3 d) CCNL) Li abbiamo esaminati nei paragrafi precedenti. Fino ad ora questi aspetti sono stati regolati da un contratto provinciale, che può essere preso come riferimento per il contratto di scuola. Il contratto provinciale continua a regolare la durata delle assemblee territoriali. Il contratto di scuola deve regolare lesercizio dei diritti sindacali esercitati sia dalla RSU che dai sindacati rappresentativi o no a seconda dei casi. Il contratto di scuola non può estendere i diritti sindacali a soggetti che non ne hanno diritto perché non rappresentativi, perché vi è un vincolo di legge e di contratto nazionale. Ad esempio non può portare a 12 il monte ore annuale di partecipazione ad assemblee in orario di lavoro o riconoscere il diritto di convocare lassemblea a Cobas perché non è un sindacato rappresentativo.
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