COMUNICATO STAMPA

LA MEMORIA CORTA DEL MINISTERO a proposito di ASSEMBLEE, RSU E DIRITTI SINDACALI


Con una nota del 20/2/2002 (prot. N.74/Ris) il ministero esprime le proprie considerazioni sulle sentenze emesse dal giudice del lavoro di Civitavecchia del 31/5/2001 e del 28/01/2002, e dal giudice del lavoro di Pinerolo del 29/11/2001, che hanno sanzionato come antisindacale il comportamento di alcuni dirigenti scolastici che avevano respinto le richieste di assemblea sindacale presentate da singoli membri delle RSU, motivando il diniego sulla circostanza che la richiesta proveniva da una sola componente dell'organo collegiale.
L'argomentazione del ministero contro le sentenze di Civitavecchia e Pinerolo è semplice:
non può davvero trattarsi di condotta antisindacale perché l'assimilazione delle RSU alle RSA (rappresentanti designati dai sindacati maggiormente rappresentativi) non è corretta (secondo il ministero, ovviamente).
Come unico argomento a sostegno della propria tesi il ministero riporta nella nota che "
La regolamentazione pattizia introdotta dal CCNQ sottoscritto il 7 agosto 1998 prevede all'art. 8 che "le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti", configurando la RSU come un organismo unitario e quindi come un collegio, con la conseguenza che non può che avere rilevanza esterna la volontà del collegio, determinata a maggioranza, distinta dalla volontà dei singoli componenti."
Infine il ministero ribadisce che se fosse riconosciuto il principio dell'equivalenza tra RSU ed RSA, questa sarebbe foriera di innumerevoli catastrofi, infatti non solo presidi, capi d'istituto ed affini non potrebbero discriminare i componenti delle RSU perché potrebbero essere denunciati e condannati per comportamento antisindacale, ma addirittura si avrebbero conseguenze ancora più perverse perché le singole RSU diventerebbero titolari di una serie di diritti. Ma preoccupazione ancora maggiore è dovuta al fatto che tutte le RSU diventerebbero titolari di questi diritti, perfino quelle elette nelle liste di organizzazioni non rappresentative (leggi: cobas).
Riportiamo integralmente il testo della nota ministeriale:
"
Diversamente opinando, si verificherebbe un effetto distorsivo che riconoscerebbe ai rappresentanti delle organizzazioni non rappresentative, solo perché eletti in ambito RSU, il godimento di particolari diritti sindacali, quali: partecipazione alle trattative, affissioni, indizione delle assemblee, disponibilità di locali nell'ambito delle strutture delle amministrazioni, fruizione di permessi e distacchi, che l'ordinamento, invece, riserva ai soli rappresentanti delle organizzazioni rappresentative (art. 42, d. lgs. 165/2001)".

Siamo spiacenti per la battaglia persa del ministero, ma dobbiamo ricordare al ministro che le RSU (le singole rsu) questi diritti li hanno già, perché sono previsti dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro sui diritti sindacali firmato dalle OO.SS. e dal Ministero nella stessa data dell'accordo sulla costituzione delle rsu citato nella nota, il 7 agosto 1998. Come avranno fatto a dimenticarsene? Tuttavia, per rinfrescare la memoria ministeriale alleghiamo gli articoli che riguardano la questione.
Qualcuno potrebbe pensare che ci sia una contraddizione tra il CCNQ per la costituzione delle RSU, citato dal ministero e il CCNQ sui diritti sindacali: e invece no, perfino il contratto per la costituzione delle RSU ribadisce gli stessi principi, all'articolo 5. Per inciso sempre lo stesso articolo 5 recita che
"Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti."
Più chiaro di così! Alleghiamo anche copia di questo articolo, sempre con il fine benevolo di rifrescare la ministeriale memoria.
A questo punto risulta chiaro che l'art. 8 dello stesso contratto, citato dalla nota, si riferisce non ai diritti delle RSU ma alle modalità con cui queste prendono le decisioni (ovviamente sulle questioni su cui decidono di votare), cosa facilmente desumibile dallo stesso titolo dell'articolo che recita: DECISIONI.

Consideriamo con una punta di orgoglio il fatto che il ministero si accanisca con tanto impegno in una battaglia legale che ha tutte le caratteristiche di una causa persa fino al punto di impugnare la sentenza di Pinerolo: è evidente che il rischio costituito da 2000 RSU appartenenti a organizzazioni non rappresentative sia percepito come talmente grave da considerare preferibile continuare ad "arrampicarsi sugli specchi".
Noi, da parte nostra, ci sentiamo in dovere di avvertire i capi d'istituto che continueremo a denunciarli per comportamento antisindacale tutte le volte che ravviseremo una violazione dei diritti delle RSU e di tutti i lavoratori.
A loro la scelta.

Cobas Comitati di Base della Scuola


ALLEGATI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI NONCHÉ DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI

7/8/98


ART. 10 - Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali

1. I dirigenti sindacali che, ai sensi dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998 hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, di cui all'art. 9 per l'espletamento del loro mandato, sono:

- i componenti delle RSU;

- i dirigenti sindacali rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative ai sensi dell'art. 10 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998;

- i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 5 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998;

- dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa.

2. Le associazioni sindacali rappresentative entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU indicano per iscritto all'amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche. I dirigenti del secondo e terzo alinea del comma uno hanno titolo ai permessi di cui al contingente delle associazioni sindacali rappresentative.

3. I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.


ART. 2 - Diritto di assemblea

1. Fatta salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a definire condizioni di miglior favore nonché quanto previsto in materia dai CCNL vigenti, i dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell'art. 10.


ART. 3 - Diritto di affissione

1. I soggetti di cui all'art. 10 hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di informatica


ART.4 - Locali

1. Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all'art. 10, l'uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate con i medesimi - per consentire l'esercizio delle loro attività.

2. Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione da parte dell'amministrazione nell'ambito della struttura.


ART. 8 - Contingente dei permessi sindacali

1. Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 80/1998, sino all'entrata in vigore del presente contratto, restano fermi il contingente complessivo esistente al 1 dicembre 1997 in base al D.P.C.M 770/1994, dei permessi sindacali retribuiti, fruibili ai sensi dell'art. 23 della legge 300/1970 da parte dei dirigenti sindacali nonché i relativi coefficienti di ripartizione in ciascuna amministrazione o ente.

2. omissis

3. I permessi spettano sia alle associazioni sindacali rappresentative che alle RSU secondo le modalità indicate nell'art. 9.


ART. 9 - Modalità di ripartizione dei permessi

1. omissis

2. Dal 1 gennaio 1999, dopo la elezione delle RSU di cui all'accordo stipulato il 7 agosto 1998, i permessi sindacali, nella misura di n.81 minuti per dipendente o dirigente sono ripartiti in misura pari a 30 minuti alle RSU e nella misura di 51 minuti alle associazioni sindacali rappresentative.

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ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE.

A seguito del parere favorevole espresso in data 29 luglio 1998 dall'organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 29/93 modificato ed integrato dal d.lgs. n. 396/97 e dal d.lgs. n. 80/98, sul testo dell'Accordo collettivo quadro relativo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale nonché della certificazione della Corte dei Conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo CCNL-Quadro e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 7 agosto 1998 alle ore 9.00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche amministrazioni (ARAN)
- nella persona del Dott. Gianfranco Rucco, componente del Comitato Direttivo, delegato dal Prof. Carlo Dell'Aringa
- ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali:
CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CISAL
RDB-CUB
UGL
Al termine le parti sottoscrivono l'allegato accordo collettivo quadro: ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE

ART. 5 COMPITI E FUNZIONI
1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.
2.
Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art.10 del d.lgs.29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo.
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto.
4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
a) diritto ai permessi retribuiti ;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 12 del CCNL quadro del 7 agosto 1998;
c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori ;
d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

ART. 8 DECISIONI
1. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.