Risoluzione 1153 (1998)
approvata dal Consiglio di
Sicurezza nel corso della 3855esima riunione del 20 febbraio 1998
Il Consiglio di Sicurezza,
Richiamandosi alle precedenti
risoluzioni in materia e particolarmente alle risoluzioni 986
(1995) del 14 aprile 1995, 1111 (1997) del 4 giugno 1997, 1129
(1997) del 12 settembre 1997, 1143 (1997) del 4 dicembre 1997,
Convinto della necessità di soddisfare, come misura temporanea,
i bisogni umanitari del popolo iracheno sino alladempimento
delle relative risoluzioni da parte dellIraq, con speciale
riferimento alla risoluzione 687 (1991) del 3 aprile 1991,
consente al Consiglio di prendere ulteriori decisioni in
relazione ai divieti a cui si fa riferimento nella risoluzione
661 (1990) del 6 agosto 1990, in conformità con quanto previsto
da queste risoluzioni, ed enfatizzando la natura provvisoria del
piano di distribuzione previsto dalla presente risoluzione,
Convinto inoltre della necessità di una equa distribuzione di
rifornimenti umanitari presso tutti i settori della popolazione
irachena in tutto il paese, Accettando il rapporto presentato il
1 febbraio 1998 dal Segretario Generale, in conformità con il
paragrafo 7 della risoluzione 1143 (1997) (S/1998/90) e le
sollecitazioni dello stesso, il rapporto presentato il 30 gennaio
1998, in conformità con il paragrafo 9 della risoluzione 1143
(1997), dal Comitato stabilito dalla risoluzione 661 (1990) del 6
agosto 1990 (S/1998/92), Prendendo atto che il governo iracheno
non ha fornito piena collaborazione nella preparazione del
rapporto del Segretario Generale, Prendendo atto, con
preoccupazione, che nonostante lattuale attuazione delle
risoluzioni 986 (1995), 1111 (1997), 1143 (1997), la popolazione
irachena continua ad essere esposta ad una situazione nutritiva e
sanitaria critiche, Decisa ad evitare unulteriore
peggioramento della presente situazione umanitaria, Riaffermando
limpegno di tutti gli stati membri al rispetto della
sovranità e integrità territoriale dellIraq, Operando
nellambito del Capitolo VII dello Statuto delle Nazioni
Unite,
- Decide che le disposizioni
della risoluzione 986 (1995), ad eccezione di quelle
previste in paragrafo 4, 11 e 12, rimarranno in vigore
per un nuovo periodo di 180 giorni a partire dalle ore
00.01 di New York del giorno successivo alla
comunicazione presso il Consiglio da parte del presidente
del Consiglio, dellavvenuta ricezione del rapporto
del Segretario Generale come da paragrafo 5, data in cui
le disposizioni della risoluzione 1143 (1997), se ancora
in vigore, termineranno, ad eccezione di quanto concerne
lammontare già prodotto in base alla risoluzione
precedente questa stessa data;
- Decide inoltre che
lautorizzazione fornita agli stati membri in
paragrafo 1 della risoluzione 986 (1995) consentirà
limportazione di petrolio e derivati prodotti in
Iraq, comprese transazioni finanziarie ed altre ad essa
direttamente connesse, sufficienti al raggiungimento
della somma non eccedente, nel corso del periodo di 180
giorni specificato in paragrafo 1, i 5,256 miliardi di
dollari USA, dei quali lammontare destinato secondo
le raccomandazioni del Segretario Generale ai settori
cibo/nutrizione e sanità sono da stanziare in maniera
prioritaria, e dei quali una somma compresa tra i 682
milioni dollari USA ed i 788 milioni di dollari USA
dovrà essere utilizzata per il fine previsto dal
paragrafo 8 (b) della risoluzione 986 (1995), almeno che
le vendite di petrolio e derivati nel corso dei suddetti
180 giorni non eccedano i 5,256 miliardi di dollari USA,
unattenzione particolare verrà data al
soddisfacimento dei bisogni umanitari immediati
nellambito dei settori cibo/nutrizione e sanità,
il Segretario Generale potrà riservare una somma
proporzionalmente minore ai fini previsti dal paragrafo 8
(b) della risoluzione 986 (1995);
- Dirige il Comitato stabilito
dalla risoluzione 661 (1990) per lautorizzazione,
secondo specifiche richieste, di spese ragionevoli in
relazione al pellegrinaggio Hajj da pagare con fondi del
conto speciale;
- Richiede al Segretario
Generale di agire in modo da assicurare lefficace
ed effettiva attuazione della presente risoluzione e, in
particolare modo, di migliorare losservazione da
parte delle Nazioni Unite in Iraq al fine di fornire le
dovute garanzie al Consiglio riguardo alla equa
distribuzione delle merci nel rispetto della presente
risoluzione e che tutti i materiali forniti, compresi
articoli a doppio uso e parti di ricambio, siano
adoperati per gli scopi autorizzati;
- Richiede al Segretario
Generale di aggiornare il Consiglio qualora abbia
elaborato accordi o programmi e approvato un piano di
distribuzione, presentato dal governo iracheno, che
includa una descrizione delle merci da acquistare e
garantisca con efficacia la loro equa distribuzione,
secondo le raccomandazioni che prevedono che il piano di
distribuzione sia in operazione e che rifletta le
priorità delle forniture umanitarie e le loro relazioni
allinterno del contesto di progetti e attività, le
date di consegna richieste, punti di ingresso e obiettivi
da raggiungere;
- Richiede che gli stati
membri, e in particolare il governo iracheno, forniscano
la loro piena collaborazione nellefficace
attuazione della presente risoluzione;
- Invita tutti gli stati
membri a collaborare alla tempestiva presentazione delle
domande e nel rilascio tempestivo di licenze di
esportazione, facilitando il transito di forniture
umanitarie autorizzate dal Comitato stabilito dalla
risoluzione 661 (1990), e adottando misure di propria
competenza in modo da garantire che le forniture
umanitarie di urgente necessità raggiungano il popolo
iracheno nel più breve tempo possibile;
- Sottolinea il bisogno di
assicurare la sicurezza di tutti coloro direttamente
coinvolti nellattuazione della presente risoluzione
in Iraq;
- Decide di condurre una
revisione temporanea dellattuazione della presente
risoluzione al termine dei primi 90 giorni
dallentrata in vigore del paragrafo 1 e una
approfondita revisione di tutti gli aspetti della sua
attuazione prima della conclusione dei 180 giorni, in
seguito alla ricezione dei rapporti a cui si fa
riferimento nei paragrafi 10 e 14 a seguire, ed esprime
lintenzione, prima del termine dei 180 giorni, di
considerare favorevolmente il rinnovo delle disposizioni
previste dalla presente risoluzione, sempre che i
rapporti previsti nei paragrafi 10 e 14 indichino una
soddisfacente attuazione delle disposizioni stesse;
- Richiede che il Segretario
Generale fornisca una relazione provvisoria presso il
Consiglio al termine dei 90 giorni successivi
allentrata in vigore del paragrafo 1 della presente
risoluzione, e che fornisca una relazione conclusiva
prima del termine dei 180 giorni in base alle attività
di osservazione espletate dal personale ONU in Iraq, e in
base a consultazioni con il governo iracheno al fine di
stabilire se lIraq abbia garantito lequa
distribuzione di medicinali, forniture sanitarie, generi
alimentari, materiali e forniture destinati al
soddisfacimento di bisogni civili essenziali, finanziati
nel rispetto del paragrafo 8 (a) della risoluzione 986
(1995), e che includa nella suddetta relazione ulteriori
osservazioni riguardanti ladeguatezza delle entrate
finanziarie per il soddisfacimento dei bisogni umanitari
dellIraq, e riguardo alla capacità dellIraq
di esportare quantità di petrolio e derivati sufficienti
al raccoglimento dellammontare a cui si fa
riferimento in paragrafo 2;
- Prende nota
dellosservazione del Segretario Generale che la
situazione nel settore elettrico è estremamente grave e
della sua intenzione di presentare al Consiglio proposte
riguardanti i necessari finanziamenti, richiede con
urgenza al Segretario Generale la presentazione presso il
Consiglio di un rapporto elaborato in collaborazione con
il governo iracheno e richiede inoltre di sottomettere
presso il Consiglio ulteriori studi elaborati in accordo
con le agenzie ONU competenti e in consultazione con il
governo iracheno riguardo ai fabbisogni umanitari
essenziali che includano eventuali miglioramenti delle
infrastrutture in Iraq;
- Richiede al Segretario
Generale di nominare un gruppo di esperti per stabilire,
in consultazione con il governo iracheno, se lIraq
sia in grado di esportare petrolio e derivati in
quantità sufficienti a produrre lammontare totale
a cui si fa riferimento nel paragrafo 2 della presente
risoluzione e al fine di elaborare un rapporto
indipendente riguardo alle capacità produttive e di
trasporto irachene e sul loro necessario monitoraggio,
richiede inoltre alla luce di questo rapporto di
esprimere tempestive raccomandazioni e una pronta
decisione sulla base di queste raccomandazioni e degli
obiettivi umanitari della presente risoluzione,
nonostante il paragrafo 3 della risoluzione 661 (1990),
riguardante lautorizzazione dellesportazione
dellequipaggiamento necessario al fine di
consentire allIraq di aumentare le proprie
esportazioni di petrolio e derivati e per fornire le
necessarie direzioni al Comitato stabilito in base alla
risoluzione 661 (1990);
- Richiede che il Segretario
Generale fornisca una relazione al Consiglio qualora
lIraq non fosse capace di esportare petrolio e
derivati in quantità sufficienti a produrre
lammontare totale a cui si fa riferimento nel
paragrafo 2 della presente risoluzione e, intrattenendo
consultazioni con le agenzie ONU competenti e le
autorità irachene, esprima raccomandazioni riguardo alla
spesa dellammontare si prevede di raggiungere, nel
rispetto del piano di distribuzione previsto dal
paragrafo 5 della presente risoluzione;
- Richiede che il Comitato
stabilito in base alla risoluzione 661 (1990), in
coordinazione con il Segretario Generale, fornisca una
prima relazione al Consiglio al termine dei primi 90
giorni dallentrata in vigore del paragrafo 1 della
presente risoluzione e una seconda relazione non oltre il
termine di 180 giorni riguardo allattuazione delle
disposizioni previste dai paragrafi 1, 2, 6, 8, 9, 10
della risoluzione 986 (1995);
- Richiede inoltre che il
Comitato stabilito in base alla risoluzione 661 (1990)
metta in atto le misure e decida sulle disposizioni
contenute nel rapporto del 30 gennaio 1998 concernente la
redifinizione e la chiarificazione delle proprie
procedure operative, che consideri le relative
osservazioni e raccomandazioni a cui si fa riferimento
nel rapporto del Segretario Generale del 1 febbraio 1998
con particolare riferimento alla riduzione, per quanto
possibile, dellintervallo di tempo tra
lesportazione di petrolio e derivati dallIraq
e la fornitura allIraq di merci nel rispetto della
presente risoluzione, che riferisca al Consiglio entro il
31 marzo 1998 e che continui a rivedere la proprie
procedure quando necessario;
- Decide di rimanere vigile
sulla situazione;