| IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Premesso :
- che nei giorni 20, 21 e 22 luglio la citta' di Genova ospitera'
il Vertice G8, cui parteciperanno i Capi di Stato o di Governo dei Paesi
maggiormente industrializzati ;
- che e' esigenza prioritaria garantire le indispensabili misure
capaci di contemperare le
esigenze dei cittadini, la loro tutela e gli elevati standard
di garanzia a favore dei partecipanti
all'incontro internazionale ;
RITENUTA l'insopprimibile necessita' di modificare, in via eccezionale
e temporanea, le
ordinarie condizioni di agibilita' delle zone interessate ;
EFFETTUATA un'attenta valutazione tecnica dei luoghi ed una prudente
ponderazione delle informative acquisite in ordine a prevedibili disordini
e turbative dell'ordine pubblico ;
RAVVISATA la necessita' di individuare fasce differenziate per
le quali adottare specifiche
prescirzioni, dal momento che vi insistono edifici come il Palazzo
Ducale, il Palazzo del
Governo, il Teatro carlo Felice, i Magazzini del Cotone, la Stazione
Marittima e l'area
portuale, interessati all'evento ;
RAVISATA altresi' la necessita' di definire un'ulteriore zona
contigua di rispetto caratterizzata anch'essa dall'imposizione di determinate
prescrizioni ;
CONSIDERATO che sussistono le condizioni di grave necessita' pubblica
per adottare un
provvedimento straordinario indispensabile alla tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica, il cui contenuto e' stato sottoposto al parere
del Comitato Provinciale e del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza
Pubblica ;
RITENUTO infine di dover emanare il presente provvedimento in
sufficiente anticipo rispetto alla data stabilita, al fine di consentire
alle Autorita'Competenti la tempestiva predisposizione dei conseguenti
atti esecutivi che, a loro volta, avranno influenza anche sulle situazioni
contrattualmente definite da parte degli operatori turistici, vettori ed
agenzie del settore ;
VISTO l'art. 2 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza
approvato con R.D. 18 giugno
1931, n. 773,
DISPONE
A) all'interno dell'area (denominata "zona rossa"), delimitata
nel suo perimetro nell'unito
allegato e che nello specifico sara' dettagliata con appositi
provvedimenti dal Questore e,
limitatamente all'area portuale, del Comandante della Capitaneria
di Porto, a decorrere dalle ore 7.00 del giorno 18 luglio 2001 e sino alle
ore 20.00 della omenica 22 luglio 2001 ;
1. il divieto di accesso pedonale - ad esclusione di coloro i
quali nella zona siano residenti o
dimoranti di fatto, debbano svolgervi attivita' lavorativa (ad
eccezione dei cantieri edili),
debbano assicurarvi servizi inderogabili di pubblica utilita'
o debbano assolvervi doveri di
assistenza . Le persone comprese nelle predette categorie saranno
munite di apposita
autorizzazione rilasciata dall'Autorita' di P.S. e consegnata
a cura del Comando Polizia
Municipale. Saranno valutate in via eccezionale dalla stessa
Autorita' di P.S. eventuali ulteriori gravi e comprovate esigenze di accesso
che daranno luogo al rilascio di apposita autorizzazione a tempo determinato
;
2. il divieto di accesso e di sosta veicolare esteso :
- a tutti i mezzi privati - sono esentate dal divieto talune
categorie che saranno
preventivamente munite di apposita autorizzazione, quali i portatori
di handicap, i medici in
visita, i fornitori di servizi di emergenza e comunque non differibili
e di prodotti farmaceutici. I distributori di giornali e i fornitori di
beni di consumo saranno autorizzati all'accesso
esclusivamente nella fascia oraria tra le 5.00 e le ore 7.30.
- ai mezzi di pubblico trasporto - fatto salvo il servizio bus-navetta
che verra' concordato con l'Azienda Mobilita' e Trasporti.
3. il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni di occupazione
del suolo pubblico fatte salve le esigenze per interventi urgenti ai fini
della tutela della pubblica incolumita'.
4. il divieto di pubbliche manifestazioni di qualunque genere,
compresa l'attivita' di volantinaggio.
