Mettere al centro del tema della guerra, iniziata dagli Stati Uniti per il
complessivo dominio del mondo, le questioni giuridiche, è senz’altro
assolutamente fuorviante. E per questo non procediamo su questa linea.
Tuttavia, qualche riflessione sull’argomento può servire a mettere
a fuoco i livelli di cambiamento che si sono determinati, e vanno a determinarsi,
nella realtà internazionale e non solo (anche la vita interna degli Stati
è significativamente cambiata).
Come molti hanno già osservato, la nozione stessa di “guerra preventiva”
determina il completo scardinamento del diritto internazionale vigente, e, in
particolare, l’aggressione imperialista, di USA e Gran Bretagna, all’Iraq
ha posto tali paesi aggressori al di fuori di ogni legalità internazionale.
Paradossalmente, se, su scala ridotta, fossero stati dei piccoli paesi a tenere
una simile condotta, sarebbero stati oggetto (se non strettamente legati ai
padroni del mondo) di severe misure da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.
Ai sensi degli artt. 39, 40, 41 e 42 dello Statuto (che disciplinano l’”azione
rispetto alle minacce di pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione”).
Ma gli USA e la Gran Bretagna sono membri permanenti, con diritto di veto, di
tale Consiglio… ed è al di là dell’immaginazione ipotizzare
l’esercizio di poteri coercitivi, da parte di un Organismo Internazionale,
contro chi di tale Organismo è padrone. Questa considerazione ci porta,
inevitabilmente, a brevemente ragionare sulla natura del diritto (anche internazionale)
e sul suo utilizzo da parte di chi detiene il potere reale, quello economico,
quello delle armi.
Forse non tutti ricordano che gli USA, dopo essersi resi responsabili del massacro
di centinaia di migliaia di persone con il lancio dell’atomica su Hiroshima
e Nagasaki, mediante proclama del generale Mac Arthur del 19 Gennaio 1946, istituivano,
con sede a Tokio, il “Tribunale Militare Internazionale per l’Estremo
Oriente” per giudicare i crimini di guerra commessi dai Giapponesi!
È, cioè, evidente che l’utilizzo delle forme giuridiche,
fin che è possibile, consente una incisiva copertura “ideologica”,
consente, cioè, di ricoprire con il manto dell’idea di giustizia
il proprio spietato dominio.
E così, anche ora, si assiste ad una intensa attività di produzione
normativa tesa a configurare con le caratteristiche del “nemico assoluto”
tutte quelle varie forze ed organizzazioni che lottano per l’indipendenza
nazionale, per la liberazione del proprio Paese, o comunque contro gli interessi
USA e dei loro alleati (ad esempio, vengono definiti, a livello USA, ma anche
UE, organizzazioni terroristiche il Fronte Popolare di liberazione della Palestina,
le FARC, il PKK, diverse organizzazioni Basche (è di questi giorni la
notizia che gli USA hanno definito tale anche Herri Batasuna).
E gli USA stanno studiando il modo migliore per organizzare il processo ai dirigenti
politici e militari dello Stato che hanno platealmente e crudelmente aggredito.
Ma, da sempre, quando la forma giuridica è d’impiccio, viene ignorata
e sabotata.
Ricordiamo come, quando la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja
(organo giurisdizionale dell’ONU) condannò gli USA a risarcire
il Nicaragua per i danni provocati con il minamento dei suoi porti, essi non
si sognarono neppure di rispettare la sentenza e convinsero, invece, il nuovo
presidente, di destra, del Nicaragua, Violeta Chamorro, a rinunciare espressamente
a tale sentenza, con la promessa (mai rispettata) che, in cambio, sarebbero
giunti rilevanti aiuti economici…
Quando, poi, è il sistema giuridico nel suo complesso a non rispondere
più alle esigenze di chi, con varie mediazioni, lo aveva in precedenza
costruito, esso deve essere complessivamente rotto e sostituito, certo non di
punto in bianco, ma con un percorso di creazione di una nuova legalità.
Ora, dopo la caduta dell’URSS, l’equilibrio internazionale è
completamente cambiato, e nuove possibilità di dominio si sono aperte
per la superpotenza vincitrice della guerra fredda. La legalità e le
istituzioni internazionali che nascevano da quei precedenti rapporti di forza
non sono, pertanto, più adeguate, ed anzi si pongono come ostacolo al
libero dispiegarsi della potenza yankee, e, quindi, debbono essere “rotte”.
Non è mio intendimento diffondermi in una dettagliata disamina di tutte
le modalità di questa “rottura”, ma certo una qualche significativa
esemplificazione deve essere svolta.
