Il carcere speciale
Tratto da: "Massima Sicurezza - Dal carcere speciale allo stato penale"
Salvatore Verde
Odradek ed. 2002

La normativa del trattamento penitenziario speciale si inquadra nel più generale contesto della legislazione d'emergenza, inaugurata nel 1975 dalla famosa Legge Reale (30). "La legge Reale (legge 22-5-1975, n. 152) amplia i casi in cui sia da ritenersi possibile l'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine...; rende possibile la perquisizione personale sul posto anche senza l'autorizzazione del magistrato...; vieta di partecipare a manifestazioni portando caschi protettivi e con il volto coperto...; ripristina l'istituto fascista del confino per ragioni politiche". Siamo nel 1975, a sette anni dall'esplosione di una rivolta sociale che non mostrava nessun accenno di ricomposizione, ma, anzi, si muoveva verso forme del conflitto sempre più radicali.
La legge Reale affrontava il problema della riconquista del controllo delle strade, delle fabbriche e delle università, e lo faceva dotando le forze dell'ordine di una libertà di intervento militare che allora non avevano.
Ma la legislazione d'emergenza non si muoveva solo sul piano dello scontro militare. "In realtà la legge Reale è poco più di uno spartiacque simbolico. Certo, è il momento di emersione più plateale di quello che sarà il "diritto speciale", ma già l'anno prima, e precisamente col decreto legge n. 99 dell'11-4-1974, è stata allungata a dismisura la carcerazione preventiva (fino a 8 anni). Nell'ottobre del '74 la legge n. 497 ha poi reintrodotto l'interrogatorio di polizia giudiziaria..." (31).
Nel 1979, quando iniziarono i processi alle formazioni politiche armate, toccò al sistema delle pene adeguarsi alle particolari esigenze repressive del momento. In quell'anno la cosiddetta Legge Cossiga introdusse nel nostro codice penale una nuova figura di reato, l'associazione sovversiva, con sanzioni penali che andavano dai 7 ai 15 anni e, soprattutto, con l'istituzione di un'aggravante per "finalità di terrorismo", che aumentava le pene della metà per reati connessi a finalità sovversive (32).
Il rigido allineamento della magistratura ai dettami del nuovo mandato politico che ispirava queste norme garantì in quegli anni una grande efficacia all'azione repressiva.
C'è chi ha parlato, a tal riguardo, di una giurisprudenza dell'emergenza (33), intendendo con ciò l'agire di un orientamento politico giudiziario che ha permesso prima un massiccio ricorso alla custodia cautelare, come strumento di neutralizzazione e di anticipazione della sanzione penale, e, successivamente, un incredibile aumento delle pene perseguito con un sapiente mix tra applicazione delle aggravanti per "finalità terroristiche" e procedure giudiziarie discrezionali (34).
Ancor prima che nel carcere, quindi, la legislazione speciale ha agito sulla macchina repressiva e su quella giudiziaria. Ma, soprattutto, essa è stata una forma della politica, una modalità di risposta alla crisi sociale, che costituirà un paradigma di governo negli anni a venire. "La risposta alla rivolta sociale fu l'edificazione del sistema dell'emergenza. La nozione di "emergenza", concepita inizialmente come esigenza economica, divenne una categoria dello spirito, per poi estendersi al campo giuridico, sociale e politico. Si trasformò in uno strumento per governare il conflitto all'interno di una nuova concezione della democrazia come spazio blindato composto da territori recintati oltre i quali non era consentito fuoriuscire. La legalità era il nuovo filo spinato che designava in modo assolutamente rigido lo spazio dell'agire legittimo. Il conflitto veniva messo a nudo, spogliato di ogni rappresentanza che ne tentasse un recupero in termini di dialettica sociale e politica, per divenire una questione di ordine pubblico, di codice penale. Per avere legittimità i movimenti sociali dovevano rientrare nel recinto stabilito dalle rappresentanze istituzionali, oppure subire la criminalizzazione" (35).
(...)
