Legge n. 40 del 6 Marzo 1998 , G.U. n. 59 del 12 Marzo 1998 (Supplemento ordinario).
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 10, secondo
comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente
disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. La presente legge non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme piú favorevoli,
e salvo il disposto dell'articolo 45.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana
ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti
previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le disposizioni
interne, comunitarie e internazionali piú favorevoli comunque
vigenti nel territorio dello Stato. 4. Nelle materie di competenza
legislativa delle regioni, le disposizioni della presente legge
costituiscono princípi fondamentali ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome esse hanno il valore
di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano qualora
sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di
guerra.
6. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito
denominato "regolamento di attuazione", é emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al
comma 6 é trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere
delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento é emanato
anche in mancanza del parere.
Art. 2.
(Diritti e doveri dello straniero)
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio
dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona
umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni
internazionali in vigore e dai princípi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino
italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia e la presente legge dispongano diversamente. Nei casi
in cui la presente legge o le convenzioni internazionali prevedano
la condizione di reciprocità, essa é accertata secondo i criteri
e le modalità previsti dal regolamento di attuazione.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita
pubblica locale.
4. Allo straniero é riconosciuta parità di trattamento con il
cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti
e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione
e nell'accesso ai
pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
5. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti
concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti
sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile
al destinatario, ovvero, quando ció non sia possibile, nelle lingue
francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato.
6. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme
previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino
motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della
giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere
contatto con le autorità del Paese di cui é cittadino e di essere
in ció agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento.
L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni
altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi
e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza
diplomatica o consolare piú vicina del Paese a cui appartiene
lo straniero in ogni caso in cui essi abbiano proceduto ad adottare
nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale,
di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori,
di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero
o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresí l'obbligo di
far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti
allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti
dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando
si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo,
di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato,
ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure
di protezione temporanea per motivi umanitari.
7. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui
all'articolo 9, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche
piú favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali
programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni
clandestine.
8. Lo straniero presente nel territorio italiano é comunque tenuto
all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Art. 3.
(Politiche migratorie)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città
e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente
attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni
il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione
e degli stranieri nel territorio dello Stato, che é approvato
dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal
ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico
é emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del
Presidente della Repubblica ed é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il Ministro dell'interno presenta annualmente
al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso
i provvedimenti attuativi del documento programmatico. 2. Il documento
programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano,
anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea,
con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie
e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in
materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi
con i Paesi di origine. Esso indica altresí le misure di carattere
economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti
nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere
disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione
dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli
interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento
sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in
Italia, nel rispetto
delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché
non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile
strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con uno o piú decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari,
sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre
indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le
quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato,
per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale,
e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari
e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte
a norma dell'articolo 18. I visti di ingresso per lavoro subordinato,
anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro
il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione
dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle
quote é disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati
ai sensi della presente legge nell'anno precedente.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio,
le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano
i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di
rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento
dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel
territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti
all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto
dei diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione
di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati
le competenti amministrazioni locali dello Stato, la regione,
gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi
nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi
delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello
locale.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo,
il documento programmatico di cui al comma 1 é predisposto entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati
i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 é trasmesso
al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni.
Decorso tale termine, il decreto é emanato anche in mancanza del
parere.
Art. 4.
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato é consentito allo straniero
in possesso di pas saporto valido o documento equipollente e del
visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e puó avvenire, salvi
i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera
appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso é rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza
dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi, sono
equiparati ai visti
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio
del visto d'ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana
consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a
lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero
relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del
visto di ingresso o reingresso é adottato con provvedimento scritto
e motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente
alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a
lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo
o arabo. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno
é sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato,
una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione
a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel
proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso
di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni
del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per
i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno
nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti
con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla
base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui
all'articolo 3, comma 1. Non potrà essere ammesso in Italia lo
straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato
una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti
nei suddetti accordi.
4. L'ingresso in Italia puó essere consentito con visti per soggiorni
di breve durata, validi fino a novanta giorni, e per soggiorni
di lunga durata che comportano per il titolare la concessione
di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica
a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi
saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati
in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri
Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti
e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva
comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno
provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i
cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione
di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono
respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano
ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo
di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi
e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali
in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione
per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e
di tutela delle relazioni internazionali.
7. L'ingresso é comunque subordinato al rispetto degli adempimenti
e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.
Art. 5.
(Permesso di soggiorno)
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti
di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a
norma della presente legge o che siano in possesso di permesso
di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti
ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le
modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della
provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi
dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed é rilasciato per le attività previste
dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento
di attuazione puó prevedere speciali modalità di rilascio relativamente
ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa
di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni
di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
3. La durata del permesso di soggiorno é quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dalla presente legge o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La
durata non puó comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per
lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso
per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso
é tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato
a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli
altri casi consentiti dalla presente legge o dal regolamento di
attuazione.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno
trenta giorni prima della scadenza ed é sottoposto alla verifica
delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni
previste dalla presente legge. Fatti salvi i diversi termini previsti
dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, il permesso
di soggiorno é rinnovato per una durata non superiore al doppio
di quella stabilita con il rilascio iniziale.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e,
se il permesso di soggiorno é stato rilasciato, esso é revocato
quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso
e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 20, comma 7, e sempre che non siano sopraggiunti
nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti
di irregolarità amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere
altresí adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti,
salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario
o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione
europea, valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare
la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di
cui al comma 2. Agli stessi é rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire
600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro sessanta
giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato puó essere disposta
l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di
soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 7 sono rilasciati
su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi
ai tipi approvati dal Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione
comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre
1996.
9. Il permesso di soggiorno é rilasciato, rinnovato o convertito
entro venti giorni dalla data in cui é stata presentata la domanda,
se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dalla presente
legge e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questi, per altro tipo di permesso
da rilasciare in applicazione della presente legge.
Art. 6.
(Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato,
lavoro autonomo e familiari puó essere utilizzato anche per le
altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio
e formazione puó essere convertito, comunque prima della sua scadenza,
in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle
quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive
e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli
atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti
inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere
esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del
rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti
di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto
o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la
carta di soggiorno, é punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda
fino a lire ottocentomila. 4. Per le verifiche previste dalla
presente legge o dal regolamento di attuazione, l'autorità di
pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede
agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità
di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente
al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio
dello Stato.
5. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini
italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione.
In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche
in caso di documentata ospitalità da piú di tre mesi presso un
centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio
dà comunicazione alla questura territorialmente competente.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, gli stranieri che soggiornano
nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente
per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali
variazioni del proprio domicilio abituale.
7. Il documento di identificazione per stranieri é rilasciato
su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro
dell'interno. Esso non é valido per l'espatrio, salvo che sia
diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
8. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente
articolo é ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente.
Art. 7.
(Carta di soggiorno)
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno
per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi,
il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento
proprio e dei familiari, puó richiedere al questore il rilascio
della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli
minori conviventi. La carta di soggiorno é a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno puó essere richiesta anche dallo straniero
coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino
italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente
in Italia.
3. La carta di soggiorno é rilasciata sempre che nei confronti
dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno
dei delitti di cui all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti
non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale o
pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo
che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio
della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se é stata
emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati
di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione
e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, é rilasciato permesso
di
soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno
e contro la revoca della stessa é ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante
nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno
puó:
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo
quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque
riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato
quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni
del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri
alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio
1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione
amministrativa puó essere disposta solo per gravi motivi di ordine
pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene
ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della
legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge
31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche
in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della
legge 19 marzo 1990, n. 55.
Art. 8.
(Respingimento)
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano
ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla
presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera é altresí
disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che, entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli
di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente
ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo
dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque
respinto a norma del presente articolo é tenuto a prenderlo immediatamente
a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello
che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso
dello straniero.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e
quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico,
il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione
di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto é prevista l'assistenza necessaria
presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati
dall'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 9.
(Potenziamento e coordinamento
dei controlli di frontiera)
1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri
adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento
ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure,
delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito
delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale
previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore
e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati
personali.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati
e dei relativi contratti é data comunicazione all'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed
i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera
marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento
dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre,
d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti
i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché
le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi
di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate
in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno
promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati,
al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il
rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare
l'efficacia dei provvedimenti previsti dalla presente legge. A
tale fine, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione
a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni
mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti
delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
5. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza
al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che
intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia
per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi
sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona
di transito.
Art. 10.
(Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine)
1. Salvo che il fatto costituisca piú grave reato, chiunque compie
attività dirette a fa vorire l'ingresso degli stranieri nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge
é punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a lire trenta milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice
penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza
umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 é commesso a fine di lucro o
da tre o piú persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso
di cinque o piú persone, e nei casi in cui il fatto é commesso
mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale
o di documenti contraffatti, la pena é della reclusione da quattro
a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero
di cui é stato favorito l'ingresso in violazione della presente
legge. Se il fatto é commesso al fine di reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena é della
reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta
milioni per ogni straniero di cui é stato favorito l'ingresso
in violazione della presente legge.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 é sempre consentito l'arresto
in flagranza ed é disposta la confisca del mezzo di trasporto
utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo
destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona
estranea al reato. Nei medesimi casi si
procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie
speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il
fatto non costituisca piú grave reato, chiunque, al fine di trarre
un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero
o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in
violazione delle norme della presente legge, é punito con la reclusione
fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre é tenuto ad accertarsi
che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti
per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo
di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso
di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente
comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno
degli stranieri trasportati. Nei casi piú gravi é disposta la
sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciate dall'autorità amministrativa
italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo
di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto
delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive
di cui all'articolo 9, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali
possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto
e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime
doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze
di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che
possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente
articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni é redatto
processo verbale in appositi moduli, che é trasmesso entro quarantotto
ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono
i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono altresí procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice
di procedura penale.
