REGOLAMENTO DEL C.U.N.

 

TITOLO I – SCOPI

ART. 1 SETTORI DI ATTIVITÀ

Gli scopi del Centro Ufologico Nazionale sono realizzati nell'ambito dei seguenti settori di attività:

- SETTORE INDAGINI, che si occupa di effettuare inchieste sulle segnalazioni di avvistamento, di analizzarle verificandone l'attendibilità secondo le procedure stabilite da apposita Commissione e di redigerne i rapporti d'indagine; è l'attività principale di raccolta dei dati;

- SETTORE DOCUMENTARIO, che raccoglie, conserva, cataloga tutti i dati raccolti o di cui si venga a conoscenza, relativamente al fenomeno oggetto di studio ed allo studio stesso;

- SETTORE SCIENTIFICO, che si occupa di analizzare i dati raccolti e di studiarli secondo il metodo scientifico e le modalità tecniche stabilite da apposita Commissione; è l'attività fondamentale di studio e ricerca;

- SETTORE DIVULGATIVO, che si occupa di mantenere i contatti con l'esterno mediante la diffusione obiettiva di fatti e di studi;

- SETTORE ORGANIZZATIVO, che coordina ed organizza i rapporti associativi ed organizzativi.

Tali Settori possono essere strutturati su base centralizzata, ovvero concentrata, a seconda delle esigenze e delle possibilità.

 

TITOLO II - SOCI ORDINARI

ART. 2 SCELTA DEI SOCI

I Soci sono scelti dal Consiglio Direttivo fra i Collaboratori maggiorenni associati da oltre un anno, che abbiano segnalato la loro disponibilità all'atto del rinnovo dell'adesione.

 

ART. 3 ATTIVITÀ

Il Socio Ordinario è tenuto a partecipare alle attività del Centro nell'ambito di almeno uno specifico Settore di attività.

La partecipazione è al tempo stesso diritto e dovere del socio. I termini di tale partecipazione sono stabiliti dal Socio compatibilmente con le sue capacità e possibilità, seguendo le indicazioni del Coordinatore Regionale. Il rapporto associativo è volontario, non retribuito e fondato esclusivamente sulla collaborazione.

 

ART. 4 QUOTA SOCIALE

I Soci Ordinari sono tenuti a versare annualmente la quota sociale fissata ogni anno dal C.D.. Le quote devono essere fatte pervenire al Coordinatore Nazionale entro due mesi dall' inizio del rapporto associativo e, annualmente, entro il mese di febbraio.

Il mancato versamento della quota comporta la sospensione della qualifica di socio, che può essere sanata col pagamento della quota stessa se non dietro parere del C.D.

 

ART. 5 TESSERA ASSOCIATIVA

La tessera è un documento di identità personale, munito di fotografia e timbro attestante l'appartenenza al C.U.N. davanti ai terzi, è nominativa e non cedibile. La tessera è rilasciata al socio all'atto della sua nomina, ma resta di proprietà del Centro e va restituita in caso di dimissioni, sospensione, espulsione o altra cessazione, temporanea o definitiva, del rapporto associativo.

 

ART. 6 ARCHIVI

Il C.U.N. dispone di un Archivio Centrale o Banca delle Documentazioni costituito dall'apporto dei vari Archivi Personali. Il Socio si impegna in caso di cessazione del suo interesse per l'argomento, ad offrire al C.U.N. tutto il suo materiale ufologico d'archivio con diritto di prelazione. Il materiale raccolto da Sezioni, in caso di loro scioglimento, resta di proprietà del Centro, che lo affiderà ad eventuali nuove Sezioni costituitesi in loco.

 

TITOLO III - COLLABORATORI

ART. 7 MODALITÀ DI ADESIONE

Per diventare Collaboratori del C.U.N. occorre compilare apposito modulo o in sua assenza redigere domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, firmata e datata, indicante le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, eventuale recapito di posta elettronica, titolo di studio, occupazione), il "curriculum" ufologico ed attestante la conoscenza delle norme statuarie e regolamentari e l'intenzione di divenire Collaboratore del C.U.N.. La domanda va inviata al Coordinatore Nazionale che col nulla osta del Consiglio Direttivo, comunica al collaboratore l' accettazione e gli richiede il versamento della quota relativa all'anno in corso, rilasciandogli un tesserino numerato ed indicante l' anno di associazione.

ART. 8 RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo ha durata annuale e deve essere rinnovato per ogni anno solare. Il pagamento della quota entro i termini stabiliti costituisce rinnovo tacito.

ART . 9 DIRITTI E DOVERI

I Collaboratori hanno diritto, come i Soci:

a) a partecipare alle attività del C.U.N.;

b) a ricevere le pubblicazioni del Centro;

Non hanno diritto di voto in Assemblea

Devono, come i soci:

- osservare le norme dello Statuto, del Regolamento e le decisioni degli Organi del Centro;

- offrire la massima collaborazione possibile per il raggiungimento degli scopi statutari;

- pagare la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per i Soci. Inoltre non possono rappresentare il Centro di fronte ai terzi, eccetto se espressamente incaricati o autorizzati dal Delegato Provinciale, dal Direttore di Sezione Provinciale, dal Coordinatore Regionale o dal Consiglio Direttivo. Ai collaboratori si applicano gli stessi provvedimenti disciplinari previsti per i soci.

 

TITOLO IV - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. l0 DECENTRAMENTO

Il decentramento della struttura organizzativa si articola su base territoriale come segue:

Coordinatore Nazionale, Coordinatore Regionale, Delegato o Sezione Provinciale, Sezione Locale.

 

ART.11 COORDINATORE NAZIONALE

E' il Responsabile del Settore Organizzativo a livello nazionale. E' scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Ha il compito di coordinare le attività dei Coordinatori Regionali e cura l'organizzazione generale del Centro creando il collegamento fra la struttura decentrata ed il Consiglio Direttivo, anche attraverso riunioni, incontri e comunicazioni. Provvede inoltre alla redazione ed all'aggiornamento degli elenchi dei soci e dei collaboratori e gestisce la Tesoreria del Centro.

 

ART. 12 COORDINATORE REGIONALE

E' il Responsabile del Settore Organizzativo a livello regionale. Coordina l'attività dei soci e dei collaboratori nell' ambito della regione. E’ compito del Coordinatore Regionale aggiornare il Coordinatore Nazionale, redigendo un rapporto annuale sull’attività della regione contenente copia delle indagini o dei lavori svolti dai relativi gruppi decentrati, preferibilmente su supporto informatico.

 

ART 13 DELEGATO PROVINCIALE

Il decentramento delle attività a livello provinciale può essere organizzato tramite Delegati o Sezioni provinciali.

Il Delegato provinciale è un socio ordinario che si assume la responsabilità di coordinare le attività del Centro nella provincia. E' responsabile a livello provinciale dei Settori Indagini, Documentazione, Divulgazione ed Organizzazione.

S'incarica cioè di:

a) effettuare inchieste sulle segnalazioni di avvistamento;

b) controllare la stampa periodica locale;

c) creare ed aggiornare un archivio relativo a casi e notizie della provincia;

d) rappresentare il C.U.N. nei contatti col pubblico:

e) mantenere i rapporti con i ricercatori e gli interessati, e coordinare le attività dei soci e dei collaboratori della provincia.

 

ART. 14 SEZIONE PROVINCIALE

Le stesse funzioni di cui all'articolo precedente possono essere esercitate da una Sezione Provinciale quando vi siano almeno due soci residenti nella provincia disponibili ad affiancare il delegato, che in tal caso assume la carica di Direttore di Sezione Provinciale. Il socio o i soci che intendono assumersi l'incarico di effettuare le attività di cui sopra come Delegato o come Sezione Provinciale devono fame richiesta al Coordinatore Nazionale impegnandosi per iscritto. La nomina di Delegato o la costituzione della Sezione Provinciale sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Non fanno necessariamente parte della Sezione tutti i soci della provincia, ma solo coloro che collaborano attivamente alla sua gestione. La Sezione può darsi un suo regolamento interno, purché non in contrasto con lo Statuto o il Regolamento.

 

ART.15 SEZIONI LOCALI

Nel caso vi siano più soci o collaboratori residenti in uno stesso comune o in comuni limitrofi che intendono darsi una struttura senza però assumersi gli obblighi relativa ad una Sezione Provinciale, essi possono chiedere al Coordinatore Regionale di costituirsi in Sezione Locale, eleggendo fra i propri membri un Direttore. Le Sezioni Locali non rappresentano il Centro su base locale e non hanno funzioni specifiche, e possono costituirsi anche se già esiste un delegato o una Sezione Provinciale. Sono ammesse Sezioni composte da soli collaboratori minorenni coordinati da un Fiduciario.

 

TITOLO V - STRUTTURA FUNZIONALE

ART.16 SEGRETERIA

La funzione di Segreteria è affidata ad uno o più responsabili che si occupano :

a) della corrispondenza e dell' inoltro del materiale di segreteria (Segreteria Generale);

b) della gestione degli archivi cartacei o informatizzati (Banca delle Documentazioni);

c) della corrispondenza e dello scambio del materiale con organizzazioni e ricercatori esteri (Segreteria Estera).

 

ART. 17 ARCHIVI

L'insieme degli Archivi del C.U N. costituisce la Banca delle Documentazioni del Centro. Essa si ripartisce in:

a) Archivi Indagini (inchieste su eventi ufologici) ;

b) Archivi Documentazione ( studi e ricerche, libri e riviste specializzate);

c) Archivi Stampa (estratti da libri, riviste e giornali non specializzati);

d) Archivi Estero (riviste, libri e materiale estero);

e) Archivi Fotografici (foto, diapositive e filmati).

Il materiale della Banca delle Documentazioni può essere accessibile a Soci e Collaboratori, dietro pagamento delle spese di riproduzione e spedizione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, coi limiti eventualmente stabiliti da questo per particolari documenti. Soci e Collaboratori sono tenuti ad inviare, attraverso il Coordinatore Regionale, agli Archivi Centrali gli studi, le ricerche ed i rapporti relativi ad indagini da essi compiute, possibilmente in originale.

 

ART. 18 COMITATO SCIENTIFICO

E' guidato da un responsabile membro del Consiglio Direttivo (che può delegare l'incarico tecnico di coordinatore scientifico ad altro socio) ed e composto da Soci, Collaboratori e semplici consulenti non associati.

E' preposto al settore scientifico.

 

ART.19 COMMISSIONI

Le Commissioni di studio possono essere temporanee o permanenti. Presentano una dettaglia relazione sulle attività svolte allo scadere del mandato se temporanee, annualmente se permanenti. Possono farne parte anche i non associati.

 

ART.20 CARICHE

Si intendono per cariche del CUN. le qualifiche di:

a) Membro del Consiglio Direttivo:

b) Presidente, Vicepresidente, Segretario Generale,

Coordinatore Scientifico, Addetto Stampa, Tesoriere, Coordinatore Informatico, Coordinatore Nazionale, Coordinatore Regionale, Delegato Provinciale, Direttore di Sezione Provinciale o Locale, Fiduciario e Responsabile di Settore o di Commissione.

La carica di Membro del Consiglio Direttivo è elettiva ed è attribuita dall' Assemblea. Tutte le altre sono attribuite dal Consiglio Direttivo, che può revocarle per giusta causa o per giustificato motivo.

Sono incompatibili, salvo espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il cumulo delle cariche di Segretario Generale e Coordinatore Generale, la delega per più provincie, il coordinamento per più regioni, il cumulo di più di tre cariche.

 

TITOLO VI - ASSEMBLEA

ART. 21 DELEGHE

Ogni Socio, nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea di persona, può delegare un altro Socio a rappresentarlo con diritto di voto compilando apposito modulo allegato all'avviso di convocazione od in sua assenza redigendo delega scritta indicate il proprio nome quello del delegato e la dichiarazione di delega per quella specifica Assemblea. Ad uno stesso socio non possono essere delegati più di due voti. Le deleghe vanno depositate nelle mani del Presidente dell' Assemblea all'inizio della seduta.

 

ART. 22 CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

La convocazione dell' Assemblea, fatta dal Presidente, deve contenere indicazioni circa il luogo, la data e l'ora iniziale della stessa. L'ordine del giorno deve includere, nel caso si tratti di Assemblea richiesta, gli argomenti proposti dai richiedenti. In ogni caso, chiunque può chiedere in apertura dell'Assemblea di aggiungere argomenti all'ordine del giorno, purché almeno un quarto dei voti presenti sia favorevole. La trattazione degli argomenti segue l'ordine stabilito; con voto in tal senso, l' Assemblea può comunque variare l' ordine di discussione degli argomenti.

Il Presidente dell' Assemblea è eletto all'inizio di questa fra i Soci Ordinari presenti per alzata di mano. Il segretario di Assemblea è scelto dal Presidente.

 

ART. 23 DELIBERE

Le dimissioni del Consiglio Direttivo uscente avvengono dopo la presentazione del rendiconto e dei bilanci. Dopo le sue dimissioni vengono presentate le candidature al nuovo Consiglio e l'Assemblea decide sul numero dei suoi membri (cinque sette nove).

L'elezione avviene per voto segreto, su scheda, con l'indicazione di un massimo di nove preferenze. Qualora per cessazione di  carica non sia più presente alcuno dei soci fondatori, il C.D. viene formato dai soli Soci eletti.

Le votazioni all'interno del Consiglio Direttivo possono svolgersi a scelta degli interessati con scrutinio segreto ovvero palese.

 

TITOLO VII - SETTORE DIVULGATIVO

ART. 24 ORGANO UFFICIALE

Il C.U.N pubblica periodicamente in proprio o tramite editore un organo ufficiale, curato da un Direttore Responsabile, nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuvato da un Direttore Editoriale e da un Comitato Redazionale a scelta del direttore.

 

ART. 25 BOLLETTINO INTERNO

Il C.U.N. pubblica periodicamente uno o più bollettini interni di collegamento, cartacei e telematici, quale supplemento al suo organo ufficiale, inviati gratuitamente ai Soci ed ai Collaboratori.

 

ART. 26 ALTRE FORME DI DIVULGAZIONE

Il C.U.N. può comunque diffondere in proprio o tramite terzi i risultati di indagini, studi e ricerche. Tali attività non periodiche possono essere a circuito interno (ottenibili dai soli Soci e Collaboratori dietro rimborso delle spese) o di divulgazione (acquistabili anche da non associati).

 

ART. 27 VERBALI

Di ogni riunione degli organi collegiali del C.U.N. deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e riportato sull'apposito libro sociale. Tali verbali sono riportati in sintesi sul bollettino interno del Centro.

 

ART. 28 LIBRI SOCIALI

Sono libri sociali il Libro dei Soci, il Libro dei Verbali delle Assemblee, il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo e tutte quelle scritture ritenute necessarie dal Consiglio Direttivo. I libri sociali sono numerati e firmati pagina per pagina dal Presidente pro tempore, e sono a disposizione di tutti i Soci.

 

TITOLO VIII - GESTIONE ECONOMICA

ART. 29 AMMINISTRAZIONE

I membri del Consiglio Direttivo sono solidamente responsabili davanti all'Assemblea della gestione del patrimonio sociale. Ogni atto di disposizione del medesimo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo. In caso di necessità o di urgenza, il Presidente può amministrare il patrimonio sotto la sua personale responsabilità.

 

ART. 30 AUTONOMIA DELLE SEZIONI

Le Sezioni hanno completa autonomia patrimoniale, devono autofinanziarsi ed il Centro non risponde delle obbligazioni da esse contratte, pur conservando la facoltà di esercitare un controllo amministrativo per accertare la regolarità ed efficacia della gestione. Sono a carico dell'amministrazione centrale solo le spese per le pubblicazioni e le attività di segreteria o quelle sostenute nell'interesse generale del Centro, se documentate e riconosciute rimborsabili dal Consiglio Direttivo.

I proventi economici da parte di terzi verso una singola Sezione, per finanziamenti di locali Convegni, Rappresentazioni o qualsiasi forma di studio e divulgazione vengono affidati al Tesoriere del Consiglio Direttivo.