Art.1 - Denominazione e sede
L'Associazione è costituita con il nome di "Associazione Macondo"
ed ha sede in Milano in viale Lombardia 27.
Art.2 - Finalità
L'Associazione non ha fini di lucro e nasce al fine di sensibilizzare
la società sui problemi e sui bisogni dello straniero e di valorizzare
la posizione dello straniero nella società, avendo come principio
fondante la promozione ed il rispetto della dignità di ogni individuo.
Per realizzare tali finalità l'Associazione si propone di:
- offrire un servizio di consulenza in materia legale per i cittadini
stranieri;
- promuovere la riflessione sulle problematiche dell'immigrazione
ed il dialogo interculturale, nel rispetto delle diversità;
- sviluppare qualsiasi forma di attività ed iniziativa, anche
a carattere politico, in funzione dei molteplici bisogni dello
straniero;
- realizzare una partecipazione attiva degli stranieri nella edificazione
e nello svolgimento delle proprie iniziative;
- collaborare con qualsiasi realtà presente sul territorio che
ne condivida gli obbiettivi, pur mantenendo la propria identità
ed autonomia.
L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle
prestazioni dei propri aderenti.
Per la realizzazione delle proprie finalità l'associazione può:
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.
- avvalersi dell'ausilio di consulenti esterni, che offrano gratuitamente
la loro disponibilità, al fine di offrire un servizio più qualificato.
L'associazione ha durata illimitata.
Art.3 - Soci: disposizioni generali, ammissione
Possono essere soci coloro che intendono contribuire al perseguimento
delle finalità dell'Associazione.
Le richieste di adesione dei nuovi soci, indirizzate per iscritto
al Segretario, sono sottoposte al giudizio insindacabile dell'Assemblea
ordinaria.
Art.4 - Categorie di soci
I soci sono suddivisi in due categorie: soci "collaboratori" e
soci "sostenitori".
I soci "collaboratori" partecipano all'attività dell'Associazione
impegnandosi nella gestione del servizio e nella promozione delle
finalità statutarie.
I soci "sostenitori" partecipano all'Associazione con modalità
diverse da quelle dei soci "collaboratori", stabilite annualmente
dall'Assemblea plenaria.
Art.5 - Diritti dei soci
I soci "collaboratori" hanno diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.
Tutti i soci hanno diritto di voto nell'Assemblea plenaria e nell'Assemblea
straordinaria.
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali.
Art.6 - Doveri dei soci
I soci devono svolgere la propria attività in seno all'Associazione
in modo personale, spontaneo, gratuito. Devono agire in conformità
allo statuto, ai regolamenti ed alle direttive dell'Assemblea.
Tutti i soci sono tenuti a versare annualmente la quota sociale,
stabilita per i soci "collaboratori" dall'Assemblea ordinaria
e per i soci "sostenitori" dall'Assemblea plenaria.
Art.7 - Dimissioni ed esclusione del socio
Le dimissioni del socio devono essere comunicate per iscritto
al Segretario. Il socio che contravviene ai propri doveri può
essere escluso dall'Associazione. E' altresì causa di esclusione
la prolungata ed ingiustificata mancanza di impegno nelle attività
dell'Associazione, nonché aver preso pubblica posizione contro
le finalità ed i programmi statutari.
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea ordinaria dopo avere
ascoltato le giustificazioni dell'interessato, se questi ne faccia
espressa richiesta.
Art.8 - Organi
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Presidente,
il Segretario, il Tesoriere.
Le cariche associative sono esercitate a titolo gratuito.
Art.9 - Assemblea: disposizioni generali, convocazione
E' presieduta dal Presidente dell'Associazione. In sua assenza
da persona nominata dall'Assemblea stessa.
Il Segretario controlla la regolarità della convocazione e delle
deleghe. I verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario dovranno
essere conservati a cura del Segretario in un apposito libro,
che ciascun socio ha il diritto di consultare.
L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'ordine
del giorno delle materie da trattare spedito a ciascun socio o
esposto nella bacheca della sede almeno dieci giorni prima della
data fissata per la riunione.
