D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
TITOLO VIII - Della  repressione  delle attività illecite
Capo I - Disposizioni penali e sanzioni amministrative
Articolo 72
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1)
Attività illecite

1. [E' vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 14. E' altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico] .

2. E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope [di cui al comma 1], debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto .