IL SISTEMA DEI VISTI E DELL'INGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA E NELLO SPAZIO SCHENGEN
Il testo che segue è stato pubblicato sul sito del Ministero degli Esteri, lo riportiamo qui per comodità di chi frequenta il nostro sito. Raccomandiamo inoltre di visitare la pagina delle novità del Ministero degli Esteri dove si possono trovare interessanti notizie su molti argomenti tra cui l'immigrazione.
Tipi di visto Tariffe in Lire italiane TRANSITO AEROPORTUALE 20.000 TRANSITO (uno, due o pi? ingressi) 20.000 BREVISSIMA DURATA 50.000 60.000 più 2.000 a persona BREVE DURATA 60.000 INGRESSI MULTIPLI (VSU o VTL) LUNGA DURATA (VN di tipo "D" oltre 90 giorni) 60.000 IN FRONTIERA Tariffe doppie
PREMESSA
CONDIZIONI PER LINGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA
A) VALICHI DI FRONTIERA
B) PASSAPORTI ED ALTRI DOCUMENTI DI VIAGGIO EQUIVALENTI
C) DISPONIBILITA' DI MEZZI FINANZIARI
D) VISTI
TIPOLOGIE DI VISTO: finalità, durata, requisiti e condizioni
1) Adozione
2) Affari
3) Attività sportiva
4) Culto
5) Cure mediche
6) Dimora
7) Diplomatico (per accreditamento o notifica)
8) Gara sportiva
9) Invito
10) Lavoro autonomo
11) Lavoro subordinato
12) Missione
13) Motivi familiari
14) Reingresso
15) Ricongiungimento familiare
16) Studio
17) Tirocinio
18) Transito
19) Transito aeroportuale
20) Turismo
PREMESSA
L'ingresso operativo dell'Italia nel sistema di Schengen, il 26
ottobre 1997, ha segnato per il nostro Paese la positiva conclusione
del processo di
adattamento del regime nazionale dei visti e dell'ingresso degli
stranieri alla nuova normativa uniforme condivisa dalla maggior
parte degli Stati europei, ispirata alla
progressiva realizzazione di un vasto spazio comune di libera
circolazione grazie al definitivo abbattimento delle frontiere
"interne" e al rafforzamento dei controlli alle
frontiere "esterne".
Il Ministero degli Affari Esteri, istituzionalmente competente
in tema di ingresso degli stranieri, ha predisposto ed emanato,
d'intesa con le altre Amministrazioni
interessate, la necessaria normativa regolamentare con la
- Circolare n. 8 del 17.9.1997, a firma del Ministro Lamberto
Dini, contenente "Norme sui visti e sull'ingresso degli stranieri
in Italia e
nello spazio Schengen".
Entrata in vigore il 26 ottobre 1997 con valore cogente non solo
per le Amministrazioni centrali, ma anche per le Rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane
all'estero, le Questure e gli Uffici di Polizia di Frontiera,
la Circolare del M.A.E. ha quindi completato sul piano operativo
la serie di fonti normative in materia, costituita
da:
- Accordo di Schengen del 14.6.1985 tra Belgio, Francia, Germania,
Lussemburgo e Paesi Bassi;
- Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19.6.1990;
- Accordi di adesione dell'Italia, firmati a Parigi il 27.11.1990;
- Legge di ratifica ed esecuzione n. 388 del 30.9.1993 (S.o. G.U.
n.232 del 2.10.1993);
- Istruzione Consolare Comune (ICC), approvata dal Comitato Esecutivo
di Schengen a Parigi il 14.12.1993 e modificata da ultimo a Bonn
il 22.12.1994.
CONDIZIONI PER L'INGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA
A norma dell'art.5 della Convenzione di Schengen, l'ingresso in
Italia di stranieri1 provenienti dall'esterno dello spazio Schengen2
è consentito soltanto allo straniero
che:
- a) si presenti attraverso un valico di frontiera3;
- b) sia in possesso di valido passaporto od altro documento di
viaggio equivalente, riconosciuto dal Governo italiano per l'attraversamento
delle frontiere
(tale documento deve consentire al titolare, in qualsiasi momento,
il libero rientro nel Paese di rilascio). N.B.: in circostanze
eccezionali, allo straniero può essere
concesso dalle nostre Rappresentanze un "lasciapassare" valido
solo per l'Italia;
- c) disponga di documenti che giustificano lo scopo e le condizioni
del soggiorno previsto e dimostri di disporre di mezzi finanziari
sufficienti in relazione alla
natura e alla durata del soggiorno previsto e alle spese di ritorno
nel Paese di provenienza o di transito verso uno Stato terzo (è
esentato da tale dimostrazione lo straniero
già residente nel territorio di una delle Parti contraenti4 e
munito di regolare autorizzazione di soggiorno);
- d) ove prescritto, sia munito di valido visto d'ingresso o di
transito. (N.B.: per soggiorni non superiori a 3 mesi, è esente
da visto lo straniero già residente
in uno Stato Schengen con regolare permesso di soggiorno; per
l'Italia, tale esenzione non vale se l'ingresso avviene per motivi
di "lavoro subordinato", "lavoro
autonomo" o "tirocinio");
- e) non sia segnalato ai fini della non ammissione;
- f) non sia considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la
sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle
Parti contraenti da disposizioni nazionali o
di altri Stati Schengen (la verifica dell'assenza di rischi di
immigrazione illegale è di diretta competenza delle Rappresentanze).
La sanzione per l'assenza anche di uno solo dei suddetti presupposti
è il respingimento dello straniero, che può essere attuato dalle
competenti Autorità di Frontiera anche
in presenza di regolare visto d'ingresso o di transito.
1 "Non stranieri": i cittadini dei 18 Paesi appartenenti allo
"spazio economico europeo" (SEE), che comprende i 15 membri dell'Unione
Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo,
Regno Unito, Spagna e Svezia) più i 3 ad essi equiparati (Islanda,
Liechtenstein e Norvegia).
"Stranieri": i cittadini di tutti gli altri Paesi.
2 "Spazio Schengen": l'insieme dei territori nazionali dei 10
Paesi che applicano già la Convenzione (Austria, Belgio, Francia,
Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi
Bassi, Portogallo e Spagna).
3 "Frontiera esterna": il perimetro esterno dello spazio Schengen
dai cui valichi di frontiera lo straniero può entrare, e cioè
le frontiere terrestri e marittime, nonché gli aeroporti ed i
porti
marittimi delle Parti contraenti, che non siano frontiere interne
(è da considerarsi volo "esterno" qualunque volo in provenienza
da o con destinazione esclusiva verso territori di Stati terzi).
4 Parte(i) contraente(i): i 15 Paesi che sono Parti contraenti
della Convenzione di Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo,
Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia), 5 dei quali
(Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia), pur essendo
a tutti gli effetti Parti contraenti e partecipando anche alla
cooperazione consolare a livello locale, non applicano ancora
la Convenzione (N.B.: Nel seguito del presente testo, le espressioni
"Parti contraenti", "Stati Schengen" o "Paesi Schengen" verranno
tuttavia usate, in mancanza di ulteriori specificazioni, solo
con riferimento ai 10 Paesi che applicano già la Convenzione).
A) VALICHI DI FRONTIERA
Qualunque cittadino di una delle Parti contraenti, o straniero
già proveniente da località situata all'interno dello spazio Schengen,
può quindi varcare la frontiera
interna5 italiana in qualunque luogo, senza che si proceda al
controllo delle persone.
Da località situata fuori dello spazio Schengen, invece, se ad
entrare in territorio italiano è un "non-straniero", questi è
soggetto al solo controllo della cittadinanza;
ma se ad entrare è uno "straniero", egli è soggetto, prima dell'ingresso,
a tutti i controlli di ammissibilità esercitati dall'Autorità
di frontiera anche mediante consultazione
del SIS.
5 "Frontiere interne": le frontiere che i suddetti 10 Paesi hanno
in comune all'interno dello spazio Schengen, e cioè le loro frontiere
terrestri comuni, i loro aeroporti adibiti al traffico interno,
i
loro porti marittimi per i collegamenti regolari di passeggeri
in provenienza o a destinazione esclusiva di altri porti situati
nel territorio delle Parti contraenti, senza scalo in porti situati
al di fuori di
tali territori" (è da considerarsi volo "interno" qualunque volo
in provenienza esclusiva dai territori delle suddette Parti contraenti
o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio
sul
territorio di uno Stato terzo).
B) PASSAPORTI E ALTRI DOCUMENTI DI VIAGGIO EQUIVALENTI
Per lingresso, il soggiorno o il transito nell'intero spazio
Schengen, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto
o di altro documento di viaggio
riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere da tutte
le Parti contraenti (quindi, per l'Italia, riconosciuto valido
quanto meno dal Governo italiano).
- 1) Passaporto
E il documento, internazionalmente riconosciuto, che abilita
il titolare a recarsi da un Paese allaltro. Può essere: diplomatico,
di servizio (o ufficiale o speciale o per
affari pubblici) od ordinario; individuale (con l'eventuale iscrizione
del coniuge o dei figli minori) o collettivo (intestato a gruppi
di non meno di 5 e non più di 50
persone, aventi tutte la stessa cittadinanza e tutte viaggianti
insieme e per la stessa finalità, di solito turistica; qualora
non contenga le fotografie dei viaggiatori, i
componenti del gruppo dovranno essere muniti anche di documento
personale di identità corredato di foto).
- 2) Documenti di viaggio equivalenti al passaporto
Documento di viaggio per Apolidi, disciplinato dalla "Convenzione
sullo Statuto degli Apolidi" firmata a New York il 28.9.1954:
soggetto a visto, a meno che il titolare
non disponga già di un permesso di soggiorno di uno Stato Schengen.
Documento di viaggio per Rifugiati, disciplinato dalla "Convenzione
sullo Statuto dei Rifugiati" firmata a Ginevra il 28.7.1951: soggetto
a visto, a meno che il titolare
non disponga già di un permesso di soggiorno di uno Stato Schengen
o di un Paese membro del Consiglio d'Europa (Accordo di Strasburgo
del 20.4.1959).
Titolo di viaggio per Stranieri, impossibilitati a ricevere un
valido documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono
cittadini: segue il regime di visto in vigore
per il Paese di cui l'interessato è cittadino.
Libretto di Navigazione, rilasciato ai marittimi per lesercizio
della loro attività professionale ai sensi della "Convenzione
Internazionale del Lavoro" n.108 del 13.5.1958
o di specifici Accordi bilaterali: segue il regime di visto in
vigore per il Paese di cui l'interessato è cittadino (se soggetto
a tale obbligo, qualsiasi nostra Rappresentanza,
in deroga al principio della competenza territoriale, può apporvi
un visto a "validità territoriale limitata" per transito fino
a 5 giorni, su richiesta della Compagnia armatrice
nella quale siano indicati il porto, la nave e la data di imbarco
o sbarco del marittimo, vistata per conferma dalla competente
Autorità portuale italiana).
Documento di navigazione aerea, rilasciato a piloti ed al personale
di bordo delle Compagnie Aeree civili per lesercizio della loro
attività, ai sensi della "Convenzione
sull'Aviazione Civile" firmata a Montreal il 7.12.1944: esente
da visto tra i Paesi aderenti alla Convenzione di Chicago del
25.3.1949 o a titolo di reciprocità, a
condizione che lingresso sia determinato da motivi inerenti lattività
professionale.
Lasciapassare delle Nazioni Unite, rilasciato dal Segretariato
ONU al personale dellONU e a quello delle Istituzioni dipendenti,
ai sensi della "Convenzione sui privilegi
e le immunità delle Istituzioni Specializzate" adottata dallAssemblea
Generale dell'ONU a New York il 21.11.1947: segue il regime di
visto in vigore per il Paese di cui
l'interessato è cittadino.
Documento (individuale o collettivo) rilasciato da un Quartier
Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO,
ai sensi della "Convenzione fra gli
Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico" firmata a Londra
il 19.6.51 e ratificata dall'Italia con Legge n.1335 del 30.11.1955:
esente da visto.
Elenco di partecipanti a viaggi scolastici allinterno della UE,
rilasciato a studenti stranieri residenti negli Stati della UE
ai sensi della "Azione Comune" del Consiglio
dellUnione Europea del 30.11.1994: esente da visto.
Lasciapassare (foglio sostitutivo del passaporto, usato, ad esempio,
per rimpatrio, per minori o in altri casi in cui, pur non disponendo
di regolare documento di viaggio,
una persona venga autorizzata a circolare fra diversi Stati):
segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l'interessato
è cittadino.
Lasciapassare o tessera di frontiera concessi a cittadini domiciliati
in zone di frontiera, per il transito della frontiera stessa e
la circolazione nelle corrispondenti zone degli
Stati confinanti: esenti da visto.
N.B. Per i non-stranieri cittadini di uno Stato dell'Unione Europea
la Carta didentità, valida per lespatrio, è ovviamente esente
da visto. Altrettanto esenti sono le Carte
didentità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti
all"Accordo europeo sullabolizione del passaporto", firmato
a Parigi il 13.12.1957.
C) DISPONIBILITA' DI MEZZI FINANZIARI
Oltre alla nostra normativa nazionale che la richiede anche per
chi non sia soggetto ad obbligo di visto, anche la ICC considera
la disponibilità di mezzi finanziari come
uno dei presupposti indispensabili per consentire allo straniero
l'ingresso nello spazio Schengen. Come in altri Stati Schengen,
tuttavia, così anche in Italia, l'esatta
quantificazione degli importi di riferimento, la cui esibizione
può essere richiesta agli stranieri dalle Autorità di frontiera
non è stata ancora ufficializzata.
Il personale preposto ai controlli di frontiera valuta, quindi,
con ponderata discrezionalità la sufficienza dei mezzi finanziari
di cui dispone lo straniero, basandosi in
particolare sulla durata e sul motivo del soggiorno, sulla cittadinanza
dell'interessato (in relazione alla sua possibile appartenenza
a Stati che presentino elevati rischi di
immigrazione illegale), sulle condizioni socio-economiche dello
straniero, sulle circostanze del viaggio e del soggiorno e sul
tipo del mezzo di trasporto utilizzato.
La disponibilità di mezzi finanziari può essere dimostrata non
solo mediante esibizione di denaro contante, ma anche con carte
di credito od altri titoli quali "travellers
cheques", ecc. Lo straniero deve disporre sempre di un biglietto
di viaggio di ritorno o, comunque, di mezzi finanziari idonei
a procurarselo (in aggiunta a quelli ritenuti
necessari per il soggiorno).
N.B.: La nuova Legge 6 marzo 1998, n.40 (pubblicata sul Supplemento
ordinario n.40/L alla "Gazzetta Ufficiale" n.59 del 12 marzo 1998),
contenente
"Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero",
ha abrogato l'istituto della cosiddetta "attestazione (o "dichiarazione"
o
"certificato") di garanzia", prima sottoscritta dal garante presso
la Questura competente ed ammessa in alternativa alla diretta
disponibilità personale di mezzi
finanziari.
Di norma, i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di
servizio non sono tenuti a dimostrare il possesso di mezzi di
sostentamento.
D) VISTI
Il visto, che consta di apposita "vignetta" (o "sticker") applicata
sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente,
è una autorizzazione concessa
allo straniero ad entrare nel territorio della Repubblica Italiana
o in quello di altre Parti contraenti per transito o per soggiorno,
da valutarsi
alla luce di esigenze connesse con il buon andamento delle relazioni
internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine
pubblico.
Di norma, non vi è quindi da parte degli stranieri "diritto" all'ottenimento
del visto, ma tutt'al più un semplice "interesse legittimo". La
citata Legge 6 marzo 1998, n.40,
ha introdotto, infatti, il principio che "il diniego del visto
di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto
e motivato, che deve essere comunicato
all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione e ad
una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo" (art.4,
c.2).
Peraltro, il visto non garantisce in assoluto l'ingresso, poiché
l'Autorità di frontiera può sempre respingere lo straniero, se
privo di mezzi di sostentamento e non in
grado di fornire esaurienti indicazioni circa le modalità del
proprio soggiorno in Italia o per ragioni di sicurezza e ordine
pubblico.
Ogni "straniero" che entri legalmente in Italia - sia esente da
obbligo di visto che soggetto a visto - è tenuto a dichiarare
la sua presenza nel territorio nazionale alla
Questura della Provincia in cui si trova entro 8 giorni lavorativi
dalla data dell'ingresso e ad avanzare contestuale richiesta di
un "permesso di soggiorno", che è il solo
titolo che legittima il soggiorno dello straniero nel nostro territorio
per lo stesso motivo e per la stessa durata indicati nell'eventuale
visto (salvo in caso di visto con
durata convenzionale di "99 giorni", a fronte del quale il permesso
di soggiorno di lunga durata sarà quello prescritto dalla specifica
normativa).
N.B. Non è possibile il rilascio di alcun visto (né la proroga
di un visto preesistente) allo straniero che già si trovi nel
nostro territorio. A
consentirgli ufficialmente prolungamenti del soggiorno possono
valere solo eventuali proroghe o rinnovi del permesso di soggiorno.
Ai sensi della normativa Schengen, il permesso di soggiorno (o
la "carta d'identità diplomatica o di servizio" del M.A.E.) rilasciato
dalla Questura a seguito di un visto
per soggiorno di lunga durata, salva eventuale limitazione espressa,
consente allo straniero, in unione con il suo passaporto nazionale
o documento di viaggio
equivalente in corso di validità, di entrare e uscire dallo spazio
Schengen, nonché di circolare liberamente per un periodo non superiore
a 90 giorni per semestre nel
territorio di altre Parti contraenti. In tal caso, lo straniero
sarà tuttavia obbligato a dichiarare la sua presenza sul territorio
di altri Stati Schengen alle rispettive Autorità di
pubblica sicurezza entro 3 giorni lavorativi dall'ingresso.
La competenza al rilascio dei visti emessi dall'Italia spetta
al Ministero degli Affari Esteri, che la esercita attraverso le
sue Rappresentanze diplomatico-consolari a
ciò abilitate e territorialmente competenti per il luogo di residenza
dello straniero, che sono le sole responsabili dell'accertamento
e della valutazione dei
requisiti necessari per l'ottenimento del visto, nell'ambito della
propria discrezionalità e tenuto conto delle particolari situazioni
locali.
Solo in casi eccezionali e a condizioni tassativamente indicate,
il visto per un solo ingresso e con durata minima indispensabile
non superiore a 5 giorni per transito e ad 8
giorni per soggiorno può essere rilasciato all'ingresso dalle
Autorità di frontiera, con provvedimento che ricade sotto la diretta
responsabilità delle stesse: diversi sono i
c.d. "permessi in frontiera", rilasciati per prassi internazionale
per consentire a stranieri sprovvisti di regolare visto il pernottamento
o un soggiorno di non più di 48 ore
in zone adiacenti taluni aeroporti ("permesso di visita città")
oppure la visita per le sole ore diurne ad aree urbane prossime
a porti, incluse località di rilevante interesse
turistico ("permesso per marittimi e crocieristi").
In una stessa circoscrizione consolare ove siano presenti Rappresentanze
di diverse Parti contraenti la responsabilità a provvedere al
rilascio di un visto
Schengen uniforme (VSU fino a 90 gg.) spetta alla Rappresentanza
del Paese Schengen che costituisce la meta unica o principale
del viaggio o, se è impossibile a
identificarsi, del Paese Schengen di primo ingresso o di prima
destinazione che preveda l'obbligo del visto.
Qualora la Parte contraente competente al rilascio del visto non
abbia una propria Rappresentanza nel Paese di residenza dello
straniero o, in Paesi di grande estensione
territoriale, nella regione di residenza - ed in base a un preventivo
accordo permanente di delega per il Paese in questione o per la
regione interessata - il visto
Schengen uniforme può essere rilasciato dalla Rappresentanza di
un'altra Parte contraente in nome e per conto di quella competente,
fatte
salve, se necessario, la consultazione delle Autorità centrali
della Parte contraente delegante e, in ogni caso, la possibilità
per lo straniero di rivolgersi alla Rappresentanza
dello Stato competente situata in altra località). Non è prevista
delega per il rilascio di visti per soggiorni di lunga durata
cosiddetti "nazionali" (VN
oltre 90 gg.).
Il visto può essere individuale (su un passaporto individuale)
o collettivo (su un passaporto collettivo). Il visto collettivo
non può avere durata superiore a 30 giorni.
I visti si dividono in 3 grandi categorie:
Visti Schengen Uniformi (VSU): validi per il territorio dell'insieme
delle Parti contraenti; possono essere:
- di transito aeroportuale (tipo A), obbligatori solo per i cittadini
di alcuni Paesi per transitare nella zona internazionale di un
aeroporto, senza entrare in territorio
nazionale;
- di transito (tipo B), validi fino a 5 giorni per attraversare
il territorio delle Parti contraenti nel corso di viaggi da uno
Stato terzo ad un altro Stato terzo;
- per soggiorni di breve durata o di viaggio (tipo C) fino a 90
giorni, con uno o più ingressi (purché né la durata di un soggiorno
ininterrotto né il totale dei
soggiorni successivi siano superiori a 3 mesi per semestre a decorrere
dalla data del primo ingresso nello spazio Schengen). A personalità
di rilievo o a persone
favorevolmente note, che necessitino di visti con regolare frequenza
ed offrano le garanzie necessarie, la normativa Schengen consente,
in via eccezionale, il rilascio di
visti di tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90
giorni a semestre, valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o
cinque anni (C5). Tale fattispecie può talora
costituire una valida alternativa, di maggiore praticità e speditezza,
al rilascio di visti per soggiorni di lunga durata.
Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL): validi soltanto
per la Parte contraente la cui Rappresentanza abbia rilasciato
il visto (o, in casi particolari, anche per
altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità
di accesso, neppure per solo transito, al territorio di altri
Stati Schengen; possono essere anch'essi
di transito aeroportuale (tipo A), di transito (tipo B) o per
soggiorni di breve durata o di viaggio (tipo C).
Costituendo una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, tali
visti non possono essere richiesti direttamente dallo straniero,
ma possono
essere rilasciati in pochi casi tassativi, e in alternativa al
diretto diniego di un VSU, quando - pur non essendovi tutte le
condizioni prescritte per il rilascio del visto
uniforme - la Rappresentanza ritenga opportuno concedere ugualmente
un visto, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù
di obblighi internazionali, per
ragioni di urgenza o, in caso di necessità, per un soggiorno relativo
ad un semestre per il quale lo straniero abbia già ricevuto un
VSU di 3 mesi.
Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN): validi
solo per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D) commisurati alle
caratteristiche di ciascuna
tipologia di visto, con uno o più ingressi, soltanto nel territorio
della Parte contraente che abbia rilasciato il visto e per il
solo eventuale transito, per non più di cinque
giorni, attraverso il territorio di altri Stati Schengen; sono
chiamati "nazionali" perché rilasciati da uno Stato Schengen conformemente
alla propria legislazione e sono
rilasciati solo in forma di visti individuali.
N.B.: per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi
titolo, tutti gli "stranieri" devono sempre munirsi di visto,
anche se siano
cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito
o per breve soggiorno.
L'esigenza di una progressiva armonizzazione delle diverse politiche
nazionali dei visti ha condotto, in sede di Unione Europea, all'adozione
del Regolamento n.2317/95
del Consiglio della UE del 25 settembre 1995, in vigore dal 3.3.1996,
che determina l'"Elenco comune dei Paesi terzi i cui cittadini
devono essere in possesso di un
visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati
membri". Tale Regolamento costituisce a sua volta la base di riferimento
dell'Allegato 1 alla ICC di
Schengen, che contiene le Liste degli Stati i cui cittadini sono
soggetti all'obbligo del visto6; mentre l'art.9 della Convenzione
dispone che "per quanto si
riferisce ai Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti ad un regime
di visti comune, il regime di visti potrà essere modificato soltanto
con il comune accordo di tutte le Parti
contraenti".
Per titolari di passaporto ordinario:
- per transito o per breve soggiorno: il visto (VSU o VTL) è necessario
per i cittadini dei Paesi inseriti nel suddetto elenco comune;
- per lungo soggiorno: il visto (VN) è sempre necessario, anche
se lo straniero sia cittadino di un Paese esente da tale obbligo.
Per titolari di passaporto diplomatico o di servizio:
- per transito o per breve soggiorno: il visto (VSU o VTL) è necessario
per i cittadini dei Paesi inseriti nel suddetto elenco comune,
salvo nel caso in cui fra l'Italia e tali
Paesi vigano accordi di esenzione da tale obbligo;
- per lungo soggiorno: il visto (VN) è sempre necessario, anche
se lo straniero sia cittadino di un Paese esente da tale obbligo,
salvo se lingresso sia richiesto per
accreditamento o notifica da un cittadino di Paese con cui viga
accordo di esenzione dal visto diplomatico.
Quanto ai Paesi non inseriti nel suddetto elenco comune, e quindi
esenti da obbligo di visto, tale esenzione vale solo per il transito
e per soggiorni di
breve durata (fino a 90 gg.) per motivi, in Italia, di "turismo",
"affari" o "missione".
Il visto può essere richiesto dallo straniero che ha più di 18
anni (per i minori la richiesta deve essere sempre avanzata da
un maggiorenne ed
accompagnata dall'assenso di entrambi gli esercenti la patria
potestà), per se stesso e per i familiari eventualmente iscritti
sul suo documento di viaggio.
La domanda di visto alla Rappresentanza va presentata per iscritto,
su apposito modulo in unico esemplare compilato in ogni sua parte,
sottoscritto dallo straniero e
corredato da una foto formato tessera. Lo straniero che richiede
il visto deve, di regola, rivolgersi alla Rappresentanza di persona,
anche per essere sentito circa i motivi e
le circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda lo straniero
deve allegare un documento di viaggio valido su cui sia materialmente
possibile apporre il visto e, nella
misura in cui è richiesta, la documentazione giustificativa. Tale
documentazione, dipendente dal tipo di visto richiesto o che la
Rappresentanza ritiene di rilasciare, dovrà
comunque attestare obbligatoriamente:
- la finalità del viaggio (lettera di invito, convocazione, partecipazione
a un viaggio organizzato, ecc.)
- i mezzi di trasporto e di ritorno (valuta per la benzina, assicurazione
del veicolo o, se lo straniero non viaggi con mezzi propri o con
mezzo collettivo, biglietto di
viaggio aereo, marittimo o ferroviario, di andata e ritorno o,
solo laddove le Compagnie subordinino l'emissione del biglietto
al preventivo possesso di visto, tagliandi di
prenotazione, ecc.);
- i mezzi di sostentamento durante il viaggio e il soggiorno (non
solo denaro contante in valuta convertibile, ma anche carte di
credito od altri titoli quali
"traveller's cheques", ecc.);
- e le condizioni di alloggio (prenotazioni alberghiere o di analoghi
stabilimenti di accoglienza, documentazione attestante la disponibilità
di alloggio in affitto o di
proprietà, lettera di invito, ecc.).
Valutata la ricevibilità della domanda di visto sulla scorta della
documentazione prodotta dal richiedente e di quanto appreso nel
corso della sua intervista, di norma,
diretta e personale, la Rappresentanza provvede ai prescritti
controlli preventivi di sicurezza, consultando in via informatica
o telematica tramite la "rete
mondiale visti"7 l'elenco degli stranieri non ammissibili nello
spazio Schengen del SIS (Sistema di Informazione Schengen).
Se il rilascio del visto è obbligatoriamente subordinato alla
preventiva consultazione delle nostre Autorità nazionali per la
sicurezza o di quelle di altre Parti contraenti, il
visto è concesso solo dopo aver acquisito anche i pareri delle
predette Autorità.
N.B. La richiesta dei pareri relativi ai predetti controlli, la
ricezione delle risposte e la conseguente emissione della vignetta-visto
vengono
effettuate tramite procedure interamente automatizzate e mediante
appositi programmi informatizzati centrali e periferici.
Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso la Rappresentanza
consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a
lui comprensibile che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in
Italia.
I diritti consolari da riscuotersi per i visti concessi sono espressi
nel controvalore in Lire italiane di tariffe fissate in ECU e
percepiti in moneta
convertibile o nella moneta del luogo (a differenza di altri atti
consolari, nessun diritto d'urgenza può essere chiesto o riscosso
per il rilascio dei
visti).
N.B.: Per il rilascio dei visti da parte di Rappresentanze diplomatico-consolari
italiane vanno quindi corrisposte solo le seguenti tariffe (armonizzate
secondo la
normativa di Schengen), con esclusione di qualsiasi altra provvigione
o compenso assolutamente non spettanti.
(VSU o VTL di tipo A)
se collettivo (da 5 a 50 persone)
20.000 più 2.000 a persona
(VSU o VTL di tipo B)
se collettivo
20.000 più 2.000 a persona
(VSU o VTL di tipo C fino a 30 giorni)
se collettivo con 1 o 2 ingressi
se collettivo con ingressi multipli
60.000 più 6.000 a persona
(VSU o VTL di tipo C fino a 90 giorni)
1 ingresso
ingressi multipli
70.000
validità 1 anno (tipo C1)
validità 2 anni (tipo C2)
validità 3 anni (tipo C3)
validità 5 anni (tipo C5)
100.000
160.000
220.000
340.000
6 I Paesi terzi soggetti ad obbligo di visto sono i seguenti:
Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia
Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh,
Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Botswana, Brunei,
Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde,
Centrafrica, Ciad, Cina, Comore, Congo, Congo (Repubblica
Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica,
Dominicana (Repubblica), Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea,
Estonia, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji,
Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Gibuti, Giordania, Grenada,
Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India,
Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kirghizistan, Kiribati,
Kuwait, Laos, Lesotho, Lettonia, Libano, Liberia, Libia, Lituania,
Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco,
Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova,
Mongolia, Mozambico, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua,
Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua-Nuova Guinea,
Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia
e Montenegro), Romania, Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint
Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali,
Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone,
Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland,
Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania,
Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia,
Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu,
Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
7 La cosiddetta "rete mondiale visti" è un complesso sistema di
collegamenti telematici fra le Rappresentanze diplomatico-consolari
italiane all'estero a ciò abilitate ed il Ministero degli Affari
Esteri e, per il tramite di quest'ultimo, con il Sistema di Informazione
Schengen, con le Autorità nazionali per la sicurezza e con le
Autorità centrali degli altri Paesi "partners" che applicano la
Convenzione di Schengen.
TIPOLOGIE DI VISTO: finalità, durata, requisiti8 e condizioni
1) Adozione (di lunga durata)
Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga
durata a tempo indeterminabile (99 giorni convenzionali) presso
l'adottante o
l'affidatario, allo straniero per il quale sia stato emesso dalla
competente Autorità straniera un provvedimento di adozione o di
affidamento
preadottivo ad un cittadino italiano.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine:
- a) dichiarazione di idoneità all'adozione degli adottanti, emanata
dal Tribunale dei Minorenni italiano competente per il distretto
di
appartenenza dei richiedenti (Legge 4 maggio 1983 n.184 "Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori");
- b) provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del
minore, emesso dalla competente Autorità straniera in conformità
alla
legislazione locale;
- c) dichiarazione di conformità di tale provvedimento alla legislazione
dello Stato straniero, emessa dall'Autorità consolare italiana
competente per il luogo di emissione del provvedimento stesso.
Quando nell'ordinamento dello Stato di origine di un minore adottando
non è prevista l'emanazione del provvedimento di adozione o di
affidamento preadottivo e sussistono motivi di esclusivo interesse
del minore stesso all'ingresso in Italia a scopo di adozione,
o quando
l'emanazione del provvedimento non è possibile per eventi bellici,
calamità naturali o altri eventi di carattere eccezionale, occorre
un previo
"nulla-osta" emesso dal Ministero degli Affari Esteri d'intesa
con il Ministero dell'Interno e la preventiva acquisizione da
parte della
Rappresentanza dell'autorizzazione all'espatrio del minore da
parte dell'Autorità del suo Stato di provenienza, competente (secondo
l'attestazione dell'Autorità consolare italiana e tenuto conto
delle predette circostanze) in materia di protezione dei minori.
2) Affari (di breve durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino
a 90 giorni) o di più soggiorni di breve durata in semestri successivi
(visti C1, ecc.), allo straniero che
intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, ivi inclusi
contatti o trattative, nonché l'apprendimento o la verifica dell'uso
e del funzionamento di beni
strumentali acquistati/venduti o da acquistare/vendere nell'ambito
di contratti commerciali e/o di cooperazione industriale.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine adeguate e documentate
garanzie circa:
- a) la sua condizione di "operatore economico-commerciale";
- b) leffettiva finalità economico-commerciale del viaggio.
Le nostre Rappresentanze adottano ogni più opportuna soluzione
(sportelli appositi, corsie preferenziali, tramitazione mediante
Ufficio economico-commerciale o locale
Ufficio ICE o Camera di commercio, ecc.) atta a favorire la massima
scorrevolezza sia nella presentazione delle richieste che nel
rilascio dei visti e riconsegna dei
passaporti, soprattutto nei confronti di operatori ed uomini daffari
direttamente e favorevolmente noti o attesi e segnalati da nostre
imprese positivamente conosciute. In
caso contrario, la Rappresentanza dovrà acquisire previamente
adeguate e documentate garanzie circa l'esistenza e l'affidabilità
degli operatori italiani di settore che
invitino o sponsorizzino il richiedente.
Il visto per affari può essere rilasciato anche alle persone che
accompagnino lo straniero per ragioni di lavoro (collaboratori,
assistenti, segretarie, ecc.), ma solo dopo
scrupolosa verifica della veste professionale degli accompagnatori
e a condizione che il loro sostentamento sia coperto e garantito
dallo straniero stesso.
3) Attività sportiva (di lunga durata)
Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga
durata ma a tempo determinato (fino a un massimo di 365 giorni),
anche per
periodi di prova (sempre superiori a 90 giorni), allo straniero
che intenda esercitare attività sportiva professionistica, autonoma
o
subordinata, in base a contratti con Società con sede in Italia
(Legge 23 marzo 1981 n.91).
La Società che intenda avvalersi di prestazioni sportive da parte
di uno straniero - sia per un periodo di prova (sempre superiore
a 90
giorni) che per un periodo più lungo a seguito di ingaggio già
perfezionato - dovrà trasmettere una richiesta nominativa che
specifichi la
qualità della prestazione che lo straniero è chiamato a svolgere
(atleta, allenatore, direttore tecnico, ecc.) ed il tipo di attività
prevista
(autonoma o subordinata) contestualmente ai seguenti destinatari:
a) alla Questura competente per il luogo dove esso risiederà,
che dovrà
inoltrare tempestivamente al CONI il proprio parere di competenza;
b) alla Federazione nazionale di appartenenza, per il successivo
inoltro
della richiesta stessa al CONI - Servizio Preparazione Olimpica
e A.L.; c) allo straniero interessato, che dovrà esibirla alla
nostra
Rappresentanza per la domanda di visto. Il CONI, ove concordi
e ricevuto il parere favorevole della Questura, trasmetterà una
dichiarazione
nominativa di assenso allespletamento dellattività sportiva
alla Rappresentanza italiana competente.
La pratica di visto sarà avviata solo in presenza di:
- a) copia della suddetta richiesta della Società sportiva;
- b) dichiarazione nominativa di assenso ricevuta da parte del
CONI.
A fronte di seri e comprovati motivi, e in deroga alle disposizioni
generali, il rilascio del visto potrà prescindere dal requisito
della
residenza del richiedente nel territorio di competenza della Rappresentanza.
4) Culto (di breve o di lunga durata)
Consente lingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino
a 90 giorni), allo straniero, religioso o non, che intenda partecipare
a
pellegrinaggi o a manifestazioni di culto, e, ai fini di un soggiorno
di lunga durata ma a tempo determinato (fino a un massimo di 365
giorni), solo al religioso che intenda esercitare attività religiose,
pastorali o comunque a carattere ecclesiastico (si intendono per
religiosi
coloro i quali abbiano già ricevuto l'ordinazione sacerdotale
o i voti o, per altri culti riconosciuti dallo Stato, una condizione
equivalente).
Al richiedente non religioso, che intenda partecipare a pellegrinaggi
o a manifestazioni di culto, il visto (solo di breve durata) sarà
concesso alle stesse condizioni del visto turistico, ma l'adeguatezza
dei mezzi di sostentamento sarà valutata tenendo conto dell'eventuale
copertura per alloggio e/o per vitto da parte di Istituti religiosi,
e in generale, delle più limitate esigenze del pellegrino.
Il richiedente il visto dovrà esibire a tal fine adeguate e documentate
garanzie circa:
- a) la sua qualifica di "religioso";
- b) il carattere religioso della manifestazione o delle attività
motivo del suo soggiorno.
Si terrà altresì debitamente conto delle richieste di visto oggetto
di specifica segnalazione alla Rappresentanza da parte della locale
Nunziatura Apostolica (a mezzo Nota Verbale) o, in quei Paesi
ove ciò non sia possibile, da parte delle stesse Autorità vaticane
per il
tramite della nostra Rappresentanza presso la Santa Sede. In particolare,
e in relazione al rango del richiedente, il visto sarà concesso
con
procedura di speditezza e riguardo a religiosi che esibiscano
garanzie scritte di accoglienza da parte di Organi centrali della
Santa Sede (ivi
compresi Università o Collegi pontifici, Case generalizie delle
Congregazioni religiose od altri Istituti che svolgano attività
religiose per i
predetti Enti) o di Enti religiosi di qualsiasi confessione riconosciuta
dallo Stato.
Ai richiedenti che intendano (o siano chiamati a) frequentare
corsi di noviziato, studio o formazione religiosa sarà concesso,
se ne
ricorrono le condizioni, un visto per "studio".
5) Cure mediche (di breve o di lunga durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino
a 90 giorni) o di lunga durata ma a tempo determinato (fino a
un massimo
di 365 giorni), allo straniero che necessiti di sottoporsi nel
nostro Paese a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie
pubbliche o private
e che sia in grado di farlo, e mantenervisi, con mezzi propri
o coperto da affidabili garanzie economiche pubbliche o private.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine:
- a) certificato medico attestante le ragioni per cui necessiti
di sottoporsi a trattamento sanitario nel nostro Paese;
- b) dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta
che confermi la disponibilità ad accoglierlo e indichi il tipo
di cura, la data di
inizio e la durata presumibile della stessa;
- c) documenti comprovanti la disponibilità di autonomi mezzi
finanziari adeguati alla durata e al costo presumibile delle prestazioni
sanitarie richieste oppure polizza assicurativa con massimali
adeguati, rilasciata da una primaria Società assicuratrice italiana
o straniera (di
cui la Rappresentanza certificherà la validità in Italia), che
copra i costi del caso specifico;
- d) documenti comprovanti la disponibilità in Italia di vitto
e alloggio per l'eventuale accompagnatore e per il periodo di
convalescenza
dell'interessato.
Il visto per cure mediche potrà essere rilasciato anche a personale
specializzato che accompagni o assista lo straniero infermo, alla
condizione prevista dal precedente punto d).
6) Dimora (di lunga durata)
Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga
durata a tempo indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo
straniero che
intenda stabilire la sua dimora nel nostro Paese e che sia in
grado di farlo, e mantenervisi autonomamente, senza dover esercitare
in Italia
attività lavorativa autonoma o subordinata.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine adeguate e documentate
garanzie circa le sue condizioni economiche e le sue autonome
capacità
finanziarie.
Al coniuge convivente, che avanzi anch'egli richiesta di visto
per dimora, il visto potrà essere rilasciato allo stesso titolo
solo se anch'egli,
individualmente considerato, risulti in possesso di analoghi requisiti
di adeguate condizioni economiche ed autonome capacità finanziarie.
In caso contrario, potrà essergli rilasciato, se ne ricorrono
le condizioni, un visto per "motivi familiari". In nessun caso
è consentito il
rilascio del visto per dimora a stranieri minorenni. Ai figli
minorenni (previo assenso di entrambi i genitori esercenti la
patria potestà) e
agli eventuali genitori a carico del titolare di visto per dimora
potrà essere rilasciato, se ne ricorrono le condizioni, solo un
visto per
"motivi familiari". Il visto per dimora non dà diritto a svolgere
attività lavorativa.
7) Diplomatico (per accreditamento o notifica) (di lunga durata)
Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga
durata a tempo indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo
straniero,
titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a
prestare servizio presso Rappresentanze diplomatico-consolari
del suo Paese in
Italia.
Allo straniero, che sia entrato nel Paese con un visto diplomatico
e la cui presenza sia stata formalmente comunicata dalla sua
Rappresentanza in Italia al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
a fini di accreditamento o di notifica, lo stesso Servizio del
Cerimoniale provvederà a rilasciare apposita "carta d'identità",
sostitutiva a tutti gli effetti del permesso di soggiorno, e di
durata variabile
e rinnovabile secondo le procedure dello stesso Cerimoniale.
N.B. Il visto diplomatico (per accreditamento o notifica) non
va confuso con qualsiasi altro tipo di visto rilasciato a titolari
di passaporto
diplomatico o di servizio.
La pratica di visto sarà avviata dalla Rappresentanza competente
solo in presenza di:
- a) conforme richiesta ufficiale avanzata con Nota Verbale del
locale Ministero degli Affari Esteri;
- b) preventivo nulla osta del Servizio del Cerimoniale del MAE
(a fini di controllo delle condizioni di reciprocità).
A norma delle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche
e Consolari del 1961 e del 1963 e in ottemperanza alle specifiche
istruzioni di competenza del Servizio del Cerimoniale, il visto
può essere rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto
nucleo
familiare convivente con il titolare (coniuge, figli minori, genitori
a carico), purché anche per questi venga avanzata formale richiesta
di
visto con Nota Verbale.
A richiedenti che debbano o intendano venire in Italia, presso
una Rappresentanza diplomatico-consolare estera o presso funzionari
diplomatici o impiegati amministrativi e tecnici in servizio presso
la stessa Rappresentanza, sia per motivi ufficiali sia per visite
private su
invito sia con mansioni di personale ausiliario o di servizio,
non verranno rilasciati visti diplomatici, bensì rispettivamente
visti per
"missione", per "turismo" o "invito" e per "lavoro", con l'osservanza
dei requisiti e delle condizioni prescritti per ciascuna tipologia
di
visto, ma inviandone al MAE richiesta di autorizzazione al rilascio
con procedura di speditezza e di riguardo conforme alle regole
di
cortesia internazionale.
Ove non diversamente previsto da accordi o intese multilaterali
o bilaterali di cui l'Italia è parte, il visto diplomatico non
dà diritto a
svolgere in Italia attività lavorativa diversa da quella di servizio.
Analogamente, la "carta d'identità diplomatica o di servizio"
emessa dal
Cerimoniale non può essere usata per nessun'altra finalità.
N.B. La "carta d'identità diplomatica o di servizio", a tutti
gli effetti sostitutiva del permesso di soggiorno, consente al
suo titolare,
unitamente ad un valido documento di viaggio, di entrare e uscire
dallo spazio Schengen, nonché di circolare liberamente per un
periodo
non superiore a 90 giorni per semestre anche nel territorio di
altre Parti contraenti.
8) Gara sportiva (di breve durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino
a 90 giorni), allo straniero che intenda partecipare a singole
competizioni o ad una serie di
manifestazioni sportive, a carattere sia professionistico e rituale
che dilettantistico ed occasionale.
Il visto è rilasciato sia agli atleti direttamente partecipanti
alla gara che ai loro allenatori, direttori tecnico-sportivi,
preparatori atletici od accompagnatori la cui presenza sia
richiesta dal carattere stesso dell'evento.
Per la partecipazione a gare professionistiche, a carattere sia
ufficiale che amichevole, la pratica di visto sarà avviata dalla
Rappresentanza solo in presenza di una
comunicazione scritta da parte del CONI o delle nostre Federazioni
sportive nazionali, che confermi che la competizione sportiva
è da detti Enti prevista o ad essi nota e
che all'evento parteciperanno l'atleta o il gruppo sportivo richiedenti.
Quanto ai singoli componenti la squadra o il gruppo, la Rappresentanza
farà affidamento sulle liste
ufficiali di nominativi, od eventuali lettere di segnalazione,
presentatele dagli stessi Enti sportivi stranieri.
La domanda di visto potrà essere avanzata alla Rappresentanza,
soprattutto nel caso di squadre o gruppi sportivi, anche da un
incaricato della Società cui fa capo il
singolo atleta o l'intera squadra e allo stesso potrà farsi riferimento
per ogni questione attinente il visto, ivi compreso il ritiro
e la riconsegna dei passaporti. Ove possibile
ed opportuno, la richiesta di visto potrà essere altresì trattata
tramite l'Ufficio economico-commerciale della Rappresentanza o
il locale Istituto Italiano di Cultura.
A fronte di seri e comprovati motivi, e in deroga alle disposizioni
generali, il rilascio del visto potrà prescindere dal requisito
della residenza del richiedente o dei
richiedenti nel territorio di competenza della Rappresentanza.
Per la partecipazione a gare dilettantistiche, la pratica di visto
sarà invece avviata alle stesse condizioni del visto turistico
ed a seguito degli accertamenti ritenuti più
opportuni, ma l'adeguatezza dei mezzi di sostentamento dovrà essere
valutata in rapporto all'ambientazione e organizzazione dell'evento
(invito, vitto e/o alloggio
assicurati, ecc.), pur sempre senza trascurare quanto valga a
prevenire possibili rischi di immigrazione illegale.
Sia in occasione di gare professionistiche che dilettantistiche,
agli stranieri minorenni potranno - come sempre - essere rilasciati
visti per gara sportiva solo previo
assenso di entrambi gli esercenti la patria potestà, ai quali,
se accompagnatori dello straniero, potrà ovviamente essere rilasciato,
se ne ricorrono le condizioni, un visto
per "motivi familiari".
9) Invito (di breve durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino
a 90 giorni), allo straniero che, in ragione di una sua posizione
privata di
rilievo, sia invitato da Enti, Istituzioni o Organizzazioni pubbliche
o private notorie (che se ne assumano le spese di soggiorno),
quale ospite a eventi o manifestazioni di carattere politico o
culturale.
Il visto è altresì rilasciato allo straniero che esibisca atto
di convocazione di un'Autorità giudiziaria italiana in relazione
a un procedimento in corso in Italia (allavvocato o consulente
legale di fiducia che eventualmente lo accompagni potrà essere
rilasciato, se ne ricorrono le condizioni, un visto per "lavoro
autonomo").
10) Lavoro autonomo (di breve o di lunga durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino
a 90 giorni) o di lunga durata a tempo determinato (fino a un
massimo di 365 giorni) o indeterminabile (99 giorni convenzionali),
allo straniero che intenda esercitare attività professionale o
lavorativa (anche artistica) a carattere non subordinato.
Il visto per lavoro autonomo può essere rilasciato (solo per breve
soggiorno) anche alle persone che accompagnino lo straniero per
ragioni di lavoro (collaboratori, assistenti, segretarie, ecc.),
ma solo dopo scrupolosa verifica della veste professionale degli
accompagnatori e a condizione che lo straniero ne copra o garantisca
il sostentamento.
N.B. Il lavoro svolto presso imprese operanti in Italia (italiane,
miste, straniere, multinazionali o filiali di aziende con sede
all'estero) e
retribuito da impresa con sede all'estero non può qualificarsi
aprioristicamente come "autonomo" neppure nei casi di "distacco"
o in presenza di contratti internazionali di "appalto" né sono
da qualificarsi come "autonome" le posizioni di personale dirigenziale
o specialistico (cosiddetto "personale chiave") rientrante nella
fattispecie dell'"intra-corporate transferee" previsto nell'annesso
all'Accordo GATS/OMC sul movimento delle persone fisiche, ratificato
con Legge n. 747/94. Tali fattispecie vanno pertanto ricondotte
alla procedura del lavoro subordinato, che tuttavia - nel caso
di "personale chiave" - sarà espletata dalla competente "Direzione
provinciale del lavoro -
Servizio politiche del lavoro" in tempo reale, non procedendosi
al preventivo accertamento d'indisponibilità sul mercato del lavoro
nazionale.
La pratica di visto per "lavoro autonomo" sarà avviata dalla Rappresentanza:
- a) per lo straniero che intenda svolgere per una Società od
Ente operante in Italia qualsiasi tipo di attività dallo stesso
dichiarata come "autonoma", solo in presenza di copia di una formale
"dichiarazione di responsabilità" preventivamente indirizzata
alla competente
"Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezioni del lavoro"
(ex-Ispettorato provinciale del lavoro) dal legale rappresentante
di detta Società od Ente, che tra questa/o e lo straniero non
sarà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
- b) per lo straniero che intenda esercitare una professione "liberale"
o condurre in proprio impresa produttiva o attività commerciale
o artigianale, solo in presenza di idonea documentazione comprovante
il preventivo possesso dei requisiti prescritti dalle nostre leggi
per lo
svolgimento in Italia di tali professioni o attività (iscrizioni
ad Albi professionali, autorizzazioni o licenze comunali, iscrizioni
a Camere di Commercio, ecc.).
- c) in campo societario, solo se lo straniero esibisca idonea
documentazione comprovante la carica di Presidente, membro di
Consigli di Amministrazione, Revisore dei conti od Amministratore
delegato.
N.B. La Rappresentanza segnalerà sempre il rilascio di visti per
lavoro autonomo alla competente "Direzione provinciale del lavoro
- Servizio ispezioni del lavoro", che
si riserverà ogni opportuno accertamento sulla reale natura dell'attività
che lo stesso svolgerà in Italia.
Ad analoghi requisiti e condizioni è subordinato il rilascio di
visti per lavoro artistico autonomo, in base a specifico contratto
di prestazione d'opera per una
determinata manifestazione o serie di manifestazioni od eventi
artistico-culturali.
In tali casi, la Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo
in presenza di:
- a) copia dell'atto contrattuale con firma autenticata del gestore
o titolare della licenza di esercizio o dell'impresario (o di
un loro legale rappresentante), corredato - nei
casi ritenuti opportuni dalla Rappresentanza (artista e/o impresario
italiano scarsamente noti o di non sicura affidabilità) - da copia
di una formale "dichiarazione di
responsabilità", preventivamente indirizzata dal committente (o
da un suo legale rappresentante) al competente "Ufficio speciale
per il collocamento dei lavoratori dello
spettacolo" (U.S.C.L.S.), che in base al contratto non sarà instaurato
alcun rapporto di lavoro subordinato;
- b) idonea certificazione professionale, rilasciata da Enti pubblici
o da qualificati Istituti privati del Paese di origine o di stabile
residenza del lavoratore straniero,
convalidata dalla competente Autorità consolare italiana che attesti
la legittimazione dell'organo straniero al rilascio della certificazione.
Per artisti di chiara fama od alta e nota qualificazione professionale,
e per artisti o complessi ingaggiati da noti Enti teatrali, dalla
RAI, da emittenti televisive private o da
Enti pubblici, sarà sufficiente l'esibizione di copia dell'atto
contrattuale o di comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto.
Gli stranieri che necessitino di venire in Italia, per acquisire
i preventivi requisiti prescritti dalle nostre leggi per l'esercizio
di professioni "liberali" o per la conduzione di
attività in proprio, potranno beneficiare, se ne ricorrono le
condizioni, di un visto per "affari" di durata strettamente commisurata
al probabile periodo di tempo
necessario per tali adempimenti. Analogamente, in campo societario,
gli stranieri che necessitino di venire in Italia per costituire
una Società ancora inesistente potranno
anch'essi beneficiare, se ne ricorrono le condizioni, di un visto
per "affari" di durata commisurata alle loro comprovate esigenze.
I familiari dello straniero - in alternativa all'ordinaria procedura
di "ricongiungimento familiare" e ove lo stesso intenda venire
in Italia insieme a loro - potranno
beneficiare, se ne ricorrono le condizioni, di visti per "motivi
familiari" per accompagnamento.