Viene convocata dal Segretario per iniziativa del Presidente o
su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.
Il socio può farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente da
un altro socio, mediante delega scritta. Ciascun socio non può
ricevere più di una delega per ogni assemblea.
Art.10 - Assemblea ordinaria
E' composta dai soci "collaboratori".
Si costituisce validamente con la presenza di almeno una metà
dei soci "collaboratori". Le deliberazioni sono assunte ove approvate
a maggioranza dei presenti.
Delibera su ogni materia attinente all'indirizzo o alla gestione
delle attività della Associazione che non sia espressamente conferita
dallo statuto alla competenza dell'Assemblea plenaria o straordinaria.
Art.11 - Delega di funzioni
L'Assemblea ordinaria delega l'esecuzione delle proprie direttive
e l'espletamento di specifiche funzioni nella gestione dell'attività
sociale ad uno o più soci, stabilendo l'oggetto e la durata della
delega. La delega è sempre revocabile.
I soci incaricati sono tenuti a riferire all'Assemblea ordinaria
sull'attività svolta, su richiesta dell'Assemblea stessa ed in
ogni caso al termine della delega.
Art.12 - Regolamenti
L'Assemblea ordinaria può emanare uno o più regolamenti al fine
di disciplinare in dettaglio lo svolgimento delle attività sociali
e l'organizzazione interna dell'Associazione, nel rispetto del
presente statuto.
Art.13 - Assemblea plenaria
E' composta da tutti i soci.
Si riunisce obbligatoriamente almeno una volta l'anno, entro un
mese dalla chiusura dell'esercizio che ha luogo il 31 dicembre.
Approva il bilancio, consuntivo e preventivo, e la relazione annuale
sull'attività svolta. Approva il progetto di massima sulla attività
da svolgere nell'esercizio successivo, su proposta della Assemblea
ordinaria.
I quorum costitutivi e deliberativi sono gli stessi dell'Assemblea
ordinaria. Può riunirsi validamente in seconda convocazione qualunque
sia il numero degli intervenuti.
Art.14 - Assemblea straordinaria
E' composta da tutti i soci.
Delibera sulle modifiche del presente statuto. Per la validità
delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti
degli aventi diritto.
Delibera anche sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione
del patrimonio, secondo i quorum indicati dall'art. 21 c.c.
Art.15 - Presidente
E' eletto dall'Assemblea plenaria tra i soci "collaboratori" e
dura in carica un anno, salvo revoca per giusta causa. Rappresenta
legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio nonché
davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha
l'uso della firma sociale.
Art.16 - Segretario
E' eletto dall'Assemblea plenaria tra i soci "collaboratori" e
dura in carica un anno, salvo revoca per giusta causa. Redige
la relazione annuale ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.
Aggiorna il libro dei soci.
Art.17 - Tesoriere
E' eletto dall'Assemblea plenaria tra i soci "collaboratori" e
dura in carica un anno, salvo revoca per giusta causa. E' deputato
a tenere la contabilità ed a conservare la documentazione relativa
alle entrate, ai sensi dell'art.6 comma 7 della legge 11 agosto
1991 n.266, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
Redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo. Nella
redazione del bilancio preventivo si attiene alle indicazioni
della Assemblea ordinaria.
Art.18 - Bilancio consuntivo e preventivo
Il bilancio preventivo contiene le previsioni nelle spese e nelle
entrate relative all'esercizio successivo: è formato dal conto
economico e dalla situazione patrimoniale.
Il bilancio consuntivo contiene le singole voci di spesa e di
entrata relative all'esercizio trascorso.
Devono essere a disposizione dei soci che li possono visionare
almeno dieci giorni prima della assemblea di cui all'art.13 comma
3 del presente statuto.
Art.19 - Risorse economiche
L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento
e per lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi dei privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche,
finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Art.20 - Scioglimento dell'Associazione
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione
i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono
devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo
settore, secondo gli accordi dei soci o, in mancanza, le disposizioni
del codice civile.
Art. 21 - Norma di chiusura
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme
di legge in materia.
Il presidente Ivan Assael