DISEGNO DI LEGGE:
Legge Finanziaria 2002
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato


Art. 13
(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)


1. Le dotazioni del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome o delle reti di scuole sono costituite sulla base della consistenza numerica degli alunni iscritti, in relazione alla dimensione oraria e alle caratteristiche dei curriculi obbligatori, secondo parametri definiti con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzati all'ottimizzazione delle risorse.

2. Le dotazioni di personale di cui al comma 1 sono definite, per ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale su proposta del dirigente dell'istituzione scolastica, nel limite dell'organico complessivo determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. La prestazione oraria, a tempo pieno, di ciascun docente, non può essere inferiore a quella stabilita dal CCNL sottoscritto in data 4 agosto 1995, fissata rispettivamente in 18 ore settimanali per la scuola secondaria, in 22 ore per la scuola elementare e in 25 per la scuola materna. Le frazioni inferiori alle 18 unità orarie sono attribuite al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche fino ad un massimo, di norma, di 24 ore settimanali.

4. L'insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare viene di norma assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico d'istituto.

5. Le istituzioni scolastiche autonome provvedono con proprie risorse umane e finanziarie, ovvero con opportune scelte organizzative alla sostituzione del personale assente fino a 30 giorni.

6. In attuazione di quanto stabilito dal presente articolo sono disapplicate le disposizioni di legge ed i regolamenti in contrasto con le norme ivi contenute.

7. La commissione di cui all'art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni istituto scolastico, con il compito di organizzare e coordinare le operazioni.

8. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 4 e l'articolo 9 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.