La difesa del cittadino extracomunitario tra difesa d'ufficio, di fiducia e gratuito patrocinio

La difesa dello straniero risulta ancora oggi una realtà assai difficile per motivi di varia indole. Oltre alle difficoltà pratiche, come la mancanza di mezzi per far fronte alle spese legali, la mancanza di una fissa dimora ove poter ricevere le notifiche (artt. 148 e ss. C.P.P.), nonché spesso la scarsa conoscenza della lingua italiana, occorre evidenziare la ritrosia di alcuni difensori ad accettare incarichi dai "clienti" extracomunitari. Ciò è soprattutto dovuto alla mancanza di uno "stimolo" economico, oltre alle naturali difficoltà, dovute a problemi di comprensione reciproca, che richiedono da parte dell'avvocato maggior impegno e buona volontà.
Il problema maggiore, tuttavia, risulta essere la scarsa conoscenza delle regole basilari dell'esercizio del patrocinio nel nostro paese.
Da un corso tenuto dallo Sportello legale presso la Casa Circondariale di San Vittore sulla figura del difensore nel 1996, così come dalla frequentazione delle aule di giustizia, emerge con chiarezza che la quasi totalità dei cittadini extracomunitari ignora la differenza esistente tra il difensore d'ufficio e quello di fiducia. O meglio: vi è la convinzione che il difensore d'ufficio, essendo designato dal magistrato, sia pagato dallo Stato italiano e sia quindi gratuito. .
A riprova di tale enorme equivoco, in cui incorrono comunque spessissimo anche i cittadini italiani, vi è il fatto che oggi, negli inviti a comparire per interrogatori od atti affini emanati dai Pubblici Ministeri o dalla Polizia Giudiziaria da essi delegata, si inserisce un inciso che avvisa i soggetti che vi è l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio.
Essendo obbligatorio essere assistiti da un difensore, dato che "inviolabile" è il diritto di difesa (art. 24 Cost.), due sono le modalità di nomina dello stesso: su designazione fiduciaria dell'imputato e per designazione effettuata d'ufficio dal magistrato. L'unica differenza è data dal soggetto che opera la scelta. .
La convinzione che il difensore d'ufficio sia gratuito porta a gravi incomprensioni nella gestione dei rapporti con gli avvocati: da un lato il cittadino extracomunitario è convinto che nulla sia dovuto al difensore d'ufficio e nulla offre, dall'altro il difensore di fronte a tali rifiuti si astiene di fatto dall'attività difensiva. .
Il procedimento tuttavia segue il suo corso: ad ogni udienza, dato che il difensore d'ufficio designato inizialmente non si presenta, viene nominato, dai magistrati procedenti, un difensore reperito nel corridoio o già presente per altre udienze. Questi, non essendo al corrente dell'accaduto e non avendo potuto visionare precedentemente le carte, non può che limitarsi ad un'attività difensiva quasi nulla. Si giungerà quindi alla sentenza con il risultato di un imputato che ha usufruito magari di tre o quattro difensori, nessuno dei quali tuttavia mai al corrente della sua vicenda processuale.
In tal modo si finisce di fatto col precludere all'imputato l'accesso ai riti alternativi (c.d. patteggiamento, giudizio abbreviato etc.) di cui lui stesso spesso non conosce l'esistenza e che richiedono un ruolo attivo del difensore (redazione dell'istanza, trattative col P.M. etc.). .
Occorrerebbe dunque meglio chiarire le differenze esistenti tra i vari tipi di difensori, accertandosi realmente che il cittadino extracomunitario le comprenda nella sostanza, senza soffermarsi a meri avvisi formali che, se pur previsti dalla legge, il più delle volte passano sotto silenzio. .
La procedura consente, infatti, la più ampia libertà di scelta e di movimento nella nomina dei difensori. La nomina dell'avvocato di fiducia non prevede particolari formalità: può essere fatta anche oralmente o con qualsiasi manifestazione di volontà comunque comunicata al giudice. .
Molti comunque non sanno che la legge limita a due il numero massimo di difensori che l'imputato può nominare (non è raro che il cittadino extracomunitario si trovi a nominare tre o quattro difensori senza revocare le nomine precedenti) e che la difesa d'ufficio ha funzione sussidiaria per cui l'avvocato nominato dal soggetto ha la precedenza su quello nominato d'ufficio.
I criteri di nomina di questi ultimi vengono stabiliti dal Consiglio dell'ordine forense in base ad elenchi di professionisti già predisposti e a turni di reperibilità, per cui la loro nomina èè quasi automatica. .