Fu così dato incarico al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il militare che aveva guidato la soluzione di forza della rivolta di Alessandria, di gestire i servizi di vigilanza esterni delle carceri. I carabinieri presentarono un piano che prevedeva la creazione di un circuito speciale destinato ad ospitare i militanti della lotta armata e i detenuti comuni più pericolosi. Venne così definita una prima mappa degli istituti che offrivano maggiori garanzie di sicurezza, ed in questi furono approntati in fretta e furia i primi reparti di massima sicurezza. "Il primo decreto interministeriale di questo tipo portava la data del 4 maggio 1977, era valido fino al 31 dicembre 1980 e nominava Comandante dell'Ufficio di coordinamento della sicurezza esterna degli stabilimenti penitenziari il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa" (39).
In due giorni i reparti speciali di Dalla Chiesa trasferirono circa 600 detenuti nelle prime sette strutture di massima sicurezza individuate (40).
Ma il ruolo che i carabinieri giocarono nella gestione del nuovo circuito andava ben oltre la tutela della sicurezza esterna delle prigioni. Il generale che coordinava questo servizio poteva entrare negli istituti in qualsiasi momento, esercitando, di fatto, un forte potere gerarchico nei confronti dei direttori penitenziari, che erano obbligati, tra l'altro, a fornire tutte le informazioni riguardanti le misure adottate a tutela dell'ordine e della sicurezza interna (41).
Il corpo di polizia militare del Ministero della Difesa venne così dotato di un proprio sistema penitenziario da utilizzare, con poteri discrezionali amplissimi, nella "guerra" che si stava combattendo nelle strade del paese.
Nel dicembre 1977 il Parlamento varò una legge recante "disposizioni relative a procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari". Questa legge attribuiva al Ministero di Grazia e Giustizia ampi poteri discrezionali nella materia dei lavori pubblici e degli appalti per la realizzazione di interventi che andavano "ben oltre quelli di ordinaria manutenzione, tradizionalmente riservati all'esclusiva competenza di detto ministero" (42). Lo snellimento delle procedure burocratiche che questa normativa realizzò, consentirà, oltre all'avvio di un colossale programma di nuova edilizia penitenziaria, anche una delle più colossali truffe ai danni dello Stato perpetratesi nell'intera storia unitaria del paese: il famoso scandalo delle carceri d'oro.
Tra il 1974 e il 1991 in Italia sono state costruiti 52 nuovi istituti, che aumentarono di circa 12.000 unità la capienza complessiva del nostro sistema penitenziario. La previsione di spesa iniziale per la costruzione di queste strutture era di 918.424.000.000. Ad opere completate, i costi ammonteranno a 1.802.352.000.000 (43). Come si vede l'emergenza, oltre ad essere stata una cultura ed una forma della politica, è anche stata un incredibile affare.
In attesa che il nuovo programma di edilizia penitenziaria prendesse avvio, la topografia degli speciali individuò nelle isole i luoghi più adeguati ad ospitare l'area della prigionia politica. Pianosa, l'Asinara, Favignana, Badu e Carros, Termini Imerese: nell'immaginario dei dannati della terra sono gli istituti della punizione suprema, dell'isolamento totale, della separazione più radicale dai propri affetti. Sono le carceri dove si scontano le pene più lunghe, quelle che restituiscono soltanto uomini soli, muti, alla fine del loro tempo.
L'inaccessibilità dei luoghi garantiva un primo importante gradino di afflittività supplementare: costringere i familiari dei detenuti a lunghi e dispendiosi spostamenti per poter incontrare i loro congiunti. L'allontanamento dalle grandi aree urbane assicurava agli speciali un ulteriore effetto di isolamento comunicativo e di innalzamento della soglia di visibilità.
Il nuovo modello della massima sicurezza persegue una strategia di lotta dai tempi lunghi, che pagherà costi pesantissimi di vite umane e di sofferenza.
Dal 1978 al 1983, intorno e dentro agli istituti di massima sicurezza si sviluppò una lotta durissima, fatta di rivolte e attentati, di interventi militari, occupazioni, pestaggi e sfollamenti, di omicidi di uomini dell'apparato penitenziario e indurimento progressivo delle condizioni di vita interne.
(...)
