IMMIGRATI: in attesa del permesso di soggiorno il "cedolino" apre
le porte all'occupazione
Ministero del Lavoro - Direzione generale impiego -Circolare 25 novembre 1999 n. 78
Il "cedolino" apre le porte del lavoro agli immigrati. La novità viene
dalla
circolare n. 78 del Ministero del Lavoro che di fatto offre il via libera all'inizio dell'attività agli
stranieri. La scelta del ministero è caduta sul "cedolino" che prova l'avvenuta presentazione della domanda alla Questura in
quanto lì sono riportati i dati anagrafici dell'immigrato e i motivi della richiesta del
permesso di soggiorno. Il provvedimento del dicastero di via Flavia interessa migliaia di stranieri
che attendono il lasciapassare delle questure. Si tratta di quei lavoratori che hanno
presentato domanda di regolarizzazione, ma sono ancora sprovvisti di permesso di soggiorno
, e hanno solo il "cedolino", ovvero la ricevuta che garantisce la presentazione dell'
istanza. In pratica ora il "cedolino" è stato riconosciuto come permesso di soggiorno temporaneo.
La decisione è motivata dalle richieste giunte al dicastero di via Flavia da numerose
Associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori immigrati. L'attesa dei
tempi tecnici per il rilascio del permesso di soggiorno, dovuta anche alle necessarie verifiche
da parte delle questure, ,aveva spinto molti datori di lavoro a revocare l'offerta
o a chiedere agli stranieri di non recarsi al lavoro per non incorrere nelle pesanti
sanzioni amministrative e penali. Ora, quindi, il datore di lavoro dovrà chiedere alla competente
Direzione provinciale del lavoro di provvedere alla costituzione del rapporto
lavorativo, previa esibizione del "cedolino". In seguito dovrà essere presentato il
permesso di soggiorno. La richiesta del datore dovrà anche essere comunicata alla questura
competente. Il ministero precisa però che, in caso di mancato rilascio del permesso
di soggiorno, il rapporto di lavoro non potrà proseguire.
A T T E N Z I O N E
La questura non è assolutamente tenuta ad informare il
datore di lavoro del mancato rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore
straniero; sarà, quindi, lo stesso datore di lavoro tenuto ad attivarsi per conoscere l'esito
dell'istanza presentata per il rilascio del permesso di soggiorno.
