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Guerra e dinamiche del diritto

Giuseppe Pelazza

2003

Mettere al centro del tema della guerra, iniziata dagli Stati Uniti per il complessivo dominio del mondo, le questioni giuridiche, è senz’altro assolutamente fuorviante. E per questo non procediamo su questa linea.
Tuttavia, qualche riflessione sull’argomento può servire a mettere a fuoco i livelli di cambiamento che si sono determinati, e vanno a determinarsi, nella realtà internazionale e non solo (anche la vita interna degli Stati è significativamente cambiata).
Come molti hanno già osservato, la nozione stessa di “guerra preventiva” determina il completo scardinamento del diritto internazionale vigente, e, in particolare, l’aggressione imperialista, di USA e Gran Bretagna, all’Iraq ha posto tali paesi aggressori al di fuori di ogni legalità internazionale.
Paradossalmente, se, su scala ridotta, fossero stati dei piccoli paesi a tenere una simile condotta, sarebbero stati oggetto (se non strettamente legati ai padroni del mondo) di severe misure da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Ai sensi degli artt. 39, 40, 41 e 42 dello Statuto (che disciplinano l’”azione rispetto alle minacce di pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione”).
Ma gli USA e la Gran Bretagna sono membri permanenti, con diritto di veto, di tale Consiglio… ed è al di là dell’immaginazione ipotizzare l’esercizio di poteri coercitivi, da parte di un Organismo Internazionale, contro chi di tale Organismo è padrone. Questa considerazione ci porta, inevitabilmente, a brevemente ragionare sulla natura del diritto (anche internazionale) e sul suo utilizzo da parte di chi detiene il potere reale, quello economico, quello delle armi.
Forse non tutti ricordano che gli USA, dopo essersi resi responsabili del massacro di centinaia di migliaia di persone con il lancio dell’atomica su Hiroshima e Nagasaki, mediante proclama del generale Mac Arthur del 19 Gennaio 1946, istituivano, con sede a Tokio, il “Tribunale Militare Internazionale per l’Estremo Oriente” per giudicare i crimini di guerra commessi dai Giapponesi!
È, cioè, evidente che l’utilizzo delle forme giuridiche, fin che è possibile, consente una incisiva copertura “ideologica”, consente, cioè, di ricoprire con il manto dell’idea di giustizia il proprio spietato dominio.
E così, anche ora, si assiste ad una intensa attività di produzione normativa tesa a configurare con le caratteristiche del “nemico assoluto” tutte quelle varie forze ed organizzazioni che lottano per l’indipendenza nazionale, per la liberazione del proprio Paese, o comunque contro gli interessi USA e dei loro alleati (ad esempio, vengono definiti, a livello USA, ma anche UE, organizzazioni terroristiche il Fronte Popolare di liberazione della Palestina, le FARC, il PKK, diverse organizzazioni Basche (è di questi giorni la notizia che gli USA hanno definito tale anche Herri Batasuna).
E gli USA stanno studiando il modo migliore per organizzare il processo ai dirigenti politici e militari dello Stato che hanno platealmente e crudelmente aggredito.
Ma, da sempre, quando la forma giuridica è d’impiccio, viene ignorata e sabotata.
Ricordiamo come, quando la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja (organo giurisdizionale dell’ONU) condannò gli USA a risarcire il Nicaragua per i danni provocati con il minamento dei suoi porti, essi non si sognarono neppure di rispettare la sentenza e convinsero, invece, il nuovo presidente, di destra, del Nicaragua, Violeta Chamorro, a rinunciare espressamente a tale sentenza, con la promessa (mai rispettata) che, in cambio, sarebbero giunti rilevanti aiuti economici…
Quando, poi, è il sistema giuridico nel suo complesso a non rispondere più alle esigenze di chi, con varie mediazioni, lo aveva in precedenza costruito, esso deve essere complessivamente rotto e sostituito, certo non di punto in bianco, ma con un percorso di creazione di una nuova legalità.
Ora, dopo la caduta dell’URSS, l’equilibrio internazionale è completamente cambiato, e nuove possibilità di dominio si sono aperte per la superpotenza vincitrice della guerra fredda. La legalità e le istituzioni internazionali che nascevano da quei precedenti rapporti di forza non sono, pertanto, più adeguate, ed anzi si pongono come ostacolo al libero dispiegarsi della potenza yankee, e, quindi, debbono essere “rotte”.
Non è mio intendimento diffondermi in una dettagliata disamina di tutte le modalità di questa “rottura”, ma certo una qualche significativa esemplificazione deve essere svolta.