11) Lavoro subordinato (di breve o di lunga durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino
a 90 giorni) o di lunga durata a tempo determinato (fino a un
massimo di
365 giorni) o indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo
straniero che sia chiamato a prestare lavoro subordinato (anche
artistico),
anche a carattere stagionale od occasionale (agricolo, alberghiero,
ecc.).
La Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo in presenza
di "autorizzazione al lavoro in Italia", rilasciata al datore
di lavoro a nome
dello straniero (art.8 Legge 30.12.1986 n.943) dalla competente
"Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro",
corredata del "nulla osta provvisorio" della Questura. Per lavoro
domestico lo straniero dovrà esibire anche "certificazione medica"
attestante la sana e robusta costituzione fisica e l'esenzione
da malattie infettive, rilasciata dall'autorità sanitaria del
suo Paese o, in
assenza, dal medico di fiducia della Rappresentanza (Circolare
Ministero del Lavoro n.145/95).
Prima della richiesta di visto, sarà quindi il datore di lavoro
in Italia (Ente o Società, per il tramite di un loro legale rappresentante,
o
persona fisica) che dovrà farsi parte attiva nel richiedere al
predetto Servizio lautorizzazione al lavoro a favore dello straniero
chiamato e
per il periodo necessario. Ottenuta tale autorizzazione nominativa,
lo stesso datore di lavoro dovrà altresì farsi parte attiva nel
richiedere
alla Questura competente l'apposizione sul documento del necessario
nulla-osta al rilascio del visto. Acquisito anche tale nulla-osta,
il
datore di lavoro dovrà far pervenire il documento stesso direttamente
allo straniero, che lo esibirà alla Rappresentanza all'atto della
richiesta del visto.
Come già segnalato nella scheda relativa al visto per "lavoro
autonomo", il lavoro presso imprese operanti in Italia (italiane,
miste,
straniere, multinazionali o filiali di aziende con sede all'estero),
retribuito da impresa con sede all'estero, va ricondotto alla
vigente
procedura autorizzativa del lavoro subordinato, anche nel caso
in cui lo straniero abbia avanzato erronea richiesta di visto
per lavoro
autonomo. In caso, tuttavia, di personale dirigenziale o specialistico
("personale chiave"), la procedura autorizzativa verrà espletata
dalla
competente "Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche
del lavoro" in tempo reale, non procedendosi al preventivo accertamento
d'indisponibilità sul mercato del lavoro nazionale (i familiari
che lo accompagnino - in alternativa al "ricongiungimento familiare"
e qualora
egli intenda venire in Italia insieme ad essi - potranno beneficiare,
se ne ricorrono le condizioni, di visti per "motivi familiari").
N.B. L'autorizzazione al lavoro non sarà invece richiesta:
- al personale ausiliario o di servizio chiamato alle esclusive
dipendenze di una Rappresentanza diplomatico-consolare straniera
(o di un
membro di essa), per il quale la richiesta di visto sia stata
avanzata con specifica Nota Verbale che contenga l'impegno del
datore di lavoro
a provvedere alla sua sicurezza sociale e a garantirne il rientro
in patria al termine del servizio;
- al personale chiamato ad imbarcarsi su navi italiane da crociera
per servizi complementari alle dipendenze di Società straniere
appaltatrici
dell'armatore, per il quale la richiesta di visto documentata
sia stata avanzata dalle stesse Società estere o dai loro agenti
delegati.
A requisiti e condizioni in parte analoghi rispondono i visti
per lavoro artistico subordinato, per i quali l"autorizzazione
al lavoro in Italia"
sarà rilasciata al datore di lavoro a nome dello straniero (art.14,
c.2, Legge 30.12.1986 n.943) dal competente "Ufficio speciale
per il
collocamento dei lavoratori dello spettacolo" (U.S.C.L.S.), previo
"nulla osta provvisorio" della Questura competente. Per il rilascio
di tali
visti dovrà altresì farsi attento riferimento a quanto previsto
dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.81 del 4.8.1988.
Non possono ottenere il visto per lavoro subordinato gli stranieri
che, alla luce del passaporto o degli atti esibiti, risultino
essere stati
irregolarmente in Italia nel periodo intercorrente tra la presentazione
della richiesta di autorizzazione al lavoro ed il rilascio della
stessa.
I familiari dello straniero (appartenente a "personale chiave"
o titolare di visto non inferiore a un anno) - in alternativa
all'ordinaria
procedura di "ricongiungimento familiare" e ove lo stesso intenda
venire in Italia insieme a loro - potranno beneficiare, se ne
ricorrono le
condizioni, di visti per "motivi familiari" per accompagnamento.
12) Missione (di breve o di lunga durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino
a 90 giorni) o di lunga durata ma a tempo determinato (fino a
un massimo
di 365 giorni), allo straniero che necessiti di viaggiare per
motivi connessi ad una sua funzione politica o governativa o comunque
di
pubblica utilità.
N.B. Il possesso di passaporto diplomatico o di servizio non implica
di per sé il rilascio di un visto per missione.
La Rappresentanza avvierà la pratica di visto, di norma, prescindendo
da una verifica puntuale dei mezzi di sostentamento e comunque
con
procedura di speditezza e di riguardo, in presenza della documentazione
ritenuta più opportuna, a favore di:
1) stranieri inviati in Italia per espletare funzioni relative
a loro cariche governative o alla loro veste di funzionari o dipendenti
di una
Pubblica Amministrazione od Ente pubblico del loro Paese oppure
di Organizzazioni internazionali, ivi compresi i rappresentanti
di Enti di
Stato (ad es.: Banca Centrale od altro Ufficio governativo o para-governativo)
o i funzionari "distaccati" per dirigere sedi od uffici di
rappresentanza in Italia di Enti di natura governativa od altrimenti
pubblica (Ente nazionale per il turismo, Compagnia statale di
bandiera,
ecc.);
2) privati cittadini che non rivestano cariche o funzioni pubbliche,
allorché limportanza delle loro attività e gli scopi del soggiorno
possano ritenersi di pubblica utilità per le relazioni tra il
loro ed il nostro Paese;
3) personalità comunque direttamente e favorevolmente note od
autorevoli, la cui richiesta di visto si ritiene debba essere
esaminata con
criteri flessibili di opportunità e convenienza politica. In particolare:
- a) personalità con alte cariche civili o religiose o di grande
notorietà, o comunque favorevolmente note alla Rappresentanza,
anche al di
fuori di missioni ufficiali;
- b) personalità o membri di delegazioni ufficialmente invitate
dal Governo italiano o da Organizzazioni internazionali con sede
in Italia, per
partecipare a incontri, trattative, convegni o conferenze a carattere
politico, economico, scientifico, culturale, religioso o sportivo;
- c) partecipanti a manifestazioni previste da accordi bilaterali
o multilaterali di cui l'Italia è parte od a programmi intergovernativi
di
scambi culturali e di cooperazione; a Fiere e Mostre previste
dal calendario ufficiale del Ministero dell'Industria od altrimenti
patrocinate
dal Governo o da Enti pubblici territoriali; ad avvenimenti sportivi
di particolare rilievo;
- d) giornalisti che intendano seguire gli incontri e gli eventi
menzionati ai punti precedenti o che rappresentino testate di
particolare
importanza (mentre gli "inviati" beneficeranno, per l'appunto,
di tale tipologia di visto, ai "corrispondenti" destinati a prestare
servizio in
Italia andrà invece applicata la procedura del visto di lunga
durata per "lavoro subordinato", con le modalità agevolate previste
dalle
procedure di accreditamento disposte dal Servizio Stampa e Informazione
del M.A.E. e dal Ministero del Lavoro non procedendosi al
preventivo accertamento d'indisponibilità sul mercato del lavoro
nazionale);
- e) funzionari ed impiegati di Amministrazioni di Paesi stranieri
in viaggio di servizio.
Ai familiari dello straniero, ai quali non possano concedersi
analoghi visti per "missione", possono essere rilasciati, se ne
ricorrono le
condizioni, visti per "motivi familiari".
13) Motivi familiari (di breve o di lunga durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino
a 90 giorni) o di lunga durata a tempo determinato (limitata alla
durata del visto del familiare e fino a 365 giorni) o indeterminabile
(99 giorni convenzionali), allo straniero che:
- a) intenda rendere visita di breve durata a un familiare "non-straniero"
(ivi compreso, ovviamente, un cittadino italiano) o a un familiare
straniero già regolarmente residente in Italia;
- b) necessiti di venire in Italia per motivi familiari di breve
durata particolarmente gravi e urgenti (recupero di salma, assistenza
in caso di
malattia o infortunio di familiare stretto, disbrigo di pratiche
legali, ecc.);
- c) se compreso nelle categorie aventi diritto al "ricongiungimento
familiare", accompagni per breve o lunga durata un familiare
"non-straniero" (ivi compreso, ovviamente, un cittadino italiano),
o un familiare straniero esente da obbligo di visto, o un familiare
straniero titolare di altro visto di ingresso "principale", ma
non qualora il visto "principale" sia per "adozione", "diplomatico"
(poiché
anche il familiare va accreditato o notificato), "lavoro subordinato"
(se inferiore ad un anno e ad eccezione del "personale chiave"),
"reingresso", "ricongiungimento familiare", "tirocinio" o "motivi
familiari" diversi dal successivo punto d);
- d) o, essendo coniuge o genitore a carico di un "non-straniero"
(ivi compreso, ovviamente, un cittadino italiano) residente in
Italia, intenda con esso stabilirsi a tempo indeterminato nel
nostro Paese.
Nel caso sub a), la Rappresentanza avvierà la pratica di visto
solo in presenza degli stessi requisiti e condizioni di un visto
turistico e, in
particolare, della disponibilità di mezzi finanziari autonomi.
Nel caso sub b), la pratica di visto potrà essere avviata, eccezionalmente,
anche se lo straniero non disponga di tutti i mezzi di
sostentamento normalmente richiesti per un visto turistico (in
tal caso, la Rappresentanza potrà, se ritenuto opportuno, munire
lo straniero
di apposita dichiarazione da cui le Autorità di frontiera possano
desumere i motivi e la destinazione del soggiorno).
Nel caso sub c), il richiedente dovrà esibire:
- 1) documenti comprovanti il possesso da parte del richiedente
il visto - o, per esso, del familiare che egli accompagna - dei
requisiti di
disponibilità di un alloggio idoneo alle esigenze familiari e
di adeguati mezzi di sostentamento per il periodo di soggiorno
previsto;
- 2) stato di famiglia od altra certificazione idonea - in base
alle leggi locali - ad attestare lo stretto vincolo di parentela
esistente.
