Articolo 73
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1) Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 1. Chiunque senza l'autorizzazione
di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende,
offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce,
commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia,
passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente
detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 [e 76], sostanze
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni. 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni. 5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV. 6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. 7. Le pene previste dai commi da 1
a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per
evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei
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