STATUTO SOCIALE DEL C.U.N.

 

 

ART. 1 DENOMINAZIONE E NATURA

Il Centro Ufologico Nazionale per lo studio della fenomenologia U.F.O. (C.U.N.) ha natura di libera associazione di diritto privato, è apolitico e aconfessionale e non ha scopo di lucro. Ha carattere di volontariato e durata illimitata. La sede legale è in Firenze, Via Senese N° 138

 

ART. 2 SCOPI

II C.U.N. ha lo scopo di:

A) Studiare scientificamente e senza pregiudizi il fenomeno U.F.O.;

B) Diffondere obiettivamente i dati e le conoscenze acquisite relativamente allo stesso;

C) Attuare tutte quelle iniziative connesse agli scopi suddetti e decise dagli organi del Centro.

 

ART. 3 SOCI

Sono Soci Ordinari del C.U.N. le persone fisiche residenti in Italia aventi la maggiore età e capacità di agire, che per preparazione, attività, serietà e disponibilità siano ritenute qualitativamente idonee ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, che ha inoltre facoltà di nominare Soci Onorari per particolari meriti nel campo della ricerca ufologica o per altri motivi connessi al miglior funzionamento o prestigio del Centro Ufologico Nazionale.

 

ART. 4 COLLABORATORI

Possono essere Collaboratori del C.U.N. le persone fisiche residenti in Italia che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Modalità di adesione, diritti e doveri dei Collaboratori sono stabiliti dal Regolamento.

 

ART. 5 RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualifica di Socio Ordinario é personale, non cedibile e non trasmissibile; ha durata illimitata e può essere rescissa solo per morte, dimissioni, sospensione od espulsione. Il C.U.N. garantisce la riservatezza dei dati personali e sensibili dei propri associati ai sensi della legge sulla privacy.

 

ART. 6 DIRITTI

Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle attività del C.U.N., assumendo eventualmente cariche o posizioni societarie, ed avere una tessera che attesti l'associazione al Centro, a ricevere informazioni e pubblicazioni del C.U.N., secondo le modalità stabilite dal Regolamento. I Soci Ordinari hanno inoltre diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea e ad essere eleggibili alle cariche del Centro.

 

ART. 7 DOVERI

I Soci sono obbligati ad osservare le norme dello Statuto e del Regolamento e le decisioni degli organi del C.U.N., ad offrire la massima collaborazione possibile, secondo le capacità di ciascuno, per il migliore raggiungimento degli scopi sociali ed a pagare la quota sociale.

 

ART. 8 CESSAZIONE DA CARICA O DA POSIZIONI SOCIETARIE E PROVVEDIMENTI  DISCIPLINARI

I singoli membri del Centro possono cessare dalla carica in caso di:

a) morte. In tale ipotesi il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, vagliata la possibilità e l'opportuna disponibilità di altri Soci, in possesso dei necessari requisiti.

b) decadenza. Essa si verifica a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo per:

-cause di ineleggibilità verificatesi dopo l'elezione

-cause di incompatibilità preesistenti o successive alla elezione

-mancato intervento, senza giustificati motivi, ad un intero anno di riunioni del Consiglio Direttivo

-altre incapacità contemplate dalla legge (es. interdizione per infermità di mente, condanne penali, processi in atto).

L'iscritto dichiarato decaduto viene rimosso da qualsiasi carica senza essere espulso dal Centro, con l'eccezione delle incapacità contemplate dalla legge; in quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo può decidere se adottare il punto c)

c) rimozione con espulsione. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di espellere, con atto motivato scritto, membri macchiatisi di indegnità nel rapporto fiduciario verso il Centro, ovvero coloro i quali abbiano pubblicamente preso posizioni antistatutarie ed anti-CUN, con parole, scritti o fatti; o si siano legati in maniera partecipativa ed attiva ad enti o persone la cui linea risulti profondamente aggressiva o lesiva nei confronti del Centro; o per sopravvenute incapacità contemplate dalla legge.