8. I beni immobili ed i beni mobili iscritti in pubblici registri,
sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla
prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo,
possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in
custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta
per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze
processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto
motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno
dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro
ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono
destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione
dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa
con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le
somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste,
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
Art. 11.
(Espulsione amministrativa)
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il
Ministro dell'interno puó disporre l'espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva
notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione é disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) é entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli
di frontiera e non é stato respinto ai sensi dell'articolo 8;
b) si é trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto
il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il
ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso
di soggiorno é stato revocato o annullato, ovvero é scaduto da
piú di sessanta giorni e non ne é stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge
31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
legge 13 settembre 1982, n. 646.
3. L'espulsione é disposta in ogni caso con decreto motivato.
Quando lo straniero é sottoposto a procedimento penale, l'autorità
giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice
rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi
una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del
codice di procedura penale. Se tale misura non é applicata o é
cessata, il questore puó adottare la misura di cui all'articolo
12, comma 1.
4. L'espulsione é eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:
a) é espulso ai sensi del comma 1 o si é trattenuto indebitamente
nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;
b) é espulso ai sensi del comma 2, lettera c) , e il prefetto
rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo
che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
5. Si procede altresí all'accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma
2, lettera a) , qualora quest'ultimo sia privo di valido documento
attestante la sua identità e nazionalità e il prefetto rilevi,
tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento
sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero
medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare
il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni
e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione
all'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione é disposta
ai sensi del comma 2, lettera b), il questore puó adottare la
misura di cui all'articolo 12, comma 1, qualora il prefetto rilevi,
tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento
sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo
che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma
1 dell'articolo 12, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso,
il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente
all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione
in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile,
in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puó essere presentato unicamente
ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del
decreto o del provvedimento. Il termine é di trenta giorni qualora
l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.
9. Il ricorso é presentato al pretore del luogo di residenza o
di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento
immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1
dell'articolo 12, provvede il pretore competente per la convalida
di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo
con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni
dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei
modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile.
10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puó essere sottoscritto
anche
personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato,
il ricorso puó essere presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione,
entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in
tali casi, il ricorso puó essere sottoscritto anche personalmente
dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze
diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità
e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero é
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora
sia sprovvisto di un difensore, é assistito da un difensore designato
dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di
cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
nonché, ove necessario, da un interprete.
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma
1 é ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma. 12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
17, lo straniero espulso é
rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ció non sia
possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non puó rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno;
in caso di trasgressione, é punito con l'arresto da due mesi a
sei mesi ed é nuovamente espulso con accompagnamento immediato.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque
anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regio
nale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi
8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo non
inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato
e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato
nel territorio dello Stato. 15. Le disposizioni di cui al comma
5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della
data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso, il
questore puó adottare la misura di cui all'articolo 12, comma
1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo é valutato
in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui
a decorrere dall'anno 1998.
Art. 12.
(Esecuzione dell'espulsione)
1. Quando non é possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento,
perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti
supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero
all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità
di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone
che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario
presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piú vicino,
tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro.
2. Lo straniero é trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare
la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, é assicurata
in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con
l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia
degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto
ore dall'adozione del provvedimento.
4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo
11 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore
successive. Entro tale termine, la convalida puó essere disposta
anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di
espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo
di
complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore
puó prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci
giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento
all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine,
il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena
é possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma
5 é proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci
misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente
dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel
caso questa venga violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera,
possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano
trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono
attività di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle
norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta
i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto
dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni
dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari
di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura
di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti
in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto
con il Ministro del tesoro. Il Ministro dell'interno promuove
inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza
di altri Ministri.
Art. 13.
(Espulsione a titolo di misura
di sicurezza)
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice puó ordinare
l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
Art. 14.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione)
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato
non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero
che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo
11, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva
entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per
ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo
163 del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo
12, comma 1, della presente legge, puó sostituire la medesima
pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore
a cinque anni.
2. L'espulsione é eseguita dal questore anche se la sentenza non
é irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma
4.
Art. 15.
