Decreto Legislativo concernente le disposizioni correttive al
Testo unico sullimmigrazione. Articolo 8. Disposizioni relative
alle procedure di regolarizzazione
Il Decreto Legislativo del 13 aprile 199 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.97 del 27 aprile 1999 recante " Disposizioni correttive
al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sullimmigrazione
e norme sulla condizione dello straniero a norma dellarticolo
47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n.40", allarticolo 8 ha
modificato la rubrica dellarticolo 49 del T.U. con lintroduzione
di disposizioni transitorie inserendo dopo il comma 1 un successivo
comma 1 bis con il quale viene prevista la possibilità di regolarizzazione
a favore degli stranieri, già presenti in Italia alla data del
27 marzo 1998, in possesso dei requisiti previsti dal D.P.C.M.
del 16 ottobre 1998, che abbiano presentato le relative domande
entro il 15 dicembre 1998. Il predetto provvedimento normativo
entrerà in vigore il prossimo 12 maggio, al termine dellordinaria
"vacatio legis".
Alla luce di queste nuove disposizioni, che consentono la possibilità
di rilasciare i permessi di soggiorno, non solo ad un numero limitato
di stranieri, così come stabiliva il D.P.C.M. del 16 ottobre,
ma a tutti gli extracomunitari in possesso dei prescritti requisiti,
si determina lopportunità di riconsiderare alcuni criteri valutativi
dei requisiti predetti, fornendo ulteriori chiarimenti ad integrazione
e parziale modifica delle direttive già precedentemente emanate.
Si ritiene, peraltro, che uneventuale revisione delle pratiche
inerenti la regolarizzazione non determinerà eccessivi disagi
agli uffici periferici, in quanto liter procedurale delle stesse
non risulta ancora completato, non essendo stato rilasciato, finora,
alcun permesso di soggiorno, anche tenuto conto del limitato numero
di provvedimenti di rigetto effettuati dagli Uffici Stranieri
delle Questure su tutto il territorio nazionale.
Infatti, prima di procedere alla convocazione dello straniero,
al fine di comunicargli lesito dellistanza di regolarizzazione,
qualora la Questura abbia ritenuto non accoglibile listanza prodotta,
sulla base delle precedenti direttive pur non avendo adottato
un formale provvedimento di diniego, potrà essere riesaminata
la documentazione prodotta in base alle nuove disposizioni di
seguito evidenziate.
Nel caso dei limitati provvedimenti di rigetto già notificati,
si potrà provvedere, con istanza motivata degli interessati, ad
un riesame, revocando di conseguenza i provvedimenti adottati
e non conformi agli attuali orientamenti.
In via preliminare corre lobbligo di sottolineare ancora una
volta la necessità che venga sempre verificata, anche allatto
della presentazione della domanda di regolarizzazione, lidentità
dei richiedenti mediante esibizione del passaporto o di altro
documento equipollente, idoneo ad attestare la nazionalità e le
generalità dellinteressato mentre, in particolare, per le sottonotate
questioni si specifica:
Documentazione comprovante la presenza in Italia prima del 27
marzo 1998
Sono state da più parti rappresentate difficoltà di esibire quale
prova della presenza in Italia la documentazione proveniente da
organismi umanitari ed assistenziali. A tale riguardo, nel confermare
che il possesso di una semplice tessera di iscrizione ai sindacati
o ad associazioni non può costituire prova se non corredato da
ulteriore documentazione recante data anteriore al 27 marzo 1998,
(quale ad esempio liscrizione in registri progressivi o la ricevuta
della istanza avanzata dallo straniero oppure altro documento
da cui si deduca che lo straniero ha usufruito di prestazioni
sociali, sanitarie, assistenziali, legali etc.) si ritiene che
qualora non possa essere esibita questultima documentazione,
potrà essere considerata, quale certificazione integrativa, unapposita
dichiarazione sottoscritta dai responsabili provinciali delle
organizzazioni sindacali o delle associazioni appositamente e
preventivamente designati e formalmente comunicati alle Questure
dalle medesime, con la quale si certifica che la tessera di iscrizione
o altra documentazione similare in possesso dello straniero è
stata effettivamente rilasciata alla data in essa indicata.
Si precisa, inoltre, che può essere ritenuta valida quale prova
della presenza anche la corrispondenza ricevuta in Italia dallo
straniero recante il timbro postale italiano con data certa anteriore
al 27 marzo 1998.
In ogni caso potranno essere sempre disposti mirati accertamenti
tendenti a verificare che lo straniero abbia effettivamente alloggiato
presso lindirizzo indicato nella predetta corrispondenza.
Sistemazione alloggiativa
Oltre alla documentazione indicata nella circolare del 30 ottobre
1998, potrà essere accolta anche la sola dichiarazione di colui
che off4re la disponibilità dellalloggio, fermi restando gli
obblighi di comunicazione previsti dallarticolo 7 del decreto
legislativo 286/98 e dallarticolo 12 della legge 191/78, adempimento
che dovrà essere eseguito al più tardi entro la data del ritiro
del permesso di soggiorno.
Lavoro autonomo
Si è dellavviso che, ove lo straniero non in grado di dimostrare
la disponibilità di un reddito annuo consolidato o di mezzi economici
pari all'importo dell'assegno sociale, le istanze, complete degli
altri requisiti, potranno comunque essere ricevute e la documentazione
attestante la disponibilità economica potrà esse esibita all'atto
del primo rinnovo. Pertanto, il relativo permesso di soggiorno
iniziale non potrà avere durata massima superiore ad un anno.