Qualora il soggetto in fase di rimozione stia ricoprendo cariche societarie, subentra la condizione di incompatibilità.

d) dimissioni. Esse vanno motivate con un atto scritto indirizzato al Consiglio Direttivo; sono revocabili qualora non accettate dal Consiglio Direttivo

e) morosità. In caso di morosità per un biennio consecutivo il socio è dichiarato decaduto. Può tuttavia riacquisire la qualifica di socio, regolarizzando la posizione societaria arretrata

Si verifica la condizione di ineleggibilità ad una carica di responsabilità del Centro quando il candidato sin dall'inizio (ab initio) non goda dei requisiti tecnici o morali utili per l'adempimento delle funzioni richieste dal Centro; o si sia reso colpevole di atti punibili con la rimozione ed espulsione. Le cariche sociali CUN sono, in ogni caso, provvisorie e possono essere revocate in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo con atto scritto motivato.

Si verifica la condizione di incompatibilità ad una carica di responsabilità del Centro quando il responsabile CUN, quale che sia la sua posizione societaria, ma comunque investito di una carica o di un incarico, incorra nella situazione che prevede la rimozione ed espulsione.

Il Consiglio Direttivo può altresì richiamare formalmente un socio in caso di lievi trasgressioni allo Statuto, al Regolamento o alle decisioni degli organi del Centro.

I provvedimenti disciplinari sono stabiliti dal Consiglio Direttivo che provvede ad informare il Socio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno, sottoscritta dal legale rappresentante del Centro. Il Socio può far pervenire al Consiglio Direttivo una memoria difensiva scritta prima della deliberazione del Consiglio stesso, entro trenta giorni dalla comunicazione ricevuta.

 

ART. 9 ORGANI

Sono organi del CU.N.:

A) l'Assemblea dei Soci

B) il Consiglio Direttivo

C) il Presidente.

 

ART. 10 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai Soci Ordinari. Essa è investita dei più ampi poteri che può delegare in via di ordinaria amministrazione al Consiglio Direttivo. Può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, per l'esame e l’approvazione dei bilanci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ogni volta che il Consiglio Direttivo Io ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno di un decimo dei Soci.

 

ART. 11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente che ne fissa la data dandone notizia ai Soci a mezzo avviso inviato loro almeno trenta giorni prima della data fissata. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno stabilito dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 12 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà dei Soci Ordinari e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è presieduta da un presidente eletto a maggioranza fra i Soci intervenuti, che ha il compito di verificare la validità della costituzione e delle singole deliberazioni. Egli è e coadiuvato da un segretario che deve stendere apposito verbale riportato sui libri sociali e firmato da entrambi. Tutte le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei Soci presenti di persona o per delega. Ogni Socio può essere portatore di un massimo di due deleghe.

 

ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del C.U.N. Esso ha poteri di coordinare l'azione generale del Centro secondo le legittime deliberazioni dell'assemblea, ed agisce: A) secondo discrezionalità nell'ambito dell'ordinaria amministrazione; B) secondo le deliberazioni dell’assemblea nell’ambito della straordinaria amministrazione e in tutti quei casi in cui l'Assemblea abbia espresso particolari decisioni. Ne deve far parte almeno uno dei soci fondatori del 1967 ed é composto da cinque, sette ovvero nove membri eletti dall'Assemblea fra i Soci Ordinari, che durano in carica due anni e sono rieleggibili; elegge fra i suoi membri un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere; elegge altresì, previa delega delle specifiche funzioni, un Segretario Generale, un Coordinatore Scientifico, un Addetto Stampa, un Coordinatore informatico ed un Coordinatore Nazionale delle attività decentrate del Centro, nonché altri eventuali Responsabili indicati dal Regolamento; nomina a suo insindacabile giudizio i Soci e Collaboratori, decide i provvedimenti disciplinari; gestisce il patrimonio del Centro. Si riunisce anche al di fuori della sede sociale tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o almeno un terzo dei Consiglieri ne facciano richiesta. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o telegramma, fax o posta elettronica inviato rispettivamente almeno quindici giorni e sette giorni prima della data fissata. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, compreso il Presidente. Sono valide le delibere prese con il voto della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere devono essere prese per iscritto a pena di nullità e i verbali sono riportati sui libri sociali.

 

ART. 14 PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Esso rappresenta legalmente il C.U.N. di fronte ai Soci, ai terzi ed in giudizio; esamina e può respingere la domanda di adesione di nuovi Soci, convoca e presiede 1'Assemblea, convoca presiede e dirige le riunioni del Consiglio Direttivo, cura che siano rese esecutive le deliberazioni legittimamente prese; ha la firma legale che può, per taluni affari, delegare ad altri membri del Consiglio Direttivo o ad altri Soci - mediante speciale procura - sentito il parere del Consiglio stesso. Il Presidente cura la tenuta dei libri sociali compilati dal Tesoriere. Il Consiglio Direttivo nomina inoltre fra i suoi membri un Vice- Presidente che ha gli stessi poteri del Presidente in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo. L'assenza od impedimento devono essere constatati o riconosciuti dal Consiglio Direttivo in apertura della riunione e prima di ogni altra decisione.

 

ART. 15 SEZIONI E RAPPRESENTANZE FIDUCIARIE LOCALI

A discrezione ed alle dipendenze del Consiglio Direttivo, su base decentrata, possono essere costituite delle sezioni regionali provinciali e locali del C.U.N. coordinate da un responsabile, secondo modalità previste dal Regolamento. Nell'impossibilità di realizzare la costituzione di una Sezione, il Consiglio Direttivo può incaricare localmente di rappresentare il C.U.N. dei Fiduciari opportunamente individuati fra Soci, Collaboratori e Consulenti del Centro.

 

ART. 16 COMMISSIONI GRUPPI E CONSULENTI

Al fine di approfondire determinate ricerche o svolgere particolari compiti, il Consiglio Direttivo può istituire apposite Commissioni di studio e Gruppi di lavoro e/o ricerca scegliendo fra i Soci Ordinari un Responsabile e nominando su sua proposta i membri della Commissione o del Gruppo. Il Consiglio Direttivo può altresì nominare a vario titolo dei Consulenti, con mansioni ed incarichi variabili a seconda dei casi e delle necessità.

 

ART. 17 REGOLAMENTO

Il Regolamento determina le modalità di attuazione dello Statuto e deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 18 COMPENSI

Tutte le cariche sociali sono gratuite, e cosi ogni partecipazione all'attività del C.U.N. E’ ammesso solo il rimborso delle spese incontrate per ragioni d'ufficio. Tali spese devono essere documentate ed il rimborso va concordato col Consiglio Direttivo

 

ART. 19 PATRIMONIO

Il Patrimonio del C.U.N. é costituito da:

  1. Le quote dei soci;
  2. Contributi straordinari e donazioni dei Soci e di terzi;
  3. Eventuali beni mobili:
  4. Eventuali proventi di abbonamenti, vendita di pubblicazioni, informazioni e studi;
  5. L'archivio e la raccolta dati.

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo, che ne risponde davanti all'Assemblea.

 

ART. 20 ATTIVITÀ INTERNAZIONALI E ALL'ESTERO

A discrezione del Consiglio Direttivo, il C.U.N. può rapportarsi con soggetti ed enti al di fuori dell'Italia nello spirito delle attività statutarie e nell'interesse della ricerca sul fenomeno, con particolare riferimento ai paesi di lingua italiana, a quelli eurocomunitari ed ai vari organismi internazionali.

 

ART. 21 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'eventuale scioglimento del C.U.N. deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci. In caso di scioglimento la liquidazione del patrimonio è affidata a tre Soci nominati dall'Assemblea, che avranno gli stessi obblighi del mandatario. Dedotte le passività, l’eventuale residuo attivo del patrimonio dovrà essere destinato a pubbliche opere di assistenza.

 

ART. 22 SINDACI E PROBIVIRI

L’Assemblea dei Soci elegge un Collegio Sindacale composto di tre membri a tutela della regolarità amministrativa delle attività del Centro in sede di bilancio. Un Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti dall’Assemblea anche fra i non soci, tutela la corretta applicazione dello Statuto in forma del tutto irrituale in caso di controversie, E’ escluso in ogni caso il ricorso all’autorità giudiziaria. La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra prevista dallo Statuto e dal Regolamento.