Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE (11-04-2001) CONVENZIONE SULL'ACCESSO ALL'INFORMAZIONE, LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AL PROCESSO DECISIONALE E L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA DI AMBIENTE Le parti della presente Convenzione, Ricordando il primo principio della Dichiarazione de Stoccolma sull'ambiente umano, Ricordando anche il principio 10 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, Ricordando inoltre le risoluzioni dell'Assemblea generale 37/7 del 28 ottobre 1982 relativa alla Carta mondiale della natura e 45/94 del 14 dicembre 1990 relativa alla necessità di assicurare un ambiente salubre per il benessere di ciascuno, Ricordando ugualmente la Carta europea sull'ambiente e la salute adottata alla Prima Conferenza europea sull'ambiente e la salute che si è tenuta sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale della sanità a Francoforte sul Meno (Germania) l'8 dicembre 1989, Affermando la necessità di proteggere, di preservare e migliorare lo stato dell'ambiente e di assicurare uno sviluppo duraturo ed ecologicamente razionale, Riconoscendo che una protezione adeguata dell'ambiente è essenziale al benessere dell'uomo come al beneficio dei diritti fondamentali, compreso il diritto stesso alla vita, Riconoscendo ugualmente che ognuno ha il diritto di vivere in un ambiente idoneo ad assicurare la sua salute ed il suo benessere ed il dovere, sia individuale che in associazione con altri, di proteggere e migliorare l'ambiente nell'interesse delle generazioni presenti e future, Considerando che per essere in grado di far valere tale diritto e compiere tale dovere, i cittadini devono avere accesso all'informazione, essere abilitati a partecipare al processo decisionale ed avere accesso alla giustizia in materia di ambiente, essendo sottinteso che possono aver bisogno di un'assistenza per esercitare i loro diritti, Riconoscendo che, nel campo dell'ambiente, un migliore accesso all'informazione ed una maggiore partecipazione del pubblico al processo decisionale permettono di prendere decisioni migliori e di applicarle in modo più efficiente, contribuiscono a sensibilizzare il pubblico ai problemi ambientali, gli danno la possibilità di esprimere le sue preoccupazioni ed aiutano le pubbliche autorità a tenere queste ultime nel dovuto conto, Cercando così di favorire il rispetto del principio dell'obbligo di rendiconto e la trasparenza del processo decisionale e di assicurare un maggiore sostegno del pubblico alle decisioni prese nel campo dell'ambiente, Riconoscendo che è auspicabile che la trasparenza regni in tutti i rami della pubblica amministrazione ed invitando gli organi legislativi ad applicare i principi della presente Convenzione nei loro lavori, Ricononscendo ugualmente che il pubblico deve avere conoscenza delle procedure di partecipazione al processo decisionale in materia di ambiente, avervi liberamente accesso e sapere come utilizzarle, Riconoscendo inoltre l'importante ruolo che i cittadini, le organizzazioni non governamentali ed il settore privato possono avere nel campo della protezione ambientale, Desiderose di promuovere l'educazione ecologica alfine di far capire meglio cosa siano l'ambiente e lo sviluppo duraturo (sostenibile ?) ed incoraggiare il grande pubblico ad essere attento alle decisioni che incidono sull'ambiente e lo sviluppo duraturo ed a partecipare a queste decisioni, Notando, a tale proposito, che è importante ricorrere ai media così come ai mezzi di comunicazione elettronici ed agli altri mezzi di comunicazione che appariranno in futuro, Riconoscendo che è importante che i governi tengano pienamente conto nel loro processo decisionale delle considerazioni legate all'ambiente e che le pubbliche autorità debbano quindi disporre di informazioni esatte, dettagliate ed aggiornate sull'ambiente, Sapendo che le pubbliche autorità detengono delle informazioni relative all'ambiente nell'interesse generale, Auspicando che il pubblico, comprese le organizzazioni, abbiano accesso a meccanismi giudiziari efficaci affinché i loro legittimi interessi siano protetti e la legge rispettata, Notando che è importante informare adeguatamente i consumatori sui prodotti per permettere loro di fare scelte ecologiche con cognizione di causa, Coscienti dell'inquietudine del pubblico riguardo la disseminazione volontaria di organismi geneticamente modificati nell'ambiente e della necessità di aumentare la trasparenza e rafforzare la partecipazione del pubblico al processo decisionale in questo settore, Convinte che l'applicazione della presente Convenzione contribuirà a rinforzare la democrazia nella regione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (CEE), Coscienti del ruolo avuto a tale proposito dalla CEE e ricordando, soprattutto, le Direttive della CEE per l'accesso all'informazione sull'ambiente e la partecipazione del pubblico alla presa di decisioni in materia ambientale, approvate nella Dichiarazione ministeriale adottata alla terza Conferenza ministeriale sul tema "un ambiente per l'Europa" a Sofia (Bulgaria) il 25 ottobre 1995, Tenendo conto delle disposizioni pertinenti della Convenzione sulla valutazione dell'impatto sull'ambiente in un contesto transfrontiera, adottata a Espoo (Finlandia) il 25 febbraio 1991 così come della Convenzione sugli effetti transfrontiere degli incidenti industriali e della Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontiere e dei laghi internazionali, adottate l'una e l'altra a Helsinki il 17 marzo 1992 e altre convenzioni regionali, Sapendo che l'adozione della presente Convenzione non potrà che contribuire a rafforzare il processo "un ambiente per l'Europa" ed al successo della quarta Conferenza ministeriale che si terrà a Aarthus (Danimarca) nel giugno 1998, Convengono di quanto segue : Articolo primo OGGETTO Alfine di contribuire a proteggere il diritto di ciascuno, nelle generazioni presenti e future, di vivere in un ambiente adatto ad assicurare la sua salute ed il suo benessere, ogni Parte garantisce i diritti di accesso all'informazione sull'ambiente, di partecipazione del pubblico al processo decisionale e di accesso alla giustizia in materia di ambiente conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. Articolo 2 DEFINIZIONI Ai fini della presente Convenzione, 1. Il termine "Parte" designa, salvo indicazioni contrarie, una Parte contrattante nella presente Convenzione. 2. L'espressione "autorità pubblica" designa : a) La pubblica amministrazione su scala nazionale o regionale o ad un altro livello; b) Le persone fisiche o morali che esercitano, in virtù del diritto interno, funzioni amministrative pubbliche, compresi incarichi, attività o servizi particolari in rapporto con l'ambiente; c) Ogni altra persona fisica o morale avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici in rapporto con l'ambiente sotto l'autorità di un organo o di una persona che rientri nelle categorie indicate ai punti a) e b) summenzionati d) Le istituzioni di ogni organizzazione di integrazione economica regionale indicate nell'articolo 17 che è Parte della presente Convenzione. La presente definizione non comprende gli organi o istituzioni che agiscono nell'esercizio di poteri giudiziari o legislativi. 3. L'espressione "informazione/i sull'ambiente" designa ogni informazione disponibile in forma scritta, visiva, orale o elettronica, o sotto ogni altra forma materiale, portante su : a) lo stato di elementi dell'ambiente quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, le terre, il paesaggio ed i siti naturali, la diversità biologica e le sue componenti, compresi gli organismi geneticamente modificati, e l'interazione tra questi elementi; b) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore e le radiazioni e delle attività o misure, comprese misure amministrative, accordi relativi all'ambiente, politiche, leggi, piani e programmi che abbiano, o rischino di avere incidenze sugli elementi dell'ambiente rilevanti dal punto a) summenzionato e l'analisi costo-vantaggi e le altre analisi ed ipotesi economiche utilizzate nel processo decisionale in materia di ambiente; c) Lo stato di salute dell'uomo, la sua sicurezza e le sue condizioni di vita oltre che lo stato dei siti culturali e delle costruzioni nella misura in cui siano o rischino di essere alterati dallo stato degli elementi dell'ambiente o, per mezzo di questi elementi, da fattori, attività o misure citate al punto b) summenzionato. 4. Il termine "pubblico" designa una o più persone fisiche o morali e, in conformità alla legislazione o al costume del paese, le associazioni, organizzazioni o gruppi costituiti da tali persone. 5. L'espressione "pubblico interessato" designa il pubblico che è leso o rischia di essere leso da decisioni prese in materia di ambiente o che abbia interesse a far valere riguardo al processo decisionale ; ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governamentali che operano in favore della protezione dell'ambiente e che soddisfano alle condizioni richieste dal diritto interno possono essere considerate aventi un interesse. Articolo 3 DISPOSIZIONI GENERALI 1. Ogni Parte prende le misure legislative, regolamentari o altro necessarie, comprese le misure atte ad assicurare la compatibilità delle disposizioni che danno effetto alle disposizioni della presente Convenzione relative all'informazione, alla partecipazione del pubblico ed all'accesso alla giustizia, così come le misure esecutive appropriate, allo scopo di stabilire e mettere in pratica un quadro preciso, trasparente e coerente ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione. 2. Ogni Parte cerca di fare in modo che i funzionari e le autorità aiutino il pubblico e gli diano consigli per permettergli di avere accesso all'informazione, di partecipare più facilmente al processo decisionale e di adire per vie legali in materia di ambiente. 3. Ogni Parte favorisce l'educazione ecologica del pubblico lo sensibilizza ai problemi ambientali in particolare affinché sappia come procedere per avere accesso all'informazione, partecipare al processo decisionale e adire per vie legali in materia di ambiente. 4. Ogni parte concede il riconoscimento e l'appoggio voluti alle associazioni, organizzazioni o gruppi che hanno come obiettivo la protezione dell'ambiente e fa in modo che il suo sistema giuridico nazionale sia compatibile con questo vincolo. 5. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di continuare ad applicare o adottare, al posto delle misure previste dalla presente Convenzione, misure che assicurino un più vasto accesso all'informazione, una maggiore partecipazione del pubblico al processo decisionale ed un più vasto accesso alla giustizia in materia di ambiente. 6. Nulla nella presente Convenzione obbliga a derogare ai diritti esistenti riguardo l'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente. 7. Ogni Parte opera in favore dell'applicazione dei principi enunciati nella presente Convenzione nei processi decisionali internazionali riguardianti l'ambiente oltre che nell'ambito delle organizzazioni internazionali quando si tratti di ambiente. 8. Ogni Parte bada a che le persone che esercitano i loro diritti conformemente alle disposizioni della presente Convenzione non siano in alcun modo penalizzate, perseguite o soggette a misure vessatorie in ragione della loro azione. La presente disposizione non lede assolutamente il potere dei tribunali nazionali di riconoscere delle spese processuali per un ammontare ragionevole alla fine di una procedura giudiziaria. 9. Nei limiti del campo di applicazione delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione, il pubblico ha accesso all'informazione, ha la possibilità di partecipare al processo decisionale ed ha accesso alla giustizia in materia di ambiente senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza, la nazionalità, o la residenza e, nel caso di personalità morale, senza discriminazioni riguardo al luogo dove si trova la sua sede ufficiale o un vero centro di attività. Articolo 4 ACCESSO ALL'INFORMAZIONE SULL'AMBIENTE 1. Ogni Parte fa in modo che, con riserva dei paragrafi seguenti del presente articolo, le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico, nell'ambito della loro legislazione nazionale, le informazioni sull'ambiente che le vengano richieste, comprese, se ne viene fatta la richiesta e con riserva del punto b) qui di seguito, delle copie dei documenti nei quali queste informazioni si trovino effettivamente annotate, che questi documenti contengano o meno altre informazioni : a) Senza che il publico abbia fatto valere un interesse particolare b) nella forma richiesta a meno : i) Che sia ragionevole per l'autorità pubblica comunicare le suddette informazioni sotto altra forma, nel qual caso le ragioni di tale scelta dovranno essere indicate; oppure ii) che le suddette informazioni siano già state rese note sotto un'altra forma. 2. Le informazioni sull'ambiente citate al paragrafo 1 supra sono messe a disposizione del pubblico appena possibile e al più tardi nel termine di un mese a partire dalla data alla quale la domanda è stata presentata, a meno che il volume e la complessità degli elementi d'informazione richiesti giustifichino una proroga di tale termine, che potrà arrivare al massimo a due mesi. L'autore della richiesta è informato di ogni proroga dei termini e dei motivi che la giustificano. 3. Una richiesta di informazioni sull'ambiente puo' essere rifiutata se : a) l'autorità pubblica alla quale la richiesta è indirizzata non è in possesso delle informazioni richieste; b) La richiesta è chiaramente abusiva o formulata intermini troppo generici ; oppure c) La richeista riguarda documenti che sono in corso di elaborazione o riguarda comunicazioni interne delle autorità pubbliche a condizione che questa eccezione sia prevista dal diritto interno o dalla consuetudine, tendendo conto dell'interesse che la divulgazione delle informazionie richieste presenterebbe per il pubblico. 4. Una richiesta di informazioni sull'ambiente puo' essere respinta nel caso in cui la divulgazionie di tali informazioni avesse un'incidenza sfavorevole su : a) Il segreto delle delibere delle autorità pubbliche, quando tale segreto è previsto dal diritto interno ; b) Le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la pubblica sicurezza ; c) Il buon funzionamento della giustizia, la possibilità per ogni individuo di essere giudicato equamente o la capacità di un'autorità pubblica di effettuare un'inchiesta di ordine penale o disciplinare ; d) Il segreto commerciale e industriale quando tale segreto è protetto dalla legge al fine di difendere un legittimo interesse economico. In questo ambito, le informazioni sulle emissioni che sono pertinenti alla protezione dell'ambiente devono essere divulgate. e) I diritti di proprietà intellettuale ; f) Il carattere riservato di dati e/o di dossiers personali riguardanti una persona fisica se questa persona non ha acconsentito alla divulgazione di tali informazioni al pubblico, quando il carattere riservato di questo tipo di informazioni è previsto dal diritto interno ; g) Gli interessi di terzi che abbiano fornito le informazioni richieste senza esservi costretti dalla legge o senza che la legge possa constringerveli e che non acconsentano alla divulgazione di tali informazioni ; oppure h) Il luogo che riguarda tali informazioni, come i siti di riproduzione di specie rare. I motivi di rifiuto summenzionati dovranno essere interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse che la divulgazione delle informazioni presenterebbe per il pubblico e secondo che tali informazioni abbiano o no a che fare con le emissioni nell'ambiente. 5. Se un'autorità pubblica non è in possesso delle informazioni richieste sull'ambiente, ella comunica nel minor tempo possibile all'autore della richiesta a quale autorità pubblica puo', nella misura delle sue conoscenze, rivolgersi per ottenere le informazioni in oggetto oppure trasmette la richiesta a tale autorità e ne informa il richiedente. 6. Ogni Parte cerca, se è possibile, senza comprometterne il carattere riservato, di dissociare le informazioni sull'ambiente richieste che, in virtù del punto c) del paragrafo 3 e del paragrafo 4 supra, che non devono essere divulgate, dalle altre informazioni sull'ambiente richieste, le autorità pubbliche comunicano queste ultime. 7 Il rifiuto di una richiesta di informazionie è notificato per iscritto se questa domanda è stata scritta o se il suo autore sollecita una risposta scritta. Nella notifica del rifiuto, la pubblica autorità spiega i motivi del rifiuto ed informa l'autore della richiesta della facoltà di ricorso di cui dispone in virtù dell'articolo 9. Il rifiuto della domanda è notificato non appena possibile ed al più tardi entro un mese, a meno che la complessità delle informazioni richieste non giustifichi una proroga di tale termine, che potrà arrivare al massimo a due mesi. L'autore della richiesta è informato di ogni proroga dei termini e dei motivi che la giustificano. 8 Ogni Parte puo'autorizzare le autorità pubbliche che forniscono delle informazioni a percepire un compenso per questo servizio ma questo compenso non deve superare un ammontare ragionevole. Le autorità pubbliche che hanno l'intenzione di far pagare le informazioni che forniscono fanno sapere agli autori delle richieste di informazione il prontuario dei diritti da pagare, indicando i casi nei quali possono rinunciare a percepire tali diritti e quelli nei quali la comunicazione delle informazioni è subordinata al loro pagamento anticipato. Articolo 5 RACCOLTA E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULL'AMBIENTE 1. Ogni Parte fa in modo : a) Che le autorità pubbliche possiedano e tengano aggiornate le informazioni sull'ambiente che sono utili all'esercizio delle loro funzioni ; b) Che i meccanismi obbligatori siano messi in opera affinché le pubbliche autorità siano debitamente informate delle attività proposte o in corso che rischino di avere incidenze importanti sull'ambiente ; c) Che in caso di minaccia imminente per la salute o l'ambiente, che sia imputabile ad attività umane o a cause naturali, tutte le informazioni che siano in possesso di una pubblica autorità suscettibili di permettere al pubblico di prendere delle misure per prevenire o limitare eventuali danni siano diffuse immediatamente e senza ritardi alle persone che rischiano di essere colpite. 2. Ogni Parte bada che, nell'ambito della legislazione nazionale, le autorità pubbliche mettano le informazioni sull'ambiente a disposizione del pubblico in modo trasparente e che tali informazioni siano realemente accessibili, in particolare : a) Fornendo al pubblico informazioni sufficienti sul tipo ed il tenore delle informazioni sull'ambiente in possesso delle pubbliche autorità competenti, sulle condizioni principali alle quali tali informazioni sono messe a sua disposizione e vi ha accesso e sulla procedura da seguire per ottenerle ; b) Prendendo e mantenendo delle disposizioni pratiche, ad esempio : i) Stabilendo liste, registri o schedari accessibili al pubblico ; ii) Obbligando gli impiegati pubblici ad aiutare il pubblico che cerca di avere accesso a delle informazioni in virtù della presente convenzione ; e iii) Designando dei punti di contatto ; e c) Dando accesso gratuitamente alle informazioni sull'ambiente che figurano nelle liste, registri o schedari citati al punto b) i) supra. 3. Ogni Parte bada che le informazioni sull'ambiente diventino progressivamente disponibili in banche dati elettroniche alle quali il pubblico possa avere facilmente accesso tramite le reti di telecomunicazioni pubbliche. In particolare dovrebbero essere accessibili sotto questa forma le informazioni seguenti : a) I rapporti sullo stato dell'ambiente citati al paragrafo 4 qui di seguito ; b) I testi delle leggi sull'ambiente o relativi all'ambiente ; c) All'occorrenza, le politiche, piani e programmi sull'ambiente o relativi all'ambiente e gli accordi riguardanti l'ambiente ; e d) Altre informazioni, nel caso in cui la possibilità di ottenerle sotto tale forma facilitasse l'applicazione della legislazione nazionale che mira a dare effetto alla presente convenzione, Nel caso tali informazioni siano già disponibili in forma elettronica. 4. Ogni Parte pubblica e diffonde ad intervalli regolari, senza superare tre o quattro anni, un rapporto nazionale sullo stato dell'ambiente, comprese le informazioni sulla qualità dell'ambiente e le informazioni sulle coercizioni (forzature ?) che si esercitano sull'ambiente. 5. Ogni Parte prende le misure, nell'ambito della sua legislazione, al fine di diffondere in particolare : a) I testi di legge e documenti direttivi tali i documenti sulle strategie politiche, i programmi ed i piani d'azione relativi all'ambiente ed i rapporti che fanno il punto sulla loro applicazione, stabiliti ai diversi gradi della pubblica amministrazione ; b) I trattati, convenzioni ed accordi internazionali che vertono sulle questioni relative all'ambiente ; e c) All'occorrenza, gli altri documenti internazionali importanti che vertono sulle questioni relative all'ambiente.. 6. Ogni Parte esorta gli esercenti le cui attività abbiano un impatto importante sull'ambiente ad informare periodicamente il pubblico sulle loro attività ed i loro prodotti, all'occorrenza nell'ambito di programmi volontari di etichetta ecologica o di ecobilanci o tramite altri mezzi. 7. Ogni Parte : a) Rende pubblici fatti ed analisi dei fatti che giudica pertinenti ed importanti per elaborare le proposte riguardanti le misure essenziali da prendere in materia di ambiente : b) Pubblica o rende accessibili in altro modo i documenti disponibili spiegando come tratta con il pubblico negli affari che rientrano nella presente Convenzione ; e c) Comunica nella forma appropriata delle informazioni sul modo in cui l'amministrazione, a tutti i livelli, esercita le funzioni pubbliche o fornisce servizi pubblici relativi all'ambiente. 8. Ogni Parte instaura dei meccanismi allo scopo di permettere che siano messe a disposizione del pubblico informazioni sufficienti in modo da permettere ai consumatori di fare scelte ecologiche in piena cognizione di causa. 9. Ogni Parte prende dei provvedimenti per instaurare progressivamente, tenendo conto, all'occorenza, dei processi internazionali, un sistema coerente di portata nazionale che consista nel fare l'inventario o registrare i dati relativi all'inquinamento in una banca dati informatizzata strutturata ed accessibile al pubblico, questi dati saranno raccolti per mezzo di formule di dichiarazione standardizzate. Questo sistema potrà prendere in conto i contributi, i rifiuti ed i trasferimenti nei diversi ambienti e sui luoghi di trattamento ed eliminazione sul sito e fuori del sito di una data serie di sostanze e prodotti derivanti da una data serie di atttività, ivi comprese l'acqua, l'energia e le risorse utilizzate ai fini di tali attività. 10. Niente nel presente articolo dovrebbe ledere il diritto delle Parti di rifiutare di divulgare certe informazione relative all'ambiente conformemente ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 4. Articolo 6 PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ALLE DECISIONI RELATIVE AD ATTIVITA' PARTICOLARI 1. Ogni Parte : a) Applica le disposizioni del presente articolo quando si tratti di decidere o no di attività proposte del tipo di quelle enumerate nell'allegato I ; b) Applica le disposizioni del presente articolo, conformemente al diritto interno, anche quando si tratti di prendere una decisione in merito ad attività proposte non enumerate nell'allegato I che possano avere un effetto importante sull'ambiente. Le Parti determinano in ogni caso se l'attività proposta ricade nell'ambito di tali disposizioni. c) Puo' decidere, caso per caso, se il diritto interno lo prevede, di non applicare le disposizioni del presente articolo alle attività proposte che rispondano a necessità di difesa nazionale se tale Parte ritiene che questa applicazione vada contro tali necessità. 2. Quando si intraprende un processo decisionale che riguarda l'ambiente, il pubblico interessato è informato convenientemente, in modo efficace e in tempo debito, all'inizio del processo, tramite un avviso pubblico o individualmente, secondo i casi. Le informazioni riguardano in particolare : a) L'attività proposta, compresa la richiesta corrispondente in merito alla quale sarà presa una decisione ; b) La natura delle decisioni o del progetto di decisione che potrebbero essere adottati ; c) La pubblica autorità incaricata di prendere la decisione ; d) La procedura prevista, anche nel caso tali informazioni possano essere fornite : i) La data d'inizio ; ii) Le possibilità che si offrono al pubblico di parteciparvi ; iii) La data ed il luogo di ogni audizione pubblica prevista ; iv) L'autorità pubblica alla quale sia possibile rivolgersi per ottenere le informazioni pertinenti e presso la quale tali informazioni siano state depositate affiché il pubblico possa esaminarle ; v) L'autorità pubblica o ogni altro ente pubblico competente al quale possano essere indirizzate osservazioni e domande ed il termine previsto per la comunicazione di osservazioni e domande ; vi) L'indicazione delle informazioni sull'ambiente che si riferiscano all'attività proposta e che siano disponibili ; e e) Il fatto che l'attività sia oggetto di una procedura di valutazione dell'impatto nazionale o transfrontiera sull'ambiente. 3. Per le diverse fasi della procedura di partecipazione del pubblico, sono previsti dei termini ragionevoli che lascino abbastanza tempo per informare il pubblico conformemente al paragrafo 2 supra ed affiché il pubblico si prepari e partecipi effettivamente ai lavori durante tutto il processo decisionale in materia di ambiente. 4. Ogni Parte prende delle disposizioni affinché la partecipazione del pubblico cominci all'inizio della procedura, cioè quando tutte le opzioni e soluzioni sono ancora possibili e che il pubblico possa esercitare una reale influenza. 5. Ogni Parte dovrebbe, quando cio' si verifichi, incoraggiare chiunque abbia l'intenzione di depositare una richiesta di autorizzazione per identificare il pubblico interessato, ad informarlo dell'oggetto della richiesta che intende presentare e intraprendere con lui la discussione su tale argomento prima di depositare la sua richiesta. 6. Ogni parte richiede alle autorità pubbliche competenti di fare in modo che il pubblico interessato possa consultare su richiesta quando il diritto interno lo esige, e gratuitamente, non appena siano disponibili, tutte le informazioni che presentino un interesse per il processo decisionale oggetto del presente articolo che possano essere ottenute al momento della procedura di partecipazione del pubblico, senza pregiudizio del diritto delle Parti di rifiutare di divulgare certe informazioni conformemente ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 4. Le informazioni pertinenti comprendono al minimo e senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 4 : a) Una descrizione del sito e delle caratteristiche fisiche e tecniche dell'attività proposta, compresa una stima dei rifiuti (scorie ?) e delle emissioni previsti ; b) Una descrizione degli effetti importanti sull'ambiente dell'attività proposta ; c) Una descrizione delle misure contemplate per prevenire e/o ridurre tali effetti, comprese le emissioni ; d) Un riassunto non tecnico di cio' che precede ; e) Una prima idea delle principali soluzioni sostitutive studiate dall'autore della richiesta di autorizzazione ; e f) In conformità con la legislazione nazionale, i principali rapporti e pareri indirizzati all'autorità pubblica nel momento in cui il pubblico interessato deve essere informato in conformità al paragrafo 2 supra. 7. La procedura di partecipazione del pubblico prevede la possibilità per il pubblico di sottoporre per iscritto, o se preferibile, durante una audizione o un'inchiesta pubblica, facendo intervenire l'autore della richiesta (che formula) tutte le osservazioni, analisi od opinioni che reputa pertinenti riguardo all'attività proposta. 8. Ogni Parte bada che al momento di prendere la decisione, i risultati della procedura di partecipazione del pubblico siano debitamente presi in considerazione. 9. Ogni Parte inoltre bada che, una volta che l'autorità pubblica abbia preso la decisione, il pubblico ne sia prontamente informato seguendo le procedure appropriate. Ogni Parte comunica al pubblico il testo della decisione corredato dai motivi e dalle considerazioni sui quali si fonda la suddetta decisione. 10. Ogni Parte bada che, quando un'autorità pubblica riesamina o aggiorna le condizioni nelle quali si esercita un'attività citata al paragrafo 1, le disposizioni dei paragrafi da 2 a 9 del presente articolo vengano applicate mutatis mutandis se l'eventualità se ne presenta. 11. Ogni Parte applica, nell'ambito del suo diritto interno, nella misura in cui cio' è possibile e appropriato, le disposizioni del presente articolo quando si tratti eventualmente di decidere di autorizzare la disseminazione volontaria di organismi geneticamente modificati nell'ambiente. Articolo 7 PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO PER QUANTO CONCERNE I PIANI, PROGRAMMI E POLITICHE RELATIVI ALL'AMBIENTE Ogni Parte prende le disposizioni pratiche e/o altre affinché il pubblico partecipi all'elaborazione dei piani e dei programi relativi all'ambiente in un quadro trasparente ed equo, dopo avergli fornito le informazioni necessarie. In tale ambito, si applicano i paragrafi 3, 4 e 8 dell'articolo 6. Il pubblico suscettibile di partecipare viene designato dall'autorità pubblica competente, tenendo conto degli obiettivi della presente convenzione. Ogni Parte cerca per quanto possibile di dare al pubblico la possibilità di partecipare all'elaborazione delle politiche relative all'ambiente. Articolo 8 PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO DURANTE LA FASE DI ELABORAZIONE DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI E/O DI STRUMENTI NORMATIVI GIURIDICAMENTE IMPEGNATIVI DI APPLICAZIONE GENERALE Ogni parte si adopera per promuovere una effettiva partecipazione del pubblico ad uno stadio idoneo - finché le opzioni sono ancora aperte - durante la fase di elaborazione da parte delle autorità pubbliche di disposizioni regolamentari e di altre regole giuridicamente impegnative di applicazione generale che possano avere un effetto importante sull'ambiente. A tale fine, è auspicabile prendere le seguenti disposizioni : a) Fissare dei termini sufficienti per permettere una partecipazione effettiva ; b) Pubblicare un progetto di regole o mettere quest'ultimo a disposizione del pubblico con altri mezzi ; e c) Dare al pubblico la possibilità di formulare delle osservazioni, sia direttamente, sia tramite l'intermedizione di organi di consultazione rappresentativi ; I risultati della partecipazione del pubblico sono presi in considerazione in tutta la misura del possibile. Articolo 9 ACCESSO ALLA GIUSTIZIA 1. Ogni Parte bada, nell'ambito della legislazione nazionale, che ogni persona la quale ritenga che la richiesta di informazioni presentata in applicazione dell'articolo 4 sia stata ignorata, respinta abusivamente, in toto o in parte, o non abbastanza presa in considerazione o non sia stata trattata in conformità alle disposizioni di tale articolo, abbia la possibilità di presentare un ricorso davanti ad una istanza giudiziaria o altro organo indipendente ed imparziale stabilito dalla legge. Nel caso in cui una Parte preveda un tale ricorso davanti ad una istanza giudiziaria, essa bada che la persona interessata abbia ugualmente accesso ad una procedura rapida stabilita per legge che sia gratuita o poco onerosa, in vista di un riesame della richiesta da parte di un'autorità pubblica o dell'esame da parte di un organismo indipendente ed imparziale diverso da un'istanza giudiziaria. Le decisioni finali prese in merito al presente paragrafo 1 si impongono all'autorità pubblica che detiene le informazioni. I motivi che le giustificano sono indicati per iscritto, almeno quando l'accesso all'informazione viene rifiutato in base al presente paragrafo. 2. Ogni Parte fa in modo, nell'ambito della legislazione nazionale, che i membri del pubblico interessati a) abbiano un interesse sufficiente per agire o, altrimenti : b) facciano valere che si lede un diritto, quando il codice di procedura amministrativa di una Parte pone una tale condizione, e possano formulare un ricorso davanti ad una istanza giudiziaria o altro organo indipendente ed imparziale stabilito dalla legge per contestare la legalità, quanto al fondo ed alla procedura, di ogni decisione, ogni atto o ogni omissione che ricada sotto le disposizioni dell'articolo 6 e, se il diritto interno lo prevede, senza pregiudizio del paragrafo 3 qui di seguito (a seguire), altre disposizioni pertinenti della presente Convenzione. Cio' che costituisce un interesse sufficiente e lede un diritto viene determinato in base alle disposizioni del diritto interno ed in conformità all'obiettivo che consistste nel concedere al pubblico interessato un grande accesso alla giustizia nell'ambito della presente Convenzione. A tale proposito, l'interesse che ogni organizzazione non governativa che risponda alle condizioni citate al paragrafo 5 dell'articolo 2 è ritenuta sufficiente ai sensi del comma a) supra. Tali organizzazioni sono ugualmente considerate come aventi dei diritti che potrebbero essere lesi ai sensi del comma b) supra. Le disposizioni del presente paragrafo 2 non escludono la possibilità di formulare un ricorso preliminare davanti ad un'autorità amministrativa e non dispensano dall'obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di intraprendere una procedura giudiziaria quando tale obbligo è previsto dal diritto interno. 3. Inoltre, e senza pregiudicare le procedure di ricorso citate nei paragrafi 1 e 2 supra, ogni Parte fain modo che i membri del pubblico che rispondano agli eventuali criteri previsti dal proprio diritto interno possano intraprendere delle procedure amministrative o giudiziarie per contestare gli atti od omissioni di privati o di autorità pubbliche che vadano contro le disposizioni del diritto nazionale dell'ambiente. 4. Inoltre, senza pregiudicare il paragrafo 1, le procedure citate nei paragrafi 1, 2 e 3 supra devono offrire ricorsi sufficienti ed effettivi, compresa all'occorrenza una rettifica (riparazione) per ingiunzione e devono essere imparziali, eque e rapide senza che il loro costo sia proibitivo. Le decisioni prese in base al presente articolo sono pronunciate o consegnate per iscritto. Le decisioni dei tribunali e, nella misura del possibile, quelle di altri organi devono essere accessibili al pubblico. 5. Per rendere ancora più efficaci le disposizioni del presente articolo, ogni parte fa in modo che il pubblico sia informato della possibilità che gli è offerta di intraprendere procedure di ricorso aministrativo o giudiziario, e prevede l'istituzione di meccanismi adeguati di assistenza che mirino ad eliminare o a ridurre gli ostacoli finanziari o di altro tipo che ostacolino l'accesso alla giustizia. Articolo 10 RIUNIONE DELLE PARTI 1. La prima riunione delle Parti viene convocata al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito, le Parti tengono una riunione ordinaria almeno una volta ogni due anni, a meno che non decidano altrimenti, o una di loro ne faccia richiesta scritta, con riserva che tale richiesta sia appoggiata da almeno un terzo delle parti nei sei mesi che seguono la sua comunicazione all'insieme delle Parti da parte del Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa. 2. Durante le loro riunioni, le Parti seguono in permanenza (costantemente) l'applicazione della presente convenzione sulla base dei rapporti regolarmente comunicati dalle Parti e, avendo tale obiettivo ben presente (nella mente) : a) Esaminano le politiche che applicano e le pratiche giuridiche e metodologiche che seguono per assicurare l'accesso all'informazione, la partecipazione del pubbico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente allo scopo di migliorare ancora la situazione a tale riguardo ; b) Si comunicano gli insegnamenti tratti dalla conclusione e dall'applicazione di accordi bilaterali e multilaterali o altre disposizioni aventi un rapporto con l'oggetto della presente Convenzione, dei quali una o più di loro siano Parte ; c) Sollecitano, eventualmente, i servizi degli organi competenti della CEE, così come altri organismi internazionali o comitati particolari competenti per tutti gli aspetti da considerare per raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione ; d) Creano degli organi sussidiari se lo ritengono necessario ; e) Elaborano, eventualmente, dei protocolli alla presente Convenzione ; f) Esaminano ed adottano delle proposte di emendamenti alla presente Convenzione in conformità alle disposizioni dell'articolo 14 ; g) Prevedono e avviano ogni altra azione che possa rivelarsi necessaria ai fini della presente convenzione ; h) Durante la loro prima riunione, studiano ed adottano, per consenso, il regolamento interno delle loro riunioni e delle riunioni degli organi sussidiari ; i) Durante la loro prima riunione, esaminano gli insegnamenti che traggono dall'applicazionie delle disposizioni del paragrafo 9 dell'articolo 5 e studiano le misure necessarie per perfezionare il sistema citato in tali disposizioni, tenendo conto delle procedure applicabili e dei fatti nuovi intervenuti a livello nazionale, in particolare l'elaborazione di uno strumento idoneo riguardo l'istituzione di registri o inventari di rifiuti o trasferimenti di agenti inquinanti che potrebbero essere allegati alla presente Convenzione. 3. La riunione delle Parti puo' in caso di necessità prevedere di prendere disposizioni di ordine finanziario per consenso. 4. L'organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, nonché ogni Stato o organizzazione di integrazione economica regionale che sia abilitato in virtù dell'articolo 17 a firmare la Convenzione, ma che non sia Parte della suddetta Convenzione, ed ogni organizzazione intergovernativa che possieda delle competenze in campi aventi attinenza con la presente Convenzione sono autorizzati a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni delle Parti. 5. Ogni organizzazione non governativa che possieda delle competenze in campi aventi attinenza con la presente Convenzione e che abbia fatto sapere al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che auspica essere rappresentata ad una riunione delle Parti, è autorizzata a partecipare in qualità di osservatore salvo che almeno un terzo delle Parti si opponga. 6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5 supra, il regolamento interno citato al paragrafo 2 h) supra prevede le modalità pratiche di ammissione e le altre condizioni pertinenti. Articolo 11 DIRITTO DI VOTO 1. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 di seguito, ogni Parte della presente Convenzione dispone di un voto. 2. Nei campi che rilevano dalla loro competenza, le organizzazioni di integrazione economica regionale dispongono, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti della presente Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il loro, ed inversamente. Articolo 12 SEGRETERIA Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa esercita le seguenti funzioni di segreteria : a) Convoca e prepara le riunioni delle Parti ; b) Trasmette alle Parti i rapporti e le altre informazioni ricevuti in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione ; e c) Assolve agli altri compiti che le Parti possono assegnargli. Articolo 13 ALLEGATI Gli allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante della Convenzione. Articolo 14 EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE 1. Ogni Parte puo' proporre degli emendamenti alla presente Convenzione ; 2. Il testo di ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione è sottoposto per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che lo trasmette a tutte le Parti almeno novanta giorni prima della riunione delle Parti nel corso della quale l'emendamento viene proposto per essere adottato. 3. Le Parti non risparmiano alcuno sforzo per raggiungere un accordo per consenso su ogni emendamento che venga proposto di apportare alla presente Convenzione. Se tutti gli sforzi in tal senso rimangono vani, e se non si giunge a nessun accordo, l'emendamento viene adottato in ultima possibilità con un voto a maggioranza dei tre quarti delle parti presenti e votanti. 4. Gli emendamenti alla presente Convenzione adottati in conformità al paragrafo 3 supra sono proposti dal Depositario a tutte le Parti ai fini di ratificazione, di approvazione o di accettazione. Gli emendamenti alla presente Convenzione diversi da quelli che si riferiscono ad un allegato entrano in vigore per le parti che li hanno ratificati, approvati o accettati il novantesimo giorno che segue il ricevimento da parte del Depositario della notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da parte di almeno tre quarti delle Parti. In seguito entrano in vigore per ogni altra Parte il novantesimo giorno che segue il deposito da parte di tale Parte del suo strumento di ratifica, approvazione o accettazione degli emendamenti. 5. Ogni Parte che non sia in misura di approvare un emendamento ad un allegato della presente Convenzione ne da notifica al Depositario per iscritto nei dodici mesi che seguono la data della comunicazione della sua adozione. Il Depositario informa prontamente tutte le Parti del ricevimento di tale notifica. Una Parte puo' in qualunque momento sustituire un'accettazione alla sua notifica anteriore e, dopo il deposito di uno strumento di accettazione presso il Depositario, gli emendamenti al suddetto allegato entrano in vigore per tale Parte. 6. Alla scandeza di un termine di dodici mesi a partire dalla data della sua comunicazione da parte del Depositario citato al paragrafo 4 supra, ogni emendamento ad un allegato entra in vigore per le Parti che non abbiano presentato notifiche al Depositario in conformità alle disposizioni del paragrafo 5 supra a condizione che almeno un terzo delle Parti abbia presentato tale notifica. 7. Ai fini del presente articolo, l'espressione " Parti presenti e votanti " designa le Parti presenti alla riunione che emettono un voto affermativo o negativo . Articolo 15 ESAME DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI La Riunione delle parti adotta, per consenso, delle disposizioni facoltative di carattere non conflittuale, non giudiziario e consultativo per esaminare il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione. Articolo 16 COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE Se insorge una controversia tra due o più parti il merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, tali Parti si sforzano di comporre tramite negoziato o ogni altro mezzo di composizione le controversie che ritengono accettabili. 2. Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione della presente Convenzione oppure dell'adesione, o in ogni altro momento successivo, una che Parte puo' notificare per iscritto al Depositario che, per le controversie che non siano state composte in conformità al paragrafo 1 supra, essa accetta di considerare come obbligatori uno dei due o entrambi i modi di composizione che seguono nelle sue relazioni con ogni parte che accetti lo stesso obbligo : a) Sottomissione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia ; b) Arbitrato, in conformità alla procedura definita nell'allegato II. 3. Se le parti della controversia hanno accettato i due mezzi di regolamento delle controversie citate al paragrafo 2 supra, la controversia puo' essere rimessa solo alla Corte internazionale di Giustizia, a meno che le parti non convengano altrimenti. Articolo 17 FIRMA La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa così come agli Stati aventi uno statuto consultativo presso la Commissione economica per l'Europa in virtù dei paragrafi 8 ed 11 della risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947, e delle organizzazioni di integrazione economica regionale costituita dagli Stati sovrani, membri della Commissione economica per l'Europa, che gli hanno trasferito la competenza per gli argomenti di cui tratta la presente Convenzione, compresa la competenza per concludere trattati su tali argomenti, à Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998, poi nella Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 21 dicembre 1998. Articolo 18 DEPOSITARIO Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite assume le funzioni di Depositario della presente Convenzione. Articolo 19 RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE ED ADESIONE 1. La presente Convenzione è assoggettata alla ratifica, l'accettazione o l'approvazione degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale firmatari. 2. La presente Convenzione è aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale citati nell'articolo 17 a partire dal 22 dicembre 1998. 3. Ogni Stato che non sia citato al paragrafo 2 supra, che sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, puo' aderire alla Convenzione previo accordo della Riunione delle Parti. 4. Ogni organizzazione citata all'articolo 17 che diventi Parte della presente Convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è legata da tutti gli obblighi che derivano dalla Convenzione. Quando uno o più Stati membri di una tale organizzazione sono Parti della presente Convenzione, tale organizzazione ed i suo Stati membri convengono delle loro rispettive responsabilità nell'assolvimento degli obblighi che la Convenzione impone loro. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare congiuntamente i diritti che derivano dalla presente Convenzione. 5. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni di integrazione economica regionale citate nell'articolo 17 indicano l'estensione (entità) della loro competenza riguardo agli argomenti di cui tratta la presente Convenzione. Inoltre, tali organizzazioni informano il Depositario di ogni modifica importante dell'estensione di loro competenza. Articolo 20 ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno che segue la data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Ai fini del paragrafo 1 supra, lo strumento depositato da una organizzazione di integrazione economica regionale non si aggiunge a quelli che sono depositati dagli Stati membri di tale organizzazione. 3. Nei confronti di ogni Stato od organizzazione citati all'articolo 17 che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione,di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno che segue la data di deposito da parte di tale Stato o di tale organizzazione del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Articolo 21 DENUNCIA In ogni momento dopo la scadenza di un termine di tre anni a contare dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di una Parte, tale Parte puo' denunciare la Convenzione tramite notifica scritta indirizzata al Depositario. Tale denuncia diventa effettiva il novantesimo giorno che segue la data di ricevimento della sua notifica da parte del Depositario. Articolo 22 TESTI AUTENTICI L'originale della presente Convenzione, di cui i testi inglese, francese e russo sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Aarhus (Danimarca), il venticinque giugno millenovecentonovantotto. Allegato I LISTA DELLE ATTIVITA' CITATE AL PARAGRAFO1 a) DELL'ARTICOLO 6 1. Settore dell'energia : - Raffinerie di petrolio e di gas ; - Impianti di gasificazione e di liquefazione ; - Centrali termiche ed altri impianti di combustione con apporto termico di almeno 50 megawatts (MW) ; - Cokerie ; - Centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compresi lo smantellamento o il declassamento delle centrali o reattori (1) (ad eccezione degli impianti di ricerca per la produzione e la trasformazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non superi 1 kilowatt di carica termica continua) ; - Impianti per il ritrattamento ( ?) dei combustibili nucleari irradiati) ; - Impianti destinati : - Alla produzione o all'arricchimento dei comubstibili nucleari ; - Al trattamento di combustibili nucleari irradiati o di scorie altamente radioattive ; - All'eliminazione definitiva di combustibili nucleari irradiati ; - Esclusivamente all'eliminazione definitiva di scorie radioattive ; - Esclusivamente allo stockaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibili nucleari irradiati o di scorie radioattive in un sito differente dal luogo di produzione. 