(Diritto di difesa)
1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale é autorizzato
a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per
l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare
al giudizio o al compimento di atti per i quali é necessaria la
sua presenza. L'autorizzazione é rilasciata dal questore anche
per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su
documentata richiesta dell'imputato o del difensore.
Art. 16.
(Soggiorno per motivi
di protezione sociale)
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di
un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo
380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi
assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di
uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità,
per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione
dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese
nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore,
anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere
favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso
di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza
ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di parte
cipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati
al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni
ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità
del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero
per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati
nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma
di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni
occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma
a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi
sociali dell'ente locale e per l'espletamento dei relativi controlli.
Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei
a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza
e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate
strutture organizzative dei soggetti predetti. 4. Il permesso
di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata
di sei mesi e puó essere rinnovato per un anno, o per il maggior
periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso é revocato in
caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile
con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della
Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente
locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono
meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente
l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione
nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato,
fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza
del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
un rapporto di lavoro, il permesso puó essere ulteriormente prorogato
o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo é
a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo
di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo
puó essere altresí convertito in permesso di soggiorno per motivi
di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare
di studi. 6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo
puó essere altresí rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto
di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o
del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni,
allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva,
inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova
concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione
sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo é valutato in lire
5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1998.
Art. 17.
(Divieti di espulsione e di respingimento)
1. In nessun caso puó disporsi l'espulsione o il respingimento
verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione
per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali,
ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato
nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non é consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti
dall' articolo 11, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a
seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo
il disposto dell'articolo 7;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado
o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi
alla nascita del figlio cui provvedono.
Art. 18.
(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per
la solidarietà sociale e con gli altri Ministri eventualmente
interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 43, le misure
di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni
della presente legge, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione
di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare
gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato
riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure
adottate.
Art. 19.
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito
delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo
3, comma 4. Con tali decreti sono altresí assegnate in via preferenziale
quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione europea,
con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione
dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito
di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia
di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità
nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro
dei Paesi di provenienza.
2. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite,
in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione
e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale,
nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione
europea iscritti nelle liste di collocamento.
3. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere
che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia
per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano
in apposite liste,
identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche
o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento
di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le
modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli
uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di
una anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste
di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri.
5. L'onere derivante dal presente articolo é valutato in lire
350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 20.
(Lavoro subordinato a tempo determinato
e indeterminato)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato o in determinato con uno straniero
residente all'estero, deve presentare all'ufficio periferico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al
lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza
diretta dello straniero, puó richiedere l'autorizzazione al lavoro
di una o piú persone iscritte nelle liste di cui all'articolo
19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento
di attuazione.
2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il
datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante
le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore
straniero.
3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi, determinati a norma dell'articolo
3, comma 4, e dell'articolo 19, previa verifica delle condizioni
offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere
inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali
di lavoro applicabili.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e
il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni
adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando
quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea
con quote riservate.
5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata
entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.
6. Il datore di lavoro deve altresí esibire all'ufficio periferico
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente
per territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo
straniero.
7. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno
per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro puó essere
iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti
di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo
non inferiore ad un anno.
8. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
é punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da
lire due milioni a lire sei milioni.
Art. 21.
(Prestazione di garanzia
per l'accesso al lavoro)
1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante,
che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero per consentirgli
l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro sessanta
giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3,
comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura della provincia
di residenza, la cui autorizzazione
all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso.
Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare
allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento
e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno.
L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli
altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite
e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento
programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata
entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda.
Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento,
un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel
mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni,
gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli
enti e le associazioni del volontariato ope ranti nel settore
dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti
patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare
con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto
con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.
Lo stesso regolamento puó prevedere la formazione e le modalità
di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi
a prestare la suddetta garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro é ammessa
secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il
quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie
che ciascun soggetto puó prestare in un anno.
4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo
le modalità stabiliti da detti decreti, i visti di ingresso per
inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta
di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite
liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento
di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di
cui al presente comma.
Art. 22.
(Lavoro stagionale)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati,
che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato
a carattere stagionale con uno straniero devono presentare all'ufficio
periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
competente per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi
in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta
dello straniero, la richiesta puó essere effettuata nei confronti
di una o piú persone iscritte nelle liste di cui all'articolo
19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento
di attuazione.
2. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data
di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale puó avere la validità
minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei
settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata
del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi
di lavori di piú breve periodo da svolgere presso diversi datori
di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni
indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato
di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza
per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non
abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Puó inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale
in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato
o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con
le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni
e con gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire
l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale
individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto
per i lavoratori italiani, e le misure per assicurare idonee condizioni
di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti
o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi
e le misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori
di carattere stagionale, uno o piú stranieri privi del permesso
di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia
scaduto, revocato o annullato, é punito ai sensi dell'articolo
20, comma 8.
Art. 23.
(Previdenza e assistenza
per i lavoratori stagionali)
1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché
della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme
di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti
nei settori di attività:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo
familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria,
il datore di lavoro é tenuto a versare all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo
dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità
stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad
interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori
di cui all'articolo 43.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti
i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui
al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni
degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività
lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le
disposizioni dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto
o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore,
ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi
o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori
che lasciano il territorio dello Stato. É fatta salva la possibilità
di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo
ingresso.
Art. 24.
(Ingresso e soggiorno per lavoro
autonomo)
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti
all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello
Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo puó essere
consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia
riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di
uno degli Stati membri dell'Unione europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia
una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale,
ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere
a cariche societarie, deve altresí dimostrare di disporre di risorse
adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere
in Italia; di essere in possesso dei
requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della
singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione
in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione
dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che
dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione
o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo
straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque
dimo strare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e
di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore
al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di
enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti
nel territorio dello Stato.
4. Sono fatte salve le norme piú favorevoli previste da accordi
internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso
dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla
osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno
e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività
che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto
di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività
cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19. 6. Le procedure
di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste
dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato
o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della
domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato
entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
Art. 25.
(Ingresso per lavoro in casi particolari)
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli
precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo
3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari
modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro,
dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato,
per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi
sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di
società estere che abbiano la sede principale di attività nel
territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del
commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società
italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere
in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca
presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti
in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero,
da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno
con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia,
per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso
datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano
nell'ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti
nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente,
a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti
specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare
l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità
stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di
lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede
all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano
temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche
o giuridi che, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine
di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni
oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone
fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle
residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960,
n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali,
concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici
o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o
da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di
attività sportiva professionistica presso società sportive italiane
ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia
e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani
o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in
vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o
un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani
o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari".
2. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresí norme
per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in
vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri
occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari
o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
3. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti
all'Unione europea é disciplinato dalle disposizioni particolari
previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati
confinanti.
Art. 26.
(Diritto all'unità familiare)
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei
confronti dei familiari stranieri é riconosciuto, alle condizioni
previste dalla presente legge, agli stranieri titolari di carta
di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore
a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo
ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato
membro dell'Unione europea continuano ad applicarsi le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965,
n. 1656, fatte salve quelle piú favorevoli della presente legge
o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati
a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti
i minori deve essere preso in considerazione con carattere di
priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a
quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
Art. 27.
(Ricongiungimento familiare)
1. Lo straniero puó chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non co niugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro
genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) genitori a carico;
d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo
la legislazione italiana.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli
di età inferiore a diciotto anni. I minori adottati o affidati
o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede
il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla
legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici
al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio
nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento
di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno
sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari,
al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede
il ricongiungimento di quattro o piú familiari. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo
complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
4. É consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare
di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato
relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per
lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi
religiosi, dei familiari con i quali é possibile attuare il ricongiungimento,
a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio
e di reddito di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, é consentito
l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei
familiari con i quali é possibile attuare il ricongiungimento.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, é consentito
l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente
soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro
un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di
disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata
della prescritta documentazione, é presentata alla questura del
luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata
con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento.
Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente
articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento
di diniego del nulla osta. 8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta
del nulla osta, l'interessato puó ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla
questura, da cui risulti la data di presentazione della domanda
e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano
altresí il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal
comma 5.
Art. 28.
(Permesso di soggiorno
per motivi familiari)
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di
soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari é rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di
ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso
al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo
27, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio
minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da
almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio
dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione
europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano
o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia,
ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal
caso il permesso del familiare é convertito in permesso di soggiorno
per motivi familiari. La conversione puó essere richiesta entro
un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente
posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato
si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da
parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente
in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari
é rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo
di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia
stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso
ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di
formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento,
lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti
minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa
durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 27
ed é rinnovabile insieme con quest'ultimo.
4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con
straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo
7, é rilasciata una carta di soggiorno.
5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio
o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno,
al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno
puó essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per
lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età
per lo svolgimento di attività di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare
e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro
gli altri provvedimenti dell'autorità
amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato
puó presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il
quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che
accoglie il ricorso puó disporre il rilascio del visto anche in
assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti
da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere
derivante dall'applicazione del presente comma é valutato in lire
150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 29.
(Disposizioni a favore dei minori)
1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente
soggiornante é iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta
di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento
del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica
del genitore con il quale convive, ovvero la piú favorevole tra
quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di
età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, é iscritto nel permes so di soggiorno
o nella carta di soggiorno dello straniero al quale é affidato
e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se piú favorevole.
L'assenza
occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude
il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto
nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore
ovvero dello straniero affidatario é rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della
maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.
3. Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con
lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni
di salute del minore che si trova nel territorio italiano, puó
autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo
di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni
della presente legge. L'autorizzazione é revocata quando vengono
a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per
attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore
o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati
alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per
gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi della presente legge debba essere disposta
l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento é adottato,
su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.
Art. 30.
(Disposizioni concernenti minori
affidati al compimento della maggiore età)
1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti
sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi
1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2
della legge 4 maggio 1983, n. 184, puó essere rilasciato un permesso
di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro
subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso
di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei
requisiti di cui all'articolo 21.
Art. 31.
(Comitato per i minori stranieri)
1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori
stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e
di coordinare le attività delle aministrazioni interessate é istituito,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti
dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e
giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione
province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni
maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi
della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti
del Comitato concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri
in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e sono stabilite le
regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio
nazionale dei minori stranieri, limitatamente a quelli in età
superiore a sei anni che entrano in Italia nell'ambito di programmi
solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni
o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per
il rimpatrio dei medesimi.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di
competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento
per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri
ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.
Art. 32.
(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale)
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale
e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e
doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo
contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario
nazionale e alla sua validità temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso
regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o
siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto
il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per
lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per
asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione,
per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresí ai familiari a carico
regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale, ai minori figli di stranieri iscritti al
Servizio sanitario nazionale é assicurato, fino dalla nascita,
il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra
le categorie indicate nei commi 1 e 2, é tenuto ad assicurarsi
contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante
stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo
italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero
mediante iscrizione al Servizio sanitario nazionale, valida anche
per i familiari a carico. Per l'iscrizione al Servizio sanitario
nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle
spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello
previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito
nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo
é determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro del tesoro, e non puó essere inferiore al contributo
minimo previsto dalle norme vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale puó
essere altresí richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso
di soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari,
ai sensi dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato
a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo
ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione
alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e
secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere
a) e b), non é valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al Servizio sanitario nazionale é iscritto
nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo
le modalità previste dal regolamento di attuazione.
Art. 33.
(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio
sanitario
nazionale)
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte,
dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe
determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo
8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni. 2. Restano salve le norme che disciplinano
l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base
a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali
di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non
in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno,
sono assicurate, nei presídi pubblici ed accreditati, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi
di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale
e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità
di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi
29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto
del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con
i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi
di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive
ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a
carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti,
fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con
i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero
non in regola con le norme sul soggiorno non puó comportare alcun
tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio
il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere
urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno,
agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel
comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche
sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo
sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi
riferiti agli interventi di emergenza.
Art. 34.
(Ingresso e soggiorno per cure mediche)
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e
l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto
di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine
gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura
sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data
di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico,
devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale,
tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sani tarie
richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione,
nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio
per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato.
La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso
puó anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro
vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso
di soggiorno per cure mediche é altresí consentito nell'ambito
di programmi umanitari
definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del
Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere,
tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute, che
fanno carico al Fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari
alla durata presunta del trattamento terapeutico ed é rinnovabile
finché durano le necessità terapeutiche documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.
Art. 35.
(Attività professionali)
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso
dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti
all'esercizio delle professioni, é consentita, in deroga alle
disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di
professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali
da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto
dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o
elenchi é condizione necessaria per l'esercizio delle professioni
anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire
della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero
ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione
del Governo dello Stato di appartenenza.
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione
all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi
titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti
con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento
dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto
con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni
di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza
del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi
ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo
3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite
in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato é garantita la parità di trattamento
retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.
Art. 36.
(Istruzione degli stranieri.
Educazione interculturale)
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo
scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti
in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi,
di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio é garantita dallo Stato,
dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione
di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua
italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche
e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco,
dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove
e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della
cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività
interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate
sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione
territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni
degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari
dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione
territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni
con le regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole
elementari e medie; b) la realizzazione di un'offerta culturale
valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che
intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti
nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo
dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di
accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni
di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali
e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi
intensivi di lingua italiana, nonché dei corsi di formazione ed
aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle
scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento
dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli
studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento
scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione
con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di
mediatori culturali qualificati; c) dei criteri per l'iscrizione
e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero,
per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per
l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi
4 e 5.
Art. 37.
