IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione
enorme sulla condizione dello straniero;
Visto il documento programmatico relativo alla politica dellimmigrazione
approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 luglio
1998 ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5
agosto 1998, ai sensi dellart. 3 del predetto decreto legislativo;
Vista la relazione sul fenomeno dellimmigrazione irregolare in
Italia presentato al Parlamento;
Visto il decreto interministeriale 24 dicembre 1997 e considerata
la necessità di aggiornare le quantificazioni degli ingressi previsti;
Considerato che il predetto documento programmatico contiene specifici
impegni, nellambito del periodo triennale, anche per lultima
parte dellanno 1998;
Considerato che la programmazione dei flussi migratori deve tener
conto del fabbisogno di manodopera stimato dal Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale per il triennio 1998-2000 e, nella
fase di prima applicazione della nuova normativa in materia, della
presenza in Italia di stranieri che già soddisfano i requisiti
richiesti per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi
di lavoro e per i quali può definirsi un inserimento lavorativo
regolare in conformità del predetto documento programmatico;
Ritenuto di dover emanare un nuovo decreto sui flussi di ingresso
per lanno in corso con carattere durgenza affinché si possa
disporre dei suoi concreti effetti nellultima parte dellanno
1998;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti;
Sentiti il Ministro degli affari esteri, il Ministro dellinterno,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro
dellindustria, commercio e artigianato e il Ministro per la solidarietà
sociale.
Decreta:
E consentito il rilascio del permesso di soggiorno per motivi
di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale o a carattere
atipico, e di lavoro autonomo, a cittadini stranieri non comunitari
residenti allestero e, alle condizioni prescritte nei successivi
articoli 3 e 4, a quelli già presenti in Italia, entro una quota
totale massima, nel 1998, aggiuntiva a quella già fissata con
il decreto interministeriale 24 dicembre 1997, di 38.000 persone.
Nellambito di tale quota massima è consentito in via preferenziale
lingresso in Italia di:
a) fino a 3000 cittadini albanesi, di cui fino a 1500 tra coloro
che hanno accettato il rimpatrio dopo essere stati in Italia,
tenuto conto degli accordi bilaterali stipulati con lAlbania;
b) fino a 1500 cittadini marocchini e fino a 1500 cittadini tunisini,
tenuto conto degli accordi bilaterali finora stipulati con Marocco
e Tunisia.
Sino al 15 dicembre 1998, possono richiedere il rilascio del permesso
di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere
stagionale o a carattere atipico, lavoratori stranieri già presenti
in Italia prima della data di entrata in vigore della legge 6
marzo 1998 n. 40, previa presentazione alla Questura competente
per territorio di apposita domanda corredata da:
a) idonea documentazione circa leffettiva presenza in Italia
prima del 27 marzo 1998;
b) un contratto di lavoro subordinato, a condizioni non inferiori
a quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicabili,
ovvero un contratto di collaborazione,di carattere non occasionale,
svolto senza vincolo di subordinazione, in modo prevalentemente
personale, coordinato con lattività del committente ed avente
ad oggetto prestazioni rese con autonomia, quantomeno operativa
a fronte di un corrispettivo non inferiore ai minimi previsti,
per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva di settore
o della categoria affine, ovvero ai compensi medi in uso per lo
stesso ramo di attività lavorativa autonoma. Tali contratti devono
recare sottoscrizione autenticata e prevedere la sola condizione
sospensiva della concessione del permesso di soggiorno e devono
essere verificati dalla competente commissione provinciale del
lavoro;
c) idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa.
Sino al 15 dicembre 1998, possono egualmente richiedere il rilascio
del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo lavoratori
stranieri già presente in Italia prima della data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, , previa presentazione
alla Questura competente per territorio di apposita domanda corredata
da:
a) idonea documentazione circa leffettiva presenza in Italia
prima del 27 marzo 1998;
b) idonea documentazione relativa al possesso dei requisiti di
cui allart. 26 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero. A
tal fine la sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento
della specifica attività dovrà essere attestata mediante il nulla
osta dellorgano competente per liscrizione in albi o registri,
per il rilascio dellautorizzazione o licenza o per la ricezione
della denuncia di inizio dellattività;
c) idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa e
il possesso delle risorse occorrenti per lattività da intraprendere.
Si prescinde dalla documentazione relativa a dette risorse per
lattività di commercio ambulante.
Fuori dai limiti quantitativi di cui al presente decreto, quando
ricorrono le altre condizioni di cui allart. 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, gli
stranieri già presenti in Italia prima della data di entrata in
vigore della legge n. 40 del 6 marzo 1998, possono altresì richiedere
alla Questura territorialmente competente, sino al 15 dicembre
1998 il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con
il cittadino straniero già in possesso del permesso di soggiorno
per uno dei motivi di cui allart. 28, commi 1 e 2 del predetto testo unico, ovvero che abbia ottenuto
permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, ai sensi
degli articoli 1 o 2 del presente decreto.
I permessi di soggiorno di cui agli articoli precedenti sono rilasciati
previa esibizione del passaporto o altro documento equipollente,
ivi compresa lattestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza
diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza e
previa verifica dei presupposti di cui al presente decreto, salvo
che si tratti di persone per le quali lingresso o il soggiorno
nel territorio dello Stato non possono essere consentiti.
Roma 16 ottobre 1998-11-03
Il Presidente: Prodi