Il "difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo" (art. 97 C.P.P.). Ogni comportamento che possa integrare ipotesi di abbandono della difesa d'ufficio deve essere segnalato dall'autorità giudiziaria che l'abbia recepito al Consiglio dell'ordine forense al quale compete, in via esclusiva, l'attivazione di un eventuale procedimento disciplinare. .
Tali comportamenti, tuttavia, vanno valutati caso per caso per verificare l'intenzionalità dell'abbandono. Vi è quindi un'assoluta libertà ed indipendenza di valutazioni e di giudizi che vanno a garantire il difensore nei confronti di chiunque, anche del giudice. Solo gli organismi professionali, cui l'avvocato appartiene, possono quindi essere i censori dei comportamenti scorretti. .
Vi è comunque la possibilità, anche per il cittadino extracomunitario, di accedere alla difesa gratuita. Ciò è garantito, oltre che dalla nostra Costituzione ("Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione" art. 24 comma 3) dalla Legge 30 luglio 1990 n 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti).
Occorre osservare che per "difesa" si intende non solo quella "tradizionale" dell'imputato, ma anche l'ipotesi in cui lo straniero sia la persona offesa dal reato od il responsabile civile (ad es. il genitore di minore incapace che risponde del pagamento dei danni).
Durante qualsiasi fase processuale, quindi, lo straniero RESIDENTE può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Ciò comporta che lo Stato anticipa le spese effettivamente sostenute dal difensore (nominato d'ufficio o scelto dall'interessato come avvocato di fiducia), rilascia gratuitamente le copie degli atti processuali necessarie e considera come debito dello Stato gli onorari dovuti ed ogni imposta o tassa.
L'istanza, a pena di inammissibilità, deve essere firmata dall'interessato (con autenticazione dell'avvocato o del funzionario che la riceve); per il detenuto, in stato d'arresto o detenzione domiciliare, l'atto va inviato al Direttore (ad un ufficiale di polizia giudiziaria in caso di arresti domiciliari) il quale dopo averlo iscritto in un apposito registro lo comunica immediatamente all'autorità competente (art. 2 comma 2 che rinvia all'art. 123 c.p.p.). L'istanza può altresì essere presentata dall'interessato o dal difensore o inviata a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice che procede (non il P.M. ma il giudice davanti al quale pende il procedimento).
E' considerato "non abbiente" (art. 3 comma 1 l. Cit.) chi ?titolare di un "reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore ai quattordici milioni" (limite adeguato ogni due armi alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo). Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente. Il limite in tal caso è aumentato di due milioni per ogni familiare convivente (art. 3 comma 2).
Importante è notare che non si può essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato se risulta che si è assistiti da più di un difensore (art. 4 comma 3), cosa che spesso capita agli stranieri (soprattutto se detenuti), i quali sono soliti nominare un secondo avvocato quando si rendono conto di essere stati abbandonati dal primo difensore (che spesso non comunica affatto la propria intenzione di non seguire il caso e fa trascorrere mesi e mesi dal primo colloquio), senza tra l'altro preoccuparsi di revocare la vecchia nomina. .
L'istanza deve essere redatta in carta semplice e con l'indicazione del processo cui si riferisce e deve contenere: .
a) l'indicazione delle generalità dell'interessato e dei componenti la sua famiglia anagrafica; .
b) un'autocertificazione che attesti le condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo (che per taluni detenuti può essere uguale a zero); .
c) l'impegno a comunicare, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza, le eventuali variazioni dei limiti di reddito verificatisi dell'anno precedente (art. 5).
L'istante straniero (art. 5 comma 3) deve allegare un'attestazione dell'autorità consolare competente dalla quale risulti che, "per quanto a conoscenza della predetta autorità", la suddetta autocertificazione non è mendace..
Occorre osservare tuttavia che l'inciso sopramenzionato è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n 219 del 1995. Si verificava, infatti, una sorta di discriminazione al contrario nei confronti dei cittadini italiani. .
Mentre infatti questi dovevano presentare una documentazione dettagliata che attestasse il loro reddito, agli stranieri bastava una dichiarazione del consolato di appartenenza che dicesse che "per quanto a loro conoscenza" il soggetto straniero presentava i requisiti. .
Ora dunque occorre una dichiarazione del consolato o dell'ambasciata che attesti che il cittadino extracomunitario non possiede beni e non ha entrate nel territorio italiano ed in quello di appartenenza. .
Si è dovuto a malincuore osservare che tali organi diplomatici, di fronte alla maggior responsabilità da assumersi nelle dichiarazioni, ora negano il rilascio delle certificazioni (soprattutto i paesi dell'area del Maghreb), negando così di fatto ad un numero non esiguo di extracomunitari l'accesso al gratuito patrocinio. .

Dott. Andrea Cavallo