PROPOSTA DI LEGGE DI
INIZIATIVA POPOLARE
PER
- COMPLETA DEPENALIZZAZIONE DEL CONSUMO
DI DROGHE
- LEGALIZZAZIONE DELLE DROGHE LEGGERE
FIRMA PRESSO LUFFICIO
DEL SEGRETARIO COMUNALE!
NORME PER LA COMPLETA DEPENALIZZAZIONE DEL
CONSUMO DI DROGHE
Art.1
- Larticolo 73 del Testo Unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, è
sostituito dal seguente:
Art.73 (Produzione e traffico di sostanze stupefacenti
e psicotrope)
- Chiunque, senza lautorizzazione di cui
allarticolo 17, detenga sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui alle tabelle I e III previste
dallarticolo 14 al fine di cederle a terzi e di
ricavarne un profitto è punito con la reclusione da due
a otto anni e con la multa da lire dieci milioni.
- Chiunque, essendo munito dellautorizzazione di cui
allarticolo 17, al fine di trarne profitto ceda
illecitamente le sostanze o le preparazioni indicate nel
comma 1 è punito con la reclusione da due a otto anni e
con la multa da lire dieci milioni.
- La stessa pena si applica a chiunque, al fine di cederne
a terzi o di ricavarne un profitto, coltivi produca o
fabbrichi sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da
quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
- Se taluno dei fatti previsti dal comma 1, 2 e 3 riguarda
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II
e IV previste dallarticolo 14, si applicano la
reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni.
- Le pene previste nei commi da 1 a 4 sono ridotte da un
terzo alla metà quando per i mezzi, per la modalità o
le circostanze dellazione, ovvero per la qualità e
la quantità delle sostanze, i fatti previsti
dallarticolo siano di lieve entità.
- La pena è aumentata se il fatto è commesso da tre o
più persone in concorso tra loro.
Art.2
Larticolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990 n.309 è abrogato.
NORME PER LA LEGALIZZAZIONE DELLE
"DROGHE LEGGERE"
Art.1
- In deroga a quanto previsto dai titoli III, IV, V e VI
del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, la coltivazione
ai fini di commercio, la fabbricazione e la vendita di
cannabis indica e prodotti da essa derivati sono soggetti
ad autorizzazione.
- Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, di
concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale,
sentite le componenti Commissioni parlamentari e le
Regioni, sono disciplinati i presupposti per il rilascio
e la revoca delle autorizzazioni alla vendita al
dettaglio e il livello di concentrazione di sostanza
attiva, la tipologia degli esercizi autorizzati alla
vendita e alla distribuzione sul territorio, nonché i
locali pubblici in cui è consentito il consumo delle
sostanze.
- Sulle confezioni destinate alla vendita al minuto deve
essere specificato che il fumo produce effetti negativi
per la salute.
- E vietata la vendita di cannabis indica o dei
prodotti da essa derivati ai minori di anni sedici.
- E vietata la vendita al dettaglio di sostanze
superiori ai 5 grammi.
Art.2
- Chiunque, munito delle autorizzazioni prescritte per la
vendita di cannabis indica o dei prodotti da essa
derivati, violi il divieto di cui al comma 4
dellarticolo 1 ovvero consenta che nel suo locale
minori di anni sedici consumino le sostanze anzidette, è
punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la
multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
- La condanna di cui al comma 1 importa la revoca
dellautorizzazione di cui allarticolo 1.
- Per la violazione della disposizione di cui al comma 5
dellarticolo 1 si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire
venti milioni e la sanzione della sospensione della
autorizzazione. Nei casi più gravi, si applica altresì
la sanzione della revoca della autorizzazione.
Art.3
- Con il decreto di cui al comma 2 dellarticolo 1
sono previste le sanzioni per le violazioni alle
disposizioni della presente legge e alle prescrizioni
delle autorizzazioni. Il decreto dovrà prevedere
lapplicazione delle sanzioni penali di cui
allarticolo 73 del Testo Unico delle leggi in
materia di stupefacenti per la coltivazione ai fini di
commercio e la fabbricazione di cannabis indica e
prodotti da essa derivati senza la prescritta
autorizzazione, nonché per la vendita a soggetti non
autorizzati. Il decreto dovrà prevedere
lapplicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
da lire 10 milioni a lire 200 milioni e delle sanzioni
amministrative della sospensione e della revoca delle
autorizzazioni per le violazioni alle prescrizioni delle
autorizzazioni.
- Non è punibile la coltivazione per uso personale di
cannabis indica e la cessione gratuita a terzi di
quantitativi non superiori a 5 grammi destinati al
consumo personale, salvo che il destinatario sia un
minore di anni sedici.
Art.4
- E fatto divieto di propaganda pubblicitaria diretta
o indiretta della cannabis indica e dei suoi derivati. In
caso di violazine, al responsabile si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 10
milioni a lire 50 milioni.
- Non costituiscono propaganda le opere dellingegno
non destinate alla pubblicità, che rimangono
disciplinate dalla legge 22 aprile 1941, n.633.
Art.5
- Entro il mese di marzo, a partire dallanno
successivo allentrata in vigore della presente
legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta
al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione
della stessa e sui suoi effetti, con particolare
riferimento:
- allandamento delle vendite al minuto di prodotti
derivati dalla cannabis indica nelle singole regioni con
particolare riguardo alle realtà metropolitane;
- alle fascie di età dei consumatori;
- al rapporto fra luso di cannabis indica e suoi
derivati ed il consumo di alcolici e sostanze
stupefacenti o psicotrope;
- agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del
consumo di cannabis indica e prodotti da essa derivati,
nonché ai risultati delle campagne informative e di
prevenzione promosse ai sensi del titolo IX del Testo
Unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n.309;
- agli accordi conclusi dal governo italiano con i Paesi
che producono cannabis indica ed allincidenza di
essi sulleconomia di tali Stati;
- alleventuale persistenza del mercato clandestino
delle sostanze disciplinate dalla presente legge ed alle
relative caratteristiche.
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