Diversamente che per gli italiani, gli extracomunitari possono richiedere il libretto di lavoro solamente quando vengono effettivamente assunti, e non quando sono ancora alla ricerca del lavoro. Inoltre, nella procedura per l’ottenimento del libretto deve darsi da fare anche il datore di lavoro e non solo il lavoratore: è tutto un pò macchinoso (potrebbero fare sicuramente le cose piu’ semplici) ma gli ostacoli non sono insormontabili.
Per assumere uno straniero le cose cambiano a seconda dei documenti che lo straniero possiede già o no, e conviene distinguere tre diversi casi:
1 - ha già permesso di soggiorno e libretto di lavoro (quindi ha già lavorato in regola in Italia)
2 - ha il permesso di soggiorno ma non ha ancora il libretto di lavoro (non ha mai lavorato in regola in Italia)
3 - ha solamente il “cedolino”, cioè il tagliando rilasciato dalla Questura quando si è richiesto il permesso di soggiorno ( in base alla circolare n. 78 del 1999 del Ministero del Lavoro - la si può trovare su questo sito - chi è ancora in attesa del rilascio del permesso di soggiorno richiesto con la sanatoria può già lavorare solo con il “cedolino”).
Per chi non ha nessuno di questi documenti rimane solamente il lavoro in nero. Se vuole lavorare in regola in Italia, l’unico modo per adesso è quello di tornare nel proprio paese e seguire le lunghe procedure per l’ingresso in Italia.
1 - Lo straniero ha già il permesso di soggiorno e il libretto di lavoro
In questo caso, per l’assunzione il datore di lavoro farà tutte le procedure identiche a quelle che farebbe con un italiano.
In più, il datore di lavoro deve fare solamente la comunicazione alla Questura, cioè una raccomandata con ricevuta di ritorno, in carta intestata della ditta o con il timbro se possibile, in cui dichiara di assumere lo straniero (ne indica nome e cognome, luogo e data di nascita), e indica la data precisa in cui inizia e in cui termina il contratto (se a tempo indeterminato lo specifica, e indica solo la data dell’inizio). Deve essere allegata una fotocopia del permesso di soggiorno.
2 - Lo straniero ha il permesso di soggiorno ma non ha il libretto di lavoro
Per prima cosa il lavoratore deve iscriversi all’ufficio di collocamento del proprio comune (per chi abita a Milano è in Via Lepetit n.8), presentando il permesso di soggiorno e ritirando il modulo chiamato C/1. Questa iscrizione non è richiesta da tutti gli uffici di collocamento - ad esempio se si deve lavorare a Milano non è richiesta - però molti altri comuni la richiedono, ad esempio Rho; a meno che non si sappia con certezza di poterla evitare (perché si sa già di essere assunti a Milano, ad esempio) è meglio farla subito.
Per essere assunto, il lavoratore deve avere il codice fiscale, dunque, se non lo possiede già, deve richiederlo subito.
Anche in questo caso il datore di lavoro deve fare la comunicazione alla Questura, così come indicato nel paragrafo precedente.Il datore redige il contratto di lavoro come farebbe con un italiano e lo straniero può iniziare il lavoro; entro 5 giorni dall’assunzione si deve portare il modulo C/ASS (comunicazione di assunzione, lo si trova presso l’ufficio di collocamento ma in genere i datori possiedono già i moduli) all’Ufficio di Collocamento del proprio comune. Mentre per gli italiani è sufficiente spedirlo, per gli stranieri deve essere portato personalmente dal datore di lavoro (a Milano lo richiedono in 4 copie), perché deve essere timbrato e restituito immediatamente; insieme al C/ASS sono richieste anche due copie del permesso di soggiorno e alcuni uffici di collocamento richiedono anche il modello C/1 (abbiamo già detto che per le assunzioni a Milano non è richiesto). Il C/ASS timbrato costituisce il cosiddetto “nulla osta” per il lavoro, che servirà per il ritiro del libretto.
Successivamente il lavoratore deve andare all’Ufficio Provinciale del Lavoro (per Milano è in Via Mauro Macchi n. 9), all’ufficio stranieri, per richiedere il libretto di lavoro. All’ufficio stranieri di Milano la procedura è un pò più lunga a causa dell’affollamento: quando il lavoratore va all’ufficio stranieri prende solamente la prenotazione; gli viene così assegnata la data nella quale potrà tornareper ritirare il libretto. Per il ritiro il lavoratore deve essere accompagnato dal datore, ma può andare anche solo con una delega del datore; la delega deve essere fatta su carta intestata o con timbro della ditta, se possibile, e firmata da chi ha potere di firma all’interno della ditta (per capirci, non può essere firmata dalla segretaria ma da chi ha potere decisionale). Non c’è un termine preciso, ma è meglio richiedere il libretto entro un paio di settimane dall’assunzione. I documenti da consegnare sono una copia del nulla osta e una copia del permesso di soggiorno; anche se devono essere consegnate solamente le fotocopie, è meglio portare con sé anche gli originali (e anche il contratto di lavoro), da esibire nel caso dovessero sorgere contestazioni.
3- Il lavoratore ha solamente il cedolino
La procedura da seguire è molto simile a quella prevista per chi ha già il permesso di soggiorno, con qualche piccola variante.
La comunicazione alla Questura, oltre alla dichiarazione di assunzione da parte del datore di lavoro, deve contenere anche una copia del C/ASS timbrato (il nulla osta), una copia del contratto di lavoro e una copia del cedolino.
Quando si va all’ufficio provinciale del lavoro per ritirare il libretto di lavoro, a Milano non accettano la delega, per cui insieme al lavoratore deve andare sempre anche il datore di lavoro; se si tratta di una ditta deve andare una persona che ha potere di firma. Inoltre, alla solita documentazione deve essere allegata anche una copia della dichiarazione di assunzione inviata per raccomandata alla Questura, e una copia della ricevuta di ritorno della stessa raccomandata.