I reati penali nel diritto islamico
La Sharia
Il complesso di norme religiose, giuridiche e sociali direttamente fondate sulla
dottrina coranica prende il nome di Sharia. In quest'ultima convivono regole
teologiche, morali, rituali e quelle che noi chiameremmo norme di diritto
privato, affiancate da norme fiscali, penali, processuali e di diritto bellico.
Sharia significa, alla lettera, "la via da seguire", ma si può anche tradurre
con "Legge divina".
Le fonti del diritto islamico
Coincidono con le fonti della teologia islamica e sono quattro: il Corano, la
tradizione sacra (sunna), l'opinione concorde e l'interpretazione analogica.
A queste si aggiungono alcune fonti non canoniche, usate però di fatto nella
vita giuridica degli stati islamici e sono: la consuetudine ("urf"), le
decisioni giudiziarie, il decreto del sovrano ("qanun") e il pubblico interesse
("maslaba")
-Il Corano come fonte giuridica, offre poco materiale. Dei 6237 versetti che lo
compongono, circa il dieci per cento si riferisce a temi giuridici in senso lato
- La tradizione sacra ("Sunna").
Maometto aveva risolto casi concreti o espresso opinioni che potevano
contribuire a colmare in modo autentico le lacune del Corano. Una "tradizione"
deve essere un racconto tramandato da una catena ininterrotta di narratori
attendibili e avente per oggetto un comportamento di Maometto, il cui agire è
ispirato da Dio.
Come è facile immaginare, nel mondo islamico non esiste un'opinione unitaria e
concorde su quali hadith siano da ritenere attendibili: una collezione di hadith
del IX secolo ne elenca 300.000, di cui soltanto 8000 ritenuti autentici.
- L'opinione concorde della comunità ("ijma").
Corano e sunna, interpretati anche secondo tecniche minuziose, lasciavano però
ancora qualche problema insoluto, né i pareri degli ulema avevano forza
sufficiente ad integrare la parola di Dio. Tuttavia una tradizione della sunna
afferma che, se la comunità dei giuristi-teologi da il suo consenso generale ad
una teoria, questa non può essere errata. Questo consenso (ijma) non è facile da
definire. Di fatto, l'ijma è intesa come il consenso dei giurisperiti più
autorevoli, purché il loro numero sia ragionevolmente grande e il loro parere
chiaramente formulato.
- L'interpretazione analogica ("qiyas").
Questa fonte è specificamente giuridica, nel senso che l'uso dell'analogia -
strumento indiscusso in teologia - fu oggetto di gravi controversie nella
soluzione di casi giudiziari, perché si riteneva empio usare la ragione umana
per colmare un'apparente lacuna divina.
L'analogia era un apporto esterno all'islam.
Il diritto penale islamico
Non presenta una distinzione netta tra peccato e reato, dato il carattere
religioso dell'intero sistema giuridico. Di conseguenza, il diritto penale fa la
sua apparizione come disciplina relativamente autonoma solo verso il XII secolo
dell'ègira. I reati penali si possono distinguere in tre grandi categorie.
Alla prima appartengono i reati espressamente puniti dal Corano e dalla sunna.
Prendono il nome di reati hudud, sono i più gravi e il giudice ha nei loro
riguardi un potere discrezionale molto limitato. Contro questi reati la
religione nascente viene difesa con durezza: la flagellazione e la pena di morte
colpiscono i reati contro Allah, quali l'apostasia, la bestemmia o l'adulterio.
Pene corporali severe vengono applicate a reati gravi come il furto o il
brigantaggio. Questi reati vengono sempre perseguiti d'ufficio, perché rivolti
contro Dio e lo stato è il vicario di Dio sulla terra.
Alla seconda categoria appartengono i delitti di sangue (reati qisas). Anche qui
le pene sono determinate dal Corano e dalla sunna, quindi la discrezionalità del
giudice è limitata. Essi sono puniti con la legge del taglione, la quale - a
discrezione della vittima o della sua famiglia - può essere sostituita dal
prezzo del sangue o dl perdono.
La terza categoria di reati - detti tazir - comprende infine quei comportamenti
che, di epoca in epoca, sono stati considerati nocivi alla buona convivenza
sociale, ma per i quali né il Corano, né la sunna prevedono pene specifiche. La
loro punizione ricade quindi nell'ambito della discrezionalità del giudice.
Risulta perciò difficile fissarne con precisione la fattispecie, perché variano
di luogo in luogo e di epoca in epoca. Le si può individuare soprattutto ex
negativo: i reati che non sono né hudud né qisas sono tazir.
I vari tipi di reato si distinguono in base alla fattispecie, alla prova
richiesta e alla punizione prevista:
Reati hudud: adulterio, diffamazione, apostasia, brigantaggio, uso di bevande
alcoliche, furto, ribellione.
Reati qisas: omicidio volontario con un'arma, omicidio volontario, omicidio per
fatto involontario, omicidio indiretto, lesione corporale volontaria, lesione
corporale involontaria.
Reati tazir: sodomia; importazione, esportazione, trasporto, produzione o
vendita di vino; reati minori (disobbedienza al marito, insulti a terzi);
diserzione; appropriazione indebita, falsa testimonianza; evasione fiscale; vari
reati minori; reo recidivo per un reato tazir; usura, corruzione, violazione dei
doveri derivanti da negozi fiduciari.
Fonte: pubblicato sul sito web del
Femminine Missionary Information Service.
Notiziario telematico femminile Missionarie Comboniane (Pie Madri della Nigrizia)