La genetica nei casi criminali: esperienze pratiche nella prospettiva europea
Aldo Spinella, Direzione Centrale Polizia Criminale, Roma
21 marzo 2002

L'analisi dei polimorfismi del DNA, negli ultimi anni, ha cambiato radicalmente l'investigazione scientifica diventando un mezzo di indagine potente ed efficace per identificare l'autore di un reato.
Molti passi in avanti sono stati compiuti dalle analisi delle tracce di saliva depositate sui 51 mozziconi di sigaretta rinvenuti a Capaci (PA) relativi all'omicidio di Giovanni FALCONE, mozziconi che analizzati nei nostri laboratori contribuirono ad indirizzare le indagini verso gli esecutori del delitto.
Oggi le analisi delle tracce biologiche proveniente dalla scena del crimine (es. capelli, saliva, liquido seminale ecc.) grazie a sistemi di analisi sempre più sofisticati consentono, con affidabilità, precisione e sicurezza l'identificazione della persona.
Con il progredire delle tecniche di analisi si è sentita l'esigenza di unificare i sistemi polimorfici (short tandem repeats) nell'ambito della biologia molecolare forense soprattutto per lo scambio dei dati e l'uniformità di parametri.
I nostri laboratori, grazie all'utilizzo del sistema informatizzato CO.D.I.S. (COmbined DNA Index System), già in uso presso il F.B.I., sono in grado, qualora siano stati individuati tutti e 13 i sistemi necessari (D3S1358, vWA, FGA, D16S539, TH01, TPOX, CSFlP0, D8S1179, D21Sll, D18S51, D5S818, D13S317, D7S820), di attribuire le tracce biologiche ad un individuo con una probabilità di corrispondenza calcolabile in uno su un milione di miliardi.
I sopradetti sistemi, in conformità con la legge del 31/12/96 n. 675, non contengano informazioni riguardanti la razza, la religione e abitudini sessuali.
Il Consiglio d'Europa con la raccomandazione 10/02/92 della commissione dei Ministri, ha fornito direttive sull'uso dell'analisi del DNA a scopo investigativo, individuando le norme generali che devono porsi a fondamento della raccolta dei campioni biologici e degli standards a cui devono adeguarsi i Laboratori Forensi per la costituzione-gestione e protezione dei dati invitando gli Stati membri a prevedere la costituzione di Banche Dati Nazionali di DNA (risoluzione del Consiglio del 09/06/97 relativo allo scambio dei risultati delle analisi del DNA).
Ancora non tutti i Governi si sono adeguati. Mentre il Regno Unito, l'Olanda, l'Austria, la Germania, la Finlandia e la Norvegia hanno creato una banca dati nazionale, altri paesi come la Spagna, il Belgio e la Francia le normative devono essere approvate, in Grecia ed in Italia ancora non esistono.
Quando si parla di banca dati del DNA non è corretto riferirsi esclusivamente all'uso Criminalistico del profilo genetico, basti pensare agli incidenti aerei, cadaveri bruciati o irriconoscibili, resti scheletrici. In alcuni di questi casi l'unica alternativa per l'identificazione è l'analisi del DNA.
Lo scopo di una Banca Dati DNA è quella di permettere l'identificazione dell'autore del crimine, alla stessa stregua dell'impronta digitale e inoltre permette di collegare i dati dei profili di DNA ottenuti da diverse scene del crimine, con reati compiuti della medesima persona in casi di reati "seriali" quali le violenze sessuali, sequestro di persona, rapine, ecc.
Un indagato può riuscire a giustificare la presenza delle sue impronte digitali sul luogo del delitto, ma difficilmente potrà spiegare la presenza delle proprie tracce sugli indumenti della vittima.
Tale correlazione tra vittima e indagato rende il test del DNA di straordinaria valenza processuale.
Lo sviluppo eccezionale raggiunto dalle tecnologie e dalle metodiche viene però rallentato da due vacatio legis che riguardano l'impossibilità da parte dell'A.G. di imporre il prelievo biologico (sentenza Corte Costituzionale n. 167 del 13/12/95), sia pure non invasivo, ad indagati e/o imputati e dalla mancanza, allo stato attuale, di una Legge che renda possibile la costituzione della Banca Dati Nazionale DNA.
In assenza di tali strumenti, sia pure in presenza di una criminalità sempre più organizzata e senza frontiere, risulta più difficile garantire una piena efficienza investigativa.

Fonte: pubblicato sul sito www.privacy.it