È il mese di giugno del 1977 quando Giovanni Gentile Schiavone, esponente di punta dei NAP, Massimo Battini, un detenuto comune politicizzatosi in carcere, e Renato Curcio inaugurano la "Sezione Fornelli", il reparto speciale dell'Asinara (46).
L'Asinara è la prima e, di certo, la più famosa struttura di massima sicurezza del cosiddetto "circuito dei camosci". "La mia destinazione era una piccola costruzione, bassa, che le guardie chiamavano pollaio perché vi aveva tenuto le sue galline la moglie del direttore: quattro celle strettissime, seminterrate, con la finestra dalla quale, nei giorni di pioggia, entrava l'acqua a torrenti. Una porta bassa, da pollaio, appunto, che potevi superare solo abbassandoti. In tutto quattro metri per tre. Dovevamo viverci in quattro, su due letti a castello e, come unico mobilio, un tavolino fissato al pavimento e quattro sgabelli" (47).
I contenuti del carcere duro consistevano in una strategia volta a raggiungere il doppio obiettivo di isolare ermeticamente l'internato e di incidere, contemporaneamente, sui livelli di vivibilità dello spazio detentivo, al fine di lavorare ad una graduale frantumazione dell'identità politica dei singoli soggetti.
Il primo obiettivo veniva perseguito attraverso la censura sulla corrispondenza, pesanti limitazioni nei rapporti con la famiglia (colloqui e comunicazioni telefoniche), impossibilità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa (stampa e radio-televisione) (48).
All'impermeabilizzazione con la società esterna si abbinava un mix discrezionale di azioni di appesantimento della condizione detentiva: rigida separazione in reparti e/o istituti speciali; totale isolamento comunicativo con gli altri reclusi (49); graduale e progressivo impoverimento delle condizioni materiali di vita, con riduzione delle ore d'aria, della possibilità di ricevere pacchi e di acquistare generi alimentari.
Se questi sono i contenuti normativi del regime speciale, le pratiche repressive concrete che esso ha permesso sono andate molto al di là di quanto si possa immaginare. La letteratura sull'argomento è abbastanza estesa da permettere, anche ai più pigri, di conoscere cos'è stato il carcere speciale nel nostro paese in quegli anni (50). Oltre ai pestaggi, alle disumane condizioni di vita, all'isolamento in cui erano tenuti i reclusi, ciò che indigna ancora di più la coscienza civile e la sensibilità sono le pesanti conseguenze che ricaddero sui familiari dei detenuti, espressione di una logica di rappresaglia indegna anche della più flebile concezione democratica dello Stato.
Partire da Milano, Torino, Firenze, Roma o Napoli per raggiungere Favignana, o l'Asinara, o Nuoro, e vedersi rispediti indietro senza aver potuto incontrare il proprio congiunto perché ci si è rifiutati di sottoporsi all'umiliazione di una perquisizione corporale, è un'esperienza che tutte le donne che hanno avuto qualcuno in carcere per lotta armata hanno vissuto. "Arrivata a Firenze ricordo che faceva un freddo terribile, mi fecero entrare in una stanza gelida e mi fecero spogliare e accoccolare per vedere se usciva qualcosa dalla vagina, ebbi una perquisizione corporale, cioè una visita ginecologica. Erano metodi studiati per spaventarti e intimidirti, non credo che se nascondi qualcosa nella vagina, accovacciandoti possa uscire. Fu uno shock. Poi il colloquio: durò cinque minuti, lontani l'uno dall'altra seduti alle due estremità di un corridoio con le guardie dietro le spalle, e basta" (51).
Quella delle perquisizioni corporali ai familiari è stata la più odiosa ritorsione che poteva essere immaginata. Le pratiche della repressione penetrano fin dentro al corpo, violano l'intimità fisica dei propri affetti, affermando un principio di potenza che non conosce confini invalicabili. "Da parte mia e da parte della maggioranza di noi c'è sempre stato il rifiuto delle perquisizioni vaginali. Con noi che eravamo le giovani andavano pesanti, non si limitavano a farci spostare il reggiseno, ma a denudarci come vermi. Ci costringevano a spogliarci e a fare flessioni; mentre alle perquisizioni vaginali sono riuscita ad oppormi, le flessioni completamente nuda ho dovuto farle perché altrimenti non mi avrebbero fatto fare il colloquio" (52).
