Titolo I
PRINCIPI GENERALI. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER I PROBLEMI DEI
LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE.
Art. 1.
1. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL
n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981,
n. 158, garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente
residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento
e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
La Repubblica italiana garantisce inoltre i diritti relativi all'uso
dei servizi sociali e sanitari, a norma dell'art. 5 del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, al mantenimento dell'identità culturale,
alla scuola e alla disponibilità dell'abitazione, nell'ambito
delle norme che ne disciplinano l'esercizio.
Art. 2.
1. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati,
le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono
l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'art. 1, è istituita,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro
tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una consulta
per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.
2. Della consulta di cui al comma 1 sono chiamati a far parte,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:
a) sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari, designati
dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia;
b) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali
nazionali dei lavoratori;
c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici;
d) quattro esperti designati rispettivamente dai Ministeri della
pubblica istruzione, dell'interno, degli affari esteri e delle
finanze;
e) quattro rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati
dalle regioni, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) ed uno dall'Unione delle province italiane (UPI);
f) tre rappresentanti delle associazioni che operano nel campo
dell'assistenza all'immigrazione.
3. Per ogni membro effettivo della consulta è nominato un supplente.
4. La consulta di cui al presente articolo è presieduta dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.
5. Presso il Ministero degli affari esteri è istituita una commissione
incaricata di promuovere e controllare l'applicazione degli accordi
bilaterali e multilaterali previsti dalla convenzione dell'OIL
n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981,
n. 158, stipulati per disciplinare i flussi migratori, la repressione
delle intermediazioni illegali di manodopera anche nei Paesi di
provenienza e la collaborazione reciproca al fine di tutelare
i diritti civili, sociali, economici e culturali dei lavoratori
immigrati e delle loro famiglie.
6. Della commissione di cui al comma 5 fanno parte il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, o loro delegati, tre rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre
rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro,
nominati con decreto ministeriale d'intesa dai Ministri degli
affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.
7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
le regioni, in analogia con quanto disposto ai commi 1 e 2, lettere
a), b), c) e f), istituiscono, con competenza nelle materie loro
attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte
regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle
loro famiglie.
8. La partecipazione a tutti gli organi pubblici, centrali e locali,
di cui al presente articolo, è gratuita, sia per i membri che
per i supplenti, con esclusione del rimborso delle eventuali spese
di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica
amministrazione e non risiedano nei comuni nei quali hanno sede
i predetti organi.
Art. 3.
1. E' istituito, presso la Direzione generale del collocamento
della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
apposito servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari
e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del
Ministro e dei pareri espressi dalla consulta di cui all'art.
2 e dalla commissione centrale per l'impiego, promuove, direttamente
o attraverso le amministrazioni o le istituzioni competenti per
materia, interventi o azioni per:
a) l'informazione dei lavoratori extracomunitari e qualunque altra
forma di attività volta a garantire parità di diritti e doveri
con i lavoratori italiani;
b) la continuità dei flussi di informazione verso i consolati
italiani all'estero e verso i consolati stranieri in Italia in
relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati;
c) il censimento delle offerte di lavoro e le relative informazioni
dei lavoratori extracomunitari;
d) l'inserimento dei lavoratori extracomunitari nella nuova realtà
sociale e la formazione professionale;
e) il reperimento di alloggi;
f) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori extracomunitari
e la loro istruzione;
g) la tutela dell'associazionismo;
h) l'assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali, fiscali
e previdenziali dei lavoratori extracomunitari;
i) la tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari in materia
di invalidità e infortunistica, anche al momento del loro rientro;
l) l'esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie.
2. Al servizio è preposto un dirigente superiore, designato fra
quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, il quale è membro di diritto della
consulta di cui all'art. 2. Egli è coadiuvato da personale tecnico
e d'ordine destinato al servizio con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione nell'
ampliamento della dotazione organica del Ministero.
Art. 4.
1. I lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia
ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonché
con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione
italiana, i quali sono ammessi nel territorio nazionale e possono
soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore
e sempreché quest'ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali
condizioni di vita.
2. Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari
del lavoratore indicati nel comma 1 è accordata l'autorizzazione
al lavoro, con l'osservanza delle direttive e dei criteri di cui
agli articoli 5 e 8, commi 3 e 4.
3. Per motivi familiari è consentito l'ingresso ed il soggiorno
nello Stato, purché non a scopo di lavoro, dei genitori a carico.
Titolo II
PROGRAMMAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI SUBORDINATI EXTRACOMUNITARI
IN ITALIA
Art. 5.
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite
la commissione centrale per l'impiego e la consulta di cui all'art.
2, fissa, con propri decreti, di intesa con i Ministri degli affari
esteri e dell'interno, nel rispetto degli impegni comunitari e
internazionali, le direttive di carattere generale in materia
di impiego e di mobilità professionale di lavoratori subordinati
extracomunitari in Italia ed in particolare:
a) per la presentazione e la raccolta delle domande dei lavoratori
extracomunitari legalmente residenti in Italia e, ove opportuno,
di quelli dimoranti all'estero, che chiedano di essere avviati
al lavoro alle dipendenze di una impresa operante sul territorio
della Repubblica italiana;
b) per la tenuta delle speciali liste di collocamento dei lavoratori
extracomunitari e per la formazione delle relative graduatorie.
Le liste predette devono essere tenute in modo che i lavoratori
stranieri già legalmente residenti in Italia precedano in graduatoria,
nell'ordine: i lavoratori loro familiari, i lavoratori extracomunitari,
residenti all'estero, in cerca di prima occupazione in Italia,
la cui domanda sia stata presentata ai sensi delle direttive relative
all'attuazione della lettera a);
c) per il censimento mensile delle offerte di lavoro risultate
inevase presso le competenti commissioni regionali per l'impiego
e per la raccolta delle previsioni annuali riguardanti settori
in cui l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.
I datori di lavoro e le organizzazioni sindacali collaborano con
le commissioni regionali per l'impiego fornendo ad esse tutte
le informazioni relative alle variazioni dell'offerta di lavoro;
d) per l'avviamento al lavoro su richiesta numerica dei predetti
lavoratori, dopo che sia stata accertata, da almeno un mese, la
indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari ad accettare
le relative offerte di lavoro.
2. Trascorsi ventiquattro mesi dal primo avviamento al lavoro
del lavoratore extracomunitario in Italia questi, se disoccupato
o se in cerca di nuova occupazione, è iscritto nelle liste di
collocamento predisposte per i lavoratori italiani.
3. La Repubblica italiana non subordina le graduatorie alla vigenza
di accordi di reciprocità, pur favorendone l'attuazione ogni qualvolta
essi si rendano possibili.
Art. 6.
1. Per l'avviamento con chiamata nominativa e per il passaggio
diretto si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.
2. L'assunzione di lavoratori extracomunitari da adibirsi ai servizi
domestici avviene con richiesta nominativa. Ai predetti lavoratori
l'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 3, può essere rilasciata
anche per l'instaurazione di una pluralità di rapporti che complessivamente
assicurino un'occupazione a tempo pieno.
3. Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione italiani
pubblici e privati, di ogni ordine e grado, possono richiedere
l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo determinato,
durante i loro studi, per un tempo non superiore alle cinquecento
ore annuali. Essi vengono avviati al lavoro dopo i lavoratori
extracomunitari già legalmente residenti in Italia e i lavoratori
di cui alla lettera d) dell'art. 5.
Art. 7.
1. Le commissioni regionali per l'impiego programmano l'utilizzazione
della manodopera proveniente dall'estero sulla base delle esigenze
accertate del mercato del lavoro.
Titolo III
PROCEDURE PER L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE
Art. 8.
1. Ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dalle
competenti autorità consolari sulla base delle autorizzazioni
al lavoro concesse dai competenti uffici provinciali del lavoro
e della massima occupazione, in conformità alle direttive di cui
all'art. 5.
2. Il visto di cui al comma 1 può essere rilasciato dal consolato
italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del
lavoratore qualora egli sia in possesso dell'autorizzazione al
lavoro, corredata da nulla osta provvisorio della competente autorità
provinciale di pubblica sicurezza.
3. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
provvedono al rilascio dell'autorizzazione previo accertamento
di indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari aventi
qualifiche professionali per le quali è stata richiesta l'autorizzazione
al lavoro e previa verifica delle condizioni offerte dal datore
di lavoro al lavoratore extracomunitario. In ogni caso, ai sensi
dell'art. 1, detto trattamento non potrà essere inferiore a quello
stabilito per i lavoratori italiani dai contratti collettivi di
categoria.
4. L'autorizzazione al lavoro ha validità biennale e riguarda
le mansioni per le quali viene richiesta l'assunzione.
5. In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva
i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può
goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.
6. Gli enti locali di residenza provvederanno a facilitare attraverso
i servizi sociali ogni esigenza di inserimento nella comunità
e la preventiva disponibilità di idonei alloggi, eventualmente
istituendo apposite consulte.
7. La partecipazione alle consulte di cui al comma 6 è, anche
per eventuali membri supplenti, gratuita, senza pagamento di gettoni
di presenza, nÚ rimborso di spese.
8. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza
sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare
attività di lavoro in Italia.
Art. 9.
1. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il
riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per
l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle
qualifiche per i singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
può inoltre partecipare, a norma dell'art. 2, terzo comma, della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, a tutti i corsi di formazione
e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
2. Al fine di favorire l'integrazione nella comunità italiana
dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, le regioni
promuovono appositi corsi di lingua e cultura italiana. Le regioni
favoriscono inoltre la partecipazione dei lavoratori extracomunitari
a corsi di formazione e di inserimento al lavoro.
3. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito dei programmi e
convenzioni di cui agli articoli 14, lettere g) ed h), e 16 della
legge 9 febbraio 1979, n. 38, può predisporre progetti integrati
per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di
origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee
garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero approva
domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre
analoghi progetti anche per altri Paesi.
4. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono
programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, su proposta
della consulta di cui all'art. 2, che provvede a segnalare annualmente
le iniziative idonee a raggiungere tali scopi, anche mediante
corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari.
5. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari
e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono
attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura
di origine.
Art.10.
1. In deroga a quanto disposto dall'art. 5, accordi bilaterali
possono prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di
lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di
predeterminate opere o servizi limitati nel tempo; al termine
del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel Paese
di provenienza.
2. Gli accordi di cui al comma 1 dovranno prevedere procedure
e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
Art. 11.
1. Qualora il lavoratore extracomunitario, prima che trascorrano
ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto
di lavoro, dopo l'avvenuta immigrazione sul territorio nazionale,
sia licenziato, ai sensi degli accordi vigenti in materia di licenziamenti
collettivi, l'impresa che ha assunto il suddetto lavoratore, per
consentirne il collocamento e l'assistenza economica, comunica
l'avvenuto licenziamento al competente ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione
al lavoro, per l'iscrizione nelle liste di collocamento, il quale
provvede affinché il lavoratore extracomunitario licenziato sia
iscritto nella lista di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), con
priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari e con obbligo
di ricerca prioritaria della nuova offerta di lavoro nella località
nella quale dimori, ovvero in quelle viciniori.
2. In caso di licenziamento individuale, disposto ai sensi delle
leggi vigenti prima del termine di cui al comma 1, ovvero in caso
di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro
cinque giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro,
all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro e che provvede alla
iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento.
3. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare
il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente
residenti del permesso di soggiorno.
4. Per la tutela di diritti derivanti dal rapporto di lavoro il
lavoratore extracomunitario può presentare ricorso innanzi al
pretore in funzione di giudice del lavoro, a norma degli articoli
413 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 12.
1. Chiunque compia, in violazione della presente legge, attività
di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini
di lavoratori migranti ai fini dell'occupazione in provenienza,
o a destinazione del proprio territorio o in transito attraverso
lo stesso, ovvero impieghi lavoratori immigrati extracomunitari
in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore
reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
2. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori
immigrati extracomunitari sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro
prevista dalla presente legge è punito con un'ammenda da lire
500 mila a lire 2 milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto
da tre mesi ad un anno.
Art. 13.
1. E' istituito presso l'INPS un fondo con lo scopo di assicurare
i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario
che ne sia privo.
2. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità
separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione, è alimentato con un contributo, a carico del
lavoratore extracomunitario, pari allo 0,50 per cento della retribuzione
di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per tale
contributo, al cui versamento è tenuto il datore di lavoro, si
osservano le disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione
dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
3. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota
contributiva di cui al comma 2 può essere modificata con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri dell'interno e del tesoro, sentito il consiglio
di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del
bilancio consuntivo del Fondo medesimo.
Art. 14.
1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge, salvo
quanto previsto dal comma 2:
a) i lavoratori frontalieri;
b) gli stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;
c) gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti
nel territorio della Repubblica italiana, che siano state ammesse
temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere
funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato,
e che siano tenute a lasciare il Paese quando tali funzioni o
compiti siano terminati;
d) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
e) gli artisti e i lavoratori dello spettacolo;
f) i marittimi.
2. In deroga alle disposizioni della presente legge i lavoratori
extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze
dei datori di lavoro per esigenze commesse alla realizzazione
e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata
dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello
spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il
Ministero del turismo e dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio
dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione
è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero
di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi,
prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio
nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere
attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non
possono cambiare settore di attività nÚ la qualifica di assunzione.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con quello del turismo e dello spettacolo, determina le procedure
e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal
presente comma.
3. La presente legge non si applica altresì ai cittadini degli
Stati membri della CEE ed ai lavoratori extracomunitari per i
quali sono previste norme particolari più favorevoli anche in
attuazione di accordi internazionali.
4. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della
cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.
Art. 15.
1. Sono fatte salve le disposizioni concernenti l'ingresso ed
il soggiorno degli stranieri in Italia.
Titolo IV
REGOLARIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI PREGRESSE. COPERTURA FINANZIARIA
Art. 16.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge i lavoratori extracomunitari che, a qualsiasi titolo, a
tale data risiedevano o dimoravano in Italia, nonché i datori
di lavoro che, alla stessa data, impiegavano irregolarmente lavoratori
stranieri, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio provinciale
del lavoro competente per territorio, al fine della regolarizzazione
della loro posizione.
2. Il servizio di cui all'art. 3 tramite gli uffici periferici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché i
patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale,
provvedono a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui
al presente articolo, al fine di promuovere la regolarizzazione
della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti sul territorio.
Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati
possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, l'ufficio
provinciale del lavoro rilascia l'autorizzazione al lavoro ai
lavoratori irregolarmente occupati e provvede ad iscrivere i lavoratori
extracomunitari disoccupati nelle liste di collocamento.
4. La regolarizzazione di cui al precedente comma comporta il
riconoscimento dei diritti di cui all'art. 1.
5. Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di documenti,
o in possesso di documenti scaduti, il comune in cui il lavoratore
extracomunitario dimora potrà procedere al suo riconoscimento
mediante atto notorio attraverso l'acquisizione contestuale di
un congruo numero di testimonianze di cittadini italiani o provenienti
dallo stesso Stato del lavoratore che ha inoltrato domanda di
regolarizzazione.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge i datori di lavoro che intendano assumere con rapporto di
lavoro subordinato lavoratori extracomunitari, presenti in Italia
alla stessa data, possono chiedere la prescritta autorizzazione
al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
anche se i predetti lavoratori non sono iscritti nelle liste.
7. I lavoratori extracomunitari che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, abbiano contravvenuto alle disposizioni
sul soggiorno degli stranieri, di cui al testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, non
sono punibili qualora, entro tre mesi dalla data medesima, si
presentino all'autorità provinciale di pubblica sicurezza del
luogo ove dimorano per rendere la dichiarazione di soggiorno e
dichiarare la propria situazione lavorativa. L'ufficio provinciale
del lavoro procede alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari
in possesso di permesso di soggiorno.
8. L'attività lavorativa effettivamente prestata prima della comunicazione
di cui al comma 1 è riconosciuta, salvo avvenuta decorrenza della
prescrizione, oltre che ai sensi dell'art. 216 del codice civile,
ai fini delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti e la disoccupazione involontaria.
I contributi relativi sono calcolati sulla base dei minimali della
retribuzione valevole ai fini contributivi e versati senza le
maggiorazioni previste per il ritardato pagamento entro il termine
di cui al comma 1 limitatamente ai periodi anteriori al medesimo.
Tali disposizioni si applicano anche ai rapporti di lavoro cessati
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge,
sempreché dichiarati ai sensi del comma 1.
9. Il datore di lavoro che abbia tempestivamente adempiuto all'obbligo
di cui al comma 1 non è punibile per le violazioni delle norme
in materia di costituzione del rapporto di lavoro nonché per le
violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri, di
cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo
regolamento di esecuzione compiute in relazione all'occupazione
dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza
di condanna passata in giudicato. Le stesse disposizioni si applicano
ai datori di lavoro che, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, dichiarino l'esistenza di rapporti
di lavoro pregressi cessati anteriormente a tale data.
10. Il datore di lavoro che non ottemperi all'obbligo di cui al
comma 1 è punito con le sanzioni previste dall'art. 12, comma
2. Il lavoratore straniero che non ottemperi al medesimo obbligo
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma
da lire 100.000 a lire 500.000.
Art. 17.
1. Contro ogni eventuale diniego relativo alla fase di regolarizzazione
è ammesso ricorso da parte dell'interessato innanzi alla magistratura
amministrativa.
2. I lavoratori immigrati clandestinamente in Italia in data successiva
a quella dell'entrata in vigore della presente legge sono immediatamente
rimpatriati, con il rispetto delle garanzie e procedure internazionali
relative ai diritti umani. Sono altresì rimpatriati con le stesse
garanzie i lavoratori extracomunitari i quali, entro i termini
previsti dalla presente legge, non abbiano inoltrato domanda di
regolarizzazione della loro posizione a norma dell'art. 16.
Art. 18.
1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo comunica al Parlamento i dati relativi
alle regolarizzazioni delle situazioni pregresse, con riferimento
al loro numero, alla categoria dei lavoratori ed al Paese di provenienza.
Art. 19.
1. Alla spesa necessaria per il funzionamento della consulta di
cui all'art. 2, nonché al funzionamento del servizio di cui all'art.
3, valutata in lire 60 milioni annui, si fa fronte a carico del
capitolo n. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.