Decreto sui
"FLUSSI di INGRESSO"
per l'anno 2000



Il Presidente del Consiglio dei Ministri


VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 4, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato - anche per esigenze di carattere stagionale - e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 20 del suddetto decreto legislativo;

VISTO il relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

VISTO il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1998;

VISTI i decreti di programmazione dei flussi di ingresso, rispettivamente del 27 dicembre 1997 e 16 ottobre 1998;

VISTA la propria direttiva in data 4 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 1999;

CONSIDERATO che la programmazione annuale dei flussi migratori deve tenere conto del fabbisogno di manodopera, stimato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel documento programmatico per il triennio 1998 - 2000 e dell'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del testo unico;

TENUTO CONTO che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico-alberghiero, agricolo, dell'edilizia e dei servizi richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato, specialmente stagionale;

TENUTO CONTO che altri settori produttivi nazionali, quali siderurgico, meccanico e artigianali richiedono la manodopera straniera per ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato;

TENUTO CONTO, altresì, delle previsioni di inserimento di lavoratori autonomi, anche per lo svolgimento di attività professionali, verificate d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero della giustizia;

CONSIDERATI i ricongiungimenti familiari verificatisi nel corso dell'anno 1999, con conseguente possibilità di accesso immediato al lavoro;

SENTITE le competenti commissioni parlamentari permanenti;

SENTITI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro della giustizia ed il Ministro per la solidarietà sociale;

D E C R E T A

Art. 1

1. Per l'anno 2000, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota totale massima di n. 63.000 persone.

Art. 2

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'articolo 1 è consentito l'ingresso in Italia, per lavoro subordinato e autonomo di n. 30.000 lavoratori così ripartiti:

a) n. 28.000 lavoratori per lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e a carattere stagionale, chiamati ed autorizzati nominativamente e provenienti da qualsiasi Paese non comunitario con esclusione dei Paesi di cui all'articolo 3;

b) n. 2.000 lavoratori per lavoro autonomo anche per lo svolgimento di attività professionali, provenienti da qualsiasi Paese non comunitario con esclusione dei Paesi di cui all'articolo 3.

Art. 3

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'articolo 1, tenuto conto della cooperazione in materia migratoria, è consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per l'inserimento nel mercato del lavoro ad una quota di:

- n. 6.000 cittadini albanesi,
- n. 3.000 cittadini tunisini,
- n. 3.000 cittadini marocchini,
-.. n. 6.000 cittadini di altri Paesi, non appartenenti all'Unione Europea che sottoscrivano specifiche intese di cooperazione in materia migratoria.

Art. 4

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'articolo 1 e conformemente alle modalità individuate dal regolamento di attuazione del Testo Unico. 25 luglio 1998, n. 286, è consentito l'ingresso fino ad un numero massimo di n. 15.000 persone, provenienti da qualsiasi Paese extracomunitario, ai sensi dell'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del predetto testo unico; 2. Ove le domande presentate ai sensi del comma precedente entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto ed accolte, ai sensi dell'art. 35, comma 2 del Regolamento di attuazione, nei successivi 60 giorni, non siano sufficienti a coprire per intero la predetta quota di 15.000 unità, per la residua parte, possono essere rilasciati i permessi di soggiorno ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del predetto Testo Unico; 3. Nei casi di cui al comma 2, in fase di prima applicazione e in conformità all'articolo 35 del regolamento di attuazione, i visti di ingresso possono essere rilasciati ai lavoratori stranieri, residenti all'estero, iscritti nelle liste presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane dei Paesi con i quali siano state concluse le intese previste dall'articolo 21 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Art. 5

1. Qualora, trascorsi 140 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si verifichino significativi residui delle quote di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri interessati e ferma restando la quota massima di cui all'articolo 1 del presente decreto, si provvederà, sulla base dell'andamento delle effettive richieste, a rideterminare le ripartizioni numeriche stabilite.

Roma,