5. la sospensione dell'attivita' di pubblica affissione ;
6. la sospensione di tutte le attivita' di vigilanza privata ad
eccezione del servizio trasporto e
scorta valori che sara' disciplinato con provvedimento del Questore
;
7. all'interno della zona Expo' - Porto Antico - Magazzini del
Cotone (come individuata con provvedimento dell'Autorita' di Polizia),
atteso che il centro stampa ibi ubicato sara' gia' in funzione dal giorno
18 per i servizi collegati al precedente Vertice dei Minstri degli Affari
Esteri dei giorni 18 e 19 luglio, a decorrere dalle ore 7.00 del 16 luglio
sino alle ore 20.00 di domenica 22 luglio 2001 ;
- i divieti gia' specificati alla precedente lettera A), punti
1, 2, 3, 4, 5 e 6 ;
- la sospensione di tutte le attivita' nell'area delle riparazioni
navali (calata Boccardo - calata Gadda), fatte salve le esigenze per la
sicurezza degli impianti e per gli interventi di emergenza ;
Inoltre :
- la sospensione dell'Attivita' del Mercato del Pesce di Piazza
Cavour, con decorrenza dalle ore 8.00 del giovedi 19 alle ore 20.00 di
domenica 22 luglio ;
8. la sospensione dei lavori di costruzione della metropolitana
sull'intero tratto nel periodo
intercorrente tra le ore 20.00 del 17 maggio 2001 e le ore 20.00
del 22 luglio 2001 nonche' l'obbligo di messa in sicurezza dei relativi
cantieri ;
9. la sospensione dell'attivita' commerciale presso il Mercato
Orientale di via XX Settembre ;
10. la sospensione delle attivita' di commercio ambulante ;
11. la chiusura al traffico dalle ore 7.00 del 19 fino alle ore
20.00 del 22 luglio su entrambe le carreggiate della strada sopraelevata
"Aldo Moro" destinate ad utilizzo esclusivo delle Forze di Polizia, delle
Forze Armate e dei cortei ufficiali. Gli ingressi e le uscite intermedie
saranno gia' 'interdette dalle ore 7.00 del 18 alle ore 20.00 del 22 luglio;
B) all'interno dell'area denominata "zona gialla" meglio delimitata
nei suoi confini nel
richiamato allegato e che sara' anch'essa dettagliata da un provvedimento
del Questore dalle ore dalle ore 7.00 del giorno 18 luglio 2001 e sino
alle ore 20.00 della domenica 22
luglio 2001 ;
1. il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni di occupazione
del suolo pubblico fatte salve le esigenze per interventi urgenti ai fini
della tutela della pubblica incolumita'.
2. il divieto di pubbliche manifestazioni di qualunque genere,
compresa l'attivita' di volantinaggio.
3. il divieto di sosta, fermata e transito dei veicoli nelle adiacenze
di alcuni obiettivi o aree
particolarmente sensibili che saranno successivamente individuati
dall'Autorita' di Polizia ;
4. la chiusura della Stazione Metropolitana di Principe e la sospensione
delle attivita' ne ltratto Di Negro - Principe ;
C) nell'ambito del bacino portuale :
1. il divieto di ingresso di ogni unita' navale dall'imboccatura
di levante del porto dalle ore 11.00 del 18 luglio 2001 alle ore 24.00
del girono 22 luglio 2001 .
2. il divieto di ormeggio e navigazione dalle ore 7.00 del 16
luglio 2001 fino alle ore 24.00 del 22 luglio 2001, in tutto il bacino
acqueo antistante la fascia
litoranea interdetta (bacino Porto Vecchio
- bacino delle Grazie) nonche' nell'area delle Riparazioni Navali ad eccezione
dei mezzi nautici adibiti ai servizi portuali.
3. la sospenzione dalle ore 11.00 del 18 luglio fino alle ore
24.00 del 22 luglio 2001 delle
attivita' portuali che si svolgono nel bacino di Sampierdarena
che potrebbero avere negativi
riflessi sulla piena fruibilita' della viabilita' interna portuale
che rappresenta una risorsa logistica irrinunciabile nella realizzazione
di percorsi viari alternativi ;
4. l'interdizione alla navigazione in tutto lo specchio acqueo
che delimita le piste dell'aeroporto Cristoforo Colombo ed il confine occidentale
dello scalo aereo (verso Sestri Ponente). Saranno valutate in via eccezionale
dall'Autorita' di Polozia e dall'Autorita' Marittima eventuali esigenze
di navigazione.
D) nell'ambito dell'area dell'aeroporto Cristoforo Colombo, che
rappresenta al pari della
"zona rossa" un'area ad alto rischio e che sara' anch'essa delimitata
con apposito
provvedimento dell'Autorita' di P.S. dovranno essere adottate
le misure limitative di cui alla
lettera A) punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dalle ore 7.00 del giorno
19 luglio 2001 alle ore 20.00 del 22 luglio 2001 . Nello stesso periodo
lo scalo sara' chiuso al traffico aereo civile,
commerciale e privato. L'Ente Nazionale di Assistenza al Volo
disporra' con
roprio provvedimento il divieto di sorvolo degli spazi aerei
sovrastanti le aree interessate
all'evento. Con successivi provvedimenti verranno impartite le
necessarie disposizioni con
riguardo al traffico ferroviario e autostradale. Le Autorita'
e gli Enti interessati, ciascuno per la parte di competenza sono incaricati
dell'esecuzione del presente provvedimento e dell'adozione degli atti conseguenti
Genova, li'2 giugno 2001
IL PREFETTO (Di Giovine) |