Affermazione della penetrabilità del corpo, violazione della sua sacralità, negazione radicale della sua integrità. All'esercizio del potere di controllare, visionare, ispezionare i corpi, corrisponde la più assoluta negazione della fisicità dell'affettività. "Prima a Cala d'oliva i colloqui li facevamo in un posto tremendo ma almeno senza vetro. A Fornelli, trenta chilometri al di là dell'isola, ci installarono i vetri ed i citofoni. È stata una cosa da non raccontare. Il non potersi toccare, il sentire questa voce distorta e metallica. Fu una delle invenzioni più cattive. In un rapporto c'è il problema dei corpi, del bisogno del contatto fisico che il carcere censura di per sé, ma il vetro fu la fine della possibilità di toccarsi una mano, di sentirsi vicini. Fu orribile, inimmaginabile... Era a Cuneo la prima volta che vidi Alberto attraverso il vetro, come un pesce nell'acquario. Chi ha deciso che non posso più toccare le mani di mio figlio?" (53).
Si è trattato di una vera e propria logica di guerra, attuata attraverso la più drastica recisione di ogni possibilità di contatto del recluso con la propria realtà sociale ed affettiva. Al contempo, veniva diffusamente utilizzata tutta la strumentazione classica di distruzione dell'identità, attraverso il perseguimento di una strategia di annientamento dell'integrità psico-fisica degli individui.
Ma non solo. Il carcere duro costituiva anche una formidabile arma di governo per gli altri due circuiti penitenziari, rappresentando la possibilità concreta, visibile, di peggioramento della condizione detentiva, un inferno a portata di mano dove si poteva piombare in qualsiasi momento (54).
L'ermetica compattezza che il quadro politico dell'epoca oppose ad ogni tentativo di critica a questa oscenità rese possibili amplissimi margini di discrezionalità all'Amministrazione Penitenziaria nel gestire, in spregio ad ogni pur minimo vincolo normativo, le situazioni delle carceri speciali.
Le esigenze della prevenzione generale qui prevalsero nettamente, senza alcuna possibilità per argomentazioni di civiltà giuridica, di proporre una loro legittimità di parola. Si trattava della prioritaria necessità di distruggere ad ogni costo le reti organizzative dei gruppi della lotta armata e, in ragione di questa esigenza, il carcere divenne una delle risorse decisive della strategia di riconquista del controllo del territorio.
In questo contesto il carcere, da strumento terminale del controllo penale, assume importanti funzioni di intervento operativo dell'azione repressiva. Ad esso è attribuito il compito di contrastare in prima linea questa particolare forma di "devianza", dai forti contenuti organizzativi, strategicamente orientata oltre ogni mediazione, con una notevole capacità egemonica. E lo fa espandendo al massimo l'effetto di deterrenza con l'aumento delle pene, dilatando in progressione i contenuti afflittivi, separando ed isolando l'internato dall'ambiente esterno.
Da questa logica di guerra nasce in questi anni un altro formidabile strumento di aggressione penale, che si insedierà stabilmente nel nostro sistema repressivo, e che con il carcere ha sicuramente qualcosa a che vedere: il pentitismo.

L'evoluzione del circuito degli speciali ed il pentitismo
La prima norma sui cosiddetti pentiti fu introdotta dalla legge Cossiga del 1980 (55), una delle più importanti innovazioni legislative nate in quegli anni per contrastare il fenomeno della lotta armata. Questa norma fu voluta personalmente dal generale Dalla Chiesa, che intuì, prima di altri, la necessità di strumenti legislativi nuovi.
