La legge italiana prevede che: in caso non si abbia con sé
il documento è obbligatorio, se
richiesti, declinare le proprie generalità corrette; l’autorità
può portare in ufficio la persona
senza documenti per una verifica della correttezza delle generalità
e per una più completa
identificazione, pertanto avere con sé un documento consente
spesso di evitare notevoli fastidi.
Il rifiuto di generalità è reato punito in alternativa
con pena pecuniaria o pena detentiva.
Fornire generalità false è reato punito con pena pecuniaria
o pena detentiva più elevata.
Nel caso in cui la richiesta provenga da persone in borghese, si può
chiedere che la persona si qualifichi.
Peraltro dopo che l’agente si è qualificato torna obbligatorio
fornire documenti e generalità.
****** POSSIBILI REATI ******
Fare un elenco dei reati che possono essere commessi nel corso
di una manifestazione è un
grande esercizio di fantasia, nel senso che ogni tipo di reato
può essere commesso in
occasione di una manifestazione.
In realtà però quasi tutti i reati sono facilmente
comprensibili e non è necessario una
particolare spiegazione per capire, ad esempio, che cosa sono
le lesioni personali, il
danneggiamento, il furto, la rapina e che chi commette fatti
del genere approfittando della
manifestazione, può essere arrestato e risponde del suo
comportamento. Teoricamente è
prevista l’aggravante di aver commesso i fatti in occasione di
una manifestazione, ma
generalmente non viene contestata.
La maggioranza dei reati indicati sono puniti con pene non elevatissime,
ma prevedono la
possibilità, spesso esercitata, di arrestare la persona
colta in flagranza di reato, ossia la
persona che viene bloccata nel momento in cui commette il reato
o comunque subito dopo.
Vi sono invece alcuni reati che sono caratteristici ed intrinseci
proprio alle manifestazioni e
possono essere commessi anche con comportamenti che a prima vista
potrebbero sembrare legittimi.
1) Resistenza a pubblico ufficiale (artt.336-339 c.p.).
la resistenza a pubblico ufficiale è punita se commessa
con violenza o con minaccia. Per
resistenza si intende il costringere un pubblico ufficiale a
fare od omettere un atto del proprio ufficio o comunque impedirgli di compiere
un atto del proprio ufficio.In tal senso quando il pubblico ufficiale sta
facendo una “carica”, purché sia stata comandata legittimamente
(ma sarebbe poi molto difficile dimostrare l’illegittimità della
carica) sta compiendo un atto del proprio ufficio. Per violenza si intende
un qualunque comportamento che comporta l’utilizzo della forza, mentre
per minaccia si intende un qualunque comportamento che minaccia l’uso della
forza. In tal senso è considerata violenza anche il semplice strattone
dato per liberarsi dalla stretta con cui si viene trattenuti. Non è
invece resistenza rimanere fermi, in piedi o per terra, o farsi trascinare.
E’ consentito l’arresto in flagranza.
2) Radunata sediziosa (art.6654,655 c.p.).
la radunata sediziosa è un insieme di almeno 10 persone
che offende o minacce la pubblica
autorità o fa sorgere pericolo per il mantenimento dell’ordine
pubblico. E’ una norma che va letta collegata con la possibilità
per la pubblica autorità di disperdere una manifestazione non autorizzata.
E’ infatti consentito all’Autorità disperdere una manifestazione
non autorizzata o comunque intimare di disperdere una manifestazione quando
ci siano problemi di ordine pubblico. In tal caso chi, per obbedire all’ingiunzione
dell’Autorità, si ritira dalla radunata, non è punibile.
E’ un reato che normalmente non viene contestato, ma è una norma
importante per chiarire il funzionamento del sistema.In ogni caso non si
può essere arrestati solo per questo reato.
3) Travisamento (art.5 L.152/75).
E’ vietato l’uso di caschi protettivi, o di mezzi che rendano
difficoltoso il riconoscimento della persona, nelle manifestazioni pubbliche.
Anche per questo reato non è consentito l’arresto in flagranza.
4) Interruzione di pubblico servizio (art.340 c.p.).
E’ punito chi interrompe o turba il regolare svolgimento di un
ufficio, un servizio pubblico o di pubblica necessità.Non dovrebbero
esserci problemi di questo genere, ma comunque è
necessario consentire il transito dei mezzi di pubblica assistenza
e di tutti i mezzi esercitanti un servizio pubblico. Potrebbero sorgere
problemi anche in caso di blocco ferroviario, ma
probabilmente in quei giorni non funzioneranno treni.
5) Atti osceni in luogo pubblico (art.527 c.p.)
E’ punito chi, in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico,
compie atti osceni. A Goteborg qualcuno ha salutato i Grandi del mondo
con la parte posteriore del proprio corpo. Anche se si spera che su reati
di questo genere ci sia una certa tolleranza, data la loro sostanziale
inoffensività, comunque tale comportamento è sanzionato con
pena detentiva, anche se non è consentito l’arresto in flagranza.
6) Istigazione a delinquere ed a disobbedire alle leggi (art.414-415
c.p.).
E’ punito chi istiga altri a commettere uno o più reati
o comunque a disobbedire alle leggi di
ordine pubblico. E’ esclusa dalla sanzione la pura e semplice
manifestazione del pensiero.
Questo significa che incitare una parte di corteo che sta caricando
al polizia è un’istigazione a delinquere, mentre sostenere la legittimità
di questo comportamento in una discussione non è reato.Trattandosi
di un reato di tipo ideologico viene contestato generalmente solo quando
l’istigazione è concreta ed è relativa ad un reato particolarmente
grave. Ciò non toglie che alcuni comportamenti che spiegano come
fare o incitano a tenere comportamenti illegittimi sono reati che rientrano
in questa fattispecie, per la quale è prevista anche la possibilità
di arresto in flagranza
COMPORTAMENTO IN CASO DI ARRESTO
In caso di arresto è comunque sempre opportuno mantenere
un comportamento il più calmo possibile ed evitare liti o discussioni
con le forze dell’ordine che hanno operato l’arresto o addette alla custodia.Generalmente
è inutile lamentarsi con un agente dell’operato del suo collega,
serve solo a farsi guardare male anche da quell’agente. E’opportuno non
rilasciare nessun tipo di dichiarazione su quello che è avvenuto,
neanche a livello informale. E’ invece necessario nominare l’avvocato e
chiedere che venga informato immediatamente del proprio arresto.L’avvocato
infatti ha la possibilità di comunicare con l’arrestato anche subito
dopo l’avvenuto arresto o fermo e quindi è l’unica persona che può
in qualche modo intervenire per impedire abusi o problemi ulteriori. Si
possono nominare fino ad un massimo di due difensori.In ogni caso sappiate
che al massimo entro 4 giorni verrete condotti davanti al Giudice per la
convalida dell’arresto; in caso di persona incensurata e di arresto per
fatti non particolarmente
gravi è possibile che il P.M. decida la scarcerazione immediata
e quindi essere liberati dopo una sola notte. Ma ATTENZIONE non potrete
telefonare voi al vostro avvocato per cui dovrete dire che non vi ricordate
il nome e che la polizia telefoni a uno dei numeri del centro giuridico
che ve lo rintraccera’ .
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