Nel caso sub d), saranno invece sufficienti:
- 1) dichiarazione, con firma autenticata, del cittadino italiano
o di Paese SEE, che richieda il visto per il coniuge o per il
genitore a carico;
- 2) stato di famiglia o atto di matrimonio (se celebrato da poco
tempo).
Latto di matrimonio celebrato allestero dovrà essere già trascritto
presso il Comune competente in Italia o in corso di trascrizione
(quanto
meno con contestuale invio a cura della Rappresentanza competente).
La Rappresentanza, insieme al visto, rilascerà al richiedente
una copia
autentica dell'atto tradotto e legalizzato. L'atto di matrimonio
celebrato in un Paese diverso da quello di residenza del richiedente
dovrà
essere munito di traduzione e legalizzazione da parte dellUfficio
consolare italiano territorialmente competente.
14) Reingresso (di lunga durata)
Consente l'ingresso in Italia, ai fini della prosecuzione di un
soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato
(99 giorni
convenzionali), allo straniero già titolare di permesso di soggiorno
che, trovandosi al di fuori dello spazio Schengen, intenda rientrare
in
Italia e sia sprovvisto dello stesso permesso di soggiorno per
motivi vari (ad esempio, furto o smarrimento di documenti, partenza
dall'Italia senza averlo portato con sé, ecc.) o sia munito di
permesso di soggiorno scaduto da non oltre 60 giorni.
N.B. Ai sensi della normativa Schengen, il permesso di soggiorno
in corso di validità, unitamente al passaporto o ad altro documento
di
viaggio equivalente, consente di per sé lingresso nello spazio
Schengen (e quindi anche in Italia) agli stranieri che ne siano
in possesso,
senza più bisogno né di specifica autorizzazione all'espatrio
né di specifica autorizzazione al rientro.
La Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo in presenza
di:
- a) dichiarazione resa e sottoscritta personalmente dal richiedente,
che indichi quali siano i motivi del mancato possesso del permesso
di
soggiorno o per quali motivi egli lo abbia lasciato scadere all'estero
e che confermi di aver tuttora diritto a proseguire il soggiorno
di lunga
durata in Italia allo stesso titolo di cui beneficiava prima della
partenza;
- b) nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto del permesso
di soggiorno per dichiarato furto o smarrimento di documenti,
originale o
copia autentica della denuncia di furto o di smarrimento resa
innanzi alle competenti Autorità locali di Polizia;
N.B. La Rappresentanza acquisirà sempre previamente la conferma
della Questura competente che il richiedente sia tuttora titolare
di un
regolare permesso di soggiorno in corso di validità o l'autorizzazione
della stessa Questura al reingresso in caso di permesso di soggiorno
scaduto da non oltre 60 giorni.
15) Ricongiungimento familiare (di lunga durata)
Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga
durata a tempo indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo
straniero che
intenda ricongiungersi con un familiare straniero già legalmente
residente in Italia con permesso di soggiorno di durata non inferiore
a un
anno, rilasciato per lavoro (subordinato o autonomo), per asilo,
per studio o per culto (ad esso sono equiparate anche le straniere
casalinghe coniugate con cittadini italiani o "non-stranieri"
residenti).
Il visto è rilasciato al coniuge non legalmente separato; ai figli
minori di 18 anni a carico (ad essi sono equiparati i minori adottati
o
affidati o sottoposti a tutela), anche del coniuge o nati fuori
del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione
che
l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
ai genitori a carico; ai parenti entro il terzo grado, a carico,
inabili al lavoro
secondo la legislazione italiana. Il visto è altresì rilasciato,
per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante
in Italia, al
genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in
Italia, il possesso di adeguati requisiti di disponibilità di
alloggio e di
reddito.
Ai fini del rilascio del visto, lo straniero interessato al ricongiungimento
di familiari all'estero dovrà produrre alla Questura competente
per
il luogo di dimora la domanda di "nulla osta" ed allegare la documentazione
relativa alla disponibilità dell'alloggio e del reddito indicati
dalla Legge n.40/1998. Tra tali documenti, quelli eventualmente
di provenienza estera andranno vagliati dalla Rappresentanza italiana
territorialmente competente e dalla stessa, ove occorra, debitamente
tradotti e legalizzati.
La Questura rilascerà all'interessato copia della domanda (e della
documentazione allegata), contrassegnata con timbro e data di
presentazione, che dovrà essere trasmessa all'estero al familiare
di cui si è chiesto il ricongiungimento, per essere esibita alla
Rappresentanza all'atto della richiesta di visto.
La Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo in presenza
di:
- a) copia della domanda di ricongiungimento rilasciata dalla
Questura;
- b) avvenuto accertamento a cura della Rappresentanza stessa,
mediante atti di stato civile od altra certificazione idonea in
base alle leggi
locali, dell'esistenza del vincolo di parentela del richiedente
il visto con il familiare residente in Italia (l'eventuale documentazione
di stato
civile proveniente da Paesi terzi dovrà essere tradotta e legalizzata
dall'Ufficio consolare territorialmente competente).
La Rappresentanza potrà rilasciare il visto previa ricezione per
via telegrafica del nulla osta nominativo da parte della Questura
competente.
La citata Legge 40 dispone peraltro che, in mancanza del nulla
osta o del provvedimento di diniego della Questura, trascorsi
90 giorni dalla
richiesta dello stesso nulla osta, l'interessato possa ottenere
il visto d'ingresso direttamente dalla Rappresentanza a fronte
di quanto
previsto ai precedenti punti a) e b).
A stranieri coniugi o genitori a carico di un cittadino italiano
o di altro Paese dello "spazio economico europeo" residente in
Italia, che
intendano stabilirsi con esso nel nostro Paese, verranno rilasciati
visti non di ricongiungimento familiare, bensì per "motivi familiari".
16) Studio (di breve o di lunga durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino
a 90 giorni) o di lunga durata ma a tempo determinato (fino a
un massimo
di 365 giorni), allo straniero che intenda seguire corsi di studio
o svolgere ricerche od altre attività culturali a carattere occasionale
o
continuativo.
Il visto può essere concesso anche al semplice studente per la
frequenza di corsi brevi presso Istituzioni didattiche a carattere
pubblico
(statale, regionale, provinciale, comunale) o presso Enti od organizzazioni
riconosciute a carattere privato, senza trascurare il fatto che
la
semplice prova dell'iscrizione a tali corsi non esclude di per
sé rischi di immigrazione illegale.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine adeguate e documentate
garanzie circa:
- a) il corso di studio o l'attività culturale da seguire;
- b) i suoi mezzi di sostentamento: borse di studio conferite
dal Governo italiano o da Enti italiani riconosciuti, da Enti
italiani di diritto
pubblico, da Organizzazioni internazionali o da altri Enti internazionali
riconosciuti, dal Governo o da Enti pubblici del Paese di origine,
da
Istituti religiosi, da Università e Licei stranieri o da altri
Enti e Associazioni italiani anche privati ma di sicura affidabilità,
o accertate
garanzie economiche personali o della propria famiglia (non dichiarazioni
di garanzia rilasciate da terze persone);
- c) dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza
sanitaria in Italia, che derivi da accordi o convenzioni in vigore
con il suo
Paese di origine o, in alternativa, adeguata copertura assicurativa
per spese sanitarie, cure mediche e ricoveri ospedalieri urgenti
per tutta la
loro durata, con polizza di ente o società italiani o con polizza
straniera accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità
in Italia,
che specifichino le forme di assistenza previste, che non dovranno
comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite.
In caso di iscrizioni presso Università Statali e Libere Università
italiane, si rinvia alla procedura e alle modalità prescritte
annualmente con
Circolare della Direzione Generale per le Relazioni Culturali
del Ministero degli Affari Esteri, che prevede, tra l'altro, la
concessione di
idoneo visto per studio per l'esame di ammissione all'Università
e per l'eventuale frequenza di corsi preliminari di lingua italiana.
Ai fini di una maggiore speditezza della procedura, viene tenuto
debitamente conto delle richieste di visti per studio avanzate
da studenti
presentati dal locale Istituto Italiano di Cultura o dall'Ufficio
Scuole della Rappresentanza.
Per richiedenti che siano docenti, studiosi, ricercatori o, in
genere, uomini di cultura di chiara fama o direttamente e favorevolmente
noti
alla Rappresentanza, la pratica di visto sarà avviata con procedura
di speditezza e di riguardo consona alla notorietà della persona
o alla
rilevanza delle attività culturali da svolgere. A tal fine, viene
tenuto debitamente conto delle richieste di visto avanzate da
stranieri
presentati da Istituti Italiani di Cultura o da Uffici Scuole
delle nostre Rappresentanze o di quelle di altre Parti contraenti
o da Istituzioni
accademiche o culturali del Paese di accreditamento di notoria
e sicura affidabilità.
Se l'attività culturale, di ricerca o di studio è destinata ad
essere svolta dietro compenso o retribuzione (non è tale il normale
rimborso
spese), allo straniero sarà rilasciato, se ne ricorrono le condizioni,
un visto per "lavoro autonomo".
N.B. Al familiare che eventualmente accompagni uno studente maggiorenne
con visto per studio di breve durata potrà essere rilasciato,
se
ne ricorrono le condizioni, non un visto per "motivi familiari",
ma solo un visto per "turismo".
A richiedenti minorenni possono essere rilasciati visti per studio
solo previo assenso di entrambi gli esercenti la patria potestà.
Non è
tuttavia consentito il rilascio del visto a minori di anni 14
o a coloro che, anche maggiori di anni 14, intendano iscriversi
in Italia a corsi
a livello di scuola dell'obbligo. Ai minori di anni 14 può essere
concesso solo eccezionalmente un visto per studio di durata fino
a 45
giorni, per la frequenza di corsi brevi di indirizzo culturale-linguistico,
organizzati da Associazioni od Istituti di provata e nota affidabilità.