2. Produzione e trasformazione di metalli : - Impianti di arrostimento o di sinterizzazione di minerale metallico (incluso minerale solforato) ; - Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), comprese le attrezzature per colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate l'ora ; - Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi : i) Per laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo l'ora ; ii) Per forgiatura con l'aiuto di martelli la cui energia d'urto (coniatura) superi 50 kilojoules per martello e quando la potenza calorifica messa in opera sia superiore a 20 megawatts ; iii) Applicazione di strati di protezione di metallo in fusione con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo l'ora ; - Fonderie di metalli ferrosi di capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno ; - Impianti : i) Destinati alla produzione di metalli grezzi non ferrosi a partire da di concentrati o di materie prime secondarie tramite procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici ; ii) Destinati alla fusione, compresa la lega, di metalli non ferrosi, che includa prodotti di recupero (affinazione (affinaggio), fusione (colata) in fonderia), di una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo ed il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli ; - Impianti di trattamento di superficie di metalli e materie plastiche che utilizzino un procedimento elettrolitico o chimico, quando il volume delle vasche destinate al trattamento in funzione è superiore a 30 metri cubi. 3. Industria minerale : - Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi con una capacità di produzione superiore a 500 tonnellate al giorno, o di calce in forni rotativi con un capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno,o in altri tipi di forno con un capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno ; - Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto ; - Impianti destinati alla fabbricazione di vetro, inclusi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro con una capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno ; - Impianti destinati alla fusione di materie minerali, inclusi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno ; - Impianti destinati alla fabbricazione di prodotti ceramici tramite cottura, in particolare tegole, mattoni e pietre refrattarie, di piastrelle, di grès o di porcellana, con una capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno, e/o una capacità di forno di più di 4 m3 e di più di 300 kg/ m3 per ogni forno al giorno ; 4. Industria chimica : La produzione, nel senso delle categorie di attività enumerate nella presente rubrica, indicano la produzione in quantità industriali per trasformazione chimica di sostanze o gruppi di sostanze citati nei comma da a) a g): a) Impianti chimici destinati alla fabbricazione di prodotti chimici organici di base, come: i) Idrocarburi semplici (lineari o ciclici, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) ; ii) Idrocarburi ossigenati, in particolare alcool, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine epossidiche ; iii) Idrocarburi solforati ; iv) Idrocarburi azotati, in particolare amine, amidi, composti nitrosi, nitrati, nitrili, cianati, isocianati ; v) Idrocarburi fosforati ; vi) Idrocarburi alogeni ; vii) Composti organometallici ; viii) Materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa) ; ix) Gomme sintetiche; ix) Coloranti e pigmenti; xi) Tensioattivi chimici e agentidi superficie ; b) Impianti chimici destinati alla fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, come : i) Gas, in particolare ammoniaca, cloro o cloruro d'idrogeno, fluoro o fluoruro d'idrogeno, ossidi di carbone, composti solforati, ossidi di azoto, idrogeno, diossido di zolfo, dicloruro di carbonile ; ii) Acidi, in particolare acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, olelum, acidi solforati; iii) Basi, in particolare idrossido di ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio ; iv) Sali, in particolare cloruro di ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento ; v) Non metalli, ossidi metallici o altri composti inorganici, come il carburo di calcio, silicio, carburo di silicio ; c) Impianti chimici destinati alla fabbricazione di concimi a base di fosforo, di azoto o di potassio (concimi semplici o composti) ; d) Impianti chimici destinati alla fabbricazione di prodotti di base fitosanitari o biocidi ; e) Impianti che utilizzino un processo chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base ; f) Impianti chimici destinati alla fabbricazione di esplosivi ; g) Impianti chimici nei quali venga utilizzato un trattamento chimico o biologico per produrre additivi proteici per alimenti destinati agli animali, per fermenti, ed altre sostanze proteiche ; 5. Gestione dei rifiuti : - Impianti per l'incenerimento, la valorizzazione, il trattamento chimico e la messa in discarica di rifiuti pericolosi ; - Impianti per l'incenerimento di rifiuti comunali, di capacità superiore a 3 tonnellate l'ora ; - Impianti per l'eliminazione di rifiuti non pericolosi, di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno ; - Discariche che ricevano più di 10 tonnellate al giorno o di capacità totale superiore alle 25.000 tonnellate, escludendo le discariche di rifiuti inerti. 6. Impianti di trattamento delle acque usate di capacità superiore à 150.000 equivalenti-abitanti. 7. Impianti industriali destinati a : a) La fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) La fabbricazione di carta e di cartone, con una capacità di produzione superiore alle 20 tonnellate al giorno. 8. a) Costruzione di vie di traffico ferroviario a grande distanza così come di aeroporti (2) dotati di una pista principale di atterraggio e decollo di almeno 2.100 m di lunghezza b) Costruzione di autostrade e di vie rapide ; c) Costruzione di una nuova strada a quattro o più corsie, o allineamento e/o ampliamento di una strada a due o meno corsie esistente per farne una strada a quattro o più corsie, quando la nuova strada o la sezione di strada allineata e/o ampliata debba avere una lunghezza initerrotta di almeno 10 km. 9. a) Vie navigabili e porti di navigazione inferiore che permettano l'accesso di barche non superiori alle 1.350 tonnellate ; b) Porti commerciali, banchine di carico e scarico collegate a terra e avanporti (escluse le banchine per ferry-boat) accessibili a barche superiori alle 1.350 tonnellate. 10. Dispositivi di captazione o di ricarica artificiale delle acque sotterranee quando il volume annuo delle acque da captare o da ricaricare raggiunge o supera i 10 milioni di metri cubi. 11. a) Opere destinate al travaso di risorse idauliche tra bacini fluviali quando tale operazione miri a prevenire evantuali scarsezze di acqua ed il volume annuo delle acque travasate superi i 100 milioni di metri cubi ; b) In tutti gli altri casi, le opere che servano a travasare risorse idrauliche tra bacini fluviali quando la portata media annua, per diversi anni, del bacino di prelievo superi 2.000 milioni di metri cubi ed il volume delle acque travasate superi il 5% di tale portata. Nei due casi, è escluso il travaso di acqua potabile portata tramite canalizzazioni. 12. Estrazione di petrolio e di gas naturale a fini commerciali, quando i quantitativi estratti superino le 500 tonnellate di petrolio e i 500.000 metri cubi di gas al giorno. 13. Dighe ed altri impianti destinati a trattenere le acque o ad immagazzinarle in modo permanente quando il nuovo volume di acqua o un volume supplementare di acqua da trattenere o da immagazzinare superi i 10 milioni di metri cubi. 14. Canalizzazioni per il trasporto di gas,di petrolio o di prodotti chimici, di un diametro superiore ad 800 millimetri ed una lunghezza superiore a 40 km. 15. Impianti destinati all'allevamento intensivo di pollame o di suini che disponga di più di : a) 40.000 aree per il pollame ; b) 2.000 aree per i suini di produzione (da più di 30 kg) ; o c) 750 aree per scrofe. 16. Cave e sfruttamenti minerari a cielo aperto quando la superficie del sito superi i 25 ettari o per le torbiere i 150 ettari. 17. Costruzione di linee aeree di trasporto di energia elettrica con tensione di 220 kilovolts o più e di lunghezza superiore a 15 km. 18. Impianti di immagazzinamento di petrolio, di prodotti petrolchimici o di prodotti chimici, con capacità di 200.000 tonnellate o maggiore. 19. Altre attività : - Impianti destinati al pretrattamento (operazioni di lavaggio, candeggio, mercerizzazione) o alla tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento sia superiore alle 10 tonnellate al giorno ; - Impianti destinati alla conciatura delle pelli, quando la capacità di trattamento sia superiore alle 12 tonnellate al giorno di prodotti finiti ; - Macelli con una capacità di produzione di carcasse superiore alle 50 tonnellate al giorno ; - Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da : i) Materie prime animali (diverse dal latte), con una capacità di produzione di prodotti finiti superiore alle 75 tonnellate al giorno ; ii) Materie prime vegetali, con una capacità di produzione di prodotti finiti superiore alle 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale) ; - Trattamento e trasformazione del latte, la quantità di latte ricevuta essendo superiore alle 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annuale); - Impianti destinati all'eliminazione o al riciclaggio di carcasse e rifiuti animali con una capacità di trattamento superiore alle 10 tonnellate al giorno ; - Impianti destinati al trattamento di superficie di materie,oggetti o prodotti, che utilizzino solventi organici, in particolare operazioni di appretto, di stampa, di rivestimento, di sgrassamento, di impermeabilizzazione, di incollatura, di pittura, di pulizia o di impregnazione, con una capacità di consumo di solvente di più di 150 kg l'ora o di più di 200 tonnellate l'anno ; - Impianti destinati alla fabbricazione di carbone (carbone duro) o di elettrografite per combustione o grafitizzazione. 20. Ogni attività non citata nei paragrafi da 1 a 19 supra per la quale la partecitapzione del pubblico sia previsa nell'ambito di una procedura di valutazione dell'impatto ambientale in conformità alla legislazione nazionale. 21. Le disposizioni del paragrafo 1 a) dell'articolo 6 della presente Convenzione non si applicano ad alcuna delle attività citate supra che siano svolte esclusivamente o essenzialmente per ricercare, mettere a punto e sperimentare nuovi metodi o nuovi prodotti e non devono durare più di due anni a meno che non rischino di avere un notevole effetto dannoso sull'ambiente e sulla salute. 22. Ogni modifica o estensione di attività che risponda per se stessa ai criteri o ai limiti enunciati nel presente allegato è retta dal paragrafo 1 a) dell'articolo 6 della presente Convenzione.Ogni altra modifica o estensione di attività rientra nel campo del paragrafo 1 b) dell'articolo 6 della presente Convenzione. Note (1) Le centrali nucleari ed altri reattori nucleari cessano di essere impianti nucleari quando tutti i combustibili nucleari e tutti gli altri elementi contaminati siano stati definitivamente rimossi dal luogo dell'impianto. (2) Ai fini della presente Convenzione, la nozione di " aeroporto " corrisponde alla definizione data nella Convenzione di Chicago del 1944 sulla creazione dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (allegato 14) (3) Ai fini della presente Convenzione, si intende per " via rapida " una strada che corrisponda alla definizione data nell'Accordo europeo del 15 novembre 1975 sulle grandi strade di traffico internazionale. Allegato II ARBITRATO 1. In caso di controversia sottoposta all'arbitrato in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 16 della presente Convenzione, una parte (o le parti) notifica(no) al segretario l'oggetto dell'arbitrato e indica(no), in particolare, gli articoli della presente Convenzione la cui interpretazione o applicazione sia messa in causa. Il segretario trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti della presente Convenzione. 2. Il tribunale arbitrale è composta da tre membri. La (o le) parte/i richiedente/i e l'altra (o le altre) parte/i della controversia nominano un arbitro ed i due arbitri nominati designano di comune accordo un terzo arbitro che sarà il presidente del tribunale arbitrale. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle parti della controversia né avere la sua residenza abituale nel territorio di una delle parti, né essere al servizio di una di queste, né essersi già occupato del caso a qualunque titolo. 3. Se nei due mesi che seguono la nomina del secondo arbitro, il presidente del tribunale arbitrale non è stato designato, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa procede, su richiesta di una delle parti della controversia, alla sua nomina con un nuovo termine di due mesi. 4. Se, in un termine di due mesi a partire dal ricevimento della richiesta, una delle parti della controversia non procede alla nomina di un arbitro, l'altra parte puo' informarne il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che nomina il presidente del tribunale arbitrale con un nuovo termine di due mesi. Appena nominato, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla parte che non ha nominato un arbitro di farlo entro un termine di due mesi. Se non lo fa entro tale termine, il presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che procede a tale nomina con un nuovo termine di due mesi. 5. Il tribunale emette la sentenza in conformità al diritto internazionale ed alle disposizioni della presente Convenzione. 6. Ogni tribunale arbitrale costituito in applicazione delle disposizioni del presente allegato decreta lui stesso la procedura. 7. Le decisioni del tribunale arbitrale, tanto sulle questioni di procedura che di fondo, sono prese con la maggioranza dei suoi membri. 8. Il tribunale puo' prendere tutte le misure necessarie per stabilire i fatti. 9. Le parti della controversia facilitano il compito del tribunale arbitrale e, in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione : a) Gli forniscono tutti i documenti, facilatazioni ed informazioni pertinenti ; b) Gli permettono, se cio' è necessario, di citare ed ascoltare testimoni o periti. 10. Le parti e gli arbitri proteggono il segreto ed ogni informazione che ricevono a titolo confidenziale durante la procedura di arbitrato ; 11. Il tribunale arbitrale puo' su richiesta di una delle parti, raccomandare dei provvedimenti conservativi. 12. Se una delle parti della controversia non si presenta davanti al tribunale arbitrale o non fa valere i suoi mezzi, l'altra parte puo' chiedere al tribunale di proseguire la procedura ed emettere la sentenza definitiva. Il fatto che una parte non si presenti o non faccia valere i suoi mezzi, non ostacola lo svolgimento della procedura. 13. Il tribunale arbitrale puo' conoscere e decidere delle richieste riconvenzionali legate direttamente all'oggetto della controversia. 14. A meno che il tribunale arbitrale non decida altrimenti a causa delle particolari circostanze del caso, le spese di tribunale, compresa la remunerazine dei suoi membri, sono sostenute in parti uguali dalle parti della controversia. Il tribunale tiene un estratto di tutte le spese e fornisce la distinta (situazione) finale alle parti. 15. Ogni parte della presente Convenzione che abbia, per quanto riguarda l'oggetto della controversia, un interesse di ordine giuridico tale da essere colpito dalla decisione resa nel caso puo' intervenire nella procedura, con l'accordo del tribunale. 16. Il tribunale arbitrale emette la sua sentenza nei cinque mesi che seguono la data nella quale è stato istituito,a meno che non giudichi necessario prolungare tale termine per una durata che non deve superare i cinque mesi. 17. La sentenza del tribunale arbitrale è corredata da una relazione dei motivi. Essa è defnitiva e obbligatoria per tutte le parti della controversia. Il tribunale arbitrale la comunica alle parti della controversia ed alla segreteria. Quest'ultima trasmette le informazione ricevute a tutte le Parti della presente Convenzione. 18. Ogni controversia tra le parti in merito all'interpretazione o all'esecuzione della sentenza puo' essere sottoposta da una delle parti al tribunale arbitrale che ha emesso la sentenza o, se quest'ultimo non puo' esserne adito (investito), ad un altro tribunale constituito a tale scopo nello stesso modo del primo.