Qual è, ad esempio, l’attuale condizione giuridica dello stato iracheno? Teniamo presente che l’ordinamento internazionale si basa sul principio fondamentale del necessario, reciproco, riconoscimento della sovranità degli Stati: ma dove è ora tale sovranità dell’Iraq? Si prefigura in realtà, una sorta di “governatorato” da parte degli Stati Uniti: il percorso colonialismo - lotta di liberazione – sovranità - neo-colonialismo economico si apre così ad un nuovo passaggio, e cioè al ritorno esplicito a forme dirette di dominio di uno Stato sul territorio dell’altro. E pensare che lo Statuto delle Nazioni Unite, nel disciplinare il regime internazionale di amministrazione fiduciaria, quale residuo del passato, e comunque finalizzato “al progressivo avviamento all’autonomia ed alla indipendenza”, stabilisce, nel suo art. 78, che “il regime di amministrazione fiduciaria non si applicherà ai territori che siano divenuti Membri delle Nazioni Unite, dovendo le relazioni fra questi essere fondate sul rispetto del principio della sovrana uguaglianza”.
Ma del resto proprio l’art. 2 del capitolo I (Fini e principi) afferma che “…l’Organizzazione è fondata sul principio della sovrana uguaglianza di tutti i suoi membri” e che “I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo”.
Il punto non è, ora, nella violazione, pura e semplice, di tali principi, ma sta, a mio avviso, nella enunciazione – a livello generale – di principi assolutamente incompatibili con quelli fino ad oggi riconosciuti. È la “National Security Strategy of the USA” (documento del Settembre 2002) a cancellare tali principi e a cercare di costruirne dei nuovi.
“…È il momento di riaffermare il ruolo essenziale della forza militare americana… un esercito strutturato per fungere da deterrente nei confronti di imponenti eserciti dell’era della guerra fredda deve essere trasformato per concentrarsi maggiormente su come potrebbe combattere un avversario, e non tanto su dove e quanto potrebbe scoppiare una guerra… dobbiamo dotarci di basi e postazioni dentro e fuori l’Europa Occidentale e l’Asia Nord-Orientale, oltre a stipulare accordi per l’accesso temporaneo in vista dello spiegamento a lungo termine delle forze armate degli USA… Dobbiamo prepararci a ulteriori spiegamenti di forze, dotandoci di importanti strutture, come avanzati sistemi di rilevazione remota, capacità di attacco di precisione a lunga distanza, e nuove forze di manovra e di spedizione.
Le nostre forze armate saranno abbastanza forti da dissuadere i potenziali avversari dal perseguire un’escalation militare nella speranza di superare, o anche solo raggiungere, la potenza degli Stati Uniti… Prenderemo le misure necessarie per garantire che i nostri sforzi per adempiere ai nostri impegni per la sicurezza globale e per la protezione degli americani non siano ostacolati dalle potenzialità investigative, da inchieste o da un rinvio a giudizio da parte della Corte Penale Internazionale…”
Nella stessa National Security Strategy ci si diffonde, ovviamente, sul tema degli “Stati Canaglia”: “…Dobbiamo essere disposti a fermare gli Stati Canaglia e i loro clienti terroristi prima che siano in grado di minacciare o colpire gli Stati Uniti e i loro alleati ed amici…
Gli Stati Uniti non possono più fare affidamento su di un atteggiamento reattivo come nel passato…Oggi dobbiamo adattare il concetto di minaccia imminente alle capacità e agli obiettivi degli avversari odierni…Gli Stati Uniti sostengono ormai da lungo tempo l’opzione dell’attacco preventivo per contrastare una minaccia anche di moderata entità alla nostra sicurezza nazionale…”.
A fianco della teorizzazione della guerra preventiva si colloca, così, la configurazione di una nuova entità, e “la stessa categoria di “Stato Canaglia” serve a delegittimare il diritto internazionale (positivistico-moderno), disconoscendone e discriminandone i soggetti, cioè a sottrarsi dagli obblighi che esso implica anche verso i soggetti sgraditi, a consentire che gli atti condotti verso di essi siano minimizzati rispetto alla qualificazione erga omnes operata dalle categorie giuridiche formali (guerra di aggressione, trattamento dei civili e dei prigionieri, non ingerenza)…” (Geminello Preterossi “ Diritto Americano di legittima difesa” in Il Manifesto del 9 Aprile 2003, pag.14).
