Circ. Interno 10.5.99


Decreto Legislativo concernente le disposizioni correttive al Testo unico sull’immigrazione. Articolo 8. Disposizioni relative alle procedure di regolarizzazione


Il Decreto Legislativo del 13 aprile 199 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.97 del 27 aprile 1999 recante " Disposizioni correttive al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell’articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n.40", all’articolo 8 ha modificato la rubrica dell’articolo 49 del T.U. con l’introduzione di disposizioni transitorie inserendo dopo il comma 1 un successivo comma 1 bis con il quale viene prevista la possibilità di regolarizzazione a favore degli stranieri, già presenti in Italia alla data del 27 marzo 1998, in possesso dei requisiti previsti dal D.P.C.M. del 16 ottobre 1998, che abbiano presentato le relative domande entro il 15 dicembre 1998. Il predetto provvedimento normativo entrerà in vigore il prossimo 12 maggio, al termine dell’ordinaria "vacatio legis".


Alla luce di queste nuove disposizioni, che consentono la possibilità di rilasciare i permessi di soggiorno, non solo ad un numero limitato di stranieri, così come stabiliva il D.P.C.M. del 16 ottobre, ma a tutti gli extracomunitari in possesso dei prescritti requisiti, si determina l’opportunità di riconsiderare alcuni criteri valutativi dei requisiti predetti, fornendo ulteriori chiarimenti ad integrazione e parziale modifica delle direttive già precedentemente emanate.


Si ritiene, peraltro, che un’eventuale revisione delle pratiche inerenti la regolarizzazione non determinerà eccessivi disagi agli uffici periferici, in quanto l’iter procedurale delle stesse non risulta ancora completato, non essendo stato rilasciato, finora, alcun permesso di soggiorno, anche tenuto conto del limitato numero di provvedimenti di rigetto effettuati dagli Uffici Stranieri delle Questure su tutto il territorio nazionale.


Infatti, prima di procedere alla convocazione dello straniero, al fine di comunicargli l’esito dell’istanza di regolarizzazione, qualora la Questura abbia ritenuto non accoglibile l’istanza prodotta, sulla base delle precedenti direttive pur non avendo adottato un formale provvedimento di diniego, potrà essere riesaminata la documentazione prodotta in base alle nuove disposizioni di seguito evidenziate.


Nel caso dei limitati provvedimenti di rigetto già notificati, si potrà provvedere, con istanza motivata degli interessati, ad un riesame, revocando di conseguenza i provvedimenti adottati e non conformi agli attuali orientamenti.


In via preliminare corre l’obbligo di sottolineare ancora una volta la necessità che venga sempre verificata, anche all’atto della presentazione della domanda di regolarizzazione, l’identità dei richiedenti mediante esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, idoneo ad attestare la nazionalità e le generalità dell’interessato mentre, in particolare, per le sottonotate questioni si specifica:


Documentazione comprovante la presenza in Italia prima del 27 marzo 1998


Sono state da più parti rappresentate difficoltà di esibire quale prova della presenza in Italia la documentazione proveniente da organismi umanitari ed assistenziali. A tale riguardo, nel confermare che il possesso di una semplice tessera di iscrizione ai sindacati o ad associazioni non può costituire prova se non corredato da ulteriore documentazione recante data anteriore al 27 marzo 1998, (quale ad esempio l’iscrizione in registri progressivi o la ricevuta della istanza avanzata dallo straniero oppure altro documento da cui si deduca che lo straniero ha usufruito di prestazioni sociali, sanitarie, assistenziali, legali etc.) si ritiene che qualora non possa essere esibita quest’ultima documentazione, potrà essere considerata, quale certificazione integrativa, un’apposita dichiarazione sottoscritta dai responsabili provinciali delle organizzazioni sindacali o delle associazioni appositamente e preventivamente designati e formalmente comunicati alle Questure dalle medesime, con la quale si certifica che la tessera di iscrizione o altra documentazione similare in possesso dello straniero è stata effettivamente rilasciata alla data in essa indicata.


Si precisa, inoltre, che può essere ritenuta valida quale prova della presenza anche la corrispondenza ricevuta in Italia dallo straniero recante il timbro postale italiano con data certa anteriore al 27 marzo 1998.


In ogni caso potranno essere sempre disposti mirati accertamenti tendenti a verificare che lo straniero abbia effettivamente alloggiato presso l’indirizzo indicato nella predetta corrispondenza.

Sistemazione alloggiativa


Oltre alla documentazione indicata nella circolare del 30 ottobre 1998, potrà essere accolta anche la sola dichiarazione di colui che off4re la disponibilità dell’alloggio, fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 286/98 e dall’articolo 12 della legge 191/78, adempimento che dovrà essere eseguito al più tardi entro la data del ritiro del permesso di soggiorno.


Lavoro autonomo


Si è dell’avviso che, ove lo straniero non in grado di dimostrare la disponibilità di un reddito annuo consolidato o di mezzi economici pari all'importo dell'assegno sociale, le istanze, complete degli altri requisiti, potranno comunque essere ricevute e la documentazione attestante la disponibilità economica potrà esse esibita all'atto del primo rinnovo. Pertanto, il relativo permesso di soggiorno iniziale non potrà avere durata massima superiore ad un anno.


Presentazione di domande incomplete


Nel caso in cui alla data fissata all'atto della prenotazione venga esibita una documentazione incompleta potrà essere fissato un nuovo appuntamento, entro il termine ultimo delle prenotazioni già programmate da ciascuna Questura e, comunque, non oltre il 20 ottobre prossimo, al fine di consentire il perfezionamento della pratica.


Allontanamento temporaneo dal territorio nazionale


Sono state più volte avanzate richieste da cittadini extracomunitari, in attesa di conoscere gli esiti della propria domanda di regolarizzazione, di allontanarsi dal territorio nazionale per recarsi nel paese di provenienza per motivi per lo più di natura familiare. In casi particolarmente gravi e debitamente documentati e valutati con particolare attenzione (es. decesso o imminente pericolo di vita di uno stretto congiunto etc.) potrà essere consentito allo straniero richiedente la regolarizzazione l’allontanamento dal territorio nazionale per un periodo di tempo limitato, finalizzato al reingresso.


In tali casi i Signori Questori vorranno inviare le singole istanze a questo Dipartimento - Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera con allegata la documentazione da cui risultino i gravi motivi, la frontiera d’uscita e di successivo reingresso la durata della permanenza nel Paese estero nonché, ove possibile, l’indicazione in merito al possesso o meno dei requisiti previsti dal D.P.C.M. in oggetto.


Successivamente questo Dipartimento fornirà le proprie determinazioni agli Uffici di frontiera interessati ed alla Questura richiedente.


Competenza territoriale


Nel caso di stranieri che abbiano effettuato la prenotazione presso la Questura di una Provincia diversa da quella dove è domiciliato il datore di lavoro si ribadisce, come già chiarito in precedenti comunicazioni, che la verifica del contratto può essere effettuata dalle Sezioni circoscrizionali o decentrate degli Uffici Provinciali del Lavoro competenti in riferimento alla domiciliazione dell’azienda, mentre la Questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno , provvedendo tempestivamente a notiziare quell’Ufficio della circostanza.


Modalità di rilascio e durata dei permessi di soggiorno


Il rilascio dei permessi di soggiorno, che si effettuerà a partire dal 12 maggio, dovrà avvenire attraverso la convocazione degli stranieri richiedenti, secondo un criterio temporale basato sulla data di presentazione della domanda, da attuare attraverso i mezzi più efficaci e ritenuti più appropriati secondo le differenti realtà provinciali (comunicati stampa, affissione di elenchi presso le Questure, convocazioni "ad personam" etc).


A tale scopo gli uffici Stranieri dovranno prevedere l’attivazione di sportelli differenziati e, se il caso, decentrati per il rilascio dei permessi di soggiorno e per l’istruttoria delle istanze ancora pendenti, secondo le prenotazioni già fissate.


Si raccomanda all’attenzione delle SS.LL. la necessità che tale attività informativa ed organizzativa venga realizzata nel modo più efficace possibile.


La durata dei permessi di soggiorno per lavoro dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore (articolo 5, comma 3 del Decreto legislativo 286/98) Di conseguenza i permessi di soggiorno rilasciati per lavoro subordinato a tempo indeterminato e lavoro autonomo avranno la durata biennale, ad eccezione di quelli per lavoro autonomo rilasciati senza la verifica della disponibilità economica, per i quali la durata è annuale. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato la durata del soggiorno sarà commisurata a quella del contratto; relativamente al lavoro stagionale, oltre al citato articolo 5, comma 3, si richiama quanto previsto dall’articolo 24 del citato Decreto legislativo 286/98.


E’ stato inoltre segnalato che molti datori pur avendo assunto formale impegno sottoscrivendo contratti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. 16 ottobre 1998 successivamente, anche a causa del protrarsi delle procedure di regolarizzazione, hanno revocato la propria offerta di lavoro.


Di conseguenza, alcuni stranieri, che all’atto della presentazione della documentazione erano in possesso di tutti i requisiti previsti, al momento del rilascio del permesso di soggiorno risultano essere, di fatto, privi della formale offerta di lavoro.


Al riguardo si ritiene, però, che tali istanze non debbano essere parificate a quelle prive, fin dall’origine, del requisito del contratto di lavoro.


Conseguentemente per tali casi sarà possibile concedere un permesso di soggiorno per lavoro-attesa occupazione, della durata limitata ad un ano, periodo entro il quale lo straniero dovrà trovare un’altra occupazione, informando tempestivamente la Questura competente che provvederà a rinnovare il soggiorno secondo le modalità sopra richiamate.


A tale scadenza annuale, nel caso in cui lo straniero non sia in grado di dimostrare di svolgere attività lavorativa, il permesso di soggiorno non verrà rinnovato, salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del Decreto legislativo 286/98.


Tanto premesso, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL., affinché vengano segnalate eventuali emergenze o richieste di chiarimenti, anche al fine di ulteriori indicazioni di cui si fa riserva.