Le leggi speciali in materia di ordine pubblico erano certo state utilissime, ed i risultati si erano visti. Ma questo non bastava a superare la logorante guerra di trincea che si combatteva ormai da anni. Serviva uno strumento nuovo, in grado di agire contemporaneamente sia militarmente che politicamente, che fosse capace, anche pagando costi ingenti sul piano dell'autorità statale, di creare divisioni nel fronte avversario. Bisognava liberarsi da un astratto principio di legalità che impediva il pieno dispiegamento di un agire pragmatico e flessibile, laicamente disposto a misurare, nelle singole contingenze, costi e benefici, non pregiudizialmente contrario a mediazioni, trattative e contrattazioni, qualora queste fossero risultate utili.
Nella prassi poliziesca lo scambio impunità-delazione è una pratica antica e consuetudinaria. L'azione investigativa ha da sempre utilizzato questo strumento, che è senza dubbio tra i più efficaci. La novità che la legislazione sul pentitismo introduce sta nel fatto che questa pratica riceve adesso un riconoscimento giuridico, diviene forma legale, interviene nella procedura penale, determina l'entità delle pene, subordinando il giudizio sull'atto criminoso alla capacità di delazione del suo autore.
Dopo due anni di concreta sperimentazione sul campo, la materia del pentitismo trovò una sua sistemazione definitiva nella legge n. 304 del 29-5-1982. La pressione che gli organi inquirenti operarono sul legislatore affinché fosse data concretezza alle esigenze di una nuova contrattualità tra Stato e organizzazioni politiche armate fu decisiva per l'approvazione di questa norma. Il suo meccanismo è tanto semplice quanto efficace: lo Stato rinuncia, del tutto o in parte, ad esercitare la sua pretesa punitiva nei confronti dell'autore del reato associativo che "interrompe il vincolo che lo lega ai concorrenti, fornendo informazioni utili sulla struttura e sulla organizzazione dell'associazione o della banda" (56).
La natura del contratto di collaborazione prescrive tassativamente che il collaborante operi un netto passaggio di campo sul piano concreto dell'azione militare. L'utilità della collaborazione è misurata, in soldoni, dalla quantità di nomi che egli rivela, dal numero di basi che indica, dalle informazioni sugli organigrammi e sui ruoli che fornisce, dal disvelamento delle responsabilità su singoli eventi delittuosi.
Questa grande innovazione avrà degli effetti dirompenti sul piano operativo, e costituirà un paradigma delatorio-premiale che dimostrerà una forte efficacia soprattutto nella gestione di altre emergenze criminali che vivrà il nostro paese negli anni a venire.
Le norme delatorio-premiali sono, comunque, tutte dentro la logica della soluzione militare delle emergenze sociali. "È un classico che è stato descritto milioni di volte, nient'altro che un momento della guerra, un episodio del conflitto che serve a spostare gli equilibri dei contendenti mentre si stanno sparando" (57).
Ciò che questa legislazione consegna nelle mani degli inquirenti è un arnese di enorme potenza, che è stato fabbricato direttamente sul campo e, solo successivamente, formalizzato e reso pienamente operativo. La figura sociale del pentito nasce prima dell'apparire della sua forma giuridica (58).
Nel febbraio del 1980, dopo appena un mese dalla sua cattura, Patrizio Peci, militante della colonna torinese delle BR e membro della Direzione Strategica, inizia il suo lungo e dettagliato racconto, rivelando nomi, basi, struttura organizzativa, storia e progetti della più forte formazione armata del paese. Il pentimento di Peci avvenne nel reparto di isolamento del carcere speciale di Cuneo. Il dibattito sul ruolo che il carcere duro svolge nel predisporre, favorire ed incentivare le "scelte di collaborazione" è a tutt'oggi ancora aperto.