Qual è, ad esempio, l’attuale condizione giuridica dello stato
iracheno? Teniamo presente che l’ordinamento internazionale si basa sul
principio fondamentale del necessario, reciproco, riconoscimento della sovranità
degli Stati: ma dove è ora tale sovranità dell’Iraq? Si
prefigura in realtà, una sorta di “governatorato” da parte
degli Stati Uniti: il percorso colonialismo - lotta di liberazione – sovranità
- neo-colonialismo economico si apre così ad un nuovo passaggio, e cioè
al ritorno esplicito a forme dirette di dominio di uno Stato sul territorio
dell’altro. E pensare che lo Statuto delle Nazioni Unite, nel disciplinare
il regime internazionale di amministrazione fiduciaria, quale residuo del passato,
e comunque finalizzato “al progressivo avviamento all’autonomia
ed alla indipendenza”, stabilisce, nel suo art. 78, che “il regime
di amministrazione fiduciaria non si applicherà ai territori che siano
divenuti Membri delle Nazioni Unite, dovendo le relazioni fra questi essere
fondate sul rispetto del principio della sovrana uguaglianza”.
Ma del resto proprio l’art. 2 del capitolo I (Fini e principi) afferma
che “…l’Organizzazione è fondata sul principio della
sovrana uguaglianza di tutti i suoi membri” e che “I Membri devono
risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera
che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in
pericolo”.
Il punto non è, ora, nella violazione, pura e semplice, di tali principi,
ma sta, a mio avviso, nella enunciazione – a livello generale –
di principi assolutamente incompatibili con quelli fino ad oggi riconosciuti.
È la “National Security Strategy of the USA” (documento del
Settembre 2002) a cancellare tali principi e a cercare di costruirne dei nuovi.
“…È il momento di riaffermare il ruolo essenziale della forza
militare americana… un esercito strutturato per fungere da deterrente
nei confronti di imponenti eserciti dell’era della guerra fredda deve
essere trasformato per concentrarsi maggiormente su come potrebbe combattere
un avversario, e non tanto su dove e quanto potrebbe scoppiare una guerra…
dobbiamo dotarci di basi e postazioni dentro e fuori l’Europa Occidentale
e l’Asia Nord-Orientale, oltre a stipulare accordi per l’accesso
temporaneo in vista dello spiegamento a lungo termine delle forze armate degli
USA… Dobbiamo prepararci a ulteriori spiegamenti di forze, dotandoci di
importanti strutture, come avanzati sistemi di rilevazione remota, capacità
di attacco di precisione a lunga distanza, e nuove forze di manovra e di spedizione.
Le nostre forze armate saranno abbastanza forti da dissuadere i potenziali avversari
dal perseguire un’escalation militare nella speranza di superare, o anche
solo raggiungere, la potenza degli Stati Uniti… Prenderemo le misure necessarie
per garantire che i nostri sforzi per adempiere ai nostri impegni per la sicurezza
globale e per la protezione degli americani non siano ostacolati dalle potenzialità
investigative, da inchieste o da un rinvio a giudizio da parte della Corte Penale
Internazionale…”
Nella stessa National Security Strategy ci si diffonde, ovviamente, sul tema
degli “Stati Canaglia”: “…Dobbiamo essere disposti a
fermare gli Stati Canaglia e i loro clienti terroristi prima che siano in grado
di minacciare o colpire gli Stati Uniti e i loro alleati ed amici…
Gli Stati Uniti non possono più fare affidamento su di un atteggiamento
reattivo come nel passato…Oggi dobbiamo adattare il concetto di minaccia
imminente alle capacità e agli obiettivi degli avversari odierni…Gli
Stati Uniti sostengono ormai da lungo tempo l’opzione dell’attacco
preventivo per contrastare una minaccia anche di moderata entità alla
nostra sicurezza nazionale…”.
A fianco della teorizzazione della guerra preventiva si colloca, così,
la configurazione di una nuova entità, e “la stessa categoria di
“Stato Canaglia” serve a delegittimare il diritto internazionale
(positivistico-moderno), disconoscendone e discriminandone i soggetti, cioè
a sottrarsi dagli obblighi che esso implica anche verso i soggetti sgraditi,
a consentire che gli atti condotti verso di essi siano minimizzati rispetto
alla qualificazione erga omnes operata dalle categorie giuridiche formali (guerra
di aggressione, trattamento dei civili e dei prigionieri, non ingerenza)…”
(Geminello Preterossi “ Diritto Americano di legittima difesa” in
Il Manifesto del 9 Aprile 2003, pag.14).
Insomma gli USA cercano di gettare le basi, anche teoriche (se il termine “teoria”
si può ritenere utilizzabile per simili, plateali, mascherature ideologiche
della bruta volontà di rapina e dominio del mondo), per un completo rimodellamento
delle regole tradizionali nel rapporto fra Stati. E la forma della guerra assume
una posizione centrale nella costruzione del nuovo ordine. Guerra non solo verso
i paesi ricchi di petrolio, e significativi per l’importanza strategica,
o verso tutti coloro (movimenti, organizzazioni o singoli soggetti) che ancora
esprimono antagonismo rispetto al modello sociale yankee, ma guerra ipotizzabile
anche contro le altre potenze, oggi minori, qualora esprimessero la volontà
“di superare, o anche solo raggiungere la potenza degli Stati Uniti”
(vedi sopra in National Security Strategy).
Le forme giuridiche, pertanto, non potranno che essere gradualmente modificate,
passando, prima, attraverso la fase della costante e rivendicata violazione
di quelle ancora vigenti. Pensiamo alla cosiddetta “guerra invisibile”
che dopo l’11 Settembre ha avuto un deciso incremento: “…Unità
delle special forces… sono state sbarcate in Uzbekistan, in Indonesia,
nelle Filippine, nello Yemen, Somalia, Colombia. Oltre centoventi missioni laconicamente
definite nella burocrazia del Pentagono Joint Combined exchange training…
i cui rapporti – coperti dal segreto militare – sono sottratti per
legge prima ancora che al controllo della pubblica opinione all’esame
del Congresso e del Senato degli Stati Uniti” (Carlo Bonini “Azioni
segrete in cento paesi” in La Repubblica del 21 Febbraio 2003, pag.9).
Pensiamo alla mostruosità, oltre che umana (ed è l’aspetto
più importante…) anche giuridica del campo di concentramento di
Guantanamo, dove i reclusi sono privati di ogni status e di ogni diritto: non
prigionieri di guerra, non imputati di delitti, ma solo oggetti di dominio totale.
E se le vecchie forme giuridiche (non il diritto in sé, si badi, che
è anch’esso continuamente rimodellabile…) sono fastidioso
ostacolo, è assolutamente conseguente l’evoluzione dell’”American
Service Members Protection Act” che, sul finire del 2002, ha attribuito
al Presidente il potere di utilizzare ogni mezzo necessario e appropriato (quindi
compreso l’utilizzo della forza, in ogni sua modalità) per liberare
membri delle forze armate USA o agenti dei loro servizi che siano stati imprigionati
su richiesta del Tribunale Penale Internazionale…
Il conflitto, dunque, si dispiega anche sul terreno delle forme giuridico/istituzionali:
si cerca di portare al disfacimento una vecchia legalità e di fondarne
una nuova, che esprima meno mediazioni e più diretto e brutale comando.
E per dare il senso del mutamento, e di quanto contino i rapporti di forza e
la situazione degli schieramenti internazionali nel determinare i principi che
permeano di sé l’assetto del mondo (o almeno di parte di esso),
è interessante ricordare come, solo trenta anni fa, l’Assemblea
Generale dell’ONU con risoluzione n. 3034 del 18 Dicembre 1972, avesse
solennemente ribadito la legittimità dei movimenti di liberazione nazionali,
condannando solo gli atti di terrorismo statale compiuti dai regimi coloniali,
razzisti e stranieri. Ed il comitato speciale per il terrorismo internazionale,
costituito con la medesima risoluzione, ebbe ad affermare che il terrorismo
individuale è effetto di quello statale, costituendo una risposta violenta
della popolazione civile alla politica statale di oppressione.
Ora, invece, al di fuori della sfrenata violenza dello Stato Usa (od anche democratico
occidentale – o di libero mercato) sembra esistere solo il Male Assoluto,
che deve essere annientato con ogni mezzo…
D’altra parte, la profondità dei mutamenti, formali e di fatto,
si può anche cogliere sul piano dell’ambito interno degli ordinamenti
statali. Pensiamo alle vicende italiane, ed alla soppressione, di fatto, avvenuta
nell’ultimo decennio del principio, fondativo della Repubblica e di per
sé non modificabile se non con un rivolgimento istituzionale, del ripudio
della guerra, oppure alla creazione di un diritto diversificato per nazionalità
(già con la legge Turco Napolitano) o alla introduzione della detenzione
amministrativa sotto la forma dei c.d. Centri di permanenza temporanea.
Ma, come si vede, anche su questo punto ci siamo riferiti alla guerra, e a forme
giuridiche ad essa collegate (il campo di detenzione, il diritto per nazionalità).
La questione, allora, è che quello attuale è il tempo della caduta
delle mediazioni, il tempo del dominio senza correttivi. E gli USA battono il
tempo di questo passaggio, ponendo se stessi al centro del mondo e contro il
mondo; ed i segni che già si colgono (lo abbiamo visto), sul piano delle
modifiche, anche formali – o comunque teorizzate, del sistema e dell’ordinamento
internazionale, non possono che contribuire a farci prendere autentica consapevolezza
di quello che simili tempi ci richiedono.
Fonte: pubblicato on line http://utenti.lycos.it/confedcomunisti/