Ai minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni potranno essere
rilasciati, oltre a visti per i suddetti corsi brevi, anche visti
per studio di
lunga durata per la frequenza di corsi presso Istituti di istruzione
pubblici o parificati o legalmente riconosciuti, a livello secondario
superiore, o di corsi di formazione regionale, ma alle seguenti
condizioni:
- a) che dimostrino di essere titolari di borse di studio - conferite
dal Governo italiano o da Enti italiani riconosciuti nel quadro
di
programmi di cooperazione culturale o allo sviluppo, da Enti italiani
di diritto pubblico, da Organizzazioni internazionali o da altri
Enti
internazionali riconosciuti, dal Governo o da Enti pubblici del
Paese di origine, da Istituti religiosi, da Università e Licei
stranieri o da altri
Enti e Associazioni italiani anche privati ma di sicura affidabilità
- comprensive della voce "vitto e alloggio" da assicurarsi possibilmente
presso gli stessi Istituti che organizzano i corsi;
- b) che, al di fuori dell'ipotesi di cui al punto a), i richiedenti
dimostrino di essere in possesso di adeguate garanzie di accoglimento,
fornite da qualificati Istituti di istruzione pubblici o privati
ed anch'esse comprensive della voce "vitto e alloggio" da assicurarsi
possibilmente presso gli stessi Istituti che organizzano i corsi;
- c) che, qualora le borse di studio o le garanzie di accoglimento
di cui ai punti precedenti coprano solo parzialmente le spese
per il
soggiorno in Italia (ad esempio non garantendo vitto e alloggio),
i richiedenti dimostrino di essere in possesso di documentate
e adeguate
garanzie economiche integrative fornite dalla propria famiglia
o da Enti pubblici del Paese di origine (è comunque esclusa qualsiasi
forma
di garanzia offerta da terzi privati).
Per richiedenti l'ingresso per noviziato, studio o formazione
religiosa, la pratica di visto per studio sarà avviata alle seguenti
condizioni
agevolate:
- a) che il richiedente sia diretto presso la Santa Sede o i suoi
Organi centrali, Università o Collegi pontifici, Case generalizie
delle
Congregazioni religiose od altri Istituti che svolgano attività
di formazione religiosa;
- b) che la richiesta di visto faccia oggetto di specifica segnalazione
alla Rappresentanza a mezzo Nota Verbale della locale Nunziatura
Apostolica o da parte delle stesse Autorità vaticane;
- c) che, al di fuori delle ipotesi di cui al punto b), il richiedente
esibisca alla Rappresentanza una dichiarazione dell'Ente religioso
di
destinazione, vistata dalla locale Nunziatura Apostolica, comprovante
la sua accettazione presso l'Istituto e nella quale siano indicati
anche
la durata del periodo di noviziato, studio o formazione e le condizioni
di vitto e alloggio, se cioè a carico dell'Istituto o dello stesso
richiedente. In quest'ultimo caso, valido soprattutto per studenti
esterni frequentanti Istituti universitari religiosi, il richiedente
dovrà
produrre adeguata garanzia economica del suo mantenimento durante
il soggiorno per studio in Italia.
17) Tirocinio (di breve o di lunga durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino
a 90 giorni) o di lunga durata a tempo determinato (fino a un
massimo di
365 giorni) o indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo
straniero chiamato da un datore di lavoro che intenda stipulare
con lui un
contratto di formazione o di tirocinio: contratto che, in base
alla vigente normativa italiana, è caratterizzato non solo dallo
scambio di
lavoro con retribuzione (come nel lavoro subordinato), ma anche
dal fine di apprendimento dello stesso prestatore di lavoro e
dall'obbligo
per il datore di lavoro di impartire l'insegnamento necessario
per il conseguimento da parte del prestatore di lavoro di una
qualificazione
professionale.
La Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo in presenza
di specifica "autorizzazione", rilasciata al datore di lavoro
a nome dello
straniero dalla competente "Direzione provinciale del lavoro -
Servizio politiche del lavoro", corredata del "nulla osta provvisorio"
della
Questura competente.
Allo straniero che intenda seguire nel nostro Paese corsi di formazione
o di addestramento professionale senza prestazione di alcuna attività
lavorativa subordinata sarà rilasciato, se ne ricorrono le condizioni,
un visto per "studio". Allo straniero dipendente da impresa straniera,
o
da impresa italiana con sede all'estero, che sia inviato dal suo
datore di lavoro ad apprendere o verificare l'uso e il funzionamento
di beni
strumentali acquistati/venduti o da acquistare/vendere nell'ambito
di contratti commerciali e/o di cooperazione industriale sarà
rilasciato, se
ne ricorrono le condizioni, un visto per "affari".
18) Transito
Consente il transito (non superiore a 5 giorni) allo straniero
attraverso il territorio delle Parti contraenti nel corso di un
viaggio da uno
Stato terzo ad un altro Stato terzo.
Il visto di transito è concesso a condizione che allo straniero
sia garantito l'ingresso nello Stato terzo di destinazione e che
il tragitto debba
ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle altre
Parti contraenti.
La concessione di visti di transito è sempre subordinata alla
verifica della sussistenza dei requisiti minimi richiesti in generale
per il
rilascio di un visto turistico di pochi giorni, in particolare
per quanto attiene alla regolarità del soggiorno dello straniero
nel suo Paese, alle
sue condizioni socio-economiche, alla coerenza delle motivazioni
addotte in ordine alla sua destinazione finale ed alla effettiva
necessità o
convenienza di transitare attraverso lo spazio Schengen, nonché
alla sua disponibilità di mezzi sufficienti a coprire le spese
del suo breve
soggiorno all'interno dello spazio Schengen.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine:
- a) valido passaporto od altro equivalente documento di viaggio
muniti, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di
destinazione
finale
- b) se non viaggia con mezzi propri o con mezzo collettivo, biglietto
di viaggio (aereo, marittimo, ferroviario) o, solo laddove le
Compagnie subordinino l'emissione del biglietto al preventivo
possesso di visto, prenotazione di viaggio fino allo stesso Paese.
19) Transito aeroportuale
Consente allo straniero, soggetto specificatamente a tale obbligo,
di transitare attraverso la zona internazionale di transito di
un aeroporto, senza accedere al territorio
Schengen, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali.
L'obbligo di tale visto costituisce un'eccezione al diritto generale
di transito senza visto attraverso la
zona internazionale di transito degli aeroporti.
Il visto è richiesto per:
- i cittadini dei Paesi soggetti a tale tipo di visto10;
- i viaggiatori non cittadini di tali Paesi in possesso di un
documento di viaggio rilasciato dalle Autorità degli stessi Paesi.
Se il transito ha luogo attraverso un aeroporto italiano, detti
stranieri sono tuttavia esentati dall'obbligo di munirsi di tale
visto, ove siano in possesso di un permesso di
soggiorno in corso di validità rilasciato da uno degli Stati membri
dello SEE, dal Canada o dagli Stati Uniti d'America.
La concessione di visti di transito aeroportuale è sempre subordinata
ad attenta verifica della regolarità del soggiorno dello straniero
nel suo Paese, delle sue condizioni
socio-economiche, della coerenza delle motivazioni addotte in
ordine alla sua destinazione finale e della effettiva necessità
o convenienza di transitare attraverso scali
aeroportuali situati all'interno dello spazio Schengen.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine:
- a) valido passaporto od altro equivalente documento di viaggio
muniti, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di
destinazione finale
- b) biglietto aereo o, solo laddove le Compagnie aeree subordinino
l'emissione del biglietto al preventivo possesso di visto, prenotazione
di viaggio fino allo stesso
Paese.
20) Turismo (di breve durata)
Consente l'ingresso, sempre e soltanto ai fini di un soggiorno
di breve durata (fino a 90 giorni), allo straniero che intenda
viaggiare per motivi turistici, ovvero per
finalità diverse da quelle di cui alle altre tipologie specifiche
di visto, e che sia in grado di dimostrare, in rapporto al suo
status economico-sociale, il possesso di mezzi
sufficienti a coprire autonomamente le spese relative al soggiorno
richiesto.
Per tale verifica, la Rappresentanza può richiedere a sua discrezione
ogni elemento o documentazione ritenuti necessari per prevenire
il pericolo di immigrazione illegale,
con particolare riguardo allaccertamento che la posizione lavorativa,
familiare o, più in generale, economico-sociale dello straniero
nel suo Paese sia tale da confermare il
suo effettivo interesse al rientro.
Le richieste di visto avanzate da turisti individuali devono essere,
in linea di principio, accompagnate dallesibizione di un valido
titolo di viaggio di andata e ritorno e da
conferme di prenotazioni alberghiere o "vouchers" turistici, salvo
nel caso in cui lo straniero intenda viaggiare con mezzi propri
o non esibisca prenotazioni ma sia
manifestamente in grado di sostenere le spese di viaggio e di
soggiorno.
Si rammenta che la nuova Legge n.40/1998 ha abrogato l'"attestazione
di garanzia" rilasciata dalla Questura all'invitante in Italia.
Analoghe lettere di invito o
dichiarazioni di garanzia di privati, da sempre prive di qualsiasi
valore giuridico, possono solo rappresentare elementi aggiuntivi
da valutarsi attentamente da parte della
Rappresentanza. Non sono ammissibili, invece, "dichiarazioni sostitutive
di atto di notorietà" od "autocertificazioni" di sorta, poiché
queste valgono solo per dichiarare
fatti, stati e qualità personali, e non già impegni o intenzioni
future (Legge n.15/1968).
Al turista che viaggia in gruppo organizzato la Rappresentanza
potrà richiedere, a seconda del grado di affidabilità delle agenzie
di viaggio, la semplice prova del
pagamento totale o parziale delle spese di soggiorno e di viaggio.
E' considerato turismo anche il c.d. "turismo shopping".
Per i minori partecipanti a programmi di accoglienza a carattere
turistico-umanitario approvati dal "Comitato per la Tutela dei
Minori Stranieri", istituito con DPCM del 7
marzo 1994 presso il Dipartimento per gli Affari Sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Rappresentanza avvierà
la pratica di visto per "turismo", sempre
previa acquisizione dellassenso allespatrio da parte di entrambi
gli esercenti la patria potestà, in base allautorizzazione scritta
che lo stesso Comitato avrà cura di far
pervenire per tempo direttamente alla Rappresentanza competente.
8 I requisiti indicati qui di seguito per ciascuna tipologia di
visto sono quelli indispensabili e comuni al sistema visti di
tutta la Rete diplomatico-consolare italiana all'estero. Le nostre
Rappresentanze hanno tuttavia facoltà di richiedere eventuali
requisiti integrativi, ove ciò sia reso necessario da particolari
situazioni locali o da decisioni comuni adottate in sede di cooperazione
consolare in loco con le Rappresentanze degli altri Stati Schengen.
9 L'elenco dei Paesi soggetti ad obbligo di visto di transito
aeroportuale comprende i seguenti Stati: Afghanistan, Bangladesh,
Eritrea, Etiopia, Ghana, India, Iran, Iraq, Nigeria,
Pakistan, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Zaire.