DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394
Capo III Espulsione e trattenimento
Art. 18 (Ricorsi contro i provvedimenti di
espulsione)
- I funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane che, ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del testo unico,
curano l'inoltro alla competente autorità giudiziaria del ricorso
presentato all'estero, inviandone copia anche all'autorità che ha
adottato il provvedimento impugnato.
- L'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato può far
pervenire le proprie osservazioni al giudice, entro cinque giorni
dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.
Art. 19 (Divieto di rientro per gli stranieri
espulsi)
- Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti
delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione
dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all'articolo 8,
comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello
straniero dal territorio dello Stato.
Art. 20 (Trattenimento nei centri di permanenza
temporanea e assistenza)
- Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento
dello straniero ai sensi dell'articolo 14 del testo unico è comunicato
all'interessato con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4,
del presente regolamento unitamente al provvedimento di espulsione o
di respingimento.
- Con la medesima comunicazione lo straniero è informato del diritto
di essere assistito, nel procedimento di convalida del decreto di
trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione,
ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello
Stato. Allo straniero è dato altresì avviso che, in mancanza di
difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio
designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che
le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno
effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo
straniero o a quello incaricato di ufficio.
- All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che
in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà
ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.
- Il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo
strettamente necessario per l'esecuzione del respingimento o
dell'espulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo unico
e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non è
convalidato.
- Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non
può essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.
Art. 21 (Modalità del trattenimento)
- Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del
regolare svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio
all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in
particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i
ministri di culto, la libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed
i diritti fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto
divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.
- Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi
occorrenti per il mantenimento e l'assistenza degli stranieri
trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi
di socializzazione e la libertà del culto, nei limiti previsti dalla
Costituzione.
- Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche
telefonica, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono definite le modalità per l'utilizzo dei servizi telefonici,
telegrafici e postali, nonché i limiti di contribuzione alle spese da
parte del centro.
- Il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i
centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14,
comma 1 del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è
ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario.
- Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di
cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal
giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza
diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al
rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore
provvede all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.
- Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un
convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere
eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, può
autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo
strettamente necessario, informando il questore che ne dispone
l'accompagnamento.
- Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli
appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e all'autorità
di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari
conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i
ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o
consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e
cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgervi attività di
assistenza a norma dell'articolo 22 ovvero sulla base di appositi
progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia
in cui è istituito il centro.
- Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno
del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per
garantire l'incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per
disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le
esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale
e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto,
sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel
decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal
Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalità di
trattenimento alle finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del testo
unico.
- Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti
per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per
l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso del
centro, nonché quelle per impedire l'indebito allontanamento delle
persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa
venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica
sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore
e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.
Art. 22 (Funzionamento dei centri di permanenza
temporanea e assistenza)
- Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro di
permanenza temporanea e assistenza provvede all'attivazione e alla
gestione dello stesso, disciplinandone anche le attività, a norma
dell'articolo 21, comma 8, in conformità alle istruzioni di carattere
organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministero
dell'interno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con
l'ente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi
dell'attività di altri enti, di associazioni del volontariato e di
cooperative di solidarietà sociale.
- Per le finalità di cui al comma 1, possono essere disposti la
locazione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di
edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture,
anche mobili, la predisposizione e la gestione di attività per la
assistenza, compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il
mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quant'altro occorra
al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano
servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il
competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla
richiesta del Ministero dell'interno.
- Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e
dispone i necessari controlli sull'amministrazione e gestione del
centro.
- Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o più locali
idonei per l'espletamento delle attività delle autorità consolari. Le
autorità di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile
collaborazione all'autorità consolare al fine di accelerare
l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti
necessari, con spese a carico del bilancio del Ministero dell'interno.
Art. 23 (Attività di prima assistenza e
soccorso)
- Le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le
esigenze igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero
possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui
all'articolo 22, per il tempo strettamente necessario all'avvio dello
stesso ai predetti centri o all'adozione dei provvedimenti occorrenti
per l'erogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello
Stato.
- Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del
prefetto con le modalità e con l'imputazione degli oneri a norma delle
disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.

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