Risoluzione 1153 (1998)

approvata dal Consiglio di Sicurezza nel corso della 3855esima riunione del 20 febbraio 1998

 

Il Consiglio di Sicurezza,

Richiamandosi alle precedenti risoluzioni in materia e particolarmente alle risoluzioni 986 (1995) del 14 aprile 1995, 1111 (1997) del 4 giugno 1997, 1129 (1997) del 12 settembre 1997, 1143 (1997) del 4 dicembre 1997, Convinto della necessità di soddisfare, come misura temporanea, i bisogni umanitari del popolo iracheno sino all’adempimento delle relative risoluzioni da parte dell’Iraq, con speciale riferimento alla risoluzione 687 (1991) del 3 aprile 1991, consente al Consiglio di prendere ulteriori decisioni in relazione ai divieti a cui si fa riferimento nella risoluzione 661 (1990) del 6 agosto 1990, in conformità con quanto previsto da queste risoluzioni, ed enfatizzando la natura provvisoria del piano di distribuzione previsto dalla presente risoluzione, Convinto inoltre della necessità di una equa distribuzione di rifornimenti umanitari presso tutti i settori della popolazione irachena in tutto il paese, Accettando il rapporto presentato il 1 febbraio 1998 dal Segretario Generale, in conformità con il paragrafo 7 della risoluzione 1143 (1997) (S/1998/90) e le sollecitazioni dello stesso, il rapporto presentato il 30 gennaio 1998, in conformità con il paragrafo 9 della risoluzione 1143 (1997), dal Comitato stabilito dalla risoluzione 661 (1990) del 6 agosto 1990 (S/1998/92), Prendendo atto che il governo iracheno non ha fornito piena collaborazione nella preparazione del rapporto del Segretario Generale, Prendendo atto, con preoccupazione, che nonostante l’attuale attuazione delle risoluzioni 986 (1995), 1111 (1997), 1143 (1997), la popolazione irachena continua ad essere esposta ad una situazione nutritiva e sanitaria critiche, Decisa ad evitare un’ulteriore peggioramento della presente situazione umanitaria, Riaffermando l’impegno di tutti gli stati membri al rispetto della sovranità e integrità territoriale dell’Iraq, Operando nell’ambito del Capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite,

 

  1. Decide che le disposizioni della risoluzione 986 (1995), ad eccezione di quelle previste in paragrafo 4, 11 e 12, rimarranno in vigore per un nuovo periodo di 180 giorni a partire dalle ore 00.01 di New York del giorno successivo alla comunicazione presso il Consiglio da parte del presidente del Consiglio, dell’avvenuta ricezione del rapporto del Segretario Generale come da paragrafo 5, data in cui le disposizioni della risoluzione 1143 (1997), se ancora in vigore, termineranno, ad eccezione di quanto concerne l’ammontare già prodotto in base alla risoluzione precedente questa stessa data;
  2. Decide inoltre che l’autorizzazione fornita agli stati membri in paragrafo 1 della risoluzione 986 (1995) consentirà l’importazione di petrolio e derivati prodotti in Iraq, comprese transazioni finanziarie ed altre ad essa direttamente connesse, sufficienti al raggiungimento della somma non eccedente, nel corso del periodo di 180 giorni specificato in paragrafo 1, i 5,256 miliardi di dollari USA, dei quali l’ammontare destinato secondo le raccomandazioni del Segretario Generale ai settori cibo/nutrizione e sanità sono da stanziare in maniera prioritaria, e dei quali una somma compresa tra i 682 milioni dollari USA ed i 788 milioni di dollari USA dovrà essere utilizzata per il fine previsto dal paragrafo 8 (b) della risoluzione 986 (1995), almeno che le vendite di petrolio e derivati nel corso dei suddetti 180 giorni non eccedano i 5,256 miliardi di dollari USA, un’attenzione particolare verrà data al soddisfacimento dei bisogni umanitari immediati nell’ambito dei settori cibo/nutrizione e sanità, il Segretario Generale potrà riservare una somma proporzionalmente minore ai fini previsti dal paragrafo 8 (b) della risoluzione 986 (1995);
  3. Dirige il Comitato stabilito dalla risoluzione 661 (1990) per l’autorizzazione, secondo specifiche richieste, di spese ragionevoli in relazione al pellegrinaggio Hajj da pagare con fondi del conto speciale;
  4. Richiede al Segretario Generale di agire in modo da assicurare l’efficace ed effettiva attuazione della presente risoluzione e, in particolare modo, di migliorare l’osservazione da parte delle Nazioni Unite in Iraq al fine di fornire le dovute garanzie al Consiglio riguardo alla equa distribuzione delle merci nel rispetto della presente risoluzione e che tutti i materiali forniti, compresi articoli a doppio uso e parti di ricambio, siano adoperati per gli scopi autorizzati;
  5. Richiede al Segretario Generale di aggiornare il Consiglio qualora abbia elaborato accordi o programmi e approvato un piano di distribuzione, presentato dal governo iracheno, che includa una descrizione delle merci da acquistare e garantisca con efficacia la loro equa distribuzione, secondo le raccomandazioni che prevedono che il piano di distribuzione sia in operazione e che rifletta le priorità delle forniture umanitarie e le loro relazioni all’interno del contesto di progetti e attività, le date di consegna richieste, punti di ingresso e obiettivi da raggiungere;
  6. Richiede che gli stati membri, e in particolare il governo iracheno, forniscano la loro piena collaborazione nell’efficace attuazione della presente risoluzione;
  7. Invita tutti gli stati membri a collaborare alla tempestiva presentazione delle domande e nel rilascio tempestivo di licenze di esportazione, facilitando il transito di forniture umanitarie autorizzate dal Comitato stabilito dalla risoluzione 661 (1990), e adottando misure di propria competenza in modo da garantire che le forniture umanitarie di urgente necessità raggiungano il popolo iracheno nel più breve tempo possibile;
  8. Sottolinea il bisogno di assicurare la sicurezza di tutti coloro direttamente coinvolti nell’attuazione della presente risoluzione in Iraq;
  9. Decide di condurre una revisione temporanea dell’attuazione della presente risoluzione al termine dei primi 90 giorni dall’entrata in vigore del paragrafo 1 e una approfondita revisione di tutti gli aspetti della sua attuazione prima della conclusione dei 180 giorni, in seguito alla ricezione dei rapporti a cui si fa riferimento nei paragrafi 10 e 14 a seguire, ed esprime l’intenzione, prima del termine dei 180 giorni, di considerare favorevolmente il rinnovo delle disposizioni previste dalla presente risoluzione, sempre che i rapporti previsti nei paragrafi 10 e 14 indichino una soddisfacente attuazione delle disposizioni stesse;
  10. Richiede che il Segretario Generale fornisca una relazione provvisoria presso il Consiglio al termine dei 90 giorni successivi all’entrata in vigore del paragrafo 1 della presente risoluzione, e che fornisca una relazione conclusiva prima del termine dei 180 giorni in base alle attività di osservazione espletate dal personale ONU in Iraq, e in base a consultazioni con il governo iracheno al fine di stabilire se l’Iraq abbia garantito l’equa distribuzione di medicinali, forniture sanitarie, generi alimentari, materiali e forniture destinati al soddisfacimento di bisogni civili essenziali, finanziati nel rispetto del paragrafo 8 (a) della risoluzione 986 (1995), e che includa nella suddetta relazione ulteriori osservazioni riguardanti l’adeguatezza delle entrate finanziarie per il soddisfacimento dei bisogni umanitari dell’Iraq, e riguardo alla capacità dell’Iraq di esportare quantità di petrolio e derivati sufficienti al raccoglimento dell’ammontare a cui si fa riferimento in paragrafo 2;
  11. Prende nota dell’osservazione del Segretario Generale che la situazione nel settore elettrico è estremamente grave e della sua intenzione di presentare al Consiglio proposte riguardanti i necessari finanziamenti, richiede con urgenza al Segretario Generale la presentazione presso il Consiglio di un rapporto elaborato in collaborazione con il governo iracheno e richiede inoltre di sottomettere presso il Consiglio ulteriori studi elaborati in accordo con le agenzie ONU competenti e in consultazione con il governo iracheno riguardo ai fabbisogni umanitari essenziali che includano eventuali miglioramenti delle infrastrutture in Iraq;
  12. Richiede al Segretario Generale di nominare un gruppo di esperti per stabilire, in consultazione con il governo iracheno, se l’Iraq sia in grado di esportare petrolio e derivati in quantità sufficienti a produrre l’ammontare totale a cui si fa riferimento nel paragrafo 2 della presente risoluzione e al fine di elaborare un rapporto indipendente riguardo alle capacità produttive e di trasporto irachene e sul loro necessario monitoraggio, richiede inoltre alla luce di questo rapporto di esprimere tempestive raccomandazioni e una pronta decisione sulla base di queste raccomandazioni e degli obiettivi umanitari della presente risoluzione, nonostante il paragrafo 3 della risoluzione 661 (1990), riguardante l’autorizzazione dell’esportazione dell’equipaggiamento necessario al fine di consentire all’Iraq di aumentare le proprie esportazioni di petrolio e derivati e per fornire le necessarie direzioni al Comitato stabilito in base alla risoluzione 661 (1990);
  13. Richiede che il Segretario Generale fornisca una relazione al Consiglio qualora l’Iraq non fosse capace di esportare petrolio e derivati in quantità sufficienti a produrre l’ammontare totale a cui si fa riferimento nel paragrafo 2 della presente risoluzione e, intrattenendo consultazioni con le agenzie ONU competenti e le autorità irachene, esprima raccomandazioni riguardo alla spesa dell’ammontare si prevede di raggiungere, nel rispetto del piano di distribuzione previsto dal paragrafo 5 della presente risoluzione;
  14. Richiede che il Comitato stabilito in base alla risoluzione 661 (1990), in coordinazione con il Segretario Generale, fornisca una prima relazione al Consiglio al termine dei primi 90 giorni dall’entrata in vigore del paragrafo 1 della presente risoluzione e una seconda relazione non oltre il termine di 180 giorni riguardo all’attuazione delle disposizioni previste dai paragrafi 1, 2, 6, 8, 9, 10 della risoluzione 986 (1995);
  15. Richiede inoltre che il Comitato stabilito in base alla risoluzione 661 (1990) metta in atto le misure e decida sulle disposizioni contenute nel rapporto del 30 gennaio 1998 concernente la redifinizione e la chiarificazione delle proprie procedure operative, che consideri le relative osservazioni e raccomandazioni a cui si fa riferimento nel rapporto del Segretario Generale del 1 febbraio 1998 con particolare riferimento alla riduzione, per quanto possibile, dell’intervallo di tempo tra l’esportazione di petrolio e derivati dall’Iraq e la fornitura all’Iraq di merci nel rispetto della presente risoluzione, che riferisca al Consiglio entro il 31 marzo 1998 e che continui a rivedere la proprie procedure quando necessario;
  16. Decide di rimanere vigile sulla situazione;