Sul piano storico, della storia recente del nostro paese, è innegabile che le due emergenze che hanno dato luogo a questi regimi detentivi, la lotta armata e la criminalità organizzata degli anni '90, hanno trovato nella istituzione di un modello detentivo speciale un momento di grande efficacia dell'azione repressiva. In entrambi i casi, dagli speciali è venuta fuori una fitta schiera di defezioni, abbandoni delle organizzazioni, passaggi di campo e collaborazioni, e questi risultati non sono assolutamente da sottovalutare. Non sono da sottovalutare le conseguenze che hanno sui singoli condizioni di detenzione di questi livelli di rigidità. Le sofferenze fisiche, l'isolamento, l'essere faccia a faccia, soli, con la crudezza del carcere, l'improvvisa perdita della propria vita di relazione, le deprivazioni sensoriali ed affettive, la paura della violenza, sono fattori che indubbiamente concorrono a creare una condizione di grande debolezza e fragilità degli individui. Ed in queste condizioni qualsiasi gesto è possibile, dalla violenza contro se stessi, a quella contro gli altri, dall'autodistruzione all'esplosione dell'istinto di sopravvivenza, dal rafforzamento dei propri vincoli di appartenenza all'abbandono del campo, al ritiro, alla fuga. Non c'è da stupirsi che da un carcere speciale esca un pentito, come non deve suscitare stupore se esce un impiccato o un malato di mente.
Ma un pentito non fa il pentitismo. "...Chi arriva al tradimento ci arriva perché sente una sconfitta, incombente o avvenuta...". Il pentitismo "nasceva perché si faceva strada in noi l'idea che ormai non avremmo più vinto, che era impossibile, e siccome eravamo forti era forte anche l'effetto catastrofe" (59).
Il carcere duro, da solo, può creare un delatore, ma non è in grado di produrre una cultura del pentitismo. Ci vuole altro, sono necessarie altre condizioni affinché ciò avvenga. Nessuna guerra è stata vinta perché si è riusciti ad infiltrare delle spie tra le fila dell'avversario.
Il pentitismo è tale quando entra in una deriva, quando il soggetto che riceve l'attacco perde forza di movimento, arretra, deperisce. Qui si parla di soggetti collettivi, di entità sociali complesse, non della piccola banda di ladri d'appartamento. "Siete finiti, vi state distruggendo da soli, mi ha detto durante un trasferimento dal carcere uno strano poliziotto in vena di chiacchiere. E allora perché le torture?, ribatto. Be', con quelle vi diamo una spintarella. Molti hanno retto, alcuni no" (60).
Gli speciali erano in piedi già dal 1977, e fino al 1980 dalla numerosa schiera di coloro che finirono in carcere non venne fuori nessun significativo caso di cedimento. E molti tra essi avevano attraversato le realtà più dure della massima sicurezza. Peci iniziò a collaborare dopo appena un mese dall'arresto, ed il suo fu soltanto l'inizio di un fenomeno destinato ad estendersi.
Al carcere duro, anzi al carcere in generale, si può resistere quando si è forti, finché si è forti, sia sul piano soggettivo, sia su quello dell'identità collettiva. Solo quando questa forza non c'è, o si incrina, o viene meno, per un qualsiasi motivo, la tecnologia di induzione alla delazione di cui il carcere dispone riesce a raccogliere tutti i suoi frutti.
E questa tecnologia nel carcere è ampiamente collaudata e sperimentata. L'utilizzazione sistematica dell'informatore, l'infame per la cultura carceraria, che fornisce informazioni per decifrare le dinamiche comunitarie, è lo strumento privilegiato dallo staff per controllare la sicurezza dentro gli istituti. Il prezzo di questa collaborazione, nel carcere prima della riforma, era prevalentemente il lavoro, che abbiamo visto essere risorsa ambitissima, quanto scarsa, nei nostri penitenziari. E lo è, si badi bene, ancora oggi: provate a chiedere a qualunque detenuto o operatore penitenziario quali sono i criteri per l'assegnazione al lavoro degli internati, e qual è l'autorità che dispone di assoluta discrezionalità nel collocamento occupazionale, e vi risponderanno, 90 casi su 100, che il criterio principale è la disponibilità a collaborare con la custodia.
Ma, con la nuova normativa sui pentiti, il modello delatorio-premiale riceve ben altra forza. In cambio dell'occhio vigile e dell'orecchio attento il delatore adesso può ambire addirittura a modificare la sua condizione di detenuto, può contrattare l'uscita anticipata dal carcere. Quella sistematica opera di costruzione della delazione, prima confinata nel lavorio silenzioso delle forme del potere interne all'istituzione totale, assume adesso importanti risvolti esterni.
Oltre che a custodire ed a redimere, il carcere si sente anche chiamato ad una presenza diretta nell'azione inquirente, e su questa chiamata alle armi si giocarono in questi anni un bel po' di carriere di membri dello staff ministeriale.
La classe dirigente dei penitenziari ed i vertici del corpo degli agenti di custodia entrarono con piena titolarità in concorrenza con le altre forze di polizia e con la magistratura, in quella particolarissima industria che produce un bene dall'altissimo valore sociale aggiunto: il pentito.

Fonte: pubblicato sul sito http://www.noglobal.org

Note:
(30) LUTHER BLISSET PROJECT, Nemici dello Stato, Derive Approdi, 1999, p. 32.
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(31) LUTHER BLISSET PROJECT, Nemici dello Stato, cit.
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(32) Il decreto legge fu emanato il 15-12-1979 e votato dal Parlamento il 6-2-1980.
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(33) P. SODANO, Legislazione, giurisprudenza e politica penitenziaria dell'emergenza, in Vis-à-vis. Quaderni per l'autonomia di classe, n. 3, 1993
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(34) In particolare i meccanismi più efficaci sono stati la separazione dei fatti in singoli processi e l'attribuzione di responsabilità penali individuali per reati ascritti all'organizzazione di appartenenza.
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(35) P. PERSICHETTI - O. SCALZONE, Il nemico inconfessabile, Odradek, 1999, p. 6.
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(39) N. AMATO, Oltre le sbarre, Mondadori, 1993, p. 90.
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(40) A. FRANCESCHINI, Mara, Renato e io. Storia dei fondatori delle BR, Mondadori, 1988.
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(41) M. PAVARINI, L'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nell'interpretazione giurisprudenziale, Saccardin-Martina, 1990.
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(42) G.P. NASCETTI, Il programma di edilizia penitenziaria tra istanze di decentramento e necessità di urgenza, in Rassegna penitenziaria e criminologica, n. 3-4, 1982, p. 556.
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(43) Ministero di Grazia e Giustizia, Dipart. Ammin. Penitenz., D.A.P. n. 7, 1993.
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(46) R. CURCIO, A viso aperto, Intervista di M. Scialoja, Mondadori, 1993, p. 175.
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(47) A. FRANCESCHINI, op. cit., p. 93.
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(48) N. AMATO, op. cit., p. 93.
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(49) Questo obiettivo veniva raggiunto attraverso i divieti di partecipare alle attività scolastiche e formative, ed alle commissioni interne di controllo.
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(50) P. DEL GIUDICE, Le nude cose, Spirali, 1983; G. NARIA, I Duri, Baldini e Castoldi, 1997; F. RAME, Alberto Buonoconto, F.R. Edizioni, 1984; Le torture affiorate, Sensibili alle foglie, 1998.
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(51) P. GALLINARI - L. SANTILLI, Dall'altra parte. L'odissea quotidiana delle donne dei detenuti politici, Feltrinelli, 1995, p. 90.
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(52) P. GALLINARI - L. SANTILLI, Dall'altra parte, cit., p. 122.
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(53) P. GALLINARI - L. SANTILLI, Dall'altra parte, cit., p. 121.
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(54) P. COMUCCI, Nuovi profili del trattamento penitenziario, Giuffrè, 1988.
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(55) L'importanza della Legge Cossiga nel quadro delle norme emergenziali è enorme, e va ben oltre la sola introduzione della figura del pentito nel nostro ordinamento giuridico. Per un quadro più esauriente della normativa emergenziale, vedi LUTHER BLISSET PROJECT, Nemici dello stato, Derive Approdi, 1999.
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(56) La legislazione premiale. Atti del convegno in ricordo di Pietro Nuvolone, Giuffrè, 1987, p. 33.
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(57) M. MORETTI, Brigate Rosse, una storia italiana. Intervista di Carla Mosca e Rossana Rossanda, Anabasi, 1994, p. 247.
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(58) M. MORETTI, op. cit., ibidem.
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(59) M. MORETTI, op. cit., p. 194.
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(60) M. MORETTI, op. cit., p. 249.
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