Proposta di revisione della Legge 10 febbraio 2000, n. 30 presentata al Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 2002
Norme generali sullistruzione e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.
Art. 1 - sistema educativo di istruzione e formazione
1 Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita ed alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi delletà evolutiva delle differenze e dellidentità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori e nel rispetto delle scelte educative della famiglia, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla dichiarazione universale dei diritti delluomo. La Repubblica promuove lapprendimento in tutto larco della vita ed assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate allinserimento della vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alla dimensioni locali, nazionale ed europea.
2 Il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola, nella scuola dellinfanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e, in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei e il sistema dellistruzione e della formazione professionale.
3 - Ai fini di cui al comma 1, la Repubblica, assicura il diritto-dovere allistruzione e alla formazione per almeno dodici anni ovvero sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Lattuazione di tale diritto-dovere si realizza nel primo ciclo, nel sistema dei licei e nel sistema dellistruzione e della formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale, a norma dellart. 117, secondo comma lett. m) della Costituzione con regolamenti di cui allart. 17, comma 2 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. La mancata ottemperanza a tale diritto-dovere soggiace alle sanzioni di Legge.
4 Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza lintegrazione delle persone in situazione di handicap a norma della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art. 2 Scuole dellinfanzia
1 La scuola dellinfanzia è di durata triennale
concorre alleducazione ed allo sviluppo affettivo, psicomotorio,
cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini promovendone le
potenzialità di relazione, autonomia, apprendimento, creatività
e operando per assicurare una effettiva uguaglianza delle opportunità
educative, nel rispetto dellorientamento educativo dei genitori,
contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini.
2 La scuola dellinfanzia nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi allinfanzia e con la scuola primaria.
3 La Repubblica assicura la generalizzazione dellofferta formativa di cui al comma 1. Alla scuola dellinfanzia possono iscriversi le bambini e i bambini che compiono i tre anni detà entro il dellanno scolastico di riferimento.
Art. 3 Primo ciclo
di istruzione
1 Il primo ciclo di istruzione è costituito dalla
scuola primaria, della durata di 5 anni, e dalla secondaria di
primo grado della durata di 3 anni. Esso è organizzato
in periodi didattici biennali, il terzo dei quali assicura il
raccordo educativo e didattico tra la scuola primaria e quella
secondaria di primo grado. E assicurato, altresì
il raccordo con la scuola dellinfanzia e con il secondo
ciclo. Alla scuola primaria si iscrivono le bambine e i bambini
che compiono i sei anni detà entro il
.. Possono
iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro
il
. dellanno scolastico di riferimento.
2 La scuola primaria a partire dallesperienza degli allievi, persegue:
a) lacquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base fino alle prime sistemazioni logico critiche;
b) lapprendimento dei mezzi espressivi inclusa lalfabetizzazione in almeno una lingua dellUnione Europea e lalfabetizzazione tecnologica;
c) la valorizzazione delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
d) leducazione ai principi fondamentali della convivenza civile.
3 - La scuola secondaria di primo grado, attraverso lapprofondimento delle discipline di studio organizza ed accresce le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dellallievo; cura la dimensione sistematica delle discipline e sviluppa, progressivamente, le competenze e le capacità di scelta individuali fornendo strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione. Introduce, inoltre, lo studio di una seconda lingua dellUnione Europea.
4 Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, dal quale emerge anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta di istruzione e di formazione. Il superamento dellesame di Stato costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dellistruzione e della formazione professionale.
Art. 4 Secondo
ciclo di istruzione e di formazione
1 Il secondo ciclo è finalizzato alla crescita educativa,
culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il
fare e lagire. La riflessione critica su di essi sviluppa
lautonoma capacità di giudizio e lesercizio
della responsabilità personale e sociale e identifica il
carattere secondario del ciclo.
2 Il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dellistruzione e formazione professionale. Dal quindicesimo anno detà i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso lapprendistato.
3 Il sistema dei licei comprende i licei: artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle scienze umane. I licei artistico, economico e tecnologico si articolano, ancorché in numero limitato, in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi. Il liceo ha durata quinquennale. Lattività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un 5 anno che completa il percorso disciplinare e prevede altresì lapprofondimento e la verifica delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo culturale e professionale del corso di studi.
4 I licei si concludono con un esame di Stato, il cui superamento dà titolo allaccesso alluniversità e allistruzione e formazione tecnica superiore.
5 I percorsi del sistema dellistruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui allart. 1 comma 3. Le modalità di accertamento della rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e delle qualifiche nellUnione Europea, sono definite con i regolamenti di cui allart. 7. I titoli e le qualifiche costituiscono condizione per laccesso allistruzione e formazione tecnica superiore.
6 I titoli e le qualifiche conseguite al termine dei percorsi del sistema dellistruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere lEsame di Stato utile anche allaccesso alluniversità, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato dintesa con luniversità.
7 E garantita la possibilità di passare dal sistema dei licei al sistema dellistruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate allacquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta, verificate dalla scuola cui si accede. La frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta lacquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 2
8 Nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o allEstero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali, e dei servizi, possono essere riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza.
9 I licei e le istituzioni formative del sistema dellistruzione e della formazione professionale, dintesa rispettivamente con le Università e con il sistema dellistruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono con riferimento allultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per lapprofondimento e la verifica delle conoscenze e delle abilità richieste per laccesso ai corsi di studio universitari e ai percorsi dellistruzione e formazione tecnica superiore.
Art. 5 Alternanza
scuola lavoro
I corsi del secondo ciclo, per gli studenti che hanno compiuto
il quindicesimo anno di età, possono essere realizzati
anche in alternanza scuola lavoro. I percorsi in alternanza comprendono
periodi di tirocinio e stage presso le imprese. Il Governo è
delegato ad emanare, su proposta del Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 Agosto 1997, n° 281, entro
il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni
volte alla disciplina del percorso di formazione in alternanza,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) svolgere lintera formazione dai 15 ai 18 anni sotto la responsabilità dellistituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese disponibili ad accogliere gli studenti;
b) prevedere che la convenzione tra listituto e le imprese comprenda un contributo da parte delle imprese medesime, finalizzato anche allerogazione di borse di studio agli studenti.
Art. 6 Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo distruzione e di formazione
1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli allievi e la certificazione delle competenze acquisite sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate.
2. Ai fini del progressivo miglioramento della qualità del sistema di istruzione e di formazione, lIstituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e sulla qualità complessiva dellofferta formativa.
3. Lesame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni desame e su prove predisposte e gestite dallIstituto nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione, sulla base degli obbiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dellultimo anno.
Art. 7 Formazione
degli insegnanti
1. La formazione iniziale dei docenti della scuola dellinfanzia,
del primo ciclo e del secondo ciclo è di pari dignità
e durata e si svolge nelle università presso i corsi di
laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi
dellart. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n° 264.
La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata
ai sensi dellart. 3 della medesima legge, sulla base dei
posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici
delle istituzioni scolastiche.
2. Con uno o più decreti, adottati ai sensi dellart. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n° 127, anche in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 10 comma 2 e 6, comma 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n° 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica finalizzate alla formazione degli insegnanti di cui al comma 1. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti lintegrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap.
3. Laccesso al corso di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui al comma 4 e alladeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli Atenei.
4. Lesame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui al comma 2, ha valore di esame di Stato e abilita allinsegnamento in uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca.
5. Coloro che abbiano conseguito la laurea specialistica per la formazione degli insegnanti di cui al comma 2, ai fini dellaccesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio di durata almeno biennale. A tal fine le università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo lorganizzazione di appositi servizi per la formazione degli insegnanti sulla base di convenzioni stipulate con le istituzioni scolastiche.
6. I servizi di cui al comma 5, curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato, di coordinamento e dellattività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
Art. 8 Disposizioni
finali e attuative
1. Allattuazione della presente legge si provvede, sulla
base delle norme generali da essa recate, mediante uno o più
regolamenti da adottare a norma dellart. 117 sesto comma
della Costituzione e dellart. 17 comma 2 della legge 23
agosto 1988 n° 400, dintesa con la Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281 e nel
rispetto dellautonomia delle istituzioni scolastiche.
2. Il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullattuazione della presente legge, definita in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281.
3. La legge 10 febbraio 2000, n° 30 è abrogata.