(Accesso ai corsi delle università)
1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi
interventi per il diritto allo studio é assicurata la parità di
trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti
e con le modalità di cui al presente articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro
disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento
degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo
3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari
di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo
conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare
riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari
stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri
per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento
e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento
del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di
studio, anche con riferimento alle modalità di prestazione di
garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani
o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato
in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti
di sostentamento da parte dello studente straniero;
b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio
e l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato
o autonomo
da parte dello straniero titolare;
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti
stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo,
in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste
dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario
e senza obbligo di reciprocità;
d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello
straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla
concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri
che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento
di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle
università, é disciplinato annualmente, con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno,
il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno
per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri
residenti all'estero. Lo schema del decreto é trasmesso al Parlamento
per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.
5. É comuque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità
di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari
di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero
agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo
di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero,
equipollente.
Art. 38.
(Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione)
1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni
e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono
centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture
ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione
europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi
dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere
autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.
Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza,
puó disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri
non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno
nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento
dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.
2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti
gli stranieri ivi ospitati nel piú breve tempo possibile. I centri
di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e
culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale
degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e
strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati
e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative
che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative
ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni
di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale,
di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza
socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi
autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento
dell'autonomia personale per leesigenze di vitto e alloggio nel
territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante puó accedere ad alloggi
sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri
previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento
degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni
di volontariato, ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito
di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma
di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad
offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo
quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario
in via definitiva.
5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi
di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento
igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano
la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare
ad abitazioni di stranieri titolari di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo,
per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario.
I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto
e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni,
di un vincolo sull'alloggio all'ospitabilità temporanea o alla
locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione
e il godimento dei contributi e degli alloggi cosí strutturati
é effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti
dalla legge regionale.
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri
regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento
o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o
di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di
parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali
eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali
per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito
agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione
della prima casa di abitazione.
Art. 39.
(Assistenza sociale)
1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori
iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di
soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della
fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche,
di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che
sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti,
per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.
Art. 40.
(Misure di integrazione sociale)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle
proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni
di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro
favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici
e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della
lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni
culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento
degli
stranieri nella società italiana, in particolare riguardante i
loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione
e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni
pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un
positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali,
ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle
cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni
razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso
le biblioteche scolastiche e universitarie di libri, periodici
e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi
di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da
essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente
iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno
delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni,
in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i
rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti
ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri
di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di
comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli
operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati
che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze
rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 é istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri un registro delle associazioni selezionate
secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli
enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione
dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli
ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei
doveri dello straniero, é istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro un organismo nazionale di coordinamento.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito
delle proprie attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione
di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri
alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sull'applicazione
della presente legge.
Art. 41.
(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)
1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni
comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una
distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla
razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica,
le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o
l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento,
il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti
umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico,
sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio
o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio
delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino
straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero
o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni piú svantaggiose o si rifiuti di
fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto
a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad
una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni piú svantaggiose
o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio,
all'istruzione,
alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo
straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione
della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, religione, etnia o nazionalità;
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio
di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero
regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della
sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo
15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata
dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990,
n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un
effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i
lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad
un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa,
ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni
trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri
che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori
appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo
etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa
o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo
svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 42 si applicano anche agli
atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti
dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati
membri dell'Unione europea presenti in Italia.
Art. 42.
(Azione civile contro la discriminazione)
1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione
produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali
o religiosi, il giudice puó, su istanza di parte, ordinare la
cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro
provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli
effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente
dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio
dell'istante. 3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità
non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene
piú opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione
ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto
della domanda. Se accoglie la domanda, emette i provvedimenti
richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato,
assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa,
con lo stesso
decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro
un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante
un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del
ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza,
conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore é ammesso reclamo al tribunale
nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice
di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.
7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice puó altresí
condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di
cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al
comma 6 é punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del
codice penale.
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio
danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza,
del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica,
della confessione religiosa o della cittadinanza puó dedurre elementi
di fatto anche a carattere
statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione
delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione
in carriera ed ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice
valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo
comma, del codice civile.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento
discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui
non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori
lesi dalle discriminazioni, il ricorso puó essere presentato dalle
rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza
che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato
ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di
definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai
sensi dell'articolo 41 posti in essere da imprese alle quali siano
stati accordati benefíci ai sensi delle leggi vigenti dello Stato
o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto
attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture,
é immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalità previste
dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche
o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio,
incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto.
Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi
piú gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni
da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie
o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni,
con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai
fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello
studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di
informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime
delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi.
Art. 43.
