Articolo 72
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1) Attività illecite 1. [E' vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 14. E' altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico] . 2. E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope [di cui al comma 1], debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto . |