Associazione Macondo -Statuto-

Art.1 - Denominazione e sede
L'Associazione è costituita con il nome di "Associazione Macondo" ed ha sede in Milano in viale Lombardia 27.

Art.2 - Finalità
L'Associazione non ha fini di lucro e nasce al fine di sensibilizzare la società sui problemi e sui bisogni dello straniero e di valorizzare la posizione dello straniero nella società, avendo come principio fondante la promozione ed il rispetto della dignità di ogni individuo. Per realizzare tali finalità l'Associazione si propone di:
- offrire un servizio di consulenza in materia legale per i cittadini stranieri;
- promuovere la riflessione sulle problematiche dell'immigrazione ed il dialogo interculturale, nel rispetto delle diversità;
- sviluppare qualsiasi forma di attività ed iniziativa, anche a carattere politico, in funzione dei molteplici bisogni dello straniero;
- realizzare una partecipazione attiva degli stranieri nella edificazione e nello svolgimento delle proprie iniziative;
- collaborare con qualsiasi realtà presente sul territorio che ne condivida gli obbiettivi, pur mantenendo la propria identità ed autonomia.
L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni dei propri aderenti.
Per la realizzazione delle proprie finalità l'associazione può:
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.
- avvalersi dell'ausilio di consulenti esterni, che offrano gratuitamente la loro disponibilità, al fine di offrire un servizio più qualificato.
L'associazione ha durata illimitata.

Art.3 - Soci: disposizioni generali, ammissione
Possono essere soci coloro che intendono contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione.
Le richieste di adesione dei nuovi soci, indirizzate per iscritto al Segretario, sono sottoposte al giudizio insindacabile dell'Assemblea ordinaria.

Art.4 - Categorie di soci
I soci sono suddivisi in due categorie: soci "collaboratori" e soci "sostenitori".
I soci "collaboratori" partecipano all'attività dell'Associazione impegnandosi nella gestione del servizio e nella promozione delle finalità statutarie.
I soci "sostenitori" partecipano all'Associazione con modalità diverse da quelle dei soci "collaboratori", stabilite annualmente dall'Assemblea plenaria.

Art.5 - Diritti dei soci
I soci "collaboratori" hanno diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Tutti i soci hanno diritto di voto nell'Assemblea plenaria e nell'Assemblea straordinaria.
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali.

Art.6 - Doveri dei soci
I soci devono svolgere la propria attività in seno all'Associazione in modo personale, spontaneo, gratuito. Devono agire in conformità allo statuto, ai regolamenti ed alle direttive dell'Assemblea.
Tutti i soci sono tenuti a versare annualmente la quota sociale, stabilita per i soci "collaboratori" dall'Assemblea ordinaria e per i soci "sostenitori" dall'Assemblea plenaria.

Art.7 - Dimissioni ed esclusione del socio
Le dimissioni del socio devono essere comunicate per iscritto al Segretario. Il socio che contravviene ai propri doveri può essere escluso dall'Associazione. E' altresì causa di esclusione la prolungata ed ingiustificata mancanza di impegno nelle attività dell'Associazione, nonché aver preso pubblica posizione contro le finalità ed i programmi statutari.
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea ordinaria dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, se questi ne faccia espressa richiesta.

Art.8 - Organi
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere.
Le cariche associative sono esercitate a titolo gratuito.

Art.9 - Assemblea: disposizioni generali, convocazione
E' presieduta dal Presidente dell'Associazione. In sua assenza da persona nominata dall'Assemblea stessa.
Il Segretario controlla la regolarità della convocazione e delle deleghe. I verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario dovranno essere conservati a cura del Segretario in un apposito libro, che ciascun socio ha il diritto di consultare.
L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare spedito a ciascun socio o esposto nella bacheca della sede almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
Viene convocata dal Segretario per iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.
Il socio può farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente da un altro socio, mediante delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di una delega per ogni assemblea.

Art.10 - Assemblea ordinaria
E' composta dai soci "collaboratori".
Si costituisce validamente con la presenza di almeno una metà dei soci "collaboratori". Le deliberazioni sono assunte ove approvate a maggioranza dei presenti.
Delibera su ogni materia attinente all'indirizzo o alla gestione delle attività della Associazione che non sia espressamente conferita dallo statuto alla competenza dell'Assemblea plenaria o straordinaria.

Art.11 - Delega di funzioni
L'Assemblea ordinaria delega l'esecuzione delle proprie direttive e l'espletamento di specifiche funzioni nella gestione dell'attività sociale ad uno o più soci, stabilendo l'oggetto e la durata della delega. La delega è sempre revocabile.
I soci incaricati sono tenuti a riferire all'Assemblea ordinaria sull'attività svolta, su richiesta dell'Assemblea stessa ed in ogni caso al termine della delega.

Art.12 - Regolamenti
L'Assemblea ordinaria può emanare uno o più regolamenti al fine di disciplinare in dettaglio lo svolgimento delle attività sociali e l'organizzazione interna dell'Associazione, nel rispetto del presente statuto.

Art.13 - Assemblea plenaria
E' composta da tutti i soci.
Si riunisce obbligatoriamente almeno una volta l'anno, entro un mese dalla chiusura dell'esercizio che ha luogo il 31 dicembre.
Approva il bilancio, consuntivo e preventivo, e la relazione annuale sull'attività svolta. Approva il progetto di massima sulla attività da svolgere nell'esercizio successivo, su proposta della Assemblea ordinaria.
I quorum costitutivi e deliberativi sono gli stessi dell'Assemblea ordinaria. Può riunirsi validamente in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art.14 - Assemblea straordinaria
E' composta da tutti i soci.
Delibera sulle modifiche del presente statuto. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
Delibera anche sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo i quorum indicati dall'art. 21 c.c.

Art.15 - Presidente
E' eletto dall'Assemblea plenaria tra i soci "collaboratori" e dura in carica un anno, salvo revoca per giusta causa. Rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

Art.16 - Segretario
E' eletto dall'Assemblea plenaria tra i soci "collaboratori" e dura in carica un anno, salvo revoca per giusta causa. Redige la relazione annuale ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.
Aggiorna il libro dei soci.
Art.17 - Tesoriere
E' eletto dall'Assemblea plenaria tra i soci "collaboratori" e dura in carica un anno, salvo revoca per giusta causa. E' deputato a tenere la contabilità ed a conservare la documentazione relativa alle entrate, ai sensi dell'art.6 comma 7 della legge 11 agosto 1991 n.266, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
Redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo. Nella redazione del bilancio preventivo si attiene alle indicazioni della Assemblea ordinaria.

Art.18 - Bilancio consuntivo e preventivo
Il bilancio preventivo contiene le previsioni nelle spese e nelle entrate relative all'esercizio successivo: è formato dal conto economico e dalla situazione patrimoniale.
Il bilancio consuntivo contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'esercizio trascorso.
Devono essere a disposizione dei soci che li possono visionare almeno dieci giorni prima della assemblea di cui all'art.13 comma 3 del presente statuto.

Art.19 - Risorse economiche
L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi dei privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art.20 - Scioglimento dell'Associazione
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore, secondo gli accordi dei soci o, in mancanza, le disposizioni del codice civile.

Art. 21 - Norma di chiusura
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.

Il presidente Ivan Assael