ATTO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO IN ITALIA DI UNO STRANIERO AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO
(Art 23 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
PREMESSO
- che il signor _________
, cittadino italiano ovvero cittadino
. regolarmente soggiornante in Italia, con permesso di soggiorno che scade il
., residente in
.., codice fiscale n.
., (in seguito denominato "debitore principale"),
oppure
che l'ente
. con sede in
., codice fiscale/partita IVA n.
. ,(in seguito denominato "debitore principale"), rientrante nelle categorie di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in seguito indicato come "T.U.")
intende presentare alla Questura della Provincia di
(in seguito denominata "Questura"), territorialmente competente ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (in seguito indicato come "Regolamento"), domanda di autorizzazione all'ingresso e al soggiorno per dodici mesi in Italia del signor
(in seguito denominato "Beneficiario"), a fini di inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del T.U. e quindi per un periodo non superiore a dodici mesi;
- che il debitore principale deve seguire la procedura di cui all'art. 34 del Regolamento ed, in particolare, adempiere agli obblighi di cui al suddetto art. 34, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento, limitatamente ad un periodo di soggiorno del Beneficiario in Italia non superiore a dodici mesi;
- che ai sensi dell'art. 34, comma 3 del Regolamento il debitore principale, a garanzia dei predetti obblighi, θ tenuto a depositare presso la Questura fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni e integrazioni.
CIO' PREMESSO
La sottoscritta ........................... (in seguito denominata "Banca"), Filiale di
, con sede in
, qui rappresentata dal Sig.
.., nato a
, il
., nella qualitΰ di
., con il presente atto
si costituisce fideiussore del debitore principale
per il pagamento a favore del Beneficiario, alle condizioni che seguono, in caso di inadempimento da parte del debitore principale degli obblighi di cui all'art. 34, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento, di somme fino alla concorrenza di un importo massimo di £ 10.500.000 (euro
..).
Tale importo risulta cosμ suddiviso:
i) fino ad un massimo di £ 800.000 (euro
.), per l'assicurazione obbligatoria del Beneficiario al Servizio Sanitario Nazionale;
ii) fino ad un massimo di £ 8.200.000 (euro
) per un periodo non superiore a dodici mesi, concernenti spese per la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, con i criteri di cui all'art. 29, comma 3, lett. b) del T.U., salvo che detta prestazione avvenga in tutto o in parte in natura e restando comunque escluse dalla presente garanzia le spese per l'alloggio;
iii) fino ad un massimo di £ 1.500.000 (euro
) per il pagamento delle spese di rimpatrio.
La presente fideiussione θ regolata dalle seguenti condizioni:
Art. 1 Oggetto della garanzia
La Banca garantisce al Beneficiario, con riferimento al periodo di soggiorno in Italia consentitogli ai sensi dell'art. 23, comma 1 del T.U. e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, fermi i limiti per le singole voci indicate in premessa, il pagamento di quanto dovuto dal debitore principale qualora questi risulti inadempiente agli impegni assunti ai sensi del Regolamento.
Art. 2 Durata della garanzia
La garanzia prestata con la presente fideiussione ha validitΰ dalla data del rilascio per un periodo di trenta mesi e copre unicamente gli inadempimenti verificatisi nel periodo di permanenza in Italia del Beneficiario di cui all'art. 23, comma 1 del T.U., pari ad un massimo di dodici mesi. Decorso il suddetto termine di validitΰ, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto.
La garanzia cessa inoltre immediatamente ad ogni effetto nei casi previsti dall'art. 34, comma 3, lett. a), b) e c) del Regolamento.
Art. 3 Escussione della garanzia
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944, comma 2 c.c., la presente fideiussione si intende prestata con il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
Nel caso di inadempimento del debitore principale, e fermo il termine di validitΰ della garanzia di cui all'art.2, il Beneficiario - con lettera motivata inviata per conoscenza anche alla Banca - inviterΰ il debitore medesimo a versargli la somma dovuta entro un termine di
. giorni.
Trascorso inutilmente tale termine, il Beneficiario invierΰ tempestivamente alla Banca comunicazione scritta ai sensi dell'art. 5 circa il mancato pagamento da parte del debitore principale della somma dovuta unitamente alla copia del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dal Beneficiario medesimo contro il debitore principale.
La Banca provvederΰ al versamento a favore del Beneficiario della somma dovuta entro ..
.. giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, salvo che il debitore principale abbia proposto opposizione, nel qual caso la Banca provvederΰ al suddetto versamento entro
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente o parzialmente infondata l'opposizione stessa.
Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal fideiussore risultino parzialmente o totalmente non dovute.
Art. 4 Surrogazione
La Banca θ surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il debitore principale, i suoi successori o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente fideiussione, si applicano le disposizioni di legge.
Art. 5 Comunicazioni alla Banca
Tutte le comunicazioni alla Banca in dipendenza della presente fideiussione devono essere trasmesse per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, all'indirizzo della filiale che ha rilasciato la stessa fideiussione.
La Banca
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