Nuove norme sulla cittadinanza.
Art. 1.
E' cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori
sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza
dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato
nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso
di altra cittadinanza.
Art. 2.
1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione
durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza
secondo le norme della presente legge.
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva
il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un
anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero
dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero,
di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata,
purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al
mantenimento o agli alimenti.
Art. 3.
1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista
la cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti
degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi
perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di
altra cittadinanza o la riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza
italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore
età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza
o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza
italiana entro un anno dalla revoca stessa.
Art. 4.
1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno
degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini
per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano
e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza
italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche
all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente
da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara,
entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza
italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente
senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età,
diviene cittadino se dichiara di voler acquistare le cittadinanza
italiana entro un anno dalla suddetta data.
Art. 5.
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista
la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei
mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla
data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento
o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione
legale.
Art. 6. 1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art.
5:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo,
titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge
preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni
di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad
una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità
giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta
in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti
alla sicurezza della Repubblica.
2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal
procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello
stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche
ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione
della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale
per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b),
primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento
di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo
comma 1, lettera b), secondo periodo.
Art. 7. 1. Ai sensi dell'art. 5, la cittadinanza si acquista con decreto
del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata
al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità
consolare.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge
12 gennaio 1991, n. 13.
Art. 8.
1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza
di cui all'art. 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'art.
6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica,
il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato.
L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione
del provvedimento.
2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa
quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata
dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due
anni.
Art. 9.
1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del
Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Ministro dell'interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti
in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita,
o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i
casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto
salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che
risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque
anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero,
per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle comunità europee se
risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della
Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel
territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni
nel territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio
di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo
straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia,
ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
Art. 10.
1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto
se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla
notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla
Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
Art. 11.
1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza
straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare
qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.
Art. 12.
1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato
un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente
pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi
l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero,
non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo
italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o
il servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno
Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego
pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare
per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato
volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana
al momento della cessazione dello stato di guerra.
Art. 13.
1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano
e dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze
dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce,
entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio
della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel
territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo
stesso termine;
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione
di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da
un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il
servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare,
sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel
territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego
o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante
l'intimazione di cui all'art. 12, comma 1.
2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di
chi l'abbia perduta in applicazione dell'art. 3, comma 3, nonché
dell'art. 12, comma 2.
3. Nei casi indicati al comma 1, lettere c), d) ed e), il riacquisto
della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto
del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su
conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire
entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.
Art. 14.
1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza
italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana,
ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso
di altra cittadinanza.
Art. 15.
1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo
quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, dal giorno successivo
a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.
Art. 16.
1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica
è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio
dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.
2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo
le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali
è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente
legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.
Art. 17.
1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli
8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso
l'opzione prevista dall'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n.
123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. 2. Resta fermo quanto disposto dall'art. 219 della legge
19 maggio 1975, n. 151.
Art. 18.
1. Le persone già residenti nei territori che sono appartenuti
alla monarchia austro- ungarica ed emigrate all'estero prima del
16 luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono equiparati,
ai fini e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), agli
stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica.
Art. 19.
1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n.
27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti
di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana,
effettuate ai sensi dell'art. 19 del Trattato di pace tra le potenze
alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio
1947.
Art. 20.
1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza
acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se
non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della
stessa.
Art. 21.
1. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 9, la cittadinanza
italiana può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato
da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel
territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.
Art. 22.
1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'art.
8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.
Art. 23.
1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto
o la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento
previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato
civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire
la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero,
davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti
attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della
cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza
e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di
nascita.
Art. 24.
1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di
cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro
tre mesi dall'acquisto, riacquisto o opzione, o dal raggiungimento
della maggiore età, se successivo, comunicazione mediante dichiarazione
all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero,
se residente all'estero, all'autorità consolare competente.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima
disciplina delle dichiarazioni di cui all'art. 23.
3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 è assoggettato
alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a
lire due milioni. Competente all'applicazione della sanzione amministrativa
è il prefetto.
Art. 25.
1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente
legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore,
con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del
Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Art. 26.
1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31
gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1è dicembre 1934,
n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'art.
143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'art.
39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986,
n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente
legge.
2. È soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'art. 5, secondo
comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'art. 1, comma
1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.
3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
Art. 27.
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.