(Fondo nazionale per le politiche
migratorie)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri é istituito
il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento
delle iniziative di cui agli articoli 18, 36, 38, 40 e 44, inserite
nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni,
delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto
delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, é stabilita
in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni
per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla
determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo
affluiscono altresí le somme derivanti da contributi e donazioni
eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche
internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto
Fondo. Il Fondo é annualmente ripartito con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.
Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione,
l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca
del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano, nelle
materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali
relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione,
con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa
della presente legge e del regolamento di attuazione, alle attività
culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione
di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri
e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano
le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento
da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli
enti locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge e comunque da data non successiva al 1º gennaio
1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo
di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986,
n. 943, é destinato al finanziamento delle politiche del Fondo
di cui al comma 1. A tal fine le predette somme sono versate dall'INPS
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto
Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge
30 dicembre 1986, n. 943, é soppresso a decorrere dal 1º gennaio
2000.
Art. 44.
(Commissione per le politiche
di integrazione)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento
per gli affari sociali é istituita la commissione per le politiche
di integrazione. 2. La commissione ha i compiti di predisporre
per il Governo, anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento,
il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche
per l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi
di adeguamento di tali politiche nonché di fornire risposta a
quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione,
interculturali, e gli interventi contro il razzismo.
3. La commissione é composta da rappresentanti del Dipartimento
per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri
e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro
e della previdenza sociale, della sanità, della pubblica istruzione,
nonché da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata
esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica
dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietà
sociale. Il presidente della commissione é scelto tra i professori
universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed é collocato
in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute
della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali e di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole
questioni oggetto di esame.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione
della segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento
per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione
e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo
svolgimento dei propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento
della commissione dal decreto di cui all'articolo 43, comma 1,
la commissione puó affidare l'effettuazione di studi e ricerche
ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori
mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate
dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni
o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.
6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione puó avvalersi
della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni
e degli enti locali.
Art. 45.
(Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in
materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini
degli Stati membri
dell'Unione europea)
1. Il Governo é delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo contenente la disciplina organica dell'ingresso, del
soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea.
2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti princípi e
criteri direttivi:
a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie
relative alla libera circolazione delle persone in materia di
ingresso, soggiorno, allontanamento, con particolare riferimento
alla condizione del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo
che intenda stabilirsi, prestare o ricevere un servizio in Italia;
b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi
richiesti ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea
per la documentazione del diritto di ingresso e soggiorno in Italia,
nonché per l'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione
residente, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale
alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale e
della sanità pubblica;
c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli
atti amministrativi restrittivi della libertà di ingresso e soggiorno
dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante
ricorso al giudice ordinario. Gli atti concernenti tale procedimento
giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di natura
fiscale;
d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina
posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti,
tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega e della giurisprudenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee;
e) provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa
e regolamentare previgente in materia di ingresso, soggiorno e
allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione
europea;
f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti
nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente
legge e dal suo regolamento di attuazione;
g) prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione
del decreto legislativo, nonché le norme di coordinamento con
tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di carattere
transitorio.
3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare
del Consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni
prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento
per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso
tale termine il parere si intende acquisito. Con le medesime modalità
ed entro lo stesso termine lo schema di
decreto legislativo é trasmesso alla Commissione delle Comunità
europee.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152; c) l'articolo
12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39;
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297.
2. All'articolo 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390,
sono soppresse le parole: ", sempre che esistano trattati o accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la
Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte
salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi
in favore dei Paesi in via di sviluppo".
Art. 47.
(Testo unico - Disposizioni correttive)
1. Il Governo é delegato ad emanare, entro il termine di centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni
concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate
fra loro e con le norme della presente legge, con le modifiche
a tal fine necessarie:
a) le disposizioni vigenti in materia di stranieri non incompatibili
con le disposizioni della presente legge contenute nel testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773;
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle
dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
compatibili con le disposizioni della presente legge.
2. Il Governo é altresí delegato ad emanare, entro il termine
di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piú decreti legislativi recanti le disposizioni correttive
che si dimostrino ne cessarie per realizzare pienamente i princípi
della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione.
Con le medesime modalità saranno inoltre armonizzate con le disposizioni
della presente legge le altre disposizioni di legge riguardanti
la condizione giuridica dello straniero.
3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno
sessanta giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi
1 e 2, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque
giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.
Art. 48.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 42.500 milioni per l'anno 1997 e in lire 124.000 milioni
per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:
a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a
lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri;
b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997,
1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione
della presente legge.
Art. 49.
(Disposizioni finali)
1. Nella prima applicazione delle disposizioni della presente
legge si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero
provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la
trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale
nonché delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento
tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale
della polizia criminale.
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato
in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle
risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto
massimo di spesa ivi previsto.