Presentazione di domande incomplete
Nel caso in cui alla data fissata all'atto della prenotazione
venga esibita una documentazione incompleta potrà essere fissato
un nuovo appuntamento, entro il termine ultimo delle prenotazioni
già programmate da ciascuna Questura e, comunque, non oltre il
20 ottobre prossimo, al fine di consentire il perfezionamento
della pratica.
Allontanamento temporaneo dal territorio nazionale
Sono state più volte avanzate richieste da cittadini extracomunitari,
in attesa di conoscere gli esiti della propria domanda di regolarizzazione,
di allontanarsi dal territorio nazionale per recarsi nel paese
di provenienza per motivi per lo più di natura familiare. In casi
particolarmente gravi e debitamente documentati e valutati con
particolare attenzione (es. decesso o imminente pericolo di vita
di uno stretto congiunto etc.) potrà essere consentito allo straniero
richiedente la regolarizzazione lallontanamento dal territorio
nazionale per un periodo di tempo limitato, finalizzato al reingresso.
In tali casi i Signori Questori vorranno inviare le singole istanze
a questo Dipartimento - Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera
con allegata la documentazione da cui risultino i gravi motivi,
la frontiera duscita e di successivo reingresso la durata della
permanenza nel Paese estero nonché, ove possibile, lindicazione
in merito al possesso o meno dei requisiti previsti dal D.P.C.M.
in oggetto.
Successivamente questo Dipartimento fornirà le proprie determinazioni
agli Uffici di frontiera interessati ed alla Questura richiedente.
Competenza territoriale
Nel caso di stranieri che abbiano effettuato la prenotazione presso
la Questura di una Provincia diversa da quella dove è domiciliato
il datore di lavoro si ribadisce, come già chiarito in precedenti
comunicazioni, che la verifica del contratto può essere effettuata
dalle Sezioni circoscrizionali o decentrate degli Uffici Provinciali
del Lavoro competenti in riferimento alla domiciliazione dellazienda,
mentre la Questura competente per il rilascio del permesso di
soggiorno , provvedendo tempestivamente a notiziare quellUfficio
della circostanza.
Modalità di rilascio e durata dei permessi di soggiorno
Il rilascio dei permessi di soggiorno, che si effettuerà a partire
dal 12 maggio, dovrà avvenire attraverso la convocazione degli
stranieri richiedenti, secondo un criterio temporale basato sulla
data di presentazione della domanda, da attuare attraverso i mezzi
più efficaci e ritenuti più appropriati secondo le differenti
realtà provinciali (comunicati stampa, affissione di elenchi presso
le Questure, convocazioni "ad personam" etc).
A tale scopo gli uffici Stranieri dovranno prevedere lattivazione
di sportelli differenziati e, se il caso, decentrati per il rilascio
dei permessi di soggiorno e per listruttoria delle istanze ancora
pendenti, secondo le prenotazioni già fissate.
Si raccomanda allattenzione delle SS.LL. la necessità che tale
attività informativa ed organizzativa venga realizzata nel modo
più efficace possibile.
La durata dei permessi di soggiorno per lavoro dovrà essere conforme
a quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore (articolo
5, comma 3 del Decreto legislativo 286/98) Di conseguenza i permessi
di soggiorno rilasciati per lavoro subordinato a tempo indeterminato
e lavoro autonomo avranno la durata biennale, ad eccezione di
quelli per lavoro autonomo rilasciati senza la verifica della
disponibilità economica, per i quali la durata è annuale. Nel
caso di rapporto di lavoro a tempo determinato la durata del soggiorno
sarà commisurata a quella del contratto; relativamente al lavoro
stagionale, oltre al citato articolo 5, comma 3, si richiama quanto
previsto dallarticolo 24 del citato Decreto legislativo 286/98.
E stato inoltre segnalato che molti datori pur avendo assunto
formale impegno sottoscrivendo contratti di cui allarticolo 3
del D.P.C.M. 16 ottobre 1998 successivamente, anche a causa del
protrarsi delle procedure di regolarizzazione, hanno revocato
la propria offerta di lavoro.
Di conseguenza, alcuni stranieri, che allatto della presentazione
della documentazione erano in possesso di tutti i requisiti previsti,
al momento del rilascio del permesso di soggiorno risultano essere,
di fatto, privi della formale offerta di lavoro.
Al riguardo si ritiene, però, che tali istanze non debbano essere
parificate a quelle prive, fin dallorigine, del requisito del
contratto di lavoro.
Conseguentemente per tali casi sarà possibile concedere un permesso
di soggiorno per lavoro-attesa occupazione, della durata limitata
ad un ano, periodo entro il quale lo straniero dovrà trovare unaltra
occupazione, informando tempestivamente la Questura competente
che provvederà a rinnovare il soggiorno secondo le modalità sopra
richiamate.
A tale scadenza annuale, nel caso in cui lo straniero non sia
in grado di dimostrare di svolgere attività lavorativa, il permesso
di soggiorno non verrà rinnovato, salvo quanto previsto dallarticolo
5, comma 5, del Decreto legislativo 286/98.
Tanto premesso, si confida nella consueta collaborazione delle
SS.LL., affinché vengano segnalate eventuali emergenze o richieste
di chiarimenti, anche al fine di ulteriori indicazioni di cui
si fa riserva.