Insomma gli USA cercano di gettare le basi, anche teoriche (se il termine “teoria” si può ritenere utilizzabile per simili, plateali, mascherature ideologiche della bruta volontà di rapina e dominio del mondo), per un completo rimodellamento delle regole tradizionali nel rapporto fra Stati. E la forma della guerra assume una posizione centrale nella costruzione del nuovo ordine. Guerra non solo verso i paesi ricchi di petrolio, e significativi per l’importanza strategica, o verso tutti coloro (movimenti, organizzazioni o singoli soggetti) che ancora esprimono antagonismo rispetto al modello sociale yankee, ma guerra ipotizzabile anche contro le altre potenze, oggi minori, qualora esprimessero la volontà “di superare, o anche solo raggiungere la potenza degli Stati Uniti” (vedi sopra in National Security Strategy).
Le forme giuridiche, pertanto, non potranno che essere gradualmente modificate, passando, prima, attraverso la fase della costante e rivendicata violazione di quelle ancora vigenti. Pensiamo alla cosiddetta “guerra invisibile” che dopo l’11 Settembre ha avuto un deciso incremento: “…Unità delle special forces… sono state sbarcate in Uzbekistan, in Indonesia, nelle Filippine, nello Yemen, Somalia, Colombia. Oltre centoventi missioni laconicamente definite nella burocrazia del Pentagono Joint Combined exchange training… i cui rapporti – coperti dal segreto militare – sono sottratti per legge prima ancora che al controllo della pubblica opinione all’esame del Congresso e del Senato degli Stati Uniti” (Carlo Bonini “Azioni segrete in cento paesi” in La Repubblica del 21 Febbraio 2003, pag.9).
Pensiamo alla mostruosità, oltre che umana (ed è l’aspetto più importante…) anche giuridica del campo di concentramento di Guantanamo, dove i reclusi sono privati di ogni status e di ogni diritto: non prigionieri di guerra, non imputati di delitti, ma solo oggetti di dominio totale.
E se le vecchie forme giuridiche (non il diritto in sé, si badi, che è anch’esso continuamente rimodellabile…) sono fastidioso ostacolo, è assolutamente conseguente l’evoluzione dell’”American Service Members Protection Act” che, sul finire del 2002, ha attribuito al Presidente il potere di utilizzare ogni mezzo necessario e appropriato (quindi compreso l’utilizzo della forza, in ogni sua modalità) per liberare membri delle forze armate USA o agenti dei loro servizi che siano stati imprigionati su richiesta del Tribunale Penale Internazionale…
Il conflitto, dunque, si dispiega anche sul terreno delle forme giuridico/istituzionali: si cerca di portare al disfacimento una vecchia legalità e di fondarne una nuova, che esprima meno mediazioni e più diretto e brutale comando.
E per dare il senso del mutamento, e di quanto contino i rapporti di forza e la situazione degli schieramenti internazionali nel determinare i principi che permeano di sé l’assetto del mondo (o almeno di parte di esso), è interessante ricordare come, solo trenta anni fa, l’Assemblea Generale dell’ONU con risoluzione n. 3034 del 18 Dicembre 1972, avesse solennemente ribadito la legittimità dei movimenti di liberazione nazionali, condannando solo gli atti di terrorismo statale compiuti dai regimi coloniali, razzisti e stranieri. Ed il comitato speciale per il terrorismo internazionale, costituito con la medesima risoluzione, ebbe ad affermare che il terrorismo individuale è effetto di quello statale, costituendo una risposta violenta della popolazione civile alla politica statale di oppressione.
Ora, invece, al di fuori della sfrenata violenza dello Stato Usa (od anche democratico occidentale – o di libero mercato) sembra esistere solo il Male Assoluto, che deve essere annientato con ogni mezzo…
D’altra parte, la profondità dei mutamenti, formali e di fatto, si può anche cogliere sul piano dell’ambito interno degli ordinamenti statali. Pensiamo alle vicende italiane, ed alla soppressione, di fatto, avvenuta nell’ultimo decennio del principio, fondativo della Repubblica e di per sé non modificabile se non con un rivolgimento istituzionale, del ripudio della guerra, oppure alla creazione di un diritto diversificato per nazionalità (già con la legge Turco Napolitano) o alla introduzione della detenzione amministrativa sotto la forma dei c.d. Centri di permanenza temporanea.
Ma, come si vede, anche su questo punto ci siamo riferiti alla guerra, e a forme giuridiche ad essa collegate (il campo di detenzione, il diritto per nazionalità).
La questione, allora, è che quello attuale è il tempo della caduta delle mediazioni, il tempo del dominio senza correttivi. E gli USA battono il tempo di questo passaggio, ponendo se stessi al centro del mondo e contro il mondo; ed i segni che già si colgono (lo abbiamo visto), sul piano delle modifiche, anche formali – o comunque teorizzate, del sistema e dell’ordinamento internazionale, non possono che contribuire a farci prendere autentica consapevolezza di quello che simili tempi ci richiedono.

Fonte: pubblicato on line http://utenti.lycos.it/confedcomunisti/