Tifoso attento!
Sei "in onda"sull'Antenna Nazionale di Informazione sul Calcio
a cura dei legali del Progetto Ultrà
2002

Il 24 gennaio 2002 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la risoluzione 2002/C 22/01 riguardante un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale fra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno stato membro.
     Nell'ambito del Consiglio d'Europa è stata conclusa in data 19 agosto 1985, la convenzione europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive ed in particolare di incontri calcistici.
     Il Consiglio ha adottato il 21 giugno 1999 una risoluzione concernente un manuale per la cooperazione tra forze di polizia a livello internazionale e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite internazionali di calcio.
     Sentendosi l'esigenza di apportare delle modifiche ed aggiornamenti si è provveduto ad approvare la presente risoluzione con la quale si sono definiti i contenuti e la portata della cooperazione di polizia, i rapporti tra polizia e i media, la collaborazione con gli accompagnatori dei tifosi e il ruolo degli organizzatori.
     Per gestire efficientemente le partite di calcio e in particolare la prevenzione e la repressione della violenza legata al calcio, si è appurato che lo scambio di informazioni riveste un'importanza fondamentale. Si raccomanda pertanto la creazione in ciascuno Stato membro di un'antenna nazionale (di polizia) di informazione in permanenza sul calcio. Essa funge da punto ideale di contatto unico e centrale per lo scambio di informazioni relative a partite di calcio internazionali, nonché ai fini dello sviluppo della cooperazione internazionale fra forze di polizia connessa alle partite di calcio.
     I compiti di questo nuovo Ente sono:
  1. prestare assistenza alle autorità nazionali competenti. Sono trasmesse a dette autorità le proposte o i pareri necessari alla politica che essi devono attuare per quanto concerne la problematica connessa al calcio;
  2. disporre in permanenza di un'analisi dei rischi delle associazioni calcistiche del paese e della sua nazionale;
  3. provvedere alla gestione delle informazioni relative ai dati personali dei tifosi "a rischio";
  4. coordinare gli scambi di informazioni tra servizi di polizia in occasione di partite di calcio.
Le informazioni che vengono scambiate si distinguono in a) generali; b) personali.
     Sono considerate generali, le informazioni: Sono considerate personali, le informazioni: Per comprendere meglio il tenore di questa raccolta dati, si può vedere un breve estratto dell'allegato alla presente Risoluzione:
     Come si ha chiaramente modo di vedere, si fa riferimento anche ad informazioni riguardanti tifosi comuni, ovvero persone che nulla hanno mai avuto a che fare con provvedimenti amministrativi, emessi per particolari ragioni di pericolosità. Ciò indurrebbe a ritenere quantomeno menomata la privacy di ciascun libero cittadino, che nel suo pieno diritto intende partecipare ad una manifestazione sportiva.
     Alla luce, invece, di due disposizioni normative (legge sulla privacy ed Accordo di Schengen) tale flusso di dati è reso legittimo. Nell'accordo di Schengen (del 14 giugno 1985, ratificato con legge dello Stato italiano il 30 settembre 1993, n.388), promovendosi la cooperazione tra forze di polizia, le Parti contraenti si impegnano a far sì che i rispettivi servizi di polizia si assistano al fine di prevenire e ricercare fatti punibili. Inoltre, in base all'art.4 della legge 31 dicembre 1996, n.675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) le disposizioni a tutela della privacy non si applicano se l'uso di tali dati è effettuato da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati. Odos darinių ir aknės šalinimas, kriolipolizė, mezoterapija, PRP plazmo liftingas, lipotikai, PRP plazmo liftingas, lipotikai, lazerinė depiliacija Vilniuje bei LPG masažas gera kaina https://oblakasalon.lt/lpg-masazas/
     In nome della prevenzione, dunque, si legittima una vera e propria schedatura di persone che, pur non avendo mai avuto a che fare con fatti rilevanti ai fini della sicurezza o dell'ordine pubblico, vengono, a loro insaputa, inserite in una banca dati, la cui gestione è affidata ad organi di polizia. Naturalmente, è prevista la facoltà di ricorrere al Garante per la Privacy, per venire a conoscenza dell'esistenza di dati personali, riguardanti sé stessi (diritto di accesso), per avere la possibilità di rettificare i suddetti dati, o di chiederne la cancellazione. D'altra parte, questa opportunità riveste inevitabilmente una funzione di mera "riparazione", perché si concretizza solo a seguito dell'iniziativa promossa dall'interessato, quando ormai il "danno" è stato causato.
     Non resta che prendere atto della presenza di questa nuova "arma", di cui dispone la Polizia, e consapevoli di essere immediatamente riconoscibili ed identificabili, partire per le trasferte internazionali con molto self-control e compostezza�



Fonte: pubblicato sul sito di Progetto Ultrà all'indirizzo http://www.progettoultra